Sentenza 23 dicembre 2011
Massime • 3
Il risarcimento del danno, stabilito dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella misura minima di cinque mensilità, è dovuto per il solo fatto dell'intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio, perciò anche quando il rapporto di lavoro non abbia avuto un'effettiva interruzione. (Nella specie, affermando il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, riconosciuto illegittimo il licenziamento, aveva condannato il datore di lavoro a pagare le cinque mensilità, pur avendo egli scelto di non eseguire il licenziamento e di rinnovarlo per altra causale).
In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, che abbia sospeso l'efficacia del recesso intimato per una determinata causa o motivo (nella specie, per riduzione di personale), può intimare al lavoratore un nuovo licenziamento per altra causa o motivo (nella specie, per superamento del periodo di comporto), con la conseguenza che l'estromissione dall'azienda va imputata esclusivamente al secondo licenziamento e il giudice, innanzi al quale sia stato impugnato il primo recesso, può, ricorrendone le condizioni, dichiararne l'illegittimità ma non ordinare la reintegra del lavoratore.
Le allegazioni del datore di lavoro circa l'impossibilità di reintegrare il prestatore licenziato, non concernendo l'esercizio di diritti potestativi e non costituendo quindi eccezioni in senso stretto, rappresentano mere difese, per le quali non opera il regime di preclusione di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.
Commentario • 1
- 1. Sulla legittimità del licenziamento (Cass. civ. 27390/13)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 14 gennaio 2014
Lavoro subordinato – licenziamento – atto di recesso – risoluzione rapporto – L. 300/1970 art. 18 Massima Il datore di lavoro, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, nel caso abbia già intimato un licenziamento, ha facoltà di intimare, legittimamente, allo stesso lavoratore, un secondo licenziamento fondato su una differente causa o motivo, rimanendo, quest'ultimo autonomo e distinto rispetto al primo atto di recesso. Da ciò ne consegue che tutti e due i licenziamenti sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, in quanto il secondo licenziamento dovrà intendersi produttivo di effetti solo nella ipotesi in cui il precedente atto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2011, n. 28703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28703 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2011 |
Testo completo
T IN IR D E T N E S E - U L O B E T N E AULA 'B' D S 287 03 .11 E E - T E N N E IO Z 23 D.C 2011 S A E Z R - A T R E IS T N IS O G G E E R Oggetto R E REPUBBLICA ITALIANA E T T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 13223/2007 SEZIONE LAVORO R.G.N. 16063/2007 Cron. 28703Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VA AMOROSO Presidente Rep. Dott. VITTORIO NOBILE Consigliere Ud. 17/11/2011 PU Dott. VA MAMMONE Consigliere Dott. ANTONIO MANNA Rel. Consigliere ConsigliereDott. FEDERICO BALESTRIERI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13223-2007 proposto da: domiciliato in FLORIS VA LUIGI, elettivamente ROMA, VIA VA BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO PENZAVALLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente - contro 2011 ECOESPANSO S.R.L.; 3590 - intimata sul ricorso 16063-2007 proposto da: ECOESPANSO S.R.L., in persona del legale rappresentante domiciliata in ROMA, L.G. elettivamente pro tempore, 22, presso 10 studio dell'avvocato MARESCA FARAVELLI ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIANI MICHELE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
FLORIS VA LUIGI;
- intimato -
1567/2006 della CORTE D'APPELLOavverso la sentenza n. di FIRENZE, depositata il 07/12/2006 r.g.n. 1789/05; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. ANTONIO udienza del 17/11/2011 dal MANNA;
udito l'Avvocato PENZAVALLI GIANCARLO;
udito l'Avvocato VALERIA COSENTINO per delega ARTURO MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dell'incidentale. R.G. n.13223/07 + 16063/07 Ud.17.11.2011 IS c. ECOESPANSO S.r.l. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 10.5. 13.7.05 il Tribunale di Pisa, dichiarata l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato dalla Ecoespanso S.r.l. nei confronti - fra gli altri - di AN GI IS, condannava detta società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli le retribuzioni maturate dal licenziamento alla data di reintegra. In parziale riforma delle statuizioni di prime cure, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 1567/06, respingeva la domanda del IS limitatamente alla pronuncia di reintegra e limitava il risarcimento dei danni in suo favore a sole 5 mensilità retributive. Ritenevano i giudici del gravame che, poiché il licenziamento per riduzione di personale che aveva coinvolto il IS (intimato 1'11.12.02) era ancora inefficace (in quanto intimato in costanza di malattia) allorquando il lavoratore era stato poi licenziato il 13.11.03 anche per superamento del periodo di comporto (perdurando la malattia medesima), le istanze reintegratorie non potessero esaminarsi, dovendo necessariamente confluire nel separato e diverso giudizio di impugnazione del secondo (in ordine di tempo) licenziamento, giacché soltanto a seguito di quest'ultimo il IS era stato effettivamente estromesso dal proprio posto di lavoro. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il lavoratore affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la Ecoespanso S.r.l., che a sua volta spiega ricorso incidentale per un unico motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si riuniscono ex art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale, in quanto afferenti alla medesima sentenza. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18 legge n. 300/70 e 2110 c.c. nella parte in cui l'impugnata sentenza, pur confermando l'invalidità del licenziamento per riduzione di personale la cui - efficacia era stata meramente sospesa dalla Ecoespanso S.r.l. perché intimato in costanza di malattia del IS - ha poi negato la reintegra nel posto di lavoro e le え 1 R.G. n. 13223/07 + 16063/07 Ud.17.11.2011 IS c. ECOESPANSO S.r.l. relative conseguenze economiche sol perché nel frattempo la società aveva intimato un altro licenziamento (questa volta per superamento del periodo di comporto), secondo licenziamento da ritenersi privo di effetto fino a quando non fosse stato annullato il primo recesso. Il motivo è infondato. Come si evince dall'impugnata sentenza, la Ecoespanso S.r.l. ha intimato 1'11.12.02 il primo licenziamento per riduzione di personale, per poi "sospenderlo" pochi giorni dopo perché il IS era in malattia, specificando che il recesso avrebbe prodotto i propri effetti al termine dello stato morboso. Nel frattempo, essendosi la malattia del lavoratore protratta - a dire della società - oltre il termine massimo di comporto, la Ecoespanso intimava un secondo licenziamento. Entrambi gli atti di recesso sono stati separatamente impugnati in sede giurisdizionale dal IS: solo il primo forma oggetto del presente processo. Del secondo e dei relativi effetti la sentenza in questa sede impugnata non ha preso cognizione alcuna, neppure in via incidentale. Orbene, a prescindere dalla questione della validità o meno del secondo recesso (quello per asserito mancato superamento del periodo di comporto) che è oggetto di distinta impugnativa giudiziale e su cui questa S.C. non può, nella presente sede, pronunciarsi, non merita censura l'assunto dell'impugnata sentenza secondo cui non si può ordinare la reintegra ex art. 18 Stat. con le relative conseguenze economiche perché il primo licenziamento (quello per riduzione di personale), la cui illegittimità è stata pur confermata dai giudici d'appello, non ha avuto materiale esecuzione per la sopravvenuta estromissione dal lavoro del IS solo in forza del secondo recesso. È pur vero che, alla luce di Cass. 22.3.07 n. 7049 e di Cass. 26.7.96 n. 6751, il licenziamento, in quanto negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del dipendente, anche ove la sua efficacia risolutiva venga (per qualche ragione) differita ad un momento successivo. ล 2 ง 3 R.G. n.13223/07 + 16063/07 Ud.17.11.2011 IS c. ECOESPANSO S.r.l. Tuttavia il caso in esame è (solo in parte) diverso, nel senso che i giudici del gravame, lungi dal negare il perfezionarsi del primo recesso tanto da averne confermato l'illegittimità e da avere condannato la Ecoespanso S.r.l. a pagare al IS, ex art. 18 Stat., cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - - hanno solo negato l'ordine di reintegra in quanto quest'ultimo consegue all'effettiva estromissione dall'azienda, che nella specie è avvenuta in forza del secondo recesso (per superamento del periodo di comporto, licenziamento che come si è detto - forma oggetto di separato giudizio). D'altronde, un ordine di reintegra emesso in relazione al primo recesso malgrado l'intimazione di un secondo licenziamento non sarebbe eseguibile prima dell'eventuale invalidazione di quest'ultimo, mentre dopo risulterebbe inutiliter dato, sovrapponendosi a quello emesso in occasione dell'annullamento o della declaratoria di nullità del secondo recesso. In conclusione, all'esito dei gradi di merito, ove dichiarata l'invalidità del secondo licenziamento si dovrà emettere ordine di reintegra del IS, con tutte le conseguenze di cui all'art. 18 Stat.; ove - invece - ne resti accertata la validità, ogni questione di reintegra risulterà ormai superata.
2. Con i motivi secondo e terzo il IS lamenta, rispettivamente, omessa motivazione sull'eccepita tardività dell'eccezione sollevata dalla Ecoespanso circa la pretesa impossibilità di reintegrare il lavoratore e di corrispondergli il risarcimento ex art. 18 Stat. e violazione dell'art. 437 co. 2° c.p.c. Tali doglianze sono infondate, essendo quelle svolte dalla Ecoespanso mere difese e non già eccezioni in senso stretto destinate ad incontrare il regime di preclusione di cui all'art. 437 co. 2° c.p.c. Invero, eccezioni in senso stretto sono unicamente quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quelle in cui il fatto integrante l'eccezione corrisponda all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare, di guisa che, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico, supponga il tramite di una manifestazione di volontà, da sola o realizzabile attraverso un accertamento 3 4 R.G. n.13223/07 + 16063/07 Ud.17.11.2011 IS c. ECOESPANSO S.r.l. giudiziale (espressamente in tal senso, in termini di teoria generale dell'eccezione, cfr. Cass. S.U. 27.7.05 n. 15661). Invece, la reintegra è un effetto della pronuncia emessa ex art. 18 Stat. estranea all'esercizio di diritti potestativi del datore di lavoro, che quindi in ogni - - momento può dedurne la totale o parziale inapplicabilità al caso oggetto di lite.
3. Le considerazioni che precedono sub 1. importano il rigetto del ricorso incidentale, con cui si lamenta violazione di legge per avere la Corte territoriale condannato la predetta società a pagare al IS cinque mensilità dell'ultima retribuzione a titolo di risarcimento minimo ex art. 18 Stat., doglianza sollevata in base all'erroneo presupposto dell'inapplicabilità della norma citata a fronte di un licenziamento non ancora efficace (come era stato il primo recesso manifestato dalla Ecoespanso). Infatti, come si è già anticipato richiamando Cass. 22.3.07 n. 7049 e Cass. 26.7.96 n. 6751, essendosi il primo licenziamento, in quanto negozio unilaterale recettizio, già perfezionatosi nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente è giunta a conoscenza del IS e, quindi, ancor prima del verificarsi dell'effetto risolutivo, differito alla cessazione dello stato di malattia, è comunque dovuta la condanna al pagamento del risarcimento dei danni nella misura minima inderogabile di cinque mensilità. Tale risarcimento in misura minima ha carattere autonomo rispetto alla tutela cd. ripristinatoria, sicché consegue ad ogni accertamento di illegittimità del licenziamento, per il solo fatto di essere stato intimato e indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio, perciò anche quando il rapporto di lavoro abbia avuto un'interruzione inferiore ai cinque mesi o non abbia avuto alcuna interruzione, a prescindere dall'esistenza di una colpa del datore di lavoro e da un'eventuale revoca del licenziamento (cfr., ad es., Cass. 1°.
7.04 n. 12102, nonché - in anni meno recenti - Cass. 21.12.95 n. 13047 e Cass. 12.10.93 n. 10085) e persino a prescindere dall'interesse del lavoratore alla reintegra (cfr. Cass. 24.10.91 n. 11300), cui in ipotesi - potrebbe anche rinunciare. 4 5 R.G. n.13223/07 + 16063/07 Ud.17.11.2011 IS c. ECOESPANSO S.r.l.
3- In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati. La reciproca soccombenza induce a compensare per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, in data 17.11.2011. Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Antonio Manna Dr. AN Ameroso Arlon Manu م E alle Vascelleria Denne Fuzionario Giudiziona Dotusta Cinzia SCARSELLA 105