Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2024, n. 30616
CASS
Sentenza 7 maggio 2024

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Ai fini dell'integrazione dell'aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", non è sufficiente che l'evento si sia verificato in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa, ma è necessario che sia stata violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione rischiosa dei predetti e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio lavorativo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante e della violazione dell'art. 2087 cod. civ., contestate con riferimento al delitto di omicidio colposo, sul rilievo che non ricorreva alcuna situazione di pericolo derivante da urti da parte di navi in manovra dalla quale proteggere i lavoratori destinati a svolgere le attività all'interno della Torre Piloti, collocata su di una banchina portuale).

In tema di responsabilità per colpa, il giudizio di prevedibilità postula l'individuazione della "classe di evento" di riferimento, che deve essere determinata avendo riguardo alla descrizione di quanto è avvenuto e procedendo, poi, a ricondurre l'evento verificatosi a una più ampia categoria, tenuto conto anche alla realtà morfologica, geografica e spaziale del luogo del sinistro. (Fattispecie relativa a delitto di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la responsabilità del Comandante del porto e del Capo pilota in relazione ad un incidente mortale dovuto al crollo della Torre Piloti a seguito dell'impatto di una nave in manovra all'interno di un bacino a ciò deputato, sul rilievo che era stata correttamente individuata, quale "classe di evento", quella degli urti tra navi in evoluzione nelle acque portuali e la citata Torre).

Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la pronuncia assolutoria con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi, altrimenti, alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare "ab initio" tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2024, n. 30616
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30616
Data del deposito : 7 maggio 2024

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