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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/09/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8143 2023 R.G. avente ad oggetto “Somministrazione ”, promossa da
Par
, con l'Avv. MUCI UMBERTO MARIA;
Parte_2
parte attrice - opponente contro
con l'Avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1
; Controparte_2
parte convenuta - opposta
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 1716/23 D.I. con il quale veniva condannato a pagare all'opposto la somma di € 10.920,80 oltre interessi e spese legali in virtù di fatture commerciali per fornitura di energia elettrica. L'opponente rassegnava le seguenti Par conclusioni: “1) Dichiarare che nulla deve la società alla società Parte_2 [...]
e, per lo effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché Controparte_1 infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto e in diritto. 2) Condannare la società
[...] al pagamento di spese e competenze di giudizio, da Controparte_1 liquidarsi in favore del procuratore distrattario.”.
Si costituiva l'opposto che chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione.
Il giudice rigettava la richiesta di provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in quanto lo stesso risultava basato su fatture commerciali che, sebbene idonee a legittimare l'emissione di un provvedimento monitorio, non valevano a fornire piena prova del credito azionato.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa incombe sull'attore in senso sostanziale ossia sull'opposto. Il convenuto ha provato di aver concluso il contratto di fornitura per cui è causa ma non ha dato prova degli effettivi consumi di energia elettrica fatturati che sono stati oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
L'opposta non ha dimostrato né con tarature del contatore, né con una consulenza tecnica, né con altra prova idonea il corretto funzionamento del contatore e gli effettivi consumi di energia elettrica (in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
(anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito)
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023,
n. 28984)” - Cassazione civile sez. III, 24/09/2024, n.25542.
Pertanto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Compensa le spese di lite stante la complessità della questione trattata
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione per i motivi di cui sopra e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di lite;
- rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 22/09/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8143 2023 R.G. avente ad oggetto “Somministrazione ”, promossa da
Par
, con l'Avv. MUCI UMBERTO MARIA;
Parte_2
parte attrice - opponente contro
con l'Avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1
; Controparte_2
parte convenuta - opposta
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 1716/23 D.I. con il quale veniva condannato a pagare all'opposto la somma di € 10.920,80 oltre interessi e spese legali in virtù di fatture commerciali per fornitura di energia elettrica. L'opponente rassegnava le seguenti Par conclusioni: “1) Dichiarare che nulla deve la società alla società Parte_2 [...]
e, per lo effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché Controparte_1 infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto e in diritto. 2) Condannare la società
[...] al pagamento di spese e competenze di giudizio, da Controparte_1 liquidarsi in favore del procuratore distrattario.”.
Si costituiva l'opposto che chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione.
Il giudice rigettava la richiesta di provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in quanto lo stesso risultava basato su fatture commerciali che, sebbene idonee a legittimare l'emissione di un provvedimento monitorio, non valevano a fornire piena prova del credito azionato.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa incombe sull'attore in senso sostanziale ossia sull'opposto. Il convenuto ha provato di aver concluso il contratto di fornitura per cui è causa ma non ha dato prova degli effettivi consumi di energia elettrica fatturati che sono stati oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
L'opposta non ha dimostrato né con tarature del contatore, né con una consulenza tecnica, né con altra prova idonea il corretto funzionamento del contatore e gli effettivi consumi di energia elettrica (in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
(anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito)
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023,
n. 28984)” - Cassazione civile sez. III, 24/09/2024, n.25542.
Pertanto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Compensa le spese di lite stante la complessità della questione trattata
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione per i motivi di cui sopra e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di lite;
- rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 22/09/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore