Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2004, n. 10785
CASS
Sentenza 19 febbraio 2004

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La promessa di voti elettorali fatta, in cambio di somme di danaro, a un candidato da personaggio di spicco di un'associazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento di membri dell'associazione stessa integra il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso) e non quello previsto dall'art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (offerta di denaro o altra utilità ad elettori per ottenerne il voto), dovendosi ravvisare nell'apporto attivo degli aderenti al sodalizio criminoso il ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. (In motivazione, la Corte ha puntualizzato che il reato di scambio elettorale politico-mafioso rientra nell'area dei delitti contro l'ordine pubblico, in quanto mira a salvaguardare in via principale l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, leso dall'inquietante connubio tra mafia e politica, e solo strumentalmente l'interesse elettorale, protetto in via immediata e diretta dagli artt. 96 e 97 d.P.R. n. 361 del 1957).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2004, n. 10785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10785
    Data del deposito : 19 febbraio 2004

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