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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2024, n. 12462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12462 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 12462 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO E COINSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'Appello di Torino, con ordinanza del 15.12.2023, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di LE RM avverso la sentenza del Tribunale di Torino pronunciata in data 13.02.2023, argomentando che, dopo che si era proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione era stato depositato mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, il quale, tuttavia, non conteneva al dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, come previsto a pena di nullità ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza di inammissibilità, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha chiesto dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost, e in via di subordine dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 10.10.2022 n. 150 sempre in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 cost. La possibilità di appellare le sentenze di condanna a pena detentiva senza limiti e preclusioni ingiustificate rappresenta un profilo insopprimibile del diritto di difesa dell'imputato, così come strutturato nell'assetto costituzionale vigente. All'esito della modifica introdotta dalla riforma Cartabia, la prevista limitazione della autonoma facoltà di appello del difensore dell'imputato assente, che dovrebbe ora sollecitare il suo assistito al rilascio di uno specifico "mandato ad impugnare e relativa dichiarazione/elezione di domicilio" nei ristretti termini previsti per l'impugnazione, determina, innanzitutto, una evidente asimmetria con il potere che resta riconosciuto al Pubblico Ministero in caso di assoluzione e con il potere di impugnazione della parte civile sulla base di una procura rilasciata prima della sentenza da impugnare. La compressione del diritto di difesa dell'imputato "inattivo" risponde a ragioni esogene, al più attinenti alla ragionevole durata del processo. La sentenza n. 317 del 2009 della Corte Costituzionale ha già precisato che il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione indipendentemente dal sistema delle garanzie. In secondo luogo, la modifica normativa attua una irragionevole differenziazione di accesso all'impugnazione dell'imputato assente rispetto a quello presente. In termini di effettività di diritto di difesa la disposizione di cui all'art. 2 581 comma 1 quater cod. proc. pen. si rivela addirittura paradossale, perché, a fronte dell'esigenza di evitare condanne ingiuste, proprio l'imputato assente dovrebbe essere garantito, a maggior ragione, dal potere di impugnazione del difensore. La disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, in oltre, sarebbe irragionevole anche per la introduzione, a pena di inammissibilità, del deposito della elezione di domicilio, tenuto conto che l'art. 164 cod. proc. pen chiarisce che la dichiarazione e l'elezione di domicilio già effettuate avranno effetto anche per l'atto di citazione ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. La disposizione- secondo il difensore- rischia di "deragliare" dai binari di incostituzionalità laddove "punisce" con la sanzione della inammissibilità la mancata rinnovazione dell'atto di domiciliazione anche se presente in atti e valido. Irragionevole sarebbe la norma di diritto intertemporale riguardante il mandato ad impugnare del difensore dell'imputato assente. Il legislatore ha inteso affermare l'applicabilità dell'art. 581 comma 1- quater cod. proc. pen. anche nei confronti degli imputati che fossero stati dichiarati assenti sulla base della pregressa disciplina, individuando quale unico parametro la data della sentenza. L'evidente lesione del diritto di difesa prodotta da una tale disciplina ha indotto il legislatore ad estendere l'applicazione delle disposizioni dell'art. 175, con la introduzione del comma 2.1, a parziale compensazione del maggior onere ora previsto per l'impugnazione ordinaria, mediante il possibile ricorso ad un rimedio post iudicatum: si tratta, tuttavia, di rimedio che può attivarsi solo in un momento in cui si sono già verificati gravi danni per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e del conseguente inizio di esecuzione della pena detentiva. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla interpretazione della disposizione di cui all'art. 581 comma 1 quater anche in relazione all'art. 164 cod. proc. pen. Il difensore rileva che l'interpretazione della Corte di Appello, per cui il deposito cli specifico mandato ad impugnare, privo della dichiarazione/elezione di domicilio, determini l'inammissibilità dell'appello, sarebbe in netto contrasto con la ratio della riforma e non giustificata da alcuna argomentazione logico-giuridica. Lo scopo del legislatore è stato quello della valorizzazione della scelta dell'imputato a discapito di quella del suo difensore, sicché il mancato deposito della dichiarazione/elezione del domicilio non dovrebbe assumere alcuna rilevanza in termini di ammissibilità della impugnazione. La dichiarazione/elezione di domicilio, nel caso di specie già presente in atti ed espressamente 'richiamata nel frontespizio dell'atto di appello, è requisito formale che non può pregiudicare diritto di difesa, laddove è volto unicamente ad agevolare la notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello. Se la ratio della norma è quella di evitare che vengano proposte impugnazioni 3 oLJ all'insaputa dell'imputato e di individuare un luogo per le notifiche a cura della cancelleria, nel caso di specie la ratio è rispettata, essendovi sia l'espresso mandato ad impugnare, sia l'espresso richiamo a conferma della dichiarazione già effettuata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Roberto Aniello, ha depositato conclusione scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Per ragioni di logica espositiva deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, da ritenersi manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che nel caso, come quello in esame, in cui la dichiarazione/elezione di domicilio sia già in atti, la stessa conserva validità, senza che vi sia la necessità di prevedere una nuova dichiarazione/elezione nel mandato ad impugnare da parte dell'imputato assente. Il tema è già stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare dalla sentenza sez 4 n. 6303 del 24 ottobre 2023, Farina n.m. Si è osservato che l'art. 164 cod. proc. pen. nel testo previgente stabiliva: «la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613, comma 2». Tale assetto normativo è stato modificato dal digs. n. 150/2022 e in particolare sono state modificate le disposizioni che riguardano la notificazione all'imputato non detenuto degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e di quello di appello. Per quanto rileva in questa sede, devono essere prese in considerazione le seguenti norme: - l'art. 157 bis (Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima), che, al primo comma, recita: «In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio»; - l' art. 157 ter cod. proc. pen. (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio), il cui terzo comma stabilisce che «In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto dí citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater»; 4 - l'art. 164 cod. proc. pen. in base al quale «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.». Dal combinato disposto di queste norme si desume che la dichiarazione o elezione di domicilio non è più «valida per ogni stato e grado del procedimento», ma, quando l'impugnazione è proposta dall'imputato o nel suo interesse, ai fini della notificazione dell'atto di citazione nel giudizio di appello, è necessaria una apposita dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater cod. proc. pen. L'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 ha dettato una disciplina transitoria in questa materia e ha stabilito che le disposizioni degli artt. 157 ter, comma 3, 581, commi 1 ter e 1 quater, e 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. si applichino «per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore» del decreto stesso. Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 - convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 - ha fissato tale entrata in vigore al 30 dicembre 2022. La disposizione transitoria stabilisce dunque, in termini espliciti, che le disposizioni previgenti possano continuare ad operare per l'impugnazione delle sentenze pronunciate fino al 30 dicembre 2022, ma ne esclude l'operatività con riferimento alle sentenze successive a quella data. L'insieme delle disposizioni processuali sopra indicate rende evidente che l'elezione di domicilio eseguita ancorché inizialmente idonea a produrre effetti «per ogni stato e grado del giudizio», non è più tale e non ha valore ai fini del giudizio di impugnazione. Per poter validamente impugnare nell'interesse dell'imputato le sentenze pronunciate in epoca successiva al 30 dicembre 2022, infatti, è necessario depositare una dichiarazione o elezione di domicilio finalizzata alla notifica dell'atto di citazione nel giudizio di impugnazione. 6. La questione di legittimità costituzionale sollevata con i primo motivo deve ritenersi manifestamente infondata. Anche questo tema è già stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità che si è già espressa nel senso della manifesta infondatezza della « questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi I- ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico 5 mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine» (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, BE AL Mohamed Khmayes, Rv. 285324 - 01). Con tale pronuncia, cui il collegio ritiene di aderire, si è rilevato che: - la doglianza secondo cui l'introduzione di tali norme stravolgerebbe il sistema delle impugnazioni, a cominciare dalla legittimazione all'impugnazione disciplinata dall'art. 571 cod. proc. pen., appare generica e non connotata da concreta specificità e pertinenza censoria. Il d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n.134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»). Lo scopo manifesto della novella legislativa è quello di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte;
- si tratta di una norma che appare del tutto ragionevole ed esercizio di una legittima scelta discrezionale attribuita al legislatore, e che non collide con alcuna delle norme costituzionali invocate. L'asserito contrasto con i principi costituzionali poggia su un'indimostrata restrizione della facoltà d'impugnazione che deriverebbe dal chiedere all'imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato di cui pure era stato posto a conoscenza, di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notificazione dell'atto d'impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna ad ulteriori spese;
- la sentenza della Corte costituzionale n.34 del 26 febbraio 2020 - che si è pronunciata nel senso della manifesta infondatezza dei motivi proposti in un caso in cui, nel proporre il gravame, il Procuratore generale aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato»- ricorda essere costante l'affermazione per cui «nel processo penale, il principio di 6 parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia(sentenze n. 320, n. 26 del 2007 e,. nello stesso senso, n. 298 del 2008; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001; quanto alla giurisprudenza anteriore alla legge cost. n. 2 del 1999, nello stesso senso indicato, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. .363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992)». E nella stessa si ribadisce che il processo penale è caratterizzato da una asimmetria «strutturale» tra i due antagonisti principali, cosicché le differenze che connotano le rispettive posizioni impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. Soprattutto, in tale pronuncia, i giudici delle leggi hanno anche ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi;
-le norme indicate come incostituzionali non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di procedimenti nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in Una sorta di automatismo difensivo;
-non si rinviene alcun contrasto con le norme costituzionali nell'aver imposto all'imputato assente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della 7 notificazione del decreto di citazione a giudizio. La nuova disposizione dell'art.581, co. 1 ter, cod. proc, pen., così come l'analoga incombenza imposta dall'art. 581 co. 1 quater cod. proc. pen., si coordina perfettamente con il novellato art. 157- ter co. 3 cod. proc. pen. secondo cui «In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e :I. quater» e con l'art. 164 (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»), che stabilisce ora quanto segue «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156,comma 1.». Il dettato normativo, sostituendo l'inciso contenuto nell'art.164 cod. proc. pen. in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio. 7.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2024. Il Consi ensore Il Pr1idnte A Salva7 Dovere CANCELL. occH ZOZ unzionan tuchturio NF AZ 8
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 12462 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO E COINSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte d'Appello di Torino, con ordinanza del 15.12.2023, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di LE RM avverso la sentenza del Tribunale di Torino pronunciata in data 13.02.2023, argomentando che, dopo che si era proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione era stato depositato mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, il quale, tuttavia, non conteneva al dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, come previsto a pena di nullità ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza di inammissibilità, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha chiesto dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost, e in via di subordine dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 10.10.2022 n. 150 sempre in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 cost. La possibilità di appellare le sentenze di condanna a pena detentiva senza limiti e preclusioni ingiustificate rappresenta un profilo insopprimibile del diritto di difesa dell'imputato, così come strutturato nell'assetto costituzionale vigente. All'esito della modifica introdotta dalla riforma Cartabia, la prevista limitazione della autonoma facoltà di appello del difensore dell'imputato assente, che dovrebbe ora sollecitare il suo assistito al rilascio di uno specifico "mandato ad impugnare e relativa dichiarazione/elezione di domicilio" nei ristretti termini previsti per l'impugnazione, determina, innanzitutto, una evidente asimmetria con il potere che resta riconosciuto al Pubblico Ministero in caso di assoluzione e con il potere di impugnazione della parte civile sulla base di una procura rilasciata prima della sentenza da impugnare. La compressione del diritto di difesa dell'imputato "inattivo" risponde a ragioni esogene, al più attinenti alla ragionevole durata del processo. La sentenza n. 317 del 2009 della Corte Costituzionale ha già precisato che il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione indipendentemente dal sistema delle garanzie. In secondo luogo, la modifica normativa attua una irragionevole differenziazione di accesso all'impugnazione dell'imputato assente rispetto a quello presente. In termini di effettività di diritto di difesa la disposizione di cui all'art. 2 581 comma 1 quater cod. proc. pen. si rivela addirittura paradossale, perché, a fronte dell'esigenza di evitare condanne ingiuste, proprio l'imputato assente dovrebbe essere garantito, a maggior ragione, dal potere di impugnazione del difensore. La disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, in oltre, sarebbe irragionevole anche per la introduzione, a pena di inammissibilità, del deposito della elezione di domicilio, tenuto conto che l'art. 164 cod. proc. pen chiarisce che la dichiarazione e l'elezione di domicilio già effettuate avranno effetto anche per l'atto di citazione ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. La disposizione- secondo il difensore- rischia di "deragliare" dai binari di incostituzionalità laddove "punisce" con la sanzione della inammissibilità la mancata rinnovazione dell'atto di domiciliazione anche se presente in atti e valido. Irragionevole sarebbe la norma di diritto intertemporale riguardante il mandato ad impugnare del difensore dell'imputato assente. Il legislatore ha inteso affermare l'applicabilità dell'art. 581 comma 1- quater cod. proc. pen. anche nei confronti degli imputati che fossero stati dichiarati assenti sulla base della pregressa disciplina, individuando quale unico parametro la data della sentenza. L'evidente lesione del diritto di difesa prodotta da una tale disciplina ha indotto il legislatore ad estendere l'applicazione delle disposizioni dell'art. 175, con la introduzione del comma 2.1, a parziale compensazione del maggior onere ora previsto per l'impugnazione ordinaria, mediante il possibile ricorso ad un rimedio post iudicatum: si tratta, tuttavia, di rimedio che può attivarsi solo in un momento in cui si sono già verificati gravi danni per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e del conseguente inizio di esecuzione della pena detentiva. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla interpretazione della disposizione di cui all'art. 581 comma 1 quater anche in relazione all'art. 164 cod. proc. pen. Il difensore rileva che l'interpretazione della Corte di Appello, per cui il deposito cli specifico mandato ad impugnare, privo della dichiarazione/elezione di domicilio, determini l'inammissibilità dell'appello, sarebbe in netto contrasto con la ratio della riforma e non giustificata da alcuna argomentazione logico-giuridica. Lo scopo del legislatore è stato quello della valorizzazione della scelta dell'imputato a discapito di quella del suo difensore, sicché il mancato deposito della dichiarazione/elezione del domicilio non dovrebbe assumere alcuna rilevanza in termini di ammissibilità della impugnazione. La dichiarazione/elezione di domicilio, nel caso di specie già presente in atti ed espressamente 'richiamata nel frontespizio dell'atto di appello, è requisito formale che non può pregiudicare diritto di difesa, laddove è volto unicamente ad agevolare la notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello. Se la ratio della norma è quella di evitare che vengano proposte impugnazioni 3 oLJ all'insaputa dell'imputato e di individuare un luogo per le notifiche a cura della cancelleria, nel caso di specie la ratio è rispettata, essendovi sia l'espresso mandato ad impugnare, sia l'espresso richiamo a conferma della dichiarazione già effettuata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Roberto Aniello, ha depositato conclusione scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Per ragioni di logica espositiva deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso, da ritenersi manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che nel caso, come quello in esame, in cui la dichiarazione/elezione di domicilio sia già in atti, la stessa conserva validità, senza che vi sia la necessità di prevedere una nuova dichiarazione/elezione nel mandato ad impugnare da parte dell'imputato assente. Il tema è già stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare dalla sentenza sez 4 n. 6303 del 24 ottobre 2023, Farina n.m. Si è osservato che l'art. 164 cod. proc. pen. nel testo previgente stabiliva: «la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613, comma 2». Tale assetto normativo è stato modificato dal digs. n. 150/2022 e in particolare sono state modificate le disposizioni che riguardano la notificazione all'imputato non detenuto degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e di quello di appello. Per quanto rileva in questa sede, devono essere prese in considerazione le seguenti norme: - l'art. 157 bis (Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima), che, al primo comma, recita: «In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio»; - l' art. 157 ter cod. proc. pen. (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio), il cui terzo comma stabilisce che «In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto dí citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater»; 4 - l'art. 164 cod. proc. pen. in base al quale «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.». Dal combinato disposto di queste norme si desume che la dichiarazione o elezione di domicilio non è più «valida per ogni stato e grado del procedimento», ma, quando l'impugnazione è proposta dall'imputato o nel suo interesse, ai fini della notificazione dell'atto di citazione nel giudizio di appello, è necessaria una apposita dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater cod. proc. pen. L'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 ha dettato una disciplina transitoria in questa materia e ha stabilito che le disposizioni degli artt. 157 ter, comma 3, 581, commi 1 ter e 1 quater, e 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. si applichino «per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore» del decreto stesso. Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 - convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 - ha fissato tale entrata in vigore al 30 dicembre 2022. La disposizione transitoria stabilisce dunque, in termini espliciti, che le disposizioni previgenti possano continuare ad operare per l'impugnazione delle sentenze pronunciate fino al 30 dicembre 2022, ma ne esclude l'operatività con riferimento alle sentenze successive a quella data. L'insieme delle disposizioni processuali sopra indicate rende evidente che l'elezione di domicilio eseguita ancorché inizialmente idonea a produrre effetti «per ogni stato e grado del giudizio», non è più tale e non ha valore ai fini del giudizio di impugnazione. Per poter validamente impugnare nell'interesse dell'imputato le sentenze pronunciate in epoca successiva al 30 dicembre 2022, infatti, è necessario depositare una dichiarazione o elezione di domicilio finalizzata alla notifica dell'atto di citazione nel giudizio di impugnazione. 6. La questione di legittimità costituzionale sollevata con i primo motivo deve ritenersi manifestamente infondata. Anche questo tema è già stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità che si è già espressa nel senso della manifesta infondatezza della « questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi I- ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico 5 mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine» (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, BE AL Mohamed Khmayes, Rv. 285324 - 01). Con tale pronuncia, cui il collegio ritiene di aderire, si è rilevato che: - la doglianza secondo cui l'introduzione di tali norme stravolgerebbe il sistema delle impugnazioni, a cominciare dalla legittimazione all'impugnazione disciplinata dall'art. 571 cod. proc. pen., appare generica e non connotata da concreta specificità e pertinenza censoria. Il d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n.134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»). Lo scopo manifesto della novella legislativa è quello di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte;
- si tratta di una norma che appare del tutto ragionevole ed esercizio di una legittima scelta discrezionale attribuita al legislatore, e che non collide con alcuna delle norme costituzionali invocate. L'asserito contrasto con i principi costituzionali poggia su un'indimostrata restrizione della facoltà d'impugnazione che deriverebbe dal chiedere all'imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato di cui pure era stato posto a conoscenza, di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notificazione dell'atto d'impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna ad ulteriori spese;
- la sentenza della Corte costituzionale n.34 del 26 febbraio 2020 - che si è pronunciata nel senso della manifesta infondatezza dei motivi proposti in un caso in cui, nel proporre il gravame, il Procuratore generale aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato»- ricorda essere costante l'affermazione per cui «nel processo penale, il principio di 6 parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia(sentenze n. 320, n. 26 del 2007 e,. nello stesso senso, n. 298 del 2008; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001; quanto alla giurisprudenza anteriore alla legge cost. n. 2 del 1999, nello stesso senso indicato, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. .363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992)». E nella stessa si ribadisce che il processo penale è caratterizzato da una asimmetria «strutturale» tra i due antagonisti principali, cosicché le differenze che connotano le rispettive posizioni impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. Soprattutto, in tale pronuncia, i giudici delle leggi hanno anche ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi;
-le norme indicate come incostituzionali non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza di procedimenti nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in Una sorta di automatismo difensivo;
-non si rinviene alcun contrasto con le norme costituzionali nell'aver imposto all'imputato assente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della 7 notificazione del decreto di citazione a giudizio. La nuova disposizione dell'art.581, co. 1 ter, cod. proc, pen., così come l'analoga incombenza imposta dall'art. 581 co. 1 quater cod. proc. pen., si coordina perfettamente con il novellato art. 157- ter co. 3 cod. proc. pen. secondo cui «In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e :I. quater» e con l'art. 164 (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»), che stabilisce ora quanto segue «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156,comma 1.». Il dettato normativo, sostituendo l'inciso contenuto nell'art.164 cod. proc. pen. in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio. 7.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2024. Il Consi ensore Il Pr1idnte A Salva7 Dovere CANCELL. occH ZOZ unzionan tuchturio NF AZ 8