CASS
Sentenza 14 dicembre 2020
Sentenza 14 dicembre 2020
Massime • 1
È affetta da violazione di legge la sentenza che si limiti a richiamare l'intervenuta decadenza della parte dalla prova, senza dare adeguata motivazione quanto al mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, altresì, affermato che l'eventuale dichiarata decadenza non impedisce, in applicazione del principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali in tema di prova, di cui all'art. 498, comma 4, cod. proc. pen., l'adozione di un successivo provvedimento di ammissione ex art. 507 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2020, n. 35742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35742 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: D'AT UC, nata a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 5.11.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Cesarina Barghini, in difesa di UC D'AT, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che, in data 23.1.2018, aveva riconosciuto UC D'AT responsabile del delitto di cui all'art. 55, comma 9, del D. Lg.vo 231 del 2007 (oggi riprodotto nell'art. 493ter cod. pen., inserito dall'art. 4 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018) e, di conseguenza, la aveva condannata alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 220 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore di UC D'AT lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 507, 468 e 496 cod. proc. pen.: richiama la motivazione della Corte di Appello in merito alla censura Penale Sent. Sez. 2 Num. 35742 Anno 2020 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 28/09/2020 articolata dalla difesa in ordine alla illegittima attivazione del potere officioso da parte del Tribunale;
rileva che, diversamente da quanto opinato dalla Corte di Appello e dai casi esaminati nei precedenti evocati, nel caso di specie il giudice di primo grado aveva espressamente dichiarato inammissibili le prove testimoniali richieste dal PM sicché non si sarebbe potuto invocare l'art. 507 cod. proc. pen. per tornare su una decisione già adottata e relativa a prove non certamente sopravvenute o scoperte nel corso del dibattimento la cui successiva ammissione, dunque, avrebbe dovuto riposare su una motivazione ben più articolata non risolvibile nella affermazione tautologica della loro assoluta necessità o indispensabilità; aggiunge che il solo fatto di averne disposto la assunzione di ufficio non poteva superare il fatto che si trattasse comunque di prove dedotte da una parte;
2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 495 comma 2 cod. proc. pen.: rileva come il Tribunale, dopo aver disposto degli accertamenti di natura testimoniale e documentale, avesse inopinatamente provveduto in senso opposto revocando la ordinanza di ammissione con decisione che, criticata con l'atto di appello, era stata invece sbrigativamente e sinteticamente validata dai giudici del gravame di merito come "corretta"; segnala come il motivo di gravame sia stato equivocato dalla Corte di Appello che, con motivazione "in fatto", aveva superato la doglianza che invece aveva investito un profilo "di diritto" concernente la omessa motivazione del provvedimento di revoca della ordinanza di ammissione delle prove;
richiama, a tal proposito, il tenore di quest'ultimo provvedimento e la sostanziale assenza di motivazione con cui l'esigenza ravvisata in precedenza era stata successivamente superata;
segnala che la Corte di Appello ha finito per sostituirsi al giudice di primo grado nel motivare la revoca dei mezzi istruttori precedentemente ammessi omettendo così di pronunciarsi sul vizio di omessa motivazione che aveva caratterizzato il provvedimento del Tribunale;
2.3 vizio di motivazione relativo al provvedimento reso all'udienza del 5.4.2016: ricorda che l'esame della persona offesa si era svolto senza la partecipazione del difensore contestualmente impegnato di fronte al GUP di SC quale difensore della costituita parte civile avendo il Tribunale ritenuto intempestiva e non documentata la istanza di rinvio depositata quattro giorni prima dell'udienza; segnala che, avvisato telefonicamente dal collega nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen., il difensore di fiducia aveva chiesto alla Cancelleria del GUP di inviare al Tribunale di Livorno una attestazione della sua presenza di fronte a quell'Ufficio che era pervenuta alle ore 12,15 tanto che il Tribunale aveva preso atto del proprio impedimento ed aveva disposto un rinvio per permettere il controesame da parte della difesa;
rileva che la Corte di Appello, nella sua motivazione, non considera che lo stesso Tribunale di Livorno aveva in realtà attestato e ritenuto legittimo l'impedimento non potendo a quel punto limitarsi a differire il controesame. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 1. Quanto al primo motivo, è sufficiente ribadire il costante ed univoco orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (cfr., Cass. SS.UU., 17.10.2006 n. 41.281, PM in proc. Greco in cui la Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo cod. proc. pen.). In definitiva, non v'è dubbio che il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (cfr., Cass. Pen., 1, 28.11.2013 n. 3.979, PG in proc. Milano;
Cass. Pen., 4, 12.4.2018 n. 22.033, Militello). Questa stessa Sezione ha anche di recente avuto modo di ribadire che il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (Cass. Pen., 2, 10.10.2019 n. 46.147, Janmune Houda, in cui la Corte ha peraltro avuto cura di chiarire che l'assegnazione al giudice di tale potere non è affatto in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al 3 riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale;
conf., con riguardo alla possibilità di recuperare ex art. 507 cod. proc. pen. i testi indicati in liste tardivamente depositate, Cass. Pen., 3, 25.5.2017 n. 38.222, La Gaipa oltre che Cass. Pen., 5, 16.3.2018 n. 32.017, Guardiano). Va ribadito, a tal proposito, che il potere del giudice di attivarsi ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. ravvisando la assoluta necessità di acquisire prove rispetto alle quali si sia verificata la decadenza delle parti si risolve, in realtà, un vero e proprio dovere tanto che deve ritenersi affetta da violazione di legge la sentenza che non dia adeguata motivazione del mancato esercizio da parte del giudice dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen., limitandosi a richiamare l'intervenuta decadenza dell'imputato dalla prova testimoniale per mancata citazione dei testimoni (cfr., Cass. Pen., 4, 17.1.2019 n. 5.898, Borsi;
conf., Cass. Pen., 6, 29.5.2019 n. 25.770, PG c/Chiesa). Né, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il fatto che in precedenza il Tribunale avesse dichiarato decaduto il PM dalle prove poteva ritenersi essere di ostacolo alla adozione del provvedimento con cui queste ultime erano state ammesse ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.: è appena il caso di ribadire, anche in questa sede, il principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali di ammissione della prova, prevista dall'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen. (cfr., in generale, Cass. Pen., 1, 2.2.2007 n. 13.463, AS ed altro). 2. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La difesa, infatti, lamenta la omessa motivazione del provvedimento con il quale il primo giudice, aveva revocato la ordinanza con cui aveva disposto accertamenti di natura testimoniale e documentale senza, secondo la difesa, motivare in alcun modo;
il ricorso, in particolare, sottolinea come la Corte di Appello avrebbe dovuto prendere atto della omessa motivazione del provvedimento adottato dal giudice di prime cure dichiarandone la nullità non potendo essa provvedere sul punto così supplendo e sanando una carenza originaria della ordinanza dibattimentale. Va in primo luogo ribadito che la revoca dell'ordinanza con cui era stata ammessa la deposizione dei testi indicati dalla difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 5.10.2017 n. 53.823, D.M.; Cass. 4 Pen., 5, 14.12.2015 n. 7.108, Sgherri;
conf., da ultimo, Cass. Pen., 5, 12.2.2020 n. 16.976, Polise). Per altro verso, il giudice di appello non poteva limitarsi a rilevare l'omessa motivazione del provvedimento reso dal Tribunale in quanto, prendendo atto di un profilo non adeguatamente trattato dal primo giudice, non solo poteva ma era tenuto a motivare correttamente anche sostituendo la propria motivazione a quella del giudice di primo grado che, pur decidendo in maniera corretta, avesse tuttavia argomentato in maniera ed in termini errati o addirittura omesso di motivare. Le stesse SS.UU. di questa Corte hanno chiarito infatti che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr., Cass. SS.UU., 27.11.2008 n. 3.287, R.; conf., Cass. Pen., 8.6.2011 n. 26.075, B.; Cass. Pen., 6, 30.11.2017 n. 58.094, PG in proc. Amorico). E' stata d'altra parte ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte (cfr., Cass. Pen., 6, 4.6.2019 n. 32.373, Aiello Francesco). 3. Manifestamente infondato, infine, è il terzo motivo con cui la difesa lamenta la nullità della sentenza di primo grado, non rilevata dalla Corte di Appello, per violazione del diritto di difesa avendo il Tribunale proceduto all'esame diretto della persona offesa pur avendo ritenuto il legittimo impedimento del difensore. La Corte di Appello ha riportato (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) il provvedimento con il quale il Tribunale aveva respinto la istanza di rinvio depositata dal difensore in quanto "non documentata e non tempestiva con riferimento alla mancata indicazione dell'avviso ricevuto in relazione al procedimento pendente avanti al GIP di SC ..."; il Tribunale, infatti, aveva fatto presente che il processo proveniva dalla precedente udienza dell'8.1.2016 e soltanto quattro giorni prima della nuova udienza il difensore aveva avuto cura di depositare l'istanza di rinvio in cui aveva allegato e dedotto di essere il difensore della parte civile ma "senza documentarlo in alcun modo, senza indicarne l'eventuale priorità temporale e professionale davanti al GIP di SC, senza indicare le ragioni per le quali doveva preferire detto impegno .. piuttosto che quello presso il Tribunale di Livorno ...". Sulla scorta di queste (incontestate) premesse, il contenuto del provvedimento reso alla udienza dell'8.3.2016 all'esito della comunicazione pervenuta dalla Cancelleria del GUP di SC andava correttamente inteso, come ha fatto la Corte di Appello, come una presa d'atto della assenza del difensore e non già come revoca del precedente provvedimento di rigetto della istanza di rinvio;
in altri termini, preso atto della assenza del difensore che, purtuttavia, non era idonea a giustificare un rinvio del dibattimento, il Tribunale aveva consentito - pur non essendo tenuto a farlo - che il controesame venisse svolto direttamente dal difensore di fiducia e non già da quello di ufficio, pur presente. Non è inutile, d'altro canto, ribadire quanto più volte sottolineato da questa Corte in ordine alla inidoneità del concomitante impegno del difensore dell'imputato per l'esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l'assistenza di una parte civile ad integrare una situazione di legittimo impedimento idoneo a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 2, 14.5.2014 n. 36.097, Diodato). Ed allora, proprio considerando la ricostruzione in fatto operata dalla sentenza impugnata e non contestata con il ricorso, non v'è alcun dubbio che l'accoglimento della istanza di rinvio sollecitata dal sostituto del difensore di fiducia per consentire a quest'ultimo di essere presente per condurre il controesame della persona offesa, non poteva essere inteso come una revoca del provvedimento che aveva ritenuto insussistente il legittimo impedimento ma soltanto come un rinvio "di cortesia". 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della 6 somma di Euro 2.000 in favore della Cassa dlele Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28 settembre 2020
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Cesarina Barghini, in difesa di UC D'AT, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che, in data 23.1.2018, aveva riconosciuto UC D'AT responsabile del delitto di cui all'art. 55, comma 9, del D. Lg.vo 231 del 2007 (oggi riprodotto nell'art. 493ter cod. pen., inserito dall'art. 4 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018) e, di conseguenza, la aveva condannata alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 220 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il difensore di UC D'AT lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 507, 468 e 496 cod. proc. pen.: richiama la motivazione della Corte di Appello in merito alla censura Penale Sent. Sez. 2 Num. 35742 Anno 2020 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 28/09/2020 articolata dalla difesa in ordine alla illegittima attivazione del potere officioso da parte del Tribunale;
rileva che, diversamente da quanto opinato dalla Corte di Appello e dai casi esaminati nei precedenti evocati, nel caso di specie il giudice di primo grado aveva espressamente dichiarato inammissibili le prove testimoniali richieste dal PM sicché non si sarebbe potuto invocare l'art. 507 cod. proc. pen. per tornare su una decisione già adottata e relativa a prove non certamente sopravvenute o scoperte nel corso del dibattimento la cui successiva ammissione, dunque, avrebbe dovuto riposare su una motivazione ben più articolata non risolvibile nella affermazione tautologica della loro assoluta necessità o indispensabilità; aggiunge che il solo fatto di averne disposto la assunzione di ufficio non poteva superare il fatto che si trattasse comunque di prove dedotte da una parte;
2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 495 comma 2 cod. proc. pen.: rileva come il Tribunale, dopo aver disposto degli accertamenti di natura testimoniale e documentale, avesse inopinatamente provveduto in senso opposto revocando la ordinanza di ammissione con decisione che, criticata con l'atto di appello, era stata invece sbrigativamente e sinteticamente validata dai giudici del gravame di merito come "corretta"; segnala come il motivo di gravame sia stato equivocato dalla Corte di Appello che, con motivazione "in fatto", aveva superato la doglianza che invece aveva investito un profilo "di diritto" concernente la omessa motivazione del provvedimento di revoca della ordinanza di ammissione delle prove;
richiama, a tal proposito, il tenore di quest'ultimo provvedimento e la sostanziale assenza di motivazione con cui l'esigenza ravvisata in precedenza era stata successivamente superata;
segnala che la Corte di Appello ha finito per sostituirsi al giudice di primo grado nel motivare la revoca dei mezzi istruttori precedentemente ammessi omettendo così di pronunciarsi sul vizio di omessa motivazione che aveva caratterizzato il provvedimento del Tribunale;
2.3 vizio di motivazione relativo al provvedimento reso all'udienza del 5.4.2016: ricorda che l'esame della persona offesa si era svolto senza la partecipazione del difensore contestualmente impegnato di fronte al GUP di SC quale difensore della costituita parte civile avendo il Tribunale ritenuto intempestiva e non documentata la istanza di rinvio depositata quattro giorni prima dell'udienza; segnala che, avvisato telefonicamente dal collega nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen., il difensore di fiducia aveva chiesto alla Cancelleria del GUP di inviare al Tribunale di Livorno una attestazione della sua presenza di fronte a quell'Ufficio che era pervenuta alle ore 12,15 tanto che il Tribunale aveva preso atto del proprio impedimento ed aveva disposto un rinvio per permettere il controesame da parte della difesa;
rileva che la Corte di Appello, nella sua motivazione, non considera che lo stesso Tribunale di Livorno aveva in realtà attestato e ritenuto legittimo l'impedimento non potendo a quel punto limitarsi a differire il controesame. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 1. Quanto al primo motivo, è sufficiente ribadire il costante ed univoco orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (cfr., Cass. SS.UU., 17.10.2006 n. 41.281, PM in proc. Greco in cui la Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo cod. proc. pen.). In definitiva, non v'è dubbio che il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (cfr., Cass. Pen., 1, 28.11.2013 n. 3.979, PG in proc. Milano;
Cass. Pen., 4, 12.4.2018 n. 22.033, Militello). Questa stessa Sezione ha anche di recente avuto modo di ribadire che il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (Cass. Pen., 2, 10.10.2019 n. 46.147, Janmune Houda, in cui la Corte ha peraltro avuto cura di chiarire che l'assegnazione al giudice di tale potere non è affatto in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al 3 riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale;
conf., con riguardo alla possibilità di recuperare ex art. 507 cod. proc. pen. i testi indicati in liste tardivamente depositate, Cass. Pen., 3, 25.5.2017 n. 38.222, La Gaipa oltre che Cass. Pen., 5, 16.3.2018 n. 32.017, Guardiano). Va ribadito, a tal proposito, che il potere del giudice di attivarsi ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. ravvisando la assoluta necessità di acquisire prove rispetto alle quali si sia verificata la decadenza delle parti si risolve, in realtà, un vero e proprio dovere tanto che deve ritenersi affetta da violazione di legge la sentenza che non dia adeguata motivazione del mancato esercizio da parte del giudice dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen., limitandosi a richiamare l'intervenuta decadenza dell'imputato dalla prova testimoniale per mancata citazione dei testimoni (cfr., Cass. Pen., 4, 17.1.2019 n. 5.898, Borsi;
conf., Cass. Pen., 6, 29.5.2019 n. 25.770, PG c/Chiesa). Né, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il fatto che in precedenza il Tribunale avesse dichiarato decaduto il PM dalle prove poteva ritenersi essere di ostacolo alla adozione del provvedimento con cui queste ultime erano state ammesse ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.: è appena il caso di ribadire, anche in questa sede, il principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali di ammissione della prova, prevista dall'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen. (cfr., in generale, Cass. Pen., 1, 2.2.2007 n. 13.463, AS ed altro). 2. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La difesa, infatti, lamenta la omessa motivazione del provvedimento con il quale il primo giudice, aveva revocato la ordinanza con cui aveva disposto accertamenti di natura testimoniale e documentale senza, secondo la difesa, motivare in alcun modo;
il ricorso, in particolare, sottolinea come la Corte di Appello avrebbe dovuto prendere atto della omessa motivazione del provvedimento adottato dal giudice di prime cure dichiarandone la nullità non potendo essa provvedere sul punto così supplendo e sanando una carenza originaria della ordinanza dibattimentale. Va in primo luogo ribadito che la revoca dell'ordinanza con cui era stata ammessa la deposizione dei testi indicati dalla difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 5.10.2017 n. 53.823, D.M.; Cass. 4 Pen., 5, 14.12.2015 n. 7.108, Sgherri;
conf., da ultimo, Cass. Pen., 5, 12.2.2020 n. 16.976, Polise). Per altro verso, il giudice di appello non poteva limitarsi a rilevare l'omessa motivazione del provvedimento reso dal Tribunale in quanto, prendendo atto di un profilo non adeguatamente trattato dal primo giudice, non solo poteva ma era tenuto a motivare correttamente anche sostituendo la propria motivazione a quella del giudice di primo grado che, pur decidendo in maniera corretta, avesse tuttavia argomentato in maniera ed in termini errati o addirittura omesso di motivare. Le stesse SS.UU. di questa Corte hanno chiarito infatti che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr., Cass. SS.UU., 27.11.2008 n. 3.287, R.; conf., Cass. Pen., 8.6.2011 n. 26.075, B.; Cass. Pen., 6, 30.11.2017 n. 58.094, PG in proc. Amorico). E' stata d'altra parte ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte (cfr., Cass. Pen., 6, 4.6.2019 n. 32.373, Aiello Francesco). 3. Manifestamente infondato, infine, è il terzo motivo con cui la difesa lamenta la nullità della sentenza di primo grado, non rilevata dalla Corte di Appello, per violazione del diritto di difesa avendo il Tribunale proceduto all'esame diretto della persona offesa pur avendo ritenuto il legittimo impedimento del difensore. La Corte di Appello ha riportato (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) il provvedimento con il quale il Tribunale aveva respinto la istanza di rinvio depositata dal difensore in quanto "non documentata e non tempestiva con riferimento alla mancata indicazione dell'avviso ricevuto in relazione al procedimento pendente avanti al GIP di SC ..."; il Tribunale, infatti, aveva fatto presente che il processo proveniva dalla precedente udienza dell'8.1.2016 e soltanto quattro giorni prima della nuova udienza il difensore aveva avuto cura di depositare l'istanza di rinvio in cui aveva allegato e dedotto di essere il difensore della parte civile ma "senza documentarlo in alcun modo, senza indicarne l'eventuale priorità temporale e professionale davanti al GIP di SC, senza indicare le ragioni per le quali doveva preferire detto impegno .. piuttosto che quello presso il Tribunale di Livorno ...". Sulla scorta di queste (incontestate) premesse, il contenuto del provvedimento reso alla udienza dell'8.3.2016 all'esito della comunicazione pervenuta dalla Cancelleria del GUP di SC andava correttamente inteso, come ha fatto la Corte di Appello, come una presa d'atto della assenza del difensore e non già come revoca del precedente provvedimento di rigetto della istanza di rinvio;
in altri termini, preso atto della assenza del difensore che, purtuttavia, non era idonea a giustificare un rinvio del dibattimento, il Tribunale aveva consentito - pur non essendo tenuto a farlo - che il controesame venisse svolto direttamente dal difensore di fiducia e non già da quello di ufficio, pur presente. Non è inutile, d'altro canto, ribadire quanto più volte sottolineato da questa Corte in ordine alla inidoneità del concomitante impegno del difensore dell'imputato per l'esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l'assistenza di una parte civile ad integrare una situazione di legittimo impedimento idoneo a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 2, 14.5.2014 n. 36.097, Diodato). Ed allora, proprio considerando la ricostruzione in fatto operata dalla sentenza impugnata e non contestata con il ricorso, non v'è alcun dubbio che l'accoglimento della istanza di rinvio sollecitata dal sostituto del difensore di fiducia per consentire a quest'ultimo di essere presente per condurre il controesame della persona offesa, non poteva essere inteso come una revoca del provvedimento che aveva ritenuto insussistente il legittimo impedimento ma soltanto come un rinvio "di cortesia". 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della 6 somma di Euro 2.000 in favore della Cassa dlele Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28 settembre 2020