Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 1
Integra l'elemento oggettivo del delitto di abuso d'ufficio la violazione delle norme di legge inerente al vizio di incompetenza cosiddetta "relativa", prevista dall'art. 21-octies L. n. 241 del 1990, che determina l'illegittimità del provvedimento adottato e non la sua nullità, che si verifica nell'ipotesi di difetto assoluto di attribuzione. (Fattispecie relativa all'approvazione, da parte della giunta comunale, di un atto riservato al consiglio ai sensi dell'art. 42 T.U. enti locali, e all'adozione, da parte di un assessore comunale, di un provvedimento di competenza del dirigente a norma dell'art. 6 L. n. 127 del 1997).
Commentario • 1
- 1. L’abuso d’ufficioLevita Luigi · https://www.diritto.it/ · 24 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2009, n. 7105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7105 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/01/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 234
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 9662/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;
nonché dalla parte civile costituita MA AL (nato il [...];
avverso la sentenza di non luogo a procedere 9 gennaio 2008 del G.U.P. del Tribunale di Forlì, che ha dichiarato non doversi procedere ex art. 425 c.p.p.;
nei confronti di:
NT EN, nato il [...], assessore all'urbanistica del Comune di Meldola;
e
CA RM, nato il [...], dirigente del servizio urbanistica del Comune di Meldola, in relazione all'accusa ex art.323 c.p., e con danno ingiusto alla s.r.l. T.E.A.L di MA
AL.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lanza Luigi;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, nonché l'avv. Fartini per la parte civile, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso e l'avv. Martines per CA, il quale ha invece concluso per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì e la parte civile costituita, MA AL, impugnano la sentenza di non luogo a procedere 9 gennaio 2008 del G.U.P. del Tribunale di Forlì, che ha dichiarato non doversi procedere ex art. 425 c.p.p., nei confronti di NT EN, assessore all'urbanistica del Comune di Meldola, e CA RM, dirigente del servizio urbanistica del Comune di Meldola, in relazione all'accusa ex art.323 c.p., e con danno ingiusto alla s.r.l. T.E.A.L. di MA
AL.
p. 1) l'accusa e la motivazione della sentenza di non luogo a procedere NT EN e CA RM sono accusati del delitto p. e p. dagli artt. 110, 323 c.p., perché, nelle rispettive loro qualità, di assessore all'urbanistica del Comune di Meldola e di dirigente del servizio urbanistica dello stesso ente, in occasione della definizione della pratica edilizia presentata dalla società T.E.A.L. s.r.l. di MA AL, avente ad oggetto la richiesta di permesso di costruire per risanamento ed ampliamento di fabbricato in area artigianale, sito in Via Roma n. 21/S/A, in violazione legge e di regolamento, arrecavano intenzionalmente al predetto richiedente, un danno ingiusto.
Secondo il capo di imputazione, con delibera di Giunta Municipale del 24.5.2003, FA e CA condizionavano il rilascio del provvedimento richiesto alla presentazione, da parte del privato, ed all'approvazione di un "preliminare di piano di sistemazione urbanistica", e, in tale quadro di condotte, l'arch. CA, allora responsabile del procedimento amministrativo in questione e dirigente dell'ufficio competente al rilascio del titoli autorizzativi, aveva proposto, senza averne titolo, l'inserimento di tale condizione nel prot.llo n. 9755 del 22.5.2003 inviato alla Giunta Comunale e all'assessore NT, dopo che la commissione edilizia, nella seduta del 21.5.2003 aveva già espresso parere favorevole al rilascio del semplice "permesso di costruire" (come peraltro richiesto dal privato); proposta che veniva recepita nella delibera delle Giunta Comunale del 24.5.2003 (di cui faceva parte anche l'Assessore all'urbanistica NT Terzo), da ritenersi pertanto adottata in violazione di legge e regolamento, e segnatamente:
- in violazione dell'art. 18 delle N.T.A. del Comune di Meldola che prevede la necessità di tale strumento urbanistico, preventivo ad un intervento edilizio diretto, solo qualora l'immobile si trovi all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato (viceversa l'immobile di cui si tratta è collocato all'interno del perimetro di tale territorio oltre che all'esterno della zona in cui è richiesto il piano particolareggiato di attuazione);
- in violazione della L.R. n. 47 del 1978, art. 13, che esclude, nelle zone classificate come omogenee D (ove ricade l'immobile in questione) interventi mediante uno strumento preliminare attuativo tipico quale il "piano di sistemazione urbanistica";
- in violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, lett. b) e della L.R. n. 47 del 1978, che riserva al Consiglio comunale (e non alla Giunta) l'approvazione del piano per gli insediamenti produttivi;
- in violazione della L. n. 127 del 1009, art. 6, comma 2, e art. 3, che riserva, al dirigente del servizio urbanistica e non all'assessore, la competenza sia per la vigilanza sull'attività costruttiva che per il rilascio delle concessioni edilizie. Procedimento amministrativo dalla cui anomalia conseguiva poi, la sospensione della pratica edilizia richiesta dal privato. In Meldola il 24.5.2003.
Il G.U.P., nel provvedimento impugnato, ritiene l'insussistenza della materialità del contestato delitto, ravvisando nella specie la figura della "carenza di potere", la quale, a suo avviso, non è idonea a determinare un abuso penalmente rilevante dato che essa non realizza una violazione di legge in senso tecnico, citando sul punto, un massima del Supremo collegio che, in tema di abuso d'ufficio, ha stabilito che, anche precedentemente alla modifica dell'art. 323 c.p., in base alla L. n. 324 del 1997, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato è richiesto che l'abuso si realizzi attraverso l'esercizio da parte del pubblico ufficiale di un potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione ad esso attribuita. Ne consegue che quando il pubblico ufficiale agisca del tutto al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni il reato in questione non è configurarle (Cass. Penale sez. 2^, 7600/2006, Rv. 233234, Scalerà; conforme 5118/1998, Rv. 211709). Per la decisione impugnata, difetterebbe nella vicenda anche il profilo psicologico in quanto, la presentazione del "preliminare di piano di sistemazione urbanistica", richiesta al MA (a prescindere dalla ritualità e legittimità di tale adempimento) era comunque oggetti va mente finalizzata ad assicurare l'interesse pubblico a una corretta politica degli insediamenti sui territorio. Ossia, a un "interesse pubblico concorrente e non secondario", la cui presenza, quindi, esclude la unicità del possibile intento emulativo che poteva motivare gli imputati in danno del MA, e quindi anche il dolo intenzionale previsto dalla norma incriminatrice. D'altronde, il fatto che si trattasse di uno strumento "atipico" (come lo ha definito lo stesso consulente del PM) non implica che esso fosse radicalmente inopportuno, e che quindi non rientrasse nel perseguimento del suddetto interesse pubblico.
p. 2) l'impugnazione del Procuratore della Repubblica: la prospettazione del vizio di incompetenza relativa e non di carenza di potere;
l'assenza di interesse pubblico, neppure concorrente. Con un primo motivo di impugnazione il Procuratore della Repubblica lamenta violazione di legge in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), per erronea applicazione dell' art. 323 c.p. nella parte in cui la sentenza esclude lo svolgimento delle funzioni da parte dei pubblici ufficiali imputati, sulla scorta dell'affermazione che la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, lett. b), e L. n. 127 del 1997, art. 6, commi 2 e 3, costituisca una vicenda determinante una cosidetta "carenza di potere" e non invece, incompetenza relativa;
nonché vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato.
Secondo il ricorrente la sentenza articola la propria motivazione in due punti, valutando prima l'elemento oggettivo e poi quello soggettivo, per escludere quindi l'integrazione del fatto - reato. Quanto all'elemento oggettivo, il reato di abuso d'ufficio è stato escluso in base all'asserito rilievo che vi sarebbe nel caso di specie "carenza di potere" nel soggetto agente e non sarebbe quindi configurabile il vizio di incompetenza, quale violazione di legge in senso tecnico.
Quanto all'elemento soggettivo, il reato di abuso d'ufficio risulta escluso in base all'asserito rilievo che vi sarebbe, nel caso di specie, un interesse pubblico concorrente, la cui presenza eliminerebbe ab origine l'intenzionalità del dolo. Per il Pubblico Ministero, ne' l'uno, ne' l'altro dei rilievi effettuati risulterebbe condivisibile.
a) l'incompetenza:
Osserva il ricorrente che la figura della carenza di potere, ricorre solo nel rapporto tra enti diversi e non, come nel caso di specie, nel rapporto tra organi appartenenti al medesimo ente, pena la completa pretermissione del vizio di incompetenza. È vero che il vizio di incompetenza rientra, in senso lato, nel vizio di violazione di legge, perché attiene appunto alla violazione di norme (cd. d'azione) che disciplinano le modalità di esercizio del potere, prescrivendo, in particolare, l'ampiezza del potere conferito dall'ordinamento giuridico ai singoli organi di un medesimo ente (quantum di funzioni spettante all'organo).
In conclusione, per il Procuratore della Repubblica, attesa l'ingerenza nella sfera di competenza di altro organo (la Giunta piuttosto che il Consiglio Comunale, ovvero l'assessore piuttosto che il dirigente), nell'ambito di poteri comunque propri del Comune, si versa nella specie, a pieno titolo, in un vizio di incompetenza in senso tecnico.
b) interesse pubblico ed elemento soggettivo Per il Procuratore della Repubblica non appare per nulla verosimile che: " ... la presentazione del preliminare di piano di sistemazione urbanistica richiesta al MA ... era comunque oggettivamente finalizzata ad assicurare l'interesse pubblico ad una corretta politica degli insediamenti del territorio", come sostiene il Giudicante. Invero, proprio tale interesse pubblico avrebbe dovuto consentire la semplice edificazione diretta nella zona de qua.
Il ricorrente ricorda in proposito, che proprio il P.R.G. di Meldola, ripetendo la normativa regionale, stabilisce che: "Il P.R.G. si attua mediante intervento diretto nei seguenti casi: - nelle aree non assoggettate a Piani Urbanistici d'Attuazione, nel rispetto delle previsioni grafiche e normative del P.R.G.; nelle aree disciplinate dal Piani Urbanistici di Attuazione approvati e convenzionati, secondo le previsioni e le norme dei piani stessi;
... "(art. 9), con ciò confermando, a contrario, che per aversi un" piano attuativo occorre che il piano regolatore generale espressamente già lo preveda (o che non lo escluda già, per l'esistenza del perimetro del territorio urbanizzato, come nel caso di specie), ovvero che lo preveda in seguito con specifica variante al medesimo piano regolatore deliberata dal Consiglio Comunale. E che poi l'art. 18 N.T.A. preveda quello strumento "atipico" del piano di sistemazione urbanistica (da utilizzare anche nel caso di intervento edilizio diretto) non implica che detto strumento sia legittimo:
proprio l'atipicità di questo plano anzi ne determina la completa illegittimità e, di conseguenza, l'immediata esclusione di un interesse pubblico. Qualora poi si voglia assimilare il "piano di sistemazione urbanistica" ad un piano attuativo, occorre sempre ricordare che tutti i piani attuativi soggiacciono ad una specifica disciplina procedimentale precisamente normata dalla legge, che qui non è osservata, con conseguente implicita esclusione di un qualche interesse pubblico.
Inoltre la parte pubblica, avuto riguardo alla L.R. n. 47 del 1978, vigente all'epoca dei fatti, ha ulteriormente segnalato:
- che l'art. 21, commi 1 e 2, per i piani particolareggiati di iniziativa pubblica, ha stabilito che "per l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica, nelle zone espressamente indicate nel piano regolatore generale, il Comune, mediante deliberazione consiliare, può autorizzare od invitare soggetti privati singoli o associati a predisporre dei progetti per la realizzazione degli interventi previsti dal piano stesso. Il Comune fissa ai proprietari delle aree e degli immobili interessati un termine per la presentazione dei progetti per gli interventi previsti dal piano particolareggiato";
- che l'art. 25, comma 2, per i piani particolareggiati di iniziativa privata, casi prescrive: "Secondo le previsioni dei programmi pluriennali di attuazione, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale invita o autorizza i proprietari compresi nei perimetri fissati a presentare il piano particolareggiato".
Pertanto, nessun interesse pubblico sussisterebe nel caso di specie, nemmeno in via concorrente, essendo l'esistenza di tale interesse esclusa dalla stessa normativa vigente e, quindi, dalla stessa illegittimità (sviamento di potere) del provvedimento infine adottato, non supportato, oltretutto, da alcuna idonea motivazione o accertamento preventivo che potessero far ritenere esistente un qualsivoglia tipo di interesse pubblico.
Ad avviso del Procuratore della Repubblica, il Giudice, per ritenere insussistente l'elemento soggettivo del reato, non ha tenuto in alcun conto le dichiarazioni rese dall'imputato AN RM nell'interrogatorio del 14//6/2006, nonché le successive precisazioni scritte del 3/8/2006 (in atti) dalle quali viceversa si evince chiaramente il carattere vessatorio del provvedimento imposto al privato e la insussistenza di qualsivoglia interesse di natura pubblica idoneo a supportare il ricorso ad una procedura assolutamente anomala e inconsueta quale l'intervento di un organo - politico, la Giunta Comunale, su materie riservate in via esclusiva alle attribuzioni del Dirigente del settore servizio urbanistico a fronte, fra l'altro, di un pronunciamento positivo e definitivo da parte della Commissione edilizia di autorizzazione (espresso sub - specie di nulla - osta) al rilascio di permesso di costruire semplice.
p. 3) l'impugnazione della parte civile: esclusione della carenza di potere:
Con un primo motivo di impugnazione la difesa della parte civile deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 323 c.p., nella parte in cui la sentenza esclude lo svolgimento delle funzioni da parte dei pubblici ufficiali imputati, sulla scorta dell' affermazione che la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, lett. b), e L. n. 127 del 1997, art. 6, commi 2 e 3, costituisca vizio determinante una - cosiddetta - "carenza di potere" e non, invece, una "incompetenza relativa".
Osserva criticamente la parte civile:
a) che il concetto di carenza di potere è spesso utilizzato dal Giudice ordinario in materia di riparto della giurisdizione per identificare il vizio dell'incompetenza assoluta, in contrapposizione a quello dell'incompetenza relativa (ex plurimis, Cass. civ., sez. un., 10 giugno 1983, n. 3986; Cass. civ., sez. un., 3 ottobre 1985, n. 4784; Cass. civ., sez. un., 9 novembre 1989, n. 4707; Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 1992, n. 11854);
b) che la nozione di "carenza di potere" richiama, dunque, il vizio che oggi va sotto il nome di "difetto assoluto di attribuzione" e che trova considerazione nella L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo;
e) che del resto, a prescindere dalla differente nomenclatura, non vi sarebbe dubbio che a tale categoria dogmatica intendesse riferirsi il Giudice, se solo si pone mente alla circostanza che, a sostegno della opinione avversata, vengono citate pronunce ove il Consiglio di Stato ricollega alla "assoluta carenza di potere dell'Amministrazione emanante" la "nullità assoluta ed insanabile" dell'atto amministrativo impugnato.
Il ricorso, tratteggiato il "discrimen" tra incompetenza assoluta (straripamento di potere, difetto di attribuzione, carenza di potere) ed incompetenza relativa, avuto riguardo alla dominante giurisprudenza, anche amministrativa, e richiamato la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, nel punto ove si stabilisce che è causa di annullabilità dell'atto amministrativo la semplice incompetenza (incompetenza c.d. relativa) la quale, a differenza della incompetenza assoluta - che sussiste tra organi appartenenti a rami diversi dell'amministrazione - è ravvisabile fra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione, conclude nel senso che non resta che prendere atto che le norme violate nel caso di specie siano norme di competenza (pag. 3) in quanto disciplinano rapporti tra organi appartenenti alla medesima amministrazione, non già tra organi di Amministrazioni autonome.
La contestazione invero è cristallizzata:
a) da un lato, per l'approvazione "politica" da parte della Giunta comunale di un atto riservato al Consiglio D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ex art. 42;
b) e, dall'altro, per l'adozione sempre "politica" da parte di un Assessore comunale di un provvedimento di competenza del dirigente, L. n. 127 del 1997, ex art. 6, commi 2 e 3, (poi refluiti nel D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, art. 107).
Da ciò consegue - secondo la parte civile - che la relativa violazione origina non già difetto assoluto di attribuzione (carenza di potere), bensì il vizio di incompetenza (c.d. relativa) di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, cui consegue l'illegittimità (e non la nullità) del provvedimento. Il riferimento alla categoria della c.d. carenza di potere non pare congruente con i principi che reggono la materia, ed inficia, ponendosene quale esclusivo fondamento, l'affermazione secondo cui nel caso di specie gli imputati avrebbero agito "del tutto al di fuori dell'esercizio delle funzioni". Per contro, non vi è dubbio che la patologia effettivamente rinvenibile nel caso concreto - mera incompetenza relativa - non valga ad escludere il requisito dello svolgimento delle funzioni;
ne' che l'incompetenza, qualora derivi, come nel caso di specie, da violazione di legge o regolamento, assuma rilevanza ai fini della configurabilità del reato ascritto (Cass. Penale 14.7.2000, Maronato). Con un secondo motivo di impugnazione la ricorrente parte civile lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza assoluta di motivazione quanto alla sussistenza od insussistenza delle ulteriori violazioni di legge contestate nell'imputazione.
Con un terzo motivo il ricorso delinea vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.
p. 4) i motivi della decisione della Corte di Cassazione:
La peculiarità della vicenda, che muove da una decisione, di non luogo a procedere del G.U.P., motivata sotto il duplice profilo della insussistenza della materialità dei fatti idonei ad integrare l'azione esecutiva e della carenza dei profili soggettivi che connotano il delitto contestato, impone alcune brevi considerazioni sulla sentenza deliberata a norma dell'art. 425 c.p.p. La sentenza, deliberata ex art. 425 c.p.p., realizza infatti un epilogo di fase processuale con specifiche caratteristiche (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 5^, 23838/2007, Pres. Colonnese, P.M.
contro
Amato), nel senso che essa:
a) pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, non rientra nella categoria delle sentenze di proscioglimento (Vedi Cort. Cost. sent. n. 4 del 2008);
b) ha mantenuto la sua natura "processuale", destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, anche dopo le modifiche recate dalla L. 16 dicembre 1999 n. 479, art. 24, (Cass. Penale sez. 6^, 0 1662/2000, Pres. Pisanti
est. de Roberto, in ric. Pacifico);
c) si propone come una decisione che non condiziona affatto in modo irrevocabile la definizione della vicenda processuale, ne' produce effetti preclusivi nel pregiudizialmente vincolanti verso la parte privata;
d) consente la sua revoca, a fronte di sopravvenienza o scoperta di nuove fonti di prova ex art. 434 c.p.p.;
e) è esclusivamente finalizzata a paralizzare l'iniziativa della pubblica accusa nel prosieguo del processo, solo quando il fondamento dell'accusa non sia idoneo a confermare la sua validità nel giudizio.
Ciò posto, vanno ora vagliati congiuntamente i profili di censura formulati e comparati con il tessuto argomentativi della decisione del G.U.P..
La decisione gravata riprende il principio, risalente a sez. 6^, 29 aprile 1998 Percoco (cfr. anche sez. 2^, Scalerà, 9 febbraio 2006), secondo cui, anche precedentemente alla modifica dell' art. 323 c.p., recata dalla L. n. 234 del 1997, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato era richiesto che l'abuso si realizzasse attraverso l'esercizio, da parte del pubblico ufficiale, di un potere, per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione ad esso attribuita. Ne conseguirebbe che, quando il pubblico ufficiale agisca nell'esercizio delle sue funzioni il reato in questione non sarebbe configurabile.
Orbene, rilevato che il caso di specie riguarda invece l'atto compiuto da un organo della stessa amministrazione, e rilevante giuridicamente quale esercizio del pubblico potere viziato di incompetenza, va ritenuto che in tale contesto il vizio di incompetenza debba rilevare quale violazione di legge pur apparendo esatta la considerazione che:
a) mentre nel sistema previgente, nel silenzio della legge, assumevano rilievo (Cass. pen. sez. 3^, 11831/1999 Rv. 214554), ove la condotta si fosse estrinsecata nell'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, sia l'incompetenza, sia l'eccesso di potere, sia la violazione di legge (secondo le regole canonizzate dalla L. 31 marzo 1889, n. 5982, istitutiva della 4^ Sezione del Consiglio di Stato "per la giustizia amministrativa" e riprodotte dal R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26, dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 6, e dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 3);
b) nell'attuale sistema, che pur sembra assegnare valore esponenziale alla ripartizione dei tradizionali vizi dell'atto, ai fini della condotta di abuso, rilevano soltanto la violazione norme di legge o di regolamento e l'inosservanza del dovere di astensione, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (quindi, al di là della violazione di leggi o di regolamenti ora vigenti).
Le tesi del Pubblico Ministero e della parte civile - come sopra riprese - meritano quindi accoglimento, soprattutto considerando le "aperture" in tema di eccesso di potere da parte della giurisprudenza di questa Sezione: in particolare Sez. 6^, 12 febbraio 2008, Sassara, secondo cui il requisito della violazione di norme di legge ben può essere integrato dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A., per la parte in cui riguarda l'attività dei pubblici funzionari.
Invero, come già detto, la contestazione di violazione di legge si è caratterizzata:
c) da un lato, per l'approvazione "politica" da parte della Giunta comunale di un atto riservato al Consiglio D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ex art. 42;
d) e, dall'altro, per l'adozione sempre "politica" da parte di un Assessore comunale di un provvedimento di competenza del dirigente, L. n. 127 del 1997, ex art. 6, commi 2 e 3, (poi refluiti nel D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, art. 107).
Da ciò consegue - come rettamente rilevato dai ricorrenti - che la relativa violazione determina, non già un difetto assoluto di attribuzione (carenza di potere), bensì il vizio di incompetenza (ed. relativa) di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, cui consegue l'illegittimità (e non la nullità) del provvedimento. Va condiviso quindi il giudizio dei ricorsi per i quali il riferimento alla categoria della ed. carenza di potere risulta incongruo rispetto ai principi che disciplinano la materia, ed invalida, nella misura in cui si pone quale suo esclusivo fondamento, l'affermazione del G.U.P. secondo cui, nel caso di specie, gli imputati avrebbero agito del tutto al di fuori dell'esercizio delle funzioni, a fronte invece di una condotta viziata da una patologia di mera incompetenza relativa.
Del pari fondata è la critica, fatta alla sentenza, per l'assenza di motivazione sulla direzione del dolo verso la "doppia ingiustizia", considerata l'insufficienza logica dei supporti argomentativi, posti alla base della decisione impugnata, e l'assertività dell'argomentare della sentenza circa il perseguimento di un interesse pubblico, concorrente e non secondario.
In conclusione: richiamato quanto sopra indicato, sulle connotazioni qualificanti la decisione di non luogo a procedere, va ribadito che il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa approdare ad una soluzione conforme alla prospettazione accusatoria.
Va tuttavia precisato (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 4, sent. 26410 19 aprile - 9 luglio 2007, Pres. Coco, est. Brusco, imputato Giganti Rv. 236800):
a) che non rientra nel potere del giudice effettuare un giudizio prognostico in esito al quale si pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, in quanto il parametro di riferimento non è "l'innocenza" ma "l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio";
b) che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi per sostenere l'accusa in giudizio e che legittimano ex art. 425 c.p.p., comma 3, la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, devono avere caratteristiche tali (di evidenza) da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio stesso. In altre parole, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti possano entrambe essere superate in dibattimento.
Orbene proprio una rigorosa applicazione delle regole ermeneutiche dianzi richiamate consente di concludere per l'accoglimento del ricorso, in adesione alle richieste del Procuratore generale di udienza e della parte civile, non avendo fatto il giudice di merito buon governo sia delle norme sostanziali che regolano la fattispecie penale dell'art. 323 c.p., sia delle norme di rito che ha applicato, venendo meno all'obbligo di pesare le potenzialità di sviluppo dibattimentale degli elementi acquisiti.
Invero una lettura attenta delle argomentazioni del G.I.P. evidenzia che nella specie il parametro di riferimento, che ha orientato e condizionato la deliberazione del primo giudice, è stato "l'innocenza" dei denunciati sotto il profilo di un'assente idoneo tratto psicologico del loro agire in un contesto di carenza di potere, elementi valutativi questi che (proprio perché non palesemente evidenti) sono subvalenti rispetto alla finalità - essenziale e funzionale per la fase processuale in questione - della "l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio". Inoltre, anche ammessa la contraddittorietà o l'insufficienza degli elementi che confortano l'accusa in punto di sussistenza o meno del delitto contestato, siffatto compendio di dati impedisce, all'evidenza, la conclusione che ci si trovi in presenza di elementi pacificamente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza.
La gravata sentenza va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Forlì per nuovo esame che tenga conto, in assoluta autonomia di giudizio, degli anzidetti principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Forlì per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009