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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/02/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
n. 2038/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2038/2017 R.G. promosso da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Francesco Marchese;
- attori, convenuti in via riconvenzionale -
nei confronti di:
(c.f. ), e CP_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ), sia in proprio sia nella qualità di erede Controparte_2 CodiceFiscale_3
di (c.f. ), _1 CodiceFiscale_4
col patrocinio dell'Avv. Maurizi Radici;
- convenuti, attori in via riconvenzionale -
*****
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2017 , premettendo di esser Parte_1
proprietario di un immobile sito in Sinagra (ME), c\da Mulinazzo, composto da un appartamento con annesso magazzino e terreni circostanti, ha convenuto in giudizio e _1
, proprietari del fondo limitrofo, su cui insiste una stradella che conduce al CP_1 magazzino dell'attore, per sentir accogliere le seguenti domande:
1. ritenere e dichiarare che in virtù di contratto e precisamente dell'atto di acquisto del 30.09.1970 il sig. ha diritto di accedere, anche con veicoli, al piano seminterrato Parte_1 dell'immobile di proprietà, sito in Sinagra, C\da Mulinazzo n. 18, mediante la stradella in cemento a valle e, conseguentemente, ordinare ai convenuti di cessare le molestie che impediscono il passaggio;
2. in via subordinata ove le autorità adite ritengano non sussistente servitù di passaggio costituita da volontà delle parti, chiede riconoscersi da oggi tale servitù, eventualmente anche ex art. 1054
c.c. a titolo gratuito, essendo il proprio piano seminterrato ed il terreno attiguo interclusi;
3. ove occorrente, indicare specificamente le modalità di accesso anche veicolare al piano seminterrato ed ai terreni di proprietà dell'attore, anche confermando le modalità di utilizzo precedenti il 2017.
Con comparsa del 21.02.2018 si sono costituiti in giudizio e _1 [...]
, contestando le domande attoree e deducendo che con l'atto pubblico del 30.09.1970 CP_1
(invocato da parte attrice) è stata costituita una servitù di passaggio in favore dell'attore sulla stradella “lato monte” e non su quella “lato valle”, su cui -in passato- è stato consentito all'attore di transitare per mera cortesia.
I convenuti hanno altresì spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore, chiedendo di ordinare a quest'ultimo di non parcheggiare le proprie autovetture ed i propri mezzi sulla stradella
“lato monte”, in quanto ciò precluderebbe loro il passaggio.
Il giudizio, a seguito del decesso di , è stato interrotto e successivamente _1
riassunto nei confronti degli eredi, tra cui la figlia , la quale si è costituita Controparte_2
con comparsa del 21.10.2019, insistendo in tutte le domande ed eccezioni già spiegate.
Espletata l'istruttoria, mediante testimoni e CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 04.07.2023 è stata introitata per la decisione con i termini ex art. 190
CPC.
*****
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Con atto di “donazione, divisione e vendita” del 30.09.1970 le parti hanno diviso volontariamente il fondo rustico sito in Sinagra (ME), c\da Mulinazzo, attribuendo a parte attrice la piena Per_2
proprietà di una porzione del fabbricato rurale identificata in Catasto al foglio 2, particella 235
(composta da un vano al pianterreno e un magazzino al piano seminterrato sottostante), oltre ad alcuni terreni circostanti;
e a parte convenuta la piena proprietà della restante parte di fabbricato rurale identificata in Catasto al foglio 2, particella 48 (composta da due vani al pianterreno e due magazzini al piano seminterrato sottostante), oltre ad altri terreni circostanti.
In detto contratto è espressamente previsto che “lo spazio antistante alla porzione di fabbricato adottato dai coniugi e resta soggetto a servitù di passaggio in _1 CP_1 favore della porzione di fabbricato adottato da ”. Parte_1
Dalla documentazione in atti, e segnatamente della CTU redatta dall'Ing. e della Persona_3 relazione tecnica di parte prodotta dai convenuti, si evince che i fondi di proprietà dell'attore sono collegati alla pubblica via mediante una stradella interpoderale che parte da via Corica e giunge in prossimità del citato fabbricato rurale.
Qui la strada si biforca in due: una parte “lato monte” conduce agli appartamenti posti al piano terra, l'altra parte “lato valle” conduce ai magazzini posti al piano seminterrato sottostante.
L'attore ha domandato accertarsi la propria servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, sulla stradella “lato valle”, segnatamente nel tratto che dal bivio conduce fino al proprio magazzino, precisando che lo stesso è posto oltre quello dei convenuti (rispetto alla strada di accesso) e che le dimensioni della stradella non consentono il passaggio di due autovetture, sicché occorre ordinare ai convenuti di non posteggiare le proprie autovetture lungo detta stradella.
I convenuti hanno contestato la superiore domanda, deducendo che l'atto pubblico del 30.09.1970 si riferirebbe alla stradella “lato monte” e non a quella “lato valle”, essendo quest'ultima stata realizzata successivamente;
e che gli stessi avrebbero in passato fatto transitare l'attore su detta stradella per mera cortesia, sicché non sussisterebbe alcuna servitù di passaggio.
Orbene, ritiene questo giudice che quanto dedotto dai conventi sia infondato, in quanto nell'atto pubblico si fa generico riferimento allo “spazio antistante alla porzione di fabbricato adottato dai coniugi e ” e non ad una porzione o “lato” specifico. _1 CP_1
D'altronde, essendoci due stradelle che conducono rispettivamente all'appartamento ed al magazzino di proprietà dell'attore, ritiene questo giudice che le parti, nel momento in cui hanno diviso volontariamente il fabbricato rurale oggetto di causa, abbiano voluto costituire una servitù di passaggio su entrambe le stradelle, in modo tale da consentire all'attore di poter accedere ai propri immobili.
La circostanza, dedotta da parte convenuta, che la stradella “lato valle” sarebbe stata realizzata successivamente rispetto al 1970, è rimasta indimostrata.
Dall'esame testimoniale è infatti emerso che detta stradella è stata “sistemata” e “pavimentata” negli anni '90, facendosi carico delle spese fino al suo magazzino e _1 delle spese del tratto successivo, ma i testimoni non hanno riferito quale Parte_1
fosse lo stato antecedente.
Anzi, gli stessi hanno riferito che l'attore per poter accedere al proprio magazzino è sempre transitato lungo la stradella “lato valle” e che in tali occasioni (solitamente poche durante l'anno) ha chiesto ai convenuti di spostare le auto per poter passare.
Si può pertanto ritenere che la stradella “lato valle” ci fosse già prima degli anni '90, ancorché allo stato grezzo o comunque non rifinita, e che l'attore l'abbia sempre utilizzata per poter accedere al proprio magazzino, vantando sulla stessa una servitù di passaggio.
La circostanza poi che l'attore abbia sempre tollerato la presenza delle autovetture (di proprietà dei convenuti o dei loro congiunti) parcheggiate lungo la stradella, e chiesto di rimuoverle solo quando strettamente necessario, non può considerarsi rilevante, essendo detta condotta giustificabile con i rapporti di parentela intercorrenti tra le parti e con l'utilizzo ridotto da parte dell'attore del locale magazzino.
Ne consegue che va accolta la domanda di parte attrice e va dichiarato che sulla stradella “lato valle”, in virtù del contratto stipulato in data 30.09.1970, l'attore è titolare del diritto di servitù di passaggio.
Quanto all'estensione e alle modalità di esercizio di detta servitù, ritiene questo giudice, in considerazione dello stato dei luoghi e della destinazione del fondo dominante (si tratta di un magazzino posto all'interno di un terreno agricolo), che la stessa debba intendersi non solo pedonale, ma anche carrabile, dovendo l'attore poter accedere al magazzino con i mezzi meccanici per poter caricare e scaricare la merce o l'attrezzatura agricola.
Di conseguenza va ordinato a parte convenuta di lasciare perennemente un adeguato passaggio lungo la stradella (in modo tale da garantire il comodo passaggio pedonale) e di liberarla e sgomberarla da propri beni a seguito di richiesta da parte dell'attore (in modo tale da consentire il passaggio di mezzi meccanici), ripristinando le modalità di esercizio della servitù adottate fino al
2017 (così come espressamente richiesto dall'attore nelle conclusioni riportate nella memoria di replica).
*****
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, tesa a far accertare che l'attore non ha diritto di parcheggiare la propria autovettura lungo la stradella “lato monte” e ordinare allo stesso di cessare ogni molestia, si rileva che con la memoria ex art. 183 n. 2 CPC parte attrice ha riconosciuto di non aver diritto di parcheggiare sulla stradella in questione e dichiarato di aver costruito un ricovero per la propria vettura, posto sulla sua esclusiva proprietà.
Parte convenuta, attrice in via riconvenzionale, non ha contestato specificamente la superiore circostanza, sicché la stessa deve ritenersi pacifica.
Ne consegue che sul punto va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo da un lato l'attore (convenuto in via riconvenzionale) riconosciuto di non aver il diritto di posteggiare la propria autovettura lungo la stradella “lato monte” e dall'altro i convenuti (attori in via riconvenzionale) non contestato la circostanza che la controparte non utilizzi più la stradella come parcheggio.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno per metà compensate tra le parti (dovendosi l'attore, in virtù del criterio della soccombenza virtuale, ritenere soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti) e per la restante metà poste a carico dei convenuti (essendo gli stessi soccombenti rispetto alla domanda principale, avente una maggiore rilevanza ai fini del presente giudizio).
Di conseguenza e vanno condannate, in solido tra Controparte_2 CP_1
loro, al pagamento delle spese processuali in favore di , che si liquidano Parte_1
nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore
(indeterminabile, complessità bassa).
Le spese di CTU vanno invece poste integralmente a carico di parte convenuta, essendo la stessa stata disposta in relazione alla domanda principale (su cui parte convenuta è soccombente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
• DICHIARA CHE L'ATTORE HA DIRITTO DI , E CP_3 CP_4 CP_5
LUNGO LA STRADELLA , DI PROPRIETA' DEI CONVENUTI, CHE DAL CP_6
BIVIO POSTO AL TERMINE DELLA STRADELLA INTERPODERALE CONDUCE FINO
AL DELL'ATTORE, CON LE MODALITÀ INDICATE IN PARTE MOTIVA;
CP_7
• DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE IN RELAZIONE ALLA
DOMANDA RICONVENZIONALE SPIEGATA DAI CONVENUTI;
• CONDANNA E CONCETTA, IN SOLIDO TRA , AL Controparte_2 CP_1 Pt_2
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI , Parte_1
CHE SI LIQUIDANO IN 264,00 EURO PER SPESE VIVE E 1.904,50 EURO (già decurtate in virtù della parziale compensazione) PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO
SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA (SE DOVUTI) COME PER LEGGE.
• PONE LE SPESE DI CTU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI PARTE CONVENUTA.
Così deciso il 19 Febbraio 2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2038/2017 R.G. promosso da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Francesco Marchese;
- attori, convenuti in via riconvenzionale -
nei confronti di:
(c.f. ), e CP_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ), sia in proprio sia nella qualità di erede Controparte_2 CodiceFiscale_3
di (c.f. ), _1 CodiceFiscale_4
col patrocinio dell'Avv. Maurizi Radici;
- convenuti, attori in via riconvenzionale -
*****
Con atto di citazione notificato in data 28.11.2017 , premettendo di esser Parte_1
proprietario di un immobile sito in Sinagra (ME), c\da Mulinazzo, composto da un appartamento con annesso magazzino e terreni circostanti, ha convenuto in giudizio e _1
, proprietari del fondo limitrofo, su cui insiste una stradella che conduce al CP_1 magazzino dell'attore, per sentir accogliere le seguenti domande:
1. ritenere e dichiarare che in virtù di contratto e precisamente dell'atto di acquisto del 30.09.1970 il sig. ha diritto di accedere, anche con veicoli, al piano seminterrato Parte_1 dell'immobile di proprietà, sito in Sinagra, C\da Mulinazzo n. 18, mediante la stradella in cemento a valle e, conseguentemente, ordinare ai convenuti di cessare le molestie che impediscono il passaggio;
2. in via subordinata ove le autorità adite ritengano non sussistente servitù di passaggio costituita da volontà delle parti, chiede riconoscersi da oggi tale servitù, eventualmente anche ex art. 1054
c.c. a titolo gratuito, essendo il proprio piano seminterrato ed il terreno attiguo interclusi;
3. ove occorrente, indicare specificamente le modalità di accesso anche veicolare al piano seminterrato ed ai terreni di proprietà dell'attore, anche confermando le modalità di utilizzo precedenti il 2017.
Con comparsa del 21.02.2018 si sono costituiti in giudizio e _1 [...]
, contestando le domande attoree e deducendo che con l'atto pubblico del 30.09.1970 CP_1
(invocato da parte attrice) è stata costituita una servitù di passaggio in favore dell'attore sulla stradella “lato monte” e non su quella “lato valle”, su cui -in passato- è stato consentito all'attore di transitare per mera cortesia.
I convenuti hanno altresì spiegato domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore, chiedendo di ordinare a quest'ultimo di non parcheggiare le proprie autovetture ed i propri mezzi sulla stradella
“lato monte”, in quanto ciò precluderebbe loro il passaggio.
Il giudizio, a seguito del decesso di , è stato interrotto e successivamente _1
riassunto nei confronti degli eredi, tra cui la figlia , la quale si è costituita Controparte_2
con comparsa del 21.10.2019, insistendo in tutte le domande ed eccezioni già spiegate.
Espletata l'istruttoria, mediante testimoni e CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 04.07.2023 è stata introitata per la decisione con i termini ex art. 190
CPC.
*****
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Con atto di “donazione, divisione e vendita” del 30.09.1970 le parti hanno diviso volontariamente il fondo rustico sito in Sinagra (ME), c\da Mulinazzo, attribuendo a parte attrice la piena Per_2
proprietà di una porzione del fabbricato rurale identificata in Catasto al foglio 2, particella 235
(composta da un vano al pianterreno e un magazzino al piano seminterrato sottostante), oltre ad alcuni terreni circostanti;
e a parte convenuta la piena proprietà della restante parte di fabbricato rurale identificata in Catasto al foglio 2, particella 48 (composta da due vani al pianterreno e due magazzini al piano seminterrato sottostante), oltre ad altri terreni circostanti.
In detto contratto è espressamente previsto che “lo spazio antistante alla porzione di fabbricato adottato dai coniugi e resta soggetto a servitù di passaggio in _1 CP_1 favore della porzione di fabbricato adottato da ”. Parte_1
Dalla documentazione in atti, e segnatamente della CTU redatta dall'Ing. e della Persona_3 relazione tecnica di parte prodotta dai convenuti, si evince che i fondi di proprietà dell'attore sono collegati alla pubblica via mediante una stradella interpoderale che parte da via Corica e giunge in prossimità del citato fabbricato rurale.
Qui la strada si biforca in due: una parte “lato monte” conduce agli appartamenti posti al piano terra, l'altra parte “lato valle” conduce ai magazzini posti al piano seminterrato sottostante.
L'attore ha domandato accertarsi la propria servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, sulla stradella “lato valle”, segnatamente nel tratto che dal bivio conduce fino al proprio magazzino, precisando che lo stesso è posto oltre quello dei convenuti (rispetto alla strada di accesso) e che le dimensioni della stradella non consentono il passaggio di due autovetture, sicché occorre ordinare ai convenuti di non posteggiare le proprie autovetture lungo detta stradella.
I convenuti hanno contestato la superiore domanda, deducendo che l'atto pubblico del 30.09.1970 si riferirebbe alla stradella “lato monte” e non a quella “lato valle”, essendo quest'ultima stata realizzata successivamente;
e che gli stessi avrebbero in passato fatto transitare l'attore su detta stradella per mera cortesia, sicché non sussisterebbe alcuna servitù di passaggio.
Orbene, ritiene questo giudice che quanto dedotto dai conventi sia infondato, in quanto nell'atto pubblico si fa generico riferimento allo “spazio antistante alla porzione di fabbricato adottato dai coniugi e ” e non ad una porzione o “lato” specifico. _1 CP_1
D'altronde, essendoci due stradelle che conducono rispettivamente all'appartamento ed al magazzino di proprietà dell'attore, ritiene questo giudice che le parti, nel momento in cui hanno diviso volontariamente il fabbricato rurale oggetto di causa, abbiano voluto costituire una servitù di passaggio su entrambe le stradelle, in modo tale da consentire all'attore di poter accedere ai propri immobili.
La circostanza, dedotta da parte convenuta, che la stradella “lato valle” sarebbe stata realizzata successivamente rispetto al 1970, è rimasta indimostrata.
Dall'esame testimoniale è infatti emerso che detta stradella è stata “sistemata” e “pavimentata” negli anni '90, facendosi carico delle spese fino al suo magazzino e _1 delle spese del tratto successivo, ma i testimoni non hanno riferito quale Parte_1
fosse lo stato antecedente.
Anzi, gli stessi hanno riferito che l'attore per poter accedere al proprio magazzino è sempre transitato lungo la stradella “lato valle” e che in tali occasioni (solitamente poche durante l'anno) ha chiesto ai convenuti di spostare le auto per poter passare.
Si può pertanto ritenere che la stradella “lato valle” ci fosse già prima degli anni '90, ancorché allo stato grezzo o comunque non rifinita, e che l'attore l'abbia sempre utilizzata per poter accedere al proprio magazzino, vantando sulla stessa una servitù di passaggio.
La circostanza poi che l'attore abbia sempre tollerato la presenza delle autovetture (di proprietà dei convenuti o dei loro congiunti) parcheggiate lungo la stradella, e chiesto di rimuoverle solo quando strettamente necessario, non può considerarsi rilevante, essendo detta condotta giustificabile con i rapporti di parentela intercorrenti tra le parti e con l'utilizzo ridotto da parte dell'attore del locale magazzino.
Ne consegue che va accolta la domanda di parte attrice e va dichiarato che sulla stradella “lato valle”, in virtù del contratto stipulato in data 30.09.1970, l'attore è titolare del diritto di servitù di passaggio.
Quanto all'estensione e alle modalità di esercizio di detta servitù, ritiene questo giudice, in considerazione dello stato dei luoghi e della destinazione del fondo dominante (si tratta di un magazzino posto all'interno di un terreno agricolo), che la stessa debba intendersi non solo pedonale, ma anche carrabile, dovendo l'attore poter accedere al magazzino con i mezzi meccanici per poter caricare e scaricare la merce o l'attrezzatura agricola.
Di conseguenza va ordinato a parte convenuta di lasciare perennemente un adeguato passaggio lungo la stradella (in modo tale da garantire il comodo passaggio pedonale) e di liberarla e sgomberarla da propri beni a seguito di richiesta da parte dell'attore (in modo tale da consentire il passaggio di mezzi meccanici), ripristinando le modalità di esercizio della servitù adottate fino al
2017 (così come espressamente richiesto dall'attore nelle conclusioni riportate nella memoria di replica).
*****
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, tesa a far accertare che l'attore non ha diritto di parcheggiare la propria autovettura lungo la stradella “lato monte” e ordinare allo stesso di cessare ogni molestia, si rileva che con la memoria ex art. 183 n. 2 CPC parte attrice ha riconosciuto di non aver diritto di parcheggiare sulla stradella in questione e dichiarato di aver costruito un ricovero per la propria vettura, posto sulla sua esclusiva proprietà.
Parte convenuta, attrice in via riconvenzionale, non ha contestato specificamente la superiore circostanza, sicché la stessa deve ritenersi pacifica.
Ne consegue che sul punto va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo da un lato l'attore (convenuto in via riconvenzionale) riconosciuto di non aver il diritto di posteggiare la propria autovettura lungo la stradella “lato monte” e dall'altro i convenuti (attori in via riconvenzionale) non contestato la circostanza che la controparte non utilizzi più la stradella come parcheggio.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno per metà compensate tra le parti (dovendosi l'attore, in virtù del criterio della soccombenza virtuale, ritenere soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti) e per la restante metà poste a carico dei convenuti (essendo gli stessi soccombenti rispetto alla domanda principale, avente una maggiore rilevanza ai fini del presente giudizio).
Di conseguenza e vanno condannate, in solido tra Controparte_2 CP_1
loro, al pagamento delle spese processuali in favore di , che si liquidano Parte_1
nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore
(indeterminabile, complessità bassa).
Le spese di CTU vanno invece poste integralmente a carico di parte convenuta, essendo la stessa stata disposta in relazione alla domanda principale (su cui parte convenuta è soccombente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
• DICHIARA CHE L'ATTORE HA DIRITTO DI , E CP_3 CP_4 CP_5
LUNGO LA STRADELLA , DI PROPRIETA' DEI CONVENUTI, CHE DAL CP_6
BIVIO POSTO AL TERMINE DELLA STRADELLA INTERPODERALE CONDUCE FINO
AL DELL'ATTORE, CON LE MODALITÀ INDICATE IN PARTE MOTIVA;
CP_7
• DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE IN RELAZIONE ALLA
DOMANDA RICONVENZIONALE SPIEGATA DAI CONVENUTI;
• CONDANNA E CONCETTA, IN SOLIDO TRA , AL Controparte_2 CP_1 Pt_2
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI , Parte_1
CHE SI LIQUIDANO IN 264,00 EURO PER SPESE VIVE E 1.904,50 EURO (già decurtate in virtù della parziale compensazione) PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO
SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA (SE DOVUTI) COME PER LEGGE.
• PONE LE SPESE DI CTU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI PARTE CONVENUTA.
Così deciso il 19 Febbraio 2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta