Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2011, n. 28703
CASS
Sentenza 23 dicembre 2011

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Massime3

Il risarcimento del danno, stabilito dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella misura minima di cinque mensilità, è dovuto per il solo fatto dell'intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio, perciò anche quando il rapporto di lavoro non abbia avuto un'effettiva interruzione. (Nella specie, affermando il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, riconosciuto illegittimo il licenziamento, aveva condannato il datore di lavoro a pagare le cinque mensilità, pur avendo egli scelto di non eseguire il licenziamento e di rinnovarlo per altra causale).

In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, che abbia sospeso l'efficacia del recesso intimato per una determinata causa o motivo (nella specie, per riduzione di personale), può intimare al lavoratore un nuovo licenziamento per altra causa o motivo (nella specie, per superamento del periodo di comporto), con la conseguenza che l'estromissione dall'azienda va imputata esclusivamente al secondo licenziamento e il giudice, innanzi al quale sia stato impugnato il primo recesso, può, ricorrendone le condizioni, dichiararne l'illegittimità ma non ordinare la reintegra del lavoratore.

Le allegazioni del datore di lavoro circa l'impossibilità di reintegrare il prestatore licenziato, non concernendo l'esercizio di diritti potestativi e non costituendo quindi eccezioni in senso stretto, rappresentano mere difese, per le quali non opera il regime di preclusione di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.

Commentario1

  • 1Sulla legittimità del licenziamento (Cass. civ. 27390/13)
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 14 gennaio 2014

    Lavoro subordinato – licenziamento – atto di recesso – risoluzione rapporto – L. 300/1970 art. 18 Massima Il datore di lavoro, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, nel caso abbia già intimato un licenziamento, ha facoltà di intimare, legittimamente, allo stesso lavoratore, un secondo licenziamento fondato su una differente causa o motivo, rimanendo, quest'ultimo autonomo e distinto rispetto al primo atto di recesso. Da ciò ne consegue che tutti e due i licenziamenti sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, in quanto il secondo licenziamento dovrà intendersi produttivo di effetti solo nella ipotesi in cui il precedente atto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2011, n. 28703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28703
Data del deposito : 23 dicembre 2011

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