Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2004, n. 3859
CASS
Sentenza 14 gennaio 2004

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Per la sussistenza del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter cod. pen., non è necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli e individuabili atti di sopraffazione o di minaccia, ma è sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal "clan" e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che, in sede di riesame, aveva qualificato il fatto come corruzione elettorale di cui all'art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, modificando l'originaria imputazione di delitto ex art. 416-ter cod. pen., ritenendo che la sola qualità di "mafioso" del promittente non fosse sufficiente ne' a comprovare la collusione fra candidato ed organizzazione criminale ne' a dimostrare l'impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva per orientare il voto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2004, n. 3859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3859
    Data del deposito : 14 gennaio 2004

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