Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
Per la sussistenza del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter cod. pen., non è necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli e individuabili atti di sopraffazione o di minaccia, ma è sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal "clan" e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che, in sede di riesame, aveva qualificato il fatto come corruzione elettorale di cui all'art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, modificando l'originaria imputazione di delitto ex art. 416-ter cod. pen., ritenendo che la sola qualità di "mafioso" del promittente non fosse sufficiente ne' a comprovare la collusione fra candidato ed organizzazione criminale ne' a dimostrare l'impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva per orientare il voto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2004, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 14/01/2004
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - N. 165
3. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 034190/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di BARI;
nei confronti di EL GI N. IL 01/12/1962;
avverso ORDINANZA del 25/07/2003 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Consolo S. (annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata);
Udito il difensore, Avv. Raffaele Gargani;
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, adito ex art. 309 da EL IO, sottoposto a custodia in carcere dal G.I.P. in sede con provvedimento in data 16.6.2003 per ritenuto concorso nel reato previsto dall'art. 416 ter C.P., qualificava il fatto come delitto di cui all'art. 98 (esattamente, 96, come da motivazione) del D.P.R. 30.3.1957 n. 361 ed applicava la misura degli arresti domiciliari. Riteneva sussistente un grave quadro indiziario, essendo emerso da affidabili e convergenti elementi che l'indagato - uomo di fiducia di AL AC, candidato alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche del 13.5.2001 nel collegio 19, comprendente vari quartieri della città - aveva trattato con IS GE e PI CA, capi di "clan" malavitosi colà insediati, interessandoli al fine di ottenere suffragi verso promessa di denaro in caso di successo, previa distribuzione di "buoni acquisto" presso i supermercati ad abitanti della zona da loro individuati. Inoltre, quattro persone legate all'associazione mafiosa capeggiata da CO SC erano state assunte nell'imminenza delle elezioni presso un'azienda di fatto - tramite il Milella, detentore della quasi totalità delle quote di società controllante - nelle mani del AC. Tanto premesso, rileva che la norma incriminatrice dell'art. 416 ter C.P., mediante il rinvio al co. 3^ dell'art. 416 bis, presuppone che il soggetto il quale offra - verso erogazioni in denaro - il sostegno al candidato alle elezioni politiche o amministrative si avvalga del metodo mafioso per adempiere alla promessa;
pertanto, la sola qualità di mafioso del promittente non vale a comprovare ne' la collusione fra candidato ed organizzazione criminale, ne' l'uso della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per orientare il voto. Non emergendo in alcun modo che le organizzazioni malavitose cui il AC - per il tramite del EL - si era rivolto avessero spiegato la loro capacità di intimidazione per garantire un positivo esito della consultazione elettorale, peraltro non verificatosi, la condotta dell'indagato ricadeva sotto la generale previsione dell'art. 96 D.P.R. n. 361/1957 (offerta o somministrazione di denaro o altra qualsiasi utilità ad elettori - o, col loro accordo, a terzi - per ottenerne il voto). Era comunque ravvisatale l'attuale e concreta esigenza di prevenire la reiterazione della condotta criminosa, che aveva assunto caratteri di allarmante gravità per il ricercato contatto con esponenti della criminalità organizzata onde "sfruttare la loro operatività sul territorio al fine di renderli collettori di consenso elettorale";
considerato, peraltro, il ruolo subordinato assunto dal EL nella vicenda, vengono ritenuti adeguati gli arresti domiciliari. Ricorre per Cassazione il P.M., denunciando mancanza di motivazione quanto alla qualificazione della condotta criminosa. Il giudice "a quo" si era limitato a delineare in astratto la differenza fra l'ipotesi di reato prevista dall'art. 416 ter C.P. e quelle contemplate dal D.P.R. n. 316/1957, senza chiarire perché in concreto i fatti oggetto di indagine e di valutazione dovessero inquadrarsi nell'una piuttosto che nell'altra figura criminosa. Il ricorso è, nei termini di seguito esposti, fondato. Va preliminarmente osservato che, nel caso di erronea qualificazione giuridica del fatto, l'interesse all'impugnazione per il Pubblico Ministero è sempre istituzionalmente inerente alle sue funzioni (arg. ex art. 73 dell'ordinamento giudiziario - R.D. 30.1.1941 n. 12 - e cfr. Cass., Sez. Un., 19.1/28.4.2000, P.G. in proc. Neri). Tanto premesso, va chiarito che l'uso di modalità mafiose previsto dalla norma incriminatrice dell'art. 416 ter C.P. mediante rinvio al co. 3^ del precedente art. 416 bis non richiede necessariamente, nello svolgimento della compagna elettorale, l'impiego di minacce, il ricorso a comportamenti violenti o comunque l'esternazione in forma cogente dell'indicazione di voto. Infatti, ciò che rileva è che la detta indicazione sia percepita all'esterno come proveniente dal "clan" e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo. Rivestendo mera natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, violenza e minaccia costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa. Esse ben possono derivare (anzi, il più delle volte così accade) dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. La condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti succubi ed omertosi indotti nella popolazione non costituiscono l'effetto, per così dire, meccanico e diretto di singoli, individuabili, atti di sopraffazione o di minaccia, ma sono la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione che, per il solo fatto di esistere, di operare e di aver operato, per la sua fama negativa, per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici e indiretti, si accredita come un effettivo, temibile ed "autorevole" centro di potere (sul punto, v. Cass., Sez. 1^, 25.2/6.6.1991, P.M., Grassonelli e altri;
Sez. 2^ 15.4/10.5.1994, Matrone ed altri;
Sez. 5^ 16.3/20.4.2000, P.G. in proc. Frasca).
Ne segue che il giudice di merito, dopo avere correttamente rilevato che la sola affiliazione ad associazioni di tipo mafioso delle persone contattate dal AC per il tramite del EL non implicava di per sè il concordato uso della capacità di intimidazione propria del gruppo criminale di appartenenza, avrebbe dovuto poi stabilire se indipendentemente dalla diretta esplicazione di violenza fisica o morale - il loro interessamento in favore del candidato fosse presentato e percepito dagli elettori come proveniente dal "clan" e sorretto dal potere di fatto da questo esercitato nella zona;
ed a tal fine non potevano essere trascurati o ritenuti irrilevanti comportamenti descritti nell'ordinanza: in particolare. IS GE e PI CA avevano distribuito i buoni acquisto forniti dal candidato a persone da loro scelte nei quartieri rispettivamente controllati, e l'assunzione di tale incombenza non poteva essere ignorata nel suo valore sintomatico di esercizio di una sorta di "signoria", espressione da un lato del prestigio criminale dei capi clan, funzionale dall'altro all'orientamento elettorale (e ciò tanto più ove si consideri che, secondo le risultanze menzionate nell'ordinanza impugnata, il AC si presentò addirittura insieme al PI presso il supermercato "DOK" per ordinare, pagare e consegnare al malavitoso i buoni). Non appare quindi giustificata l'affermazione che non vi è alcun elemento indicativo dell'impiego della capacità intimidatrice dei gruppi criminali in favore del candidato, e il tessuto motivazionale si rivela altresì contraddittorio nel momento in cui - fatta tale premessa - sostiene poi che l'indagato si era rivolto ad "organizzazioni malavitose" e aveva inteso sfruttarne l'"operatività sul territorio", posto che tale operatività è l'"in sè" della forza intimidatrice dell'organizzazione, nei termini prima chiariti. L'ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio, per nuovo esame in punto di qualificazione del fatto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bari. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004