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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/09/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2323/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Angela
Aversa per parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2323 del R.G.A.C. 2024, promossa da: avv. ANGELA (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1 C.F._1
Angela Aversa;
- ricorrente - contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
- resistente contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'avvocato Angela Cortese ha adìto l'intestato
Tribunale proponendo ricorso ex art. 170 D.P.R. 115-02 avverso il provvedimento (datato
30.11.2024 e comunicato il 5.12.2024) con cui il Giudice di Pace di Castrovillari le aveva liquidato in € 173,00, oltre accessori, i compensi dalla medesima maturati nell'ambito del procedimento rubricato al n. 133/2024 R.G. per l'attività professionale espletata in favore di , CP_2
soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Nel merito, ha lamentato l'illegittimità di detto decreto in ragione dell'asserita esiguità della somma liquidata, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Castrovillari, contraris reiectis, accogliere la proposta opposizione e, previa revoca e/o modifica del provvedimento impugnato col presente atto, decretando la liquidazione dell'importo richiesto nella nota spese allegata in atti o di quell'altro maggiore e/o minore ritenuto di giustizia per
l'attività professionale espletata in favore di , parte ricorrente nell'ambito del giudizio CP_3 iscritto al n. di R.G. 133/2024 promosso dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Castrovillari, disponendo che la Cancelleria competente provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito. CP_1
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , il quale - sebbene ritualmente CP_1
evocato in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto d'incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato. Pertanto, legittimata a proporre impugnazione contro il provvedimento che liquida le spese o ne rigetta l'istanza, non è la parte bensì il difensore, il quale è l'esclusivo titolare del diritto al compenso dovuto dallo Stato, mentre nessun interesse e quindi nessuna legittimazione in proposito può riconoscersi alla parte assistita, la quale non ha obbligo di pagare alcun compenso al difensore” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2015, n. 1539;
Cassazione civile, sez. II, 15/05/2014, n. 10705); detto altrimenti, la legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'istanza di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo (che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale), e non anche al patrocinato (il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione); il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che - ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 - proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi agisce, infatti, in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
la legittimazione del difensore in proprio a proporre opposizione concerne le controversie in tema di liquidazione di compensi (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez.
VI, 23/06/2020, n. 12320; Cassazione civile, sez. VI, 23/07/2020, n. 15699; Cassazione civile sez.
II, 15/05/2014, n. 10705; ed ancora, Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, n. 11769, che ha così stabilito: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
3. Riconosciuta in favore del procuratore odierno istante la legittimazione ad opporsi in merito alla lamentata insoddisfacente liquidazione dei compensi operata dal giudice a quo, l'odierna opposizione è da ritenersi tempestiva, in quanto “l'opposizione in esame è stata attratta nel modello del rito sommario di cognizione e, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (in tal senso, ex multis, Corte Costituzionale, 12/05/2016, n. 106; Cassazione civile, sez. II, 11/09/2017, n.
21051).
4. Ritiene questo Tribunale che l'odierna opposizione sia fondata e debba, pertanto, essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Posto che, nel caso di specie, debbano essere applicati i parametri di liquidazione di cui al D.M.
55/14 e ss. mm. e ii. e che la liquidazione non possa prescindere dal valore della causa (scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), dalla valutazione della natura dell'impegno professionale
(caratterizzato da un numero assai esiguo e dalla bassa complessità delle questioni giuridiche trattate) e dall'attività effettivamente svolta (sostanziatasi nella partecipazione a sole due udienze, come comprovata per tabulas dall'odierna ricorrente), ritiene questo Tribunale che abbia errato il
Giudice di Pace nel liquidare i compensi nella complessiva somma di € 173,00, oltre accessori, trattandosi di importo che si pone al di sotto dei minimi inderogabili normativamente previsti.
Posto, dunque, che il numero assai esiguo e la difficoltà minima delle questioni giuridiche trattate, nonché l'attività effettivamente prestata costituiscano profili idonei a fondare l'applicazione di valori prossimi ai minimi di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, prendendo a riferimento lo scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per i giudizi celebrati innanzi al Giudice di Pace, va riconosciuta al procuratore istante la somma di € 220,00 per la fase studio, € 180,00 per la fase introduttiva ed € 380,00 per la fase decisionale) e, dunque - operata l'ineludibile dimidiazione di cui all'art. 130 D.P.R. 115 del 2002 - la somma di € 390,00 (€ 780,00:2) per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap, se dovuti.
Pertanto, in accoglimento dell'odierna opposizione, va disposta la revoca del provvedimento gravato, con conseguente riconoscimento - in favore del procuratore istante - della somma di €
390,00, oltre accessori, a titolo di compensi professionali per la difesa del soggetto sopra richiamato nel procedimento rubricato al n. 133/2024 R.G. instaurato innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di
Castrovillari.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa parametrato al criterio del “decisum” in ragione del maggiore importo riconosciuto al ricorrente (scaglione fino ad € 1.100,00), dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 100,00 per la fase di studio;
€ 100,00 per la fase introduttiva ed € 100,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2323 del R.G.A.C. 2024 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Dichiara la contumacia del resistente. CP_1
2. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto opposto liquidando - in favore dell'avv. Angela Cortese - la somma di € 390,00, oltre rimborso spese generali, cap e iva, se dovuti, a titolo di compensi spettanti per la difesa di nel procedimento rubricato al n. CP_2
133/2024 R.G. celebrato innanzi al Giudice di Pace di Castrovillari.
3. Condanna parte resistente a rifondere, in favore del ricorrente, le spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 300,00 per onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, in data 13 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Proc. n. 2323/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Angela
Aversa per parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2323 del R.G.A.C. 2024, promossa da: avv. ANGELA (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pt_1 C.F._1
Angela Aversa;
- ricorrente - contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
- resistente contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'avvocato Angela Cortese ha adìto l'intestato
Tribunale proponendo ricorso ex art. 170 D.P.R. 115-02 avverso il provvedimento (datato
30.11.2024 e comunicato il 5.12.2024) con cui il Giudice di Pace di Castrovillari le aveva liquidato in € 173,00, oltre accessori, i compensi dalla medesima maturati nell'ambito del procedimento rubricato al n. 133/2024 R.G. per l'attività professionale espletata in favore di , CP_2
soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Nel merito, ha lamentato l'illegittimità di detto decreto in ragione dell'asserita esiguità della somma liquidata, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Castrovillari, contraris reiectis, accogliere la proposta opposizione e, previa revoca e/o modifica del provvedimento impugnato col presente atto, decretando la liquidazione dell'importo richiesto nella nota spese allegata in atti o di quell'altro maggiore e/o minore ritenuto di giustizia per
l'attività professionale espletata in favore di , parte ricorrente nell'ambito del giudizio CP_3 iscritto al n. di R.G. 133/2024 promosso dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Castrovillari, disponendo che la Cancelleria competente provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito. CP_1
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , il quale - sebbene ritualmente CP_1
evocato in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto d'incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato, sia in caso di vittoria, sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato. Pertanto, legittimata a proporre impugnazione contro il provvedimento che liquida le spese o ne rigetta l'istanza, non è la parte bensì il difensore, il quale è l'esclusivo titolare del diritto al compenso dovuto dallo Stato, mentre nessun interesse e quindi nessuna legittimazione in proposito può riconoscersi alla parte assistita, la quale non ha obbligo di pagare alcun compenso al difensore” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2015, n. 1539;
Cassazione civile, sez. II, 15/05/2014, n. 10705); detto altrimenti, la legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'istanza di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo (che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale), e non anche al patrocinato (il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione); il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che - ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 - proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi agisce, infatti, in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
la legittimazione del difensore in proprio a proporre opposizione concerne le controversie in tema di liquidazione di compensi (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez.
VI, 23/06/2020, n. 12320; Cassazione civile, sez. VI, 23/07/2020, n. 15699; Cassazione civile sez.
II, 15/05/2014, n. 10705; ed ancora, Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, n. 11769, che ha così stabilito: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
3. Riconosciuta in favore del procuratore odierno istante la legittimazione ad opporsi in merito alla lamentata insoddisfacente liquidazione dei compensi operata dal giudice a quo, l'odierna opposizione è da ritenersi tempestiva, in quanto “l'opposizione in esame è stata attratta nel modello del rito sommario di cognizione e, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (in tal senso, ex multis, Corte Costituzionale, 12/05/2016, n. 106; Cassazione civile, sez. II, 11/09/2017, n.
21051).
4. Ritiene questo Tribunale che l'odierna opposizione sia fondata e debba, pertanto, essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Posto che, nel caso di specie, debbano essere applicati i parametri di liquidazione di cui al D.M.
55/14 e ss. mm. e ii. e che la liquidazione non possa prescindere dal valore della causa (scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), dalla valutazione della natura dell'impegno professionale
(caratterizzato da un numero assai esiguo e dalla bassa complessità delle questioni giuridiche trattate) e dall'attività effettivamente svolta (sostanziatasi nella partecipazione a sole due udienze, come comprovata per tabulas dall'odierna ricorrente), ritiene questo Tribunale che abbia errato il
Giudice di Pace nel liquidare i compensi nella complessiva somma di € 173,00, oltre accessori, trattandosi di importo che si pone al di sotto dei minimi inderogabili normativamente previsti.
Posto, dunque, che il numero assai esiguo e la difficoltà minima delle questioni giuridiche trattate, nonché l'attività effettivamente prestata costituiscano profili idonei a fondare l'applicazione di valori prossimi ai minimi di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, prendendo a riferimento lo scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per i giudizi celebrati innanzi al Giudice di Pace, va riconosciuta al procuratore istante la somma di € 220,00 per la fase studio, € 180,00 per la fase introduttiva ed € 380,00 per la fase decisionale) e, dunque - operata l'ineludibile dimidiazione di cui all'art. 130 D.P.R. 115 del 2002 - la somma di € 390,00 (€ 780,00:2) per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap, se dovuti.
Pertanto, in accoglimento dell'odierna opposizione, va disposta la revoca del provvedimento gravato, con conseguente riconoscimento - in favore del procuratore istante - della somma di €
390,00, oltre accessori, a titolo di compensi professionali per la difesa del soggetto sopra richiamato nel procedimento rubricato al n. 133/2024 R.G. instaurato innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di
Castrovillari.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa parametrato al criterio del “decisum” in ragione del maggiore importo riconosciuto al ricorrente (scaglione fino ad € 1.100,00), dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 100,00 per la fase di studio;
€ 100,00 per la fase introduttiva ed € 100,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2323 del R.G.A.C. 2024 - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Dichiara la contumacia del resistente. CP_1
2. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto opposto liquidando - in favore dell'avv. Angela Cortese - la somma di € 390,00, oltre rimborso spese generali, cap e iva, se dovuti, a titolo di compensi spettanti per la difesa di nel procedimento rubricato al n. CP_2
133/2024 R.G. celebrato innanzi al Giudice di Pace di Castrovillari.
3. Condanna parte resistente a rifondere, in favore del ricorrente, le spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 300,00 per onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, in data 13 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato