Sentenza 26 aprile 2010
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ancorché costituita parte civile, possono integrare i gravi indizi necessari per l'applicazione della custodia cautelare in carcere - nella specie in ordine al delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.) - senza necessità di riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione di attendibilità estrinseca. (La Corte ha riaffermato che la valutazione del giudice deve essere, in ogni caso, caratterizzata da rigore e prudenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2010, n. 27774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27774 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 26/04/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 610
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 6148/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA.FR. , N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 554/2009 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA, del 23/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato avvocata Carrara Susanna in sostituzione dell'avvocato Massimo Biffa, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A Fr..Ma. è stata applicata in data 25 novembre 2009 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo la misura cautelare della custodia in carcere per la violazione dell'art. 612 bis c.p. per avere recato, mediante condotte persecutorie, continue molestie a M.I. , coniuge legalmente separato , telefonando più volte al giorno sul cellulare della parte lesa e minacciandola di violenze fisiche e di morte.
Il Tribunale del riesame di L'Aquila, con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2009, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e la inadeguatezza di altre misure cautelari, confermava la ordinanza applicativa della misura custodiale.
Con il ricorso per cassazione Fr..Ma. deduceva:
1) la violazione di leggi penali e processuali penali, nonché la erronea applicazione delle stesse ed il vizio di motivazione sul punto in relazione all'art. 273 c.p.p., art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 309 c.p.p., nonché all'art. 612 bis c.p.. Il ricorrente, premesso che la motivazione del provvedimento impugnato era apparente e, comunque, non aveva tenuto conto delle deduzioni del ricorrente, precisava che non era stato compiuto un vaglio critico del narrato della parte lesa e non erano stati individuati elementi di riscontro al fine di valutare l'attendibilità della M. . Poneva, altresì, in evidenza che mentre nella denuncia del giorno (omesso) la parte lesa aveva parlato di telefonate intervenute tra il giorno (omesso) , solo parzialmente riscontrate dai tabulati telefonici, nell'interrogatorio del 18 novembre aveva parlato di telefonate fino al (omesso) , senza che vi fossero riscontri di tale ulteriori telefonate. Infine la parte lesa aveva fatto riferimento ad altro processo pendente contro il Ma. per il delitto di lesioni, mentre, invece, si procedeva a carico dell'indagato soltanto per i reati di ingiuria e minacce. 2) la violazione di legge, la erronea applicazione della stessa ed il vizio d motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 274 c.p.p., comma 1 lett. a)e c), art. 292 c.p.p., lett. c) e art. 309 c.p.p., nonché 612 bis c.p. perché non erano stati indicati elementi specifici per ritenere il concreto pericolo di reiterazione e non si era tenuto conto del tempo trascorso dai fatti (sei mesi);
3) la violazione di legge, la erronea applicazione della stessa ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 275 c.p.p., art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 309 c.p.p.,
nonché art. 612 bis c.p., essendo del tutto incongrua ed apodittica la motivazione in ordine alla inadeguatezza di altre misure cautelari meno afflittive, come gli arresti domiciliari, o meglio il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa di cui all'art. 282 ter c.p.p.. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Ma.Fr. non sono fondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità perché sembrano risolversi in censure di merito della decisione impugnata. In ogni caso, prescindendo da tale ultima valutazione, infondato è il primo motivo di impugnazione.
Sono certamente condivisibili gli indirizzi giurisprudenziali evocati dal ricorrente in materia di gravità indiziaria in sede cautelare e di modalità di valutazione del peso probatorio degli indizi, ma sono errate le conclusioni alle quali è pervenuto il Ma. .
Il ricorrente ha, infatti, dimenticato che, secondo oramai costante indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, quella della parte lesa sia una testimonianza a tutti gli effetti, dal momento che la parte lesa presta anche giuramento secondo le formule di rito, che non necessità di riscontri oggettivi esterni ai fini della così detta valutazione di attendibilità estrinseca.
Ed ancora la giurisprudenza ha più volte affermato che una sentenza di condanna, che superi, quindi, ogni ragionevole dubbio, e che, pertanto, non ha nulla a che vedere con una valutazione di probabilità, sia pure qualificata, di colpevolezza sufficiente per la emissione di misure cautelari personali, può fondarsi anche sulle sole dichiarazioni della parte lesa, ancorché siasi costituita parte civile.
In siffatte situazioni si richiede al giudice una valutazione caratterizzata da rigore e prudenza, senza, però, che siano previste specifiche regole probatorie che limitino il principio del libero convincimento del giudice. Tenuto conto di tali principi del tutto corretta appare la decisione impugnata. La parte lesa non solo nella denuncia, ma anche in sede di deposizione dinanzi al Pubblico Ministero, ha riferito di essere stata oggetto di numerose telefonate effettuate dal marito legalmente separato, che le hanno creato ansia e paura. Tale costanza nel ripetere le sue accuse, peraltro confortate per quel che concerne le telefonate effettuate prima della denuncia anche da tabulati telefonici, consente di ritenere pienamente attendibile la I..M. . Alcune inesattezze contenute nella deposizione segnalate dal ricorrente, quand'anche esistenti, appaiono del tutto marginali già per come sono esposte nel ricorso e totalmente inidonee per una valutazione di inattendibilità della teste. Ad esempio la discrasia rilevata tra la deposizione della M. che avrebbe, secondo il ricorrente, dichiarato che a carico del Ma. pendeva altro procedimento penale per lesioni in danno di essa parte lesa, mentre dal decreto di citazione si desumeva che il Ma. era stato rinviato a giudizio per i delitti di ingiuria e minaccia, appare del tutto irrilevante non solo perché presumibilmente la donna ha fatto riferimento alla sua denuncia e non al decreto di citazione a giudizio, ma anche perché il Ma. è già stato condannato in primo grado ad una pena severa - anni due e mesi due di reclusione - proprio per il delitto di lesioni gravi in danno della moglie, che aveva prima investito con una autovettura e poi colpito con uno strumento metallico.
Non si può pertanto escludere che la donna abbia fatto riferimento proprio a tale procedimento penale;
in ogni caso la eventuale imprecisione è in una tale situazione del tutto scusabile. Del tutto irrilevante è poi il rilievo che solo alcune telefonate furono seguite da effettiva comunicazione, mentre altre vennero respinte dal destinatario ed altre non vennero recepite per telefono spento o irraggiungibile, perché la circostanza indicata prova esattamente il contrario perché è tipico di una persona sottoposta a questo tipo di persecuzioni rifiutare la risposta o spegnere il cellulare per evitare ulteriori momenti di ansia e paura. In conclusione nessuna censura merita la motivazione in relazione alla valutazione di sussistenza della gravità indiziaria richiesta per la emissione di una misura cautelare, posto che le continue telefonate, specialmente se effettuate da persona che ha già posto in essere gravi atti aggressivi e minacce contro la parte lesa, non possono non essere lette come atti persecutori tali da ingenerare nelle vittime uno stato di continua paura per sè stesse, tanto da dovere mutare le proprie normali abitudini di vita per difendersi da eventuali nuove azioni aggressive.
Manifestamente infondato è il secondo motivo di impugnazione perché il Tribunale del riesame ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, dovendosi ritenere concreto il pericolo di reiterazione di altri fatti della stessa specie da parte di un soggetto già resosi responsabile, come già rilevato, di una grave aggressione in danno della moglie e di ripetute minacce. La pericolosità sociale appare, infatti, evidente, nonostante si tratti di persona professionalmente inserita, trattandosi di un medico. In un contesto siffatto del tutto irrilevante appare il fatto che siano trascorsi sei mesi dalla commissione dei fatti che hanno originato il presente procedimento penale, tempo che in ogni caso non appare per nulla eccessivo.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione posto che le considerazioni dinanzi svolte legittimano pienamente l'applicazione della misura cautelare più rigorosa, apparendo del tutto inadeguate altre misure meno afflittive. Sul punto la motivazione della ordinanza impugnata non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento. La Cancelleria è tenuta ad inviare gli avvisi e le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010