Sentenza 5 ottobre 2022
Massime • 1
Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione pronunciata con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare "ab initio" tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2022, n. 11934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11934 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2022 |
Testo completo
1 1934-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2040 Presidente - ALFREDO MANTOVANO UP 05/10/2022 GIUSEPPE COSCIONI - R.G.N. 33816/2021 FABIO DI PISA SANDRA RECCHIONE -Relatore ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli. decidendo sull'appello proposto dalla parte civile nei confronti della sentenza che aveva assolto il ricorrente dal reato di appropriazione indebita con la formula "perché il fatto non costituisce reato" condannava il UO DO al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile. Si contestava al UO di essersi appropriato di diversi macchinari detenuti in virtù di un accordo con la parte civile, legale rappresentante della Hotelling confort s.r.l.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 652 cod. proc. pen.): l'appello della parte civile sarebbe inammissibile per carenza di interesse, in quanto proposto nei confronti di una sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", che non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno.
2.2. Violazione di legge: l'intervenuta prescrizione del reato osterebbe alla ammissibilità dell'appello della parte civile, proposto ai sensi dell'articolo 576 cod. proc. pen.; né sarebbe invocabile l'articolo 578 cod. proc. pen. che richiede la condizione, inesistente nel caso di specie, della condanna in primo grado.
2.3. Violazione di legge (art. 646 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità civile da reato mancherebbero gli elementi costitutivi della appropriazione indebita in quanto i rapporti tra la parte civile e ricorrente erano controversi, sicché l'esercizio del "diritto di ritenzione" dei macchinari non avrebbe potuto integrare il reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Il collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione assolutoria pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato previste dall'art. 652 cod. proc. pen. non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione ad essa riconosciuto, in termini generali, dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e di riavviare "ab initio" l'accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (Sez. 4, Sentenza n. 14194 del 18/03/2021, Sisti, Rv. 281016 - 01; Sez. 2, n. 10638 del 30/1/2020 Enderlin, Rv. 278519, Sez. 4, n. 10114 del 21/11/2019 dep. 2020, 2 Zanini. Rv. 278643; Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, Rv. 273519; Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, Marzuoli, Rv. 276640). E' noto alla Corte che esiste anche un orientamento di segno contrario, che tuttavia si ritiene non condivisibile, con cui si è affermato essere inammissibile per carenza di interesse il ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (così Sez.4, n.33255 del 9/7/2019, PC Gancia c/ Luparelli Rv.276598; Sez.4, n. 25141 del 14/3/2019, Aloi C/ De Torna, Rv. 276338; Sez.4, n.18781 del 12/3/2019, Comellini C/ Montaguti, Rv.275761; Sez. 3, n. 24589 del 15/03/2017, PC in Proc. Saporito, Rv. 270053). Invero, a sostegno dell'orientamento che si predilige, si rinviene l'autorevole scelta ermeneutica effettuata dalle Sezioni Unite, che hanno affermato che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", sebbene priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno, perché «chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio» (Sez. Un., n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 4 240815).
1.2. Nel caso in esame la parte civile impugnava la sentenza assolutoria, coltivando il suo interesse attraverso l'esercizio dei poteri di impugnazione conferitigli dall'art. 576 od. proc. pen., nulla rilevando - alla luce dell'interpretazione fornita dalle sezioni unite nel caso "Guerra" - che la l'assoluzione fosse stata decisa con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
2.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Il ricorrente sosteneva che l'impugnazione della parte civile avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile quando il reato si estingue per prescrizione, dopo la celebrazione del primo grado di giudizio. Sul punto le Sezioni unite, hanno affermato che il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione in seguito all'appello proposto dalla parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza, anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, Sentenza n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918-01). 3 adPeraltro la Cassazione ha di recente affermato la sussistenza dell'interesse impugnare anche nel caso in cui la prescrizione sia stata dichiarata nel corso del primo grado di giudizio. Si è infatti affermato che nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione. La Corte ha precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile (Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 01).
2.2. Dunque, nel caso in esame, l'impugnazione della parte civile è sicuramente ammissibile, nulla rilevando che i reato si sia estinto per prescrizione: la scelta della parte civile di coltivare il suo interesse all'accertamento della responsabilità da reato nell'ambito del giudizio penale radica in capo alla stessa il diritto di proporre impugnazione ai sensi dell'art. 576 cod. pen. nulla rilevando che il reato si sia estinto per prescrizione.
3.Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
3.1.Il collegio riafferma che in tema di appropriazione indebita, il diritto di ritenzione esercitato sul bene altrui ha efficacia scriminante solo se il credito che si intende tutelare è liquido ed esigibile. (Fattispecie in cui l'imputato, in pendenza di una controversia civilistica, aveva trattenuto e non restituito macchinari acquistati in "leasing"). (Sez.
2 - Sentenza n. 46670 del 20/09/2019 Zerbino, Rv. 277596 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 45992 del 07/11/2007, Cravosio, Rv. 238899). le prove raccolte non3.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello, con motivazione indicavano che il credito asseritamente vantato non era liquido ed esigibile, essendo invece controverso quanto il UO dovesse ricevere in seguito alla restituzione delle macchine (pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte di merito rilevava che tale conclusione era condivisa anche dalla difesa dell'imputato come si evinceva dalla memoria che aveva depositato in udienza: resta infatti "ingiusto" il profitto che l'agente intenda far valere attraverso una pretesa che non avrebbe dovuto avanzare perché non compiutamente definita. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede.
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 5 ottobre 2022 Il Presidente L'estensore Alfredo AN Sandra NE FI AN DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12:1 MAR. 2023 iL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Claudia Pianell NOO 5