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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 4554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4554 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 3684/2023 promossa da:
e per essa, quale mandataria, in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. GIORGIO FINA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
ATTRICE contro
ONTRO Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento di
, in persona del procuratore speciale, con l'avv. FRANCESCO Controparte_3
MARRUFFI, che la rappresenta e la difende giusta delega in atti
INTERVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così provvedere:
1. accertare e dichiarare per le ragioni sopra esposte l'usurarietà degli interessi contrattualmente pattuiti e/o concretamente applicati nel contratto inter partes stipulato e per l'effetto, dichiarare la nullità parziale del contratto oggetto di causa con riferimento alle clausole relative agli interessi pattuiti, con conseguente condanna della società resistente al pagina 1 di 8 pagamento in favore della ricorrente e per essa in favore della quale sua Pt_2 rappresentante sostanziale e processuale della somma di € 19.026,86, oltre interessi, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia;
2. condannare la società resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, alla rifusione delle spese di mediazione, come da contabile già prodotta in atti e di
CTP;
3. attesa la tardività della costituzione in giudizio della società intervenuta e della produzione documentale ex adverso versata in atti, dichiarare l'inammissibilità sia di tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio da questa sollevate sia della avversa produzione documentale e comunque dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse conclusioni, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento delle spese processuali.
4. infine, atteso l'esito negativo del procedimento di mediazione, condannare le controparti tutte al pagamento ai sensi dell'art. 96 cpc dell'ulteriore somma ritenuta di giustizia.”
Parte intervenuta
“In via pregiudiziale:
1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Pitagora S.p.A. e, per l'effetto, disporre la sua estromissione dal presente giudizio, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
In via preliminare:
2) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta da , in qualità di Parte_2 procuratore della Sig.ra per mancato esperimento del procedimento Parte_1 obbligatorio di mediazione ex art. 5, d.lgs. 28/2010;
3) Accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza delle domande svolte da , in qualità di procuratore della Sig.ra , per Parte_2 Parte_1 intervenuta transazione in relazione alla domanda di ripetizione delle somme pagate in esecuzione del contratto n. 099746 per cui è causa, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
Nel merito, in via principale:
4) Accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto giuridico di cui è causa di CP_3
e, per l'effetto, rigettare tutte le domande attoree, sia di merito sia
[...] istruttorie, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
Nel merito, in via subordinata:
5) Rigettare integralmente tutte le domande attoree, sia di merito sia istruttorie, e in particolare tutte le domande di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione pagina 2 di 8 del quinto dello stipendio n. 099746, relativa agli interessi e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di condanna di al pagamento delle somme a detta del Ricorrente da esso CP_3 indebitamente corrisposte, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
6) Nella denegata ipotesi in cui la domanda di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. 099746 relativa agli interessi venisse accolta, limitare e contenere la condanna al pagamento dei soli interessi, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
In ogni caso:
7) Condannare e la Sig.ra all'integrale rimborso dei compensi, Parte_2 Parte_1 oltre spese generali nella misura del 15% oltre accessori di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, ( ) Parte_3 Pt_2 conveniva in giudizio ( ”) Controparte_4 CP_1 esponendo: che la sig.ra aveva conferito a mandato di Parte_1 Pt_2 rappresentanza sostanziale e processuale per lo svolgimento di tutte le attività, giudiziali e stragiudiziali, necessarie per il recupero delle somme illecitamente addebitatele dalle società finanziarie o comunque dovute in ripetizione nell'ambito dei contratti di finanziamento dalla stessa stipulati;
che la medesima sig.ra aveva sottoscritto con , in data Parte_1 CP_1
10.02.2009, il contratto di finanziamento con garanzia della cessione del quinto dello stipendio n. 08100041; che il contratto era stato estinto anticipatamente il 24.08.2017.
Contestava il carattere usurario del finanziamento e, per l'effetto, chiedeva la restituzione di interessi, spese, commissioni ed oneri sostenuti e connessi all'erogazione del finanziamento stesso.
1.2. Non si costituiva in giudizio , la quale veniva dichiarata contumace con ordinanza CP_1 del 2.11.2023.
1.3. Si costituiva tardivamente ( ”) con intervento volontario ex Controparte_3 CP_3 art. 105 c.p.c. evidenziando, in particolare: che si costituiva nel presente giudizio in forza di una cessione da parte di in suo favore di una serie di crediti pro soluto, tra cui quello CP_1 derivante dal contratto oggetto di causa;
che il suddetto credito era stato successivamente Con ceduto da a;
che, pertanto, difettava di legittimazione passiva;
che, CP_3 CP_1 tuttavia, neppure era titolare del credito, attesa la cessione avvenuta in favore di CP_3
Con ; che, in via preliminare, la domanda della ricorrente era improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e comunque inammissibile e/o pagina 3 di 8 improcedibile per intervenuta transazione;
che, nel merito, era in ogni caso infondata attesa la legittimità del tasso di interesse applicato nel contratto oggetto di giudizio.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
1.4. Con ordinanza del 2.11.2023 il giudice disponeva la conversione del rito ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c.
Esperito il procedimento di mediazione obbligatorio previsto dal D.Lgs. n. 28/2010, con ordinanza del 29.5.2025 il giudice tratteneva la causa a decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1. In via preliminare l'intervenuta ha sostenuto che “…non essendo Pitagora CP_3
S.p.A. titolare del credito derivante dal Contratto in forza della cessione avvenuta nel 2008-
2011, la stessa difetta di legittimazione passiva, dunque la scrivente difesa ne chiede
l'estromissione dal presente giudizio” (comp. di intervento pag. 3).
La prospettazione dell'intervenuta è infondata.
Nel caso in esame la domanda attorea è infatti volta all'accertamento dell'usurarietà del tasso applicato in un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, stipulato con la banca convenuta , la quale tuttavia non ha inteso costituirsi in giudizio. CP_1
Come chiarito dalla Suprema Corte, “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario”
(Cass. n. 8579/2024; Cass. n.17727/2018).
Ne consegue che le domande di restituzione derivanti dall'asserita nullità del contratto originario devono essere proposte nei confronti del cedente, che resta il soggetto titolare della posizione contrattuale (cfr. anche Trib. Roma 22.5.2022).
L'attrice ha dunque correttamente convenuto in giudizio , la quale non può essere CP_1 estromessa dal giudizio.
2.2. Non appare di contro ammissibile l'intervento di , che, per sua stessa CP_3
Con ammissione, non è più titolare del credito oggetto di causa, avendolo ceduto alla con accordo di cessione in blocco sottoscritto in data 11.10.2016.
pagina 4 di 8 In particolare, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale, giuridicamente rilevante ex art. 105 c.p.c., che giustifichi tale intervento, posto che la banca intervenuta non è parte del contratto originario, né risulta attualmente la titolare del credito.
La stessa intervenuta si è infatti limitata ad affermare di avere “interesse ad intervenire volontariamente nel presente giudizio, avendo il medesimo un diretto e immediato effetto sugli interessi della scrivente, in quanto cessionaria del credito derivante dal contratto fino al
14 marzo 2017, e data la necessità di impedire la ripercussione, nella propria sfera giuridica, delle eventuali conseguenze dannose derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato” (pag.
3 comparsa) senza tuttavia specificare quali potrebbero essere tali effetti, considerato che non solo non è stata evocata in giudizio dalla parte attrice, ma neppure ha allegato di essere mai stata destinataria di alcuna richiesta di restituzione da parte della sig.ra , non è Parte_1 stata chiamata in causa da , né ha riferito di alcuna controversia o contestazione CP_1 sorta sulla validità delle cessioni del credito.
Sebbene sia pacifico che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implichi necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, è comunque pur sempre necessario uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. n. 6749/2012; Cass. n. 8464/2011).
Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. n.12733/2024; Cass. n. 2057/2019).
A ciò si aggiunga come la , con condotta processuale piuttosto contraddittoria, abbia CP_3 chiesto che venisse accertato il suo difetto di titolarità del credito, proprio in virtù della Con intervenuta cessione a , salvo poi sollevare una serie di eccezioni, tra cui quella relativa ad una transazione intervenuta tra la ricorrente e , che non avrebbe potuto sollevare, CP_1 proprio in ragione del suo difetto di legittimazione passiva.
pagina 5 di 8 In conclusione, le domande di devono dichiararsi inammissibili per carenza di CP_3 interesse ad agire.
Tale rilievo risulta assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni prospettate dall'intervenuta nel corso del giudizio.
2.3. Nel merito, ha chiesto l'accertamento del superamento del tasso soglia degli Pt_2 interessi del contratto in causa e, per l'effetto, l'applicazione del regime di nullità di cui all'art. 1815, II comma, c.c., con condanna di parte convenuta alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi, commissioni, oneri accessori e assicurativi e ogni eventuale interesse connesso al finanziamento.
Le domande in esame sono fondate e meritano accoglimento.
Come ribadito ancora di recente dalla Suprema Corte, “nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644
c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio). Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui
"per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la
Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi” (cfr. Cass. Ord. n.
20247/2023); le istruzioni della Banca d'Italia non possono dunque togliere rilevanza usuraia ai costi collegati alla concessione del credito, dovendo comunque prevalere il principio di onnicomprensività di cui all'art. 644, IV comma, c.p. rispetto a quello di omogeneità delle grandezze da porre a confronto (cfr. anche Cass. 37058/2021).
Alla luce di quanto sopra esposto e in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia”, l'operazione di pagina 6 di 8 mancata inclusione della polizza assicurativa stipulata dalla sig.ra nel TEG del Parte_1 contratto oggetto di causa è da considerarsi illegittima (cfr. ex multis Cass. n. 2600/2024;
Cass. n. 20501/2023; Cass. n. 20247/2023; Cass. n. 17839/2023; Cass. n. 3025/2022).
Devono dunque condividersi le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico di parte il quale, nel calcolo del tasso di interesse del contratto n. 08100041, ha incluso “anche il premio della polizza CPI” (pag. 21 doc. 5); risultando così il TEG applicato pari al 15,43% e considerando che il tasso soglia usura per il periodo del I trimestre 2009 era del 14,280%, ne deriva che il contratto è da intendersi viziato da usura.
2.4. Accertato il carattere usurario del rapporto contrattuale in giudizio, con conseguente gratuità del finanziamento concesso, ex art. 1815, II comma, c.c., è meritevole di accoglimento la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. per mancanza di una valida causa debendi.
Si rileva, inoltre, che “la considerazione globale ai fini dell'usura di tutti i costi rilevanti comporta, per conseguenza, la nullità del complesso di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo di spese che ha concorso a determinare il superamento del limite di legge” (cfr.
Trib. Torino n. 8690/2023).
Di conseguenza, è condivisibile la quantificazione, operata dal CTP, della somma che parte convenuta è tenuta a restituire all'attrice, pari a € 19.026,86, oltre interessi legali ex art. 1284,
IV comma, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo.
Parimenti accoglibile è la domanda di di rimborso delle spese sostenute per la perizia Pt_2 di parte (pari ad € 1.220,00, come da doc. 6), in applicazione dei principi statuiti dalla
Suprema Corte secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte […] rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate” (cfr. Cass.
n. 30289/2019).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico sia della convenuta contumace , che di , il cui intervento è stato ritenuto CP_1 Controparte_3 inammissibile.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come segue, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00
e tenuto conto dell'attività svolta: nei rapporti con : CP_1 fase di studio: € 919,00 fase introduttiva: € 777,00 pagina 7 di 8 fase di trattazione: € 840,00
fase decisionale: € 850,00 nei rapporti con : CP_3
fase di studio: € 919,00
fase introduttiva: € 777,00
fase di trattazione: € 1.000,00
fase decisionale: € 1.701,00
Vanno altresì poste a carico di , in ragione della soccombenza, le spese della CP_1 consulenza tecnica di parte (€ 1.220,00), nonché il compenso per l'attivazione del procedimento di mediazione (€ 441,00) e le relative anticipazioni, pari a € 190,32 (come da contabile di pagamento prodotta da parte attrice con le note di trattazione del 9.5.2024).
Non sussistono infine i presupposti per la condanna delle convenute ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara nulle le clausole relative alla pattuizione degli interessi del contratto n. 08100041 oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c.; condanna a restituire a Controparte_4 Pt_1
, rappresentata da la somma di € 19.026,86, oltre interessi legali ex
[...] Parte_2 art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo;
condanna a rimborsare all'attrice Controparte_4 le spese di lite, che si liquidano, compresa la mediazione, in € 3.827,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, € 190,32 per anticipazioni di mediazione,
15,00% rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
condanna a rimborsare all'attrice Controparte_4 la somma di € 1.220,00 per spese di consulenza tecnica di parte;
dichiara inammissibile l'intervento di;
Controparte_3 condanna a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_3
4.397,00 per compenso, oltre 15,00% rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 22.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO pagina 8 di 8