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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/08/2025, n. 28887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28887 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE IC ON Sent. n. sez. 351/2025 UP - 15/05/2025 R.G.N. 41444/2024 - Relatore - ha pronunciato la seguente Sui ricorsi proposti da: NI VA nato a [...] il [...] Comune Di RE AB CL CE Anche In Qualita'di Rappresentante Della Societa' CL ST Costruzioni Generali Srl AN RE AB (associazione Nazionale Costruttori Edili Di RE AB) avverso la sentenza del 18/07/2024 della Corte d'appello di RE calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
che ha concluso chiedendo udito il difensore L 'avvocato annalisa giacchino deposita conclusioni scritte e nota spese. l' avvocato alvaro andrea conclude riportandosi ai motivi esposti, chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
1. La Corte di Appello di RE AB, con sentenza del 18 luglio 2024, in parziale riforma della sentenza di quel Tribunale - previa riqualificazione del reato ascritto a NI BR nella fattispecie di cui all’art. 416-bis primo comma cod. pen. – condannava quest’ultimo alla pena di anni dodici di reclusione e confermava la condanna di NI VA alla pena di anni dodici per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. quale partecipe all’associazione mafiosa unitaria denominata ‘ndrangheta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28887 Anno 2025 Presidente: ON IC Relatore: CU IA CA Data Udienza: 15/05/2025 Gli imputati erano altresì condannati alla rifusione in favore delle parti civili Comune di Villa San VA, FAI “Federazione Antiracket e Antiusura Italiana” ed ANCE di RE AB delle spese di costituzione e difesa liquidate in euro 1200 per ciascuna parte civile. A NI BR era contestato, nel capo di imputazione, il ruolo di dirigente della articolazione della ‘ndrangheta operante sul territorio di Archi in qualità di consigliere del cognato EN SA e, dopo la carcerazione di quest’ultimo, di suo sostituto e coordinatore delle attività criminose riferibili a tale organizzazione territoriale. A NI VA era contestato il ruolo di partecipe nella medesima associazione, in affiancamento al fratello. La sentenza di appello faceva ampio rimando - per la ricostruzione storica dei fatti - alla sentenza di primo grado, richiamando la seconda guerra di mafia della ‘ndrangheta reggina nel territorio di Gallico ove si erano contesi il potere due gruppi criminali, uno capeggiato da PA IA e l’altro riconducibile alla cosca EN-NA, di cui SA EN, cognato dei fratelli NI, era accertato essere stato partecipecon le sentenze definitive pronunciate nel processo Olimpia 1 e Olimpia 2: nell'ambito di quest'ultimo EN era stato anche riconosciuto quale vertice della cosca e, sulla scorta delle propalazioni del collaboratore LI, si era accertato che NI VA e BR avevano svolto mansioni di responsabili dell’arsenale e di gestori delle attività delittuose della cosca. Veniva evidenziato che NI BR aveva riportato due condanne passate in giudicato per associazione mafiosa nei processi a carico di SE MA ed altri e nel processo denominato Santa Barbara e che NI VA aveva riportato una condanna per associazione mafiosa nel medesimo processo SE MA e altra per tentata estorsione;
entrambi erano stati attinti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In ragione di quanto emerso nei procedimenti TA AN e Gotha, le sentenze di merito affermavano che vi era stata una forte infiltrazione mafiosa nel settore edile imprenditoriale, in particolare, appunto, nei lavori del centro commerciale “La perla dello stretto”, ai quali aveva partecipato anche l'impresa di SA EN,nella cui gestione erano stati coinvolti i cognati NI dopo la sua carcerazione, in quanto tutte le imprese succedutesi nella ristrutturazione e manutenzione del predetto complesso erano risultate collegate alla criminalità organizzata reggina. In particolare, secondo i giudici di merito, il deus ex machina della gestione dei lavori era l’avv. PA ME che era l’arbitro degli interessi della ‘ndragheta nel settore dei lavori edili presso il detto centro commerciale. Non solo lo svolgimento dei lavori edili, ma anche l’assunzione delle maestranze e la gestione delle attività commerciali erano veicolati e gestiti secondo logiche di clientelismo ndranghetistico;
vi erano stati anche episodi di danneggiamento in danno di un imprenditore che aveva deciso di rifornirsi di materiale da un non affiliato. Oltre alle attività di intercettazione, il perdurare della intraneità degli imputati alla organizzazione criminosa, anche in epoca successiva a quella coperta dalle sentenze definitive derivava, secondo i giudici di merito, da una pluralità di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute affidabili e convergenti, idonee a fondare il giudizio di responsabilità a carico degli imputati. In particolare, MA DE li aveva indacati come soggetti che avevano garantito a AN RO "una prosecuzione su Gallico" ossia di continuare ad operare nel predetto quartiere e confermava la natura mafiosa degli accordi per l’esecuzione dei lavori all’interno del detto centro commerciale;
anche EP LI aveva riferito della contiguità dei NI con EN e dell’intervento di natura mafiosa di costoro nei lavori edili del centro. 2 Il collaboratore TO MO aveva collocato entrambi i NI nella frazione della ndrangheta, facente capo ai ND ed analogamente IO AL De AR li aveva individuati come soggetti intranei alla cosca di Archi e molto attivi nel settore edile, nel quale avevano potuto operare grazie alla protezione criminale, derivante dalla loro appartenenza al sodalizio. La Corte di appello riteneva che dal compendio probatorio, costituito dalle propalazioni dei collaboratori e dai dati emersi dall'attività di intercettazione, fosse emersa prova del perdurare della intraneità e dell’affiliazione dei NI alla cosca 2.1 Avverso detta sentenza gli imputati propongono ricorso affidandosi ai due difensori di fiducia.
2.2 Il ricorso redatto dall’avv. Genovese è articolato su un ampio motivo con cui si lamenta violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione agli art. 187, 192, 649 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. La difesa rileva che l’impugnata sentenza non è stata ingrado di dimostrare con tranquillante certezza che gli imputati avessero programmato delitti ovvero avessero agito al fine di realizzareil programma criminoso della consorteria. Nessuno dei giudici di merito- infatti- sarebbe stato in grado di individuare in capo agli imputati la realizzazione di condotte tali da dimostrare la loro aderenza alla ndrangheta, e ciò non solo sotto il profilo della carenza di proiezione esterna, ma anche di percezione da parte dei terzi della appartenenza e, dunque, della vessatorietà e intimidazione promanante da tali condotte. E ciò soprattutto sotto il profilo della perdurante permanenza degli imputati all’interno di quellaconsorteria criminosa per l’appartenenza alla quale erano già stati condannati in passato. Secondo i giudici di appello, la riportata condanna nel 1989 per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. costituirebbe un elemento di prova della loro perdurante appartenenza alla medesima organizzazione criminale, pur in difetto di tangibili condotte che lo dimostrino;
non è stato però considerato che i due imputati erano stati giudicati successivamente a tale condanna e prosciolti per violazione del divieto di bis in idem. Nemmeno la ricostruzione storica dei rapporti di forza fra le differenti aggregazioni criminali sul territorio di Gallico avrebbe dimostrato la permanenza dei ricorrenti in ambito associativo. Ulteriore aspetto contestato è il rilievo probatorio dato alla condanna in primo grado nel processo Gotha di PA ME, ritenuto mediatore super partes con il compito di garantire la spartizione equa delle attività economiche alle cosche, al fine di dimostrare la partecipazione dei fratelli NI a quella spartizione. Analogamente contestato è il rilievo dato alla condanna in via definitiva di EN SA, cognato dei NI, per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen, poiché l’assunto secondo cui - a seguito del suo arresto - i ricorrenti si sarebbero sostituiti al cognato sarebbe rimasto indimostrato. Ulteriore aspetto rimasto indimostrato nella sentenza, in ragione dell’annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza resa nel procedimento Gotha, è quello concernente l'individuazione degli interessi della ‘ndragheta all’interno del centro commerciale La Perla dello Stretto. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non consentono di ravvisare la convergenza del molteplice e la sentenza impugnata non offre replica alle censure già mosse con l'atto di appello, erroneamente censurate come generiche ed apodittiche. 3 Quanto alle dichiarazioni del collaboratore IS NZ, egli ha menzionato l’episodio del danneggiamento patito da OM ON, dichiarando che aveva sospettato che i NI -conosciuti solo di fama e per notizie apprese da altri- ne fossero i responsabili per averne parlato con NZ TU, il quale gli avrebbe riferito che era stato chiesto un chiarimento ai NI, dichiaratisi però estranei al fatto. Le sue conoscenze sono quindi frutto di deduzioni, ricavate dall'avere gli imputati svolto opere edilizie all’interno del centro commerciale, senza avere offerto alcun elemento concreto da cui dedurre l’attualità della loro appartenenza alla ‘ndrangheta. Il collaboratore MA DE aveva tracciato i rapporti dei fratelli NI con la famiglia NA, ma senza collocarli temporalmente;
ne aveva individuato il rango all’interno della organizzazione, affermando che i NI avevano fatto parte dello schieramento EN senza essere in grado di attualizzare le sue conoscenze. IO De AR aveva collocato i NI all’interno del gruppo di VA NA, insieme a EN;
ma le sue dichiarazioni dovevano essere valutate con massimo rigore in ragione della giovane età del collaboratore e del fatto che era a conoscenza - prima ancora di fare tali dichiarazioni - degli atti investigativi a carico dei NI.Ciò vizierebbe tutto il narrato del collaboratore che non potrebbe essere valutato come attendibile sol perché avrebbe introdotto degli elementi di novità rispetto a quanto emergeva dagli atti. Le conoscenze di TO MO, poi, si arrestano al 2010, anno in cui aveva iniziato la collaborazione;
pertanto, è rimasta priva di riscontro l’affermazione secondo cui, una volta conclusa la guerra di mafia, i fratelli NI sarebbero tornati attivi nel campo dell’edilizia e ciò andava in contrasto con il fatto cheessi erano stati detenuti in espiazione di pena e che in precedenza mai avevano lavorato nel campo dell’edilizia. Inoltre, MO aveva errato nell'indicare la scarcerazione di BR NI come avvenuta nel 2016, mentre si era verificata neò 2003, circostanza non valutata. Erano generiche anche le dichiarazioni del collaboratore LI per iol quale i NI era collocati all’interno dello schieramento che faceva capo ai ND, ma senza ulteriori specificazioni. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale non avrebbe condotto alcuna indagine sulla affidabilità, ovvero attendibilità delle chiamate in reità; tutte le chiamate sarebbero prive di riscontro e collocherebbero i fratelli all’interno della consorteria criminosa senza essere in grado di attualizzare tale condotta. Anche il materiale captativo on ha reale consistenza probatoria;
in particolare la conversazione in cui LU IN diceva al fratello FO che per tenere la situazione sotto controllo, visto che si era profilata una frizione con IN Di EF, avrebbe chiamato “pure a NI” non consente mdi ricavare alcun elemento di prova concreto a carico degli imputati. Analogamente la intercettazione del 16 ottobre 2014 fra EP RI e BR NI, dalla quale si dovrebbe ricavare che anche in passato i NI avevano svolto lavori all’interno del centro comerciale Perla del Golfo, individua una circostanza che si pone come neutra rispetto al thema decidendum. La difesa, inoltre, stigmatizza come la posizione di VA NI sia assolutamente priva di rilievo, in quanto del medesimo non si parla mai ed egli per lungo tempo aveva lavorato in contesti diversi da quello edilizio. Quanto, poi, alla conversazione del 31 agosto 2014, si sottolinea che, se i lavori davvero fossero stati imposti con metodi mafiosi, non vi sarebbe stata nessuna necessità di un preventivo, ovvero che, se ME davvero fosse stato a conoscenza di accordi 4 pregressi, non avrebbe avuto bisogno di chiedere a RI chi fosse la persona con a quale questi aveva parlato. Analogamente priva di rilievo viene ritenuta la richiesta di NI BR a RI di fare lavorare nel centro due “comparelli” suoi. In definitiva, i ricorrenti rilevano le molteplici carenze motivazionali dell’impugnato provvedimento;
non sarebbe stato provato che i NI si fossero occupati di lavori edili, né che fossero espressione di RO che si era allontanato da RE AB nel 2013, come riferito dagli imputati ma che nessuno ha confermato. La sentenza non si è confrontata con il fatto che dopo la condanna i fratelli NI avessero intrapreso una vita all’insegna della legalità; né il fatto che fossero subentrati al cognato per salvare i lavori in essere può essere ritenuta dimostrazione di un agire mafioso.
2.3.1 I ricorrenti lamentano il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., in quanto mancherebbe la prova che i fratelli NI si siano avvalsi della disponibilità delle armi per conseguire le finalità dell’associazione; non sarebbe – cioè - sufficiente la mera disponibilità delle armi, ma avrebbe dovuto dimostrasi la strumentalità delle medesime alla realizzazione del programma criminoso.
2.3.2. Anche la motivazione circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. viene criticata.Sarebbe rimasto indimostrato il reimpiego di quanto illecitamente conseguito in attività economiche illecite;
non vi sarebbe la prova della natura illecita dei proventi derivanti dalla pavimentazione Conad.
3.Il ricorso redatto dall’avv. Andrea Alvaro si articola su quattro motivi di doglianza.
3.1 Con il primo motivo si lamentala violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e il relativo vizio di motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La sentenza presenterebbe profili di illegittimità con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avrebbero attribuito agli imputati una generica patente di mafiosità unicamente in ragione delle pregresse condanne;
DE ha affermato che i NI facevano da sempre parte dello schieramento EN;
LI riferisce del loro coinvolgimento nei lavori edili, De AR e MO forniscono dichiarazioni ritenute stereotipate. Secondo i ricorrenti, la valenza probatoria delle chiamate in correità sarebbe indebolita dal mancato riferimento temporale, poiché tutti i collaboratori avrebbero riferito fatti notori quali la precedente affiliazione, senza alcun elemento di attualità. IS NZ ha riferito solo circostanze apprese de relato, DE ha fornito indicazioni generiche basate sui precedenti degli imputati, MO ha riferito circostanze risalenti al 2010; LI li ha collocati nello schieramento di ND ma senza elementi di attualità.
3.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione dell’attività lavorativa. L’esecuzione di lavori edili, attività di per sé lecita, non può essere elemento che dimostra l’appartenenza al sodalizio criminale dei soggetti poiché non vi è prova di coartazione alcuna, né di irregolarità nell’aggiudicazione dei lavori, né tantomeno di vantaggi che dallo svolgimento di tali lavori siano discesi al sodalizio criminale. Non vi è, a parere dei ricorrenti, prova alcuna che i NI avessero agito nell’intesse del sodalizio e che fossero stati consapevoli dell’obiettivo del sodalizio criminale di insinuarsi nei lavori.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 416-bis cod. pen. sotto il profilo della mancanza degli elementi costitutivi del reato associativo. 5 La contiguità con ambienti criminali e lo svolgimento di attività economiche in territori controllati dalla criminalità non sono elementi sufficienti a fare ritenere sussistente la fattispecie contestata, poiché non integrano gli estremi della partecipazione associativa.
3.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione alle norme che disciplinano la separazione dei riti e la distinzione dei regimi probatori. Rilevano i ricorrenti come la Corte di Appello nello stesso giorno avesse deciso sia gli appelli averso la sentenza emessa in esito a giudizio ordinario, sia gli appelli avverso la sentenza in esito a giudizio abbreviato;
la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità, poiché vi sarebbe stata una illegittima commistione di riti diversi e di regimi probatori differenti, mentre avrebbe dovuto essere mantenuta una rigida distinzione fra i regimi probatori dei processi.La trattazione contemporanea, invece, avrebbe comportato una illecita commistione di regimi probatori;
inoltre, posto che un gravame è stato deciso dopo l’altro, il collegio che è rimasto invariato di sarebbe anche reso incompatibile nel giudizio ordinario con violazione dell’art. 34 cod. proc. pen.
4. All'udienza, celebrata mediante trattazione orale, il sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola ha concluso, chiedendo il rigetto dei ricorsi. Le parti civili hanno depositato conclusioni scritte. I difensoridegli imputati hanno insistitoper l’accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.
1.1 I motivi di ricorso comuni vengono esaminati congiuntamente. In particolare il primo motivo di ricorso dell’avv. Genovese e i primi tre motivi di ricorso dell’avv. Alvaro sono infondati, oltre ad essere versati nel merito e tendenzialmente rivalutativi, poiché di fatto sollecitano una riconsiderazione circa la perdurante affiliazione dei ricorrenti alla consorteria mafiosa ritenuta sussistente dai giudici di merito alla luce degli elementi di prova in atti, che vengono attaccati sotto il profilo della loro efficacia dimostrativa. In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale. (Sez. 1 - , Sentenza n. 19703 del 14/11/2023, Rv. 286395) La sentenza di secondo grado, in adesione a detto principio, ha elencato gli elementi di prova attraverso i quali è giunta a dedurre il perdurare del legame degli imputati con la cosca di appartenenza, dal 1999-2001 fino al 2021. La sentenza di primo grado, cui quella di secondo grado fa rimando, individua i lavori di rifacimento del punto vendita Conad all’interno del centro commerciale denominato “La perla dello Stretto” come quelli affidati ai fratelli NI nella logica di una spartizione dei lavori finalizzata al mantenimento di una sorta di pax mafiosa tra diversi gruppi criminali, aderenti alla 'ndrangheta Il Tribunale fa presente come la spartizione dei lavori all’interno dell’esercizio commerciale fosse stata un elemento fondamentale per appianare una situazione di grande tensione che in precedenza aveva portato alle c.d. guerre di mafia. Secondo gli accordi che erano seguiti alla seconda guerra di mafia e di cui garante era stato l’avv. PA ME, i lavori di ristrutturazione e piastrellamento dell'esercizio Conad 6 avrebbero dovuto essere eseguiti dagli imputati. La lottizzazione degli affari fra cosche impediva il subentro di imprenditori slegati dalle logiche criminali che dunque venivano scoraggiati ad inserirvisi anche con la violenza e l’intimidazione. Il giudice di prime cure premette un’accurata e approfondita ricostruzione delle vicende che avevano caratterizzato la malavita organizzata delle zone di RE AB e Gallico a partire degli anni 90. Fra le vicende che più interessano la posizione degli odierni imputati viene ricordato quanto attiene alla Essedil di EN SA che, attraverso diverse forme societarie, ultima delle quali era la Edil Saf s.r.l., aveva ottenuto in appalto i lavori di pavimentazione di un punto vendita da parte di UD s.n.c. Tutto verte, come ripetutamente sottolineato, attorno alla spartizione fra le diverse cosche dei lavori interni al Centro Commerciale La Perla dello Stretto. La circostanza che EN SA, finché era libero, ma anche e soprattutto dopo l’arresto, operasse per il tramite dei cognati NI BR e VA era circostanza affermata dal collaboratore MO e confermata dal contenuto di alcune intercettazioni. I fratelli NI avevano entrambi riportato condanne nel processo SE MA per associazione mafiosa;
NI BR ne riportava un’ulteriore nel processo Santa Barbara;
il perdurante inserimento dei fratelli nella attività criminosa dell’articolazione territoriale NA-EN, successivo al periodo coperto da tali giudicati, discendeva anche dalle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia. Il Tribunale, sempre proseguendo nella ricostruzione delle vicende delle famiglie che si contrapponevano sul territorio, richiamava l’uscita dal carcere di OM DE che interveniva in un sistema già in assetto e in equilibrio, per sottrarre lavori ed introiti alle famiglie preesistenti, prima fra tutte RO -EN – NA. Veniva descritto quanto accaduto aPA Linguardo, vicino ai EN, cui veniva bruciato un escavatore e mo’ di’ avviso. Nel procedimento AR FE EN era stato condannato per il reato associativo e MO TO ha protratto tale coinvolgimento ai giorni nostri. Tale perdurante infiltrazione era attestata anche nella conv. del 31 agosto 2014; veicolo degli appalti era l’impresa “ombrello” di Nava per la quale i NI dovevano posare la pavimentazione, come assicurato a ME da EP RI. EP RI spiegava a PA ME che aveva un appuntamento con NI NI per prendere accordi;
BR NI, a sua volta, riferiva di sapere che lavori doveva fare per RI per averne parlato con PA ME;
in quella conversazione faceva riferimento ai precedenti lavori di pavimentazione effettuati presso Lidl. La sentenza passa, poi, a richiamare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute rilevanti per tratteggiare la perdurante affiliazione dei fratelli NI. IS NZ collocava i NI vicini alla famiglia Imerti durante a guerra di mafia, poi vicini ai ND e li aveva visti lavorare nel Centro commerciale, ricevendo poi la confidenza di TU NZ e IT CO che erano persone di rispetto;
era IS che aveva fornito la chiave di lettura del danneggiamento subito dai mezzi di OM ON, che era un gesto criminoso da ricondurre alla volontà del ON di rifornirsi di materiale da pavimentazione da soggetti che non appartenevano alla cosca. MA DE collocava i fratelli NI vicino alla famiglia ND -NA e ricordava – altresì - che erano andati al funerale del fratello AL e si erano mostrati dispiaciuti;
dall’atteggiamento tenuto aveva dedotto che BR avesse un ruolo 7 gerarchicamente sovraordinato rispetto a VA. Affermava che i NI garantivano a RO un proseguimento della possibilità di operare nel territorio di Gallico;
infatti, BR NI aveva dovuto prendere le redini dell'imprsa di EN dopo il suo arresto. I NI si erano visti affidare la maggior parte dei lavori di pavimentazione di Catona Archi e Villa San VA e da ultimo anche la pavimentazione del punto Conad, cosa che aveva destato i risentimenti di altri imprenditori del settore IO De AR, esponente di spicco della famiglia Di EF e della squadra facente capo a NI De EF, delineava la composizione interna della famiglia, collocando i NI nella batteria di VA NA.Faceva presente che si erano verificati attriti nel territorio di Gallico anche fra soggetti vicini alle medesime famiglie per la spartizione dei lavori;
nello specifico un imprenditore che aveva già preso un impegno con MM RIveniva contattato dai NI e da EN per farsi assegnarelavori;
ne seguiva una situazione di tensione che portava ad un attentato dinamitardo nel cantiere.Come precisato dal collaboratore, i NI e EN avevano ottenuto l'assegnazione dei lavori, non perchè più capaci, ma semplicemente perché dovevano essere ingaggiati per volere dei gruppi mafiosi che si spartivano le commesse. De AR riferiva che i NI erano conosciuti da sempre come i TA e che BR era il sovraordinato, colui con cui si doveva parlare, anche se poi tutto veniva discusso anche con VA. Riferiva poi una tensione legata ad un lavoro di posa di un mosaico;
i lavori sul territorio di Gallico erano gestiti dai NI in ragione della loro parentela con AN RO, pertanto chi voleva lavorare doveva ricollegarsi a loro. MO TO affermava che da sempre i fratelli NI erano attivi nel settore dell’edilizia; precisava che - una volta tornato in libertà – un affiliato senza nessun tipo di ravvedimento riprendeva come prima e a questa regola non avevano fatto eccezione i NI che avevano una microcar e dopo la liberazione avevano iniziato con una piccola azienda edile;
anche perché, chiosava, a chi non era affiliato i lavori non venivano affidati. Affermava che erano entrambi pericolosi, ma ciò non è in contrasto con il rango gerarchico diverso. LI EP era il maggiore azionista di UD, azienda il cui scopo era quello di distribuire il lavoro fra le ‘ndrine reggine. ON EN e i fratelli NI come interni allo schieramento condelliano della cosca De EF e li conosceva come elementi apicali della cosca stessa. Riferiva che l’imprenditore Linguardo, suo cliente, era costretto da sempre a rivolgersi ai NI;
ricordava anche che EN durante la detenzione gli aveva confidato che erano i NI che gestivano l’attività. Oltre a tali emergenze, per affermare l’attualità dell’affiliazione, il Tribunale richiama le conversazioni intercettate, sottolineandone la genuinità, le sentenze passate in giudicato e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Rispetto a queste ultime, il Tribunale sottolinea la genesi della decisione di ciascuno dei propalanti di collaborare, il contenuto autoaccusatorio delle dichiarazioni, la fonte privilegiata di conoscenza trattandosi di soggetti intranei alla cosca che hanno appreso direttamente alcuni particolari. I racconti sono ritenuti coerenti, precisi e ricchi di particolari e, come osservato nella sentenza impugnata, si riscontrano reciprocamente, in applicazione di un pacifico e più volte ribadito insegnamento di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda 8 comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01) Anche la Corte territoriale ha ribadito la attendibilità dei collaboratori di giustizia, offredo ampia giustificazione di tale giudizio. Ha, infatti, sottolineato la genesi delle collaborazioni, scaturite da eventi negativi, l’assenza di motivi di pregresso rancore o astio nei confronti degli imputati, l’indipendenza delle dichiarazioni e l’assenza di rilevanti contraddizioni che compromettano il nucleo essenziale delle propalazioni. Ha evidenziato che i fatti riferiti sono stati appresi direttamente dai collaboratori, ovvero sono stati loro riferiti da fonti qualificate. Le obiezioni contenute nei ricorsi e relative alle dichiarazioni dei collaboratori sono state motivatamente ritenute del tutto generiche e prive di un reale confronto critico con le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito. Circa, poi, l’obiezione difensiva della risalenza nel tempo dei fatti narrati dai collaboratori, la Corte richiama le convergenti dichiarazioni di De AR eMO che avevano affermato che i NI, dopo aver preso parte alla guerra di mafia, erano incardinati nel cartello criminale del EN e ne avevano preso il posto dopo il suo arresto. Rileva come MA DE li avesse indicati come soggetti che avevano un ruolo tale da garantire a AN RO “un proseguimento su Gallico”; anche LI aveva confermato che i NI erano intervenuti in difesa di RO, occupandosi dei lavori di pavimentazionedel complesso edilizio di Linguardo posto a Gallico;
tali affermazioni riguardano unarco temporale pacificamente successivo a quello interessato dalle sentenze di condanna. Era lo stesso DE, sottolinea la Corte, ad affermare che i NI avevano da sempre fatto parte dello schieramento EN, senza interruzioni. La Corte ha ravvisato plurimi elementi di prova del perdurare dell’affiliazione criminosa e, dunque, dell’appartenenza alla consorteria mafiosa, richiamando i legami di parentela e affinità con soggetti la cui appartenenza alla criminalità organizzata è stata accertata con sentenze passate in giudicato, nonchè i rapporti di lavoro intrattenuti dai medesimi, documentati attraverso le posizioni INPS con le società del cognato EN. Invero, entrami gli imputati risultavano avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di Essedil di SA EN primae della Edil Saf srl poi, fino al 31 ottobre 2012. Ciò, come sottolineato dai giudici di merito, ha un rilievo particolare in quanto le realtà imprenditoriali per conto delle quali gli imputati hanno prestato attività lavorativa sono state ritenute imprese mafiose dalla sentenza emessa nel processo AR FE e, dunque, lo svolgimento di tale attività lavorativa, lungi dall’attestare una fonte lecita di guadagno, indica un perdurante coinvolgimento nelle attività della cosca di cui le società del EN erano una delle espressioni. Altrettanto rilievo, ai fini probatori, viene conferito dalla Corte di appello al compendio intercettivo che colloca i fratelli NI con ruolo attivo nel cuore della spartizione dei lavori per il rifacimento del centro commerciale La Perla dello Stretto, quale stabili interlocutori dell’avv. ME, ovvero dell’imprenditore EP RI. Quanto ai ruoli ricoperti, osservano i giudici di merito che dopo l’arresto di EN era 9 BR NI che si interfacciava con ME e con RI mentre VA si occupava degli aspetti eminentemente pratico-operativi. Conclusivamente, gli elementi di prova per affermare che anche dopo la condanna pregressa i fratelli abbiano continuato a fare parte della consorteria, abbiano posto in essere attività delinquenziali proprie di quella associazione criminosa - segnatamente si siano assicurati con metodi intimidatori e seguendo precise logiche di ripartizione le commesse per i lavori presso il centro commerciale e abbiano svolto detti lavori - sono stati correttamente esaminati e danno conto del ragionamento logico-giuridico sotteso al giudizio di responsabilità. L’attualizzazione delle condotte criminose discende, secondo la motivazione resa nei provvedimenti di merito, sia dalle parole dei collaboratori che comunque offrono riferimenti temporali aggiornati, sia dal contenuto delle conversazioni captate in un periodo successivo a quello coperto dalle precedenti condanne. Secondo un pacifico orientamento di legittimità cui si intende dare continuità, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. In motivazione la Corte ha precisato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario). (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di, Rv. 282661 - 02). Si è anche affermato che in tema di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante il sodalizio criminoso (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Rv. 258954; Sez. 2, n. 25311 del 15/03/2012, Rv. 253070). Il provvedimento impugnato, come visto, ha esaltato gli elementi chesupportano il permanere, anche dopo la condanna, dell’affiliazione criminosa, quali l’assenza di dissociazione della consorteria e il mantenimento di ruoli attivi nella gestione degli affari in conformità alle logiche ed agli interessi della associazione stessa. Gli elementi di prova individuati nel provvedimento impugnato a sostegno della conferma della declaratoria di penale responsabilità di BR NI vengono utilizzati anche per NI VA, rispetto al quale il ricorrente ha avanzato contestazioni infondate. Entrambi, infatti, hanno rapporti di parentela e/o affinità con EN SA ed entrambi hanno svolto attività lavorativa alle dipendenze delle società riconducibili al medesimo, oltre ad avere svolto eseguito lavori all’interno dell’indicato centro commerciale secondo le modalità sopra descritte. 10 Il Tribunale, a ulteriore sostegno del coinvolgimento di VA NI, richiama una conversazione in cui l’avv. ME esortava a contattare l’imputato per le questioni relative ai lavori. Come rilevato nelle conformi sentenze di merito l’intraneità rispetto ai lavori svolti all’interno del centro commerciale, da valutarsi in uno con quanto accertato circa i metodi di spartizione degli stessi e il fatto che solo imprese mafiose potessero aggiudicarseli, rende evidente come anche il ruolo di VA NI sia centrale all’interno della consorteria. Le dichiarazioni dei collaboratori, poi, elencate e richiamate nei provvedimenti di merito riguardano entrambi i fratelli e non il solo BR, anche se il ruolo di VA viene delineato come di minor rilievo rispetto a quello del fratello.
1.2 Anche le obiezioni circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 4°, cod. pen. sono infondate. La circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4, per la cui integrazione è sufficiente la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associazione e non anche l'effettiva utilizzazione delle stesse (Cass. Sez. 6, 26-1-2004 n. 17249; Sez. 6, 14-12-1999/8-5-2000 n. 5400), ha natura oggettiva ed è senz'altro applicabile, ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2, anche a carico del concorrente esterno che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. (Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009 Rv. 244904 – 01) Sull’aggravante della natura armata dell'associazione, entrambi i giudici di merito, nel ritenerla sussistente, ne hanno rilevato la natura oggettiva, la caratteristica di "mafia storica" della 'ndranghetae la notorietà del fatto che fosse dotata di armi, circostanza accertata da numerosissime pronunce giudiziali irrevocabili e che non poteva essere ignorata da due persone dalla lunga militanza nella stessa. A corroborare tale conclusione concorrono le dichiarazioni del collaboratore LI per il quale i fratelli NI avevano detenuto l’arsenale della cosca facente capo a SA EN.
1.3 Analogamente infondati i motivi di ricorso inerenti l’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. Circa l’aggravante del reimpiego finanziario, i giudici di merito hanno offerto una ampia, logica e condivisibile motivazione che non viene scalfita in alcun modo dalla assoluta genericità dei rilievi critici contenuti nei ricorsi. In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., si ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto ad imprese colluse o di cedere attività commerciali in favore di prestanome mafiosi, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall'impresa mafiosa, che si giova dell'imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dall'acquisizione dell'attività commerciale altrui ed il reimpiego si attua attraverso l'investimento di tale profitto nelle attività della medesima impresa mafiosa (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586 - 02). La natura oggettiva di tale circostanza fa sì che non debba essere riferita alla condotta del singolo partecipe, ma è sufficiente che si riferisca all’attività della associazione. Tale aggravante sussiste in quanto il profitto della estorsione compiuta è il corrispettivo percepito dall'appaltatore delle opere a seguito dell’ esecuzione dei lavori ovvero il profitto derivante dall'esercizio dell'attività commerciale sottratta dagli esponenti mafiosi all'impresa regolare;
in questo modo, l'impresa mafiosa riesce a percepire l'utilità procurata dall'azione 11 delittuosa che viene poi reinvestita nelle attività della stessa. L'impresa-mafiosa, grazie a questa diffusa prassi intimidatoria, acquista una posizione di preminenza all'interno del territorio perché è grazie alle violenze e minacce esplicite portate a termine dagli esponenti criminali che riesce ovvero ad acquisire commesse ed appalti e così a realizzare in concreto quel reinvestimento del profitto dell'illecito che la indicata sentenza delle Sezioni Unite individua quale parametro centrale della suddetta aggravante. ( in motivazione Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586 – 02) La giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che la circostanza aggravante in questione ricorre quando attraverso l'impiego del provento dei delitti, esecutivi del programma criminoso, venga finanziata un'attività economica, nozione che va intesa come riferita ad interventi in strutture produttive di beni oche offrano servizi nell'ambito del mercato "legale", in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi così influendo sulle (e alterando le) regole della concorrenza (Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, Stucci, Rv. 278796 - 01; Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019,dep. 2020, Graziano, Rv. 278325 - 01; Sez. 5, n. 49334 del 05/11/2019, Corcione,Rv. 277653 - 01). La sentenza di primo grado si sofferma su tale aggravante esplicitando le ragioni per le quali la ritiene sussistente, alla luce dell’attività svolta l’interno del centro commerciale La Perla dello Stretto e delle modalità di affidamento dei lavori, secondo un rigido schema di suddivisione degli affari fra le cosche, strangolando completamente la libera concorrenza e ogni principio di libero mercato;
come ritenuto da questa Corte il profitto dell’illecito, costituito dalla remunerazione dei lavori acquisiti con modalità illecite, viene poi reimpiegato nella attività dell’impresa mafiosa, con ciò configurandosi quel reimpiego del profitto illecito che è la ragione della sussistenza stessa dell’aggravante.
1.4 Anche il secondo motivo del ricorso a firma dell’avv. Alvaro è infondato. La questione della commistione dei regimi probatori è una mera illazione: la sentenza impugnata per fondare le proprie determinazioni ha fatto riferimento solo agli elementi di prova acquisiti nel presente procedimento e non a mezzi istruttori raccolti secondo un diverso statuto probatorio in altro giudizio. Sul punto la doglianza pecca anche di genericità perchè non indica quali elementi non ritualmente acquisiti nel corso del dibattimento siano stati utilizzati e quale rilevanza decisiva abbiano rivestito ai fini del giudizio di responsabilità. Quanto alla eccepita incompatibilità, derivante dall'avvenuta definizione di entrambi i processi, celebrati con riti differenti, si osserva checome precisato da questa Corte di legittimità- attesa la mancata previsione di alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 c.p.p., che disciplinano i casi di incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento, e attesa, inoltre, la non riconducibilità di dette disposizioni a quelle attinenti le «condizioni di capacità del giudice», la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, lett. a), c.p.p. - l'inosservanza delle disposizioni di cui al citato art. 34 c.p.p. non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l'esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. a) c.p.p. (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Rv. 273852; Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, Rv. 215352). Nel giudizio di appello, la trattazione congiunta delle posizioni di imputati in precedenza giudicati con rito abbreviato e con rito ordinario non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né può dar vita a una causa di incompatibilità del giudice, suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, posto che la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti distinti i regimi 12 probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi. (Sez. 2, n. 49953 del 26/10/2023, De, Rv. 285621 - 01) 2. I ricorsi devono dunque, essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alle parti civili ANCE sez. di RE AB e F.A.I. Federazione italiana antiracket e antiusura le spese di rappresentanza e difesa che si liquidano in euro 4000 oltre accessori per ciascuna parte civile. Non debbono, invece, essere liquidate spese alle ulteriori parti civili che non hanno partecipato all’udienza, poichè, secondo un insegnamento più volte ribadito per il giudizio di appello ( ex multis Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725 - 01) espressione della necessità della effettività dell’attività processuale anche della parte civile, successivamente richiamato anche per il giudizio di legittimità, nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese. (Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608 - 02).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.N.C.E., sezione di RE AB, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile F.a.i.- Federazione italiana antiracket e antiusura, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA CA CU IC ON 13
che ha concluso chiedendo udito il difensore L 'avvocato annalisa giacchino deposita conclusioni scritte e nota spese. l' avvocato alvaro andrea conclude riportandosi ai motivi esposti, chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
1. La Corte di Appello di RE AB, con sentenza del 18 luglio 2024, in parziale riforma della sentenza di quel Tribunale - previa riqualificazione del reato ascritto a NI BR nella fattispecie di cui all’art. 416-bis primo comma cod. pen. – condannava quest’ultimo alla pena di anni dodici di reclusione e confermava la condanna di NI VA alla pena di anni dodici per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. quale partecipe all’associazione mafiosa unitaria denominata ‘ndrangheta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28887 Anno 2025 Presidente: ON IC Relatore: CU IA CA Data Udienza: 15/05/2025 Gli imputati erano altresì condannati alla rifusione in favore delle parti civili Comune di Villa San VA, FAI “Federazione Antiracket e Antiusura Italiana” ed ANCE di RE AB delle spese di costituzione e difesa liquidate in euro 1200 per ciascuna parte civile. A NI BR era contestato, nel capo di imputazione, il ruolo di dirigente della articolazione della ‘ndrangheta operante sul territorio di Archi in qualità di consigliere del cognato EN SA e, dopo la carcerazione di quest’ultimo, di suo sostituto e coordinatore delle attività criminose riferibili a tale organizzazione territoriale. A NI VA era contestato il ruolo di partecipe nella medesima associazione, in affiancamento al fratello. La sentenza di appello faceva ampio rimando - per la ricostruzione storica dei fatti - alla sentenza di primo grado, richiamando la seconda guerra di mafia della ‘ndrangheta reggina nel territorio di Gallico ove si erano contesi il potere due gruppi criminali, uno capeggiato da PA IA e l’altro riconducibile alla cosca EN-NA, di cui SA EN, cognato dei fratelli NI, era accertato essere stato partecipecon le sentenze definitive pronunciate nel processo Olimpia 1 e Olimpia 2: nell'ambito di quest'ultimo EN era stato anche riconosciuto quale vertice della cosca e, sulla scorta delle propalazioni del collaboratore LI, si era accertato che NI VA e BR avevano svolto mansioni di responsabili dell’arsenale e di gestori delle attività delittuose della cosca. Veniva evidenziato che NI BR aveva riportato due condanne passate in giudicato per associazione mafiosa nei processi a carico di SE MA ed altri e nel processo denominato Santa Barbara e che NI VA aveva riportato una condanna per associazione mafiosa nel medesimo processo SE MA e altra per tentata estorsione;
entrambi erano stati attinti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In ragione di quanto emerso nei procedimenti TA AN e Gotha, le sentenze di merito affermavano che vi era stata una forte infiltrazione mafiosa nel settore edile imprenditoriale, in particolare, appunto, nei lavori del centro commerciale “La perla dello stretto”, ai quali aveva partecipato anche l'impresa di SA EN,nella cui gestione erano stati coinvolti i cognati NI dopo la sua carcerazione, in quanto tutte le imprese succedutesi nella ristrutturazione e manutenzione del predetto complesso erano risultate collegate alla criminalità organizzata reggina. In particolare, secondo i giudici di merito, il deus ex machina della gestione dei lavori era l’avv. PA ME che era l’arbitro degli interessi della ‘ndragheta nel settore dei lavori edili presso il detto centro commerciale. Non solo lo svolgimento dei lavori edili, ma anche l’assunzione delle maestranze e la gestione delle attività commerciali erano veicolati e gestiti secondo logiche di clientelismo ndranghetistico;
vi erano stati anche episodi di danneggiamento in danno di un imprenditore che aveva deciso di rifornirsi di materiale da un non affiliato. Oltre alle attività di intercettazione, il perdurare della intraneità degli imputati alla organizzazione criminosa, anche in epoca successiva a quella coperta dalle sentenze definitive derivava, secondo i giudici di merito, da una pluralità di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute affidabili e convergenti, idonee a fondare il giudizio di responsabilità a carico degli imputati. In particolare, MA DE li aveva indacati come soggetti che avevano garantito a AN RO "una prosecuzione su Gallico" ossia di continuare ad operare nel predetto quartiere e confermava la natura mafiosa degli accordi per l’esecuzione dei lavori all’interno del detto centro commerciale;
anche EP LI aveva riferito della contiguità dei NI con EN e dell’intervento di natura mafiosa di costoro nei lavori edili del centro. 2 Il collaboratore TO MO aveva collocato entrambi i NI nella frazione della ndrangheta, facente capo ai ND ed analogamente IO AL De AR li aveva individuati come soggetti intranei alla cosca di Archi e molto attivi nel settore edile, nel quale avevano potuto operare grazie alla protezione criminale, derivante dalla loro appartenenza al sodalizio. La Corte di appello riteneva che dal compendio probatorio, costituito dalle propalazioni dei collaboratori e dai dati emersi dall'attività di intercettazione, fosse emersa prova del perdurare della intraneità e dell’affiliazione dei NI alla cosca 2.1 Avverso detta sentenza gli imputati propongono ricorso affidandosi ai due difensori di fiducia.
2.2 Il ricorso redatto dall’avv. Genovese è articolato su un ampio motivo con cui si lamenta violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione agli art. 187, 192, 649 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. La difesa rileva che l’impugnata sentenza non è stata ingrado di dimostrare con tranquillante certezza che gli imputati avessero programmato delitti ovvero avessero agito al fine di realizzareil programma criminoso della consorteria. Nessuno dei giudici di merito- infatti- sarebbe stato in grado di individuare in capo agli imputati la realizzazione di condotte tali da dimostrare la loro aderenza alla ndrangheta, e ciò non solo sotto il profilo della carenza di proiezione esterna, ma anche di percezione da parte dei terzi della appartenenza e, dunque, della vessatorietà e intimidazione promanante da tali condotte. E ciò soprattutto sotto il profilo della perdurante permanenza degli imputati all’interno di quellaconsorteria criminosa per l’appartenenza alla quale erano già stati condannati in passato. Secondo i giudici di appello, la riportata condanna nel 1989 per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. costituirebbe un elemento di prova della loro perdurante appartenenza alla medesima organizzazione criminale, pur in difetto di tangibili condotte che lo dimostrino;
non è stato però considerato che i due imputati erano stati giudicati successivamente a tale condanna e prosciolti per violazione del divieto di bis in idem. Nemmeno la ricostruzione storica dei rapporti di forza fra le differenti aggregazioni criminali sul territorio di Gallico avrebbe dimostrato la permanenza dei ricorrenti in ambito associativo. Ulteriore aspetto contestato è il rilievo probatorio dato alla condanna in primo grado nel processo Gotha di PA ME, ritenuto mediatore super partes con il compito di garantire la spartizione equa delle attività economiche alle cosche, al fine di dimostrare la partecipazione dei fratelli NI a quella spartizione. Analogamente contestato è il rilievo dato alla condanna in via definitiva di EN SA, cognato dei NI, per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen, poiché l’assunto secondo cui - a seguito del suo arresto - i ricorrenti si sarebbero sostituiti al cognato sarebbe rimasto indimostrato. Ulteriore aspetto rimasto indimostrato nella sentenza, in ragione dell’annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza resa nel procedimento Gotha, è quello concernente l'individuazione degli interessi della ‘ndragheta all’interno del centro commerciale La Perla dello Stretto. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non consentono di ravvisare la convergenza del molteplice e la sentenza impugnata non offre replica alle censure già mosse con l'atto di appello, erroneamente censurate come generiche ed apodittiche. 3 Quanto alle dichiarazioni del collaboratore IS NZ, egli ha menzionato l’episodio del danneggiamento patito da OM ON, dichiarando che aveva sospettato che i NI -conosciuti solo di fama e per notizie apprese da altri- ne fossero i responsabili per averne parlato con NZ TU, il quale gli avrebbe riferito che era stato chiesto un chiarimento ai NI, dichiaratisi però estranei al fatto. Le sue conoscenze sono quindi frutto di deduzioni, ricavate dall'avere gli imputati svolto opere edilizie all’interno del centro commerciale, senza avere offerto alcun elemento concreto da cui dedurre l’attualità della loro appartenenza alla ‘ndrangheta. Il collaboratore MA DE aveva tracciato i rapporti dei fratelli NI con la famiglia NA, ma senza collocarli temporalmente;
ne aveva individuato il rango all’interno della organizzazione, affermando che i NI avevano fatto parte dello schieramento EN senza essere in grado di attualizzare le sue conoscenze. IO De AR aveva collocato i NI all’interno del gruppo di VA NA, insieme a EN;
ma le sue dichiarazioni dovevano essere valutate con massimo rigore in ragione della giovane età del collaboratore e del fatto che era a conoscenza - prima ancora di fare tali dichiarazioni - degli atti investigativi a carico dei NI.Ciò vizierebbe tutto il narrato del collaboratore che non potrebbe essere valutato come attendibile sol perché avrebbe introdotto degli elementi di novità rispetto a quanto emergeva dagli atti. Le conoscenze di TO MO, poi, si arrestano al 2010, anno in cui aveva iniziato la collaborazione;
pertanto, è rimasta priva di riscontro l’affermazione secondo cui, una volta conclusa la guerra di mafia, i fratelli NI sarebbero tornati attivi nel campo dell’edilizia e ciò andava in contrasto con il fatto cheessi erano stati detenuti in espiazione di pena e che in precedenza mai avevano lavorato nel campo dell’edilizia. Inoltre, MO aveva errato nell'indicare la scarcerazione di BR NI come avvenuta nel 2016, mentre si era verificata neò 2003, circostanza non valutata. Erano generiche anche le dichiarazioni del collaboratore LI per iol quale i NI era collocati all’interno dello schieramento che faceva capo ai ND, ma senza ulteriori specificazioni. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale non avrebbe condotto alcuna indagine sulla affidabilità, ovvero attendibilità delle chiamate in reità; tutte le chiamate sarebbero prive di riscontro e collocherebbero i fratelli all’interno della consorteria criminosa senza essere in grado di attualizzare tale condotta. Anche il materiale captativo on ha reale consistenza probatoria;
in particolare la conversazione in cui LU IN diceva al fratello FO che per tenere la situazione sotto controllo, visto che si era profilata una frizione con IN Di EF, avrebbe chiamato “pure a NI” non consente mdi ricavare alcun elemento di prova concreto a carico degli imputati. Analogamente la intercettazione del 16 ottobre 2014 fra EP RI e BR NI, dalla quale si dovrebbe ricavare che anche in passato i NI avevano svolto lavori all’interno del centro comerciale Perla del Golfo, individua una circostanza che si pone come neutra rispetto al thema decidendum. La difesa, inoltre, stigmatizza come la posizione di VA NI sia assolutamente priva di rilievo, in quanto del medesimo non si parla mai ed egli per lungo tempo aveva lavorato in contesti diversi da quello edilizio. Quanto, poi, alla conversazione del 31 agosto 2014, si sottolinea che, se i lavori davvero fossero stati imposti con metodi mafiosi, non vi sarebbe stata nessuna necessità di un preventivo, ovvero che, se ME davvero fosse stato a conoscenza di accordi 4 pregressi, non avrebbe avuto bisogno di chiedere a RI chi fosse la persona con a quale questi aveva parlato. Analogamente priva di rilievo viene ritenuta la richiesta di NI BR a RI di fare lavorare nel centro due “comparelli” suoi. In definitiva, i ricorrenti rilevano le molteplici carenze motivazionali dell’impugnato provvedimento;
non sarebbe stato provato che i NI si fossero occupati di lavori edili, né che fossero espressione di RO che si era allontanato da RE AB nel 2013, come riferito dagli imputati ma che nessuno ha confermato. La sentenza non si è confrontata con il fatto che dopo la condanna i fratelli NI avessero intrapreso una vita all’insegna della legalità; né il fatto che fossero subentrati al cognato per salvare i lavori in essere può essere ritenuta dimostrazione di un agire mafioso.
2.3.1 I ricorrenti lamentano il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., in quanto mancherebbe la prova che i fratelli NI si siano avvalsi della disponibilità delle armi per conseguire le finalità dell’associazione; non sarebbe – cioè - sufficiente la mera disponibilità delle armi, ma avrebbe dovuto dimostrasi la strumentalità delle medesime alla realizzazione del programma criminoso.
2.3.2. Anche la motivazione circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. viene criticata.Sarebbe rimasto indimostrato il reimpiego di quanto illecitamente conseguito in attività economiche illecite;
non vi sarebbe la prova della natura illecita dei proventi derivanti dalla pavimentazione Conad.
3.Il ricorso redatto dall’avv. Andrea Alvaro si articola su quattro motivi di doglianza.
3.1 Con il primo motivo si lamentala violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e il relativo vizio di motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La sentenza presenterebbe profili di illegittimità con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avrebbero attribuito agli imputati una generica patente di mafiosità unicamente in ragione delle pregresse condanne;
DE ha affermato che i NI facevano da sempre parte dello schieramento EN;
LI riferisce del loro coinvolgimento nei lavori edili, De AR e MO forniscono dichiarazioni ritenute stereotipate. Secondo i ricorrenti, la valenza probatoria delle chiamate in correità sarebbe indebolita dal mancato riferimento temporale, poiché tutti i collaboratori avrebbero riferito fatti notori quali la precedente affiliazione, senza alcun elemento di attualità. IS NZ ha riferito solo circostanze apprese de relato, DE ha fornito indicazioni generiche basate sui precedenti degli imputati, MO ha riferito circostanze risalenti al 2010; LI li ha collocati nello schieramento di ND ma senza elementi di attualità.
3.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione dell’attività lavorativa. L’esecuzione di lavori edili, attività di per sé lecita, non può essere elemento che dimostra l’appartenenza al sodalizio criminale dei soggetti poiché non vi è prova di coartazione alcuna, né di irregolarità nell’aggiudicazione dei lavori, né tantomeno di vantaggi che dallo svolgimento di tali lavori siano discesi al sodalizio criminale. Non vi è, a parere dei ricorrenti, prova alcuna che i NI avessero agito nell’intesse del sodalizio e che fossero stati consapevoli dell’obiettivo del sodalizio criminale di insinuarsi nei lavori.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 416-bis cod. pen. sotto il profilo della mancanza degli elementi costitutivi del reato associativo. 5 La contiguità con ambienti criminali e lo svolgimento di attività economiche in territori controllati dalla criminalità non sono elementi sufficienti a fare ritenere sussistente la fattispecie contestata, poiché non integrano gli estremi della partecipazione associativa.
3.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione alle norme che disciplinano la separazione dei riti e la distinzione dei regimi probatori. Rilevano i ricorrenti come la Corte di Appello nello stesso giorno avesse deciso sia gli appelli averso la sentenza emessa in esito a giudizio ordinario, sia gli appelli avverso la sentenza in esito a giudizio abbreviato;
la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità, poiché vi sarebbe stata una illegittima commistione di riti diversi e di regimi probatori differenti, mentre avrebbe dovuto essere mantenuta una rigida distinzione fra i regimi probatori dei processi.La trattazione contemporanea, invece, avrebbe comportato una illecita commistione di regimi probatori;
inoltre, posto che un gravame è stato deciso dopo l’altro, il collegio che è rimasto invariato di sarebbe anche reso incompatibile nel giudizio ordinario con violazione dell’art. 34 cod. proc. pen.
4. All'udienza, celebrata mediante trattazione orale, il sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola ha concluso, chiedendo il rigetto dei ricorsi. Le parti civili hanno depositato conclusioni scritte. I difensoridegli imputati hanno insistitoper l’accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.
1.1 I motivi di ricorso comuni vengono esaminati congiuntamente. In particolare il primo motivo di ricorso dell’avv. Genovese e i primi tre motivi di ricorso dell’avv. Alvaro sono infondati, oltre ad essere versati nel merito e tendenzialmente rivalutativi, poiché di fatto sollecitano una riconsiderazione circa la perdurante affiliazione dei ricorrenti alla consorteria mafiosa ritenuta sussistente dai giudici di merito alla luce degli elementi di prova in atti, che vengono attaccati sotto il profilo della loro efficacia dimostrativa. In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale. (Sez. 1 - , Sentenza n. 19703 del 14/11/2023, Rv. 286395) La sentenza di secondo grado, in adesione a detto principio, ha elencato gli elementi di prova attraverso i quali è giunta a dedurre il perdurare del legame degli imputati con la cosca di appartenenza, dal 1999-2001 fino al 2021. La sentenza di primo grado, cui quella di secondo grado fa rimando, individua i lavori di rifacimento del punto vendita Conad all’interno del centro commerciale denominato “La perla dello Stretto” come quelli affidati ai fratelli NI nella logica di una spartizione dei lavori finalizzata al mantenimento di una sorta di pax mafiosa tra diversi gruppi criminali, aderenti alla 'ndrangheta Il Tribunale fa presente come la spartizione dei lavori all’interno dell’esercizio commerciale fosse stata un elemento fondamentale per appianare una situazione di grande tensione che in precedenza aveva portato alle c.d. guerre di mafia. Secondo gli accordi che erano seguiti alla seconda guerra di mafia e di cui garante era stato l’avv. PA ME, i lavori di ristrutturazione e piastrellamento dell'esercizio Conad 6 avrebbero dovuto essere eseguiti dagli imputati. La lottizzazione degli affari fra cosche impediva il subentro di imprenditori slegati dalle logiche criminali che dunque venivano scoraggiati ad inserirvisi anche con la violenza e l’intimidazione. Il giudice di prime cure premette un’accurata e approfondita ricostruzione delle vicende che avevano caratterizzato la malavita organizzata delle zone di RE AB e Gallico a partire degli anni 90. Fra le vicende che più interessano la posizione degli odierni imputati viene ricordato quanto attiene alla Essedil di EN SA che, attraverso diverse forme societarie, ultima delle quali era la Edil Saf s.r.l., aveva ottenuto in appalto i lavori di pavimentazione di un punto vendita da parte di UD s.n.c. Tutto verte, come ripetutamente sottolineato, attorno alla spartizione fra le diverse cosche dei lavori interni al Centro Commerciale La Perla dello Stretto. La circostanza che EN SA, finché era libero, ma anche e soprattutto dopo l’arresto, operasse per il tramite dei cognati NI BR e VA era circostanza affermata dal collaboratore MO e confermata dal contenuto di alcune intercettazioni. I fratelli NI avevano entrambi riportato condanne nel processo SE MA per associazione mafiosa;
NI BR ne riportava un’ulteriore nel processo Santa Barbara;
il perdurante inserimento dei fratelli nella attività criminosa dell’articolazione territoriale NA-EN, successivo al periodo coperto da tali giudicati, discendeva anche dalle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia. Il Tribunale, sempre proseguendo nella ricostruzione delle vicende delle famiglie che si contrapponevano sul territorio, richiamava l’uscita dal carcere di OM DE che interveniva in un sistema già in assetto e in equilibrio, per sottrarre lavori ed introiti alle famiglie preesistenti, prima fra tutte RO -EN – NA. Veniva descritto quanto accaduto aPA Linguardo, vicino ai EN, cui veniva bruciato un escavatore e mo’ di’ avviso. Nel procedimento AR FE EN era stato condannato per il reato associativo e MO TO ha protratto tale coinvolgimento ai giorni nostri. Tale perdurante infiltrazione era attestata anche nella conv. del 31 agosto 2014; veicolo degli appalti era l’impresa “ombrello” di Nava per la quale i NI dovevano posare la pavimentazione, come assicurato a ME da EP RI. EP RI spiegava a PA ME che aveva un appuntamento con NI NI per prendere accordi;
BR NI, a sua volta, riferiva di sapere che lavori doveva fare per RI per averne parlato con PA ME;
in quella conversazione faceva riferimento ai precedenti lavori di pavimentazione effettuati presso Lidl. La sentenza passa, poi, a richiamare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute rilevanti per tratteggiare la perdurante affiliazione dei fratelli NI. IS NZ collocava i NI vicini alla famiglia Imerti durante a guerra di mafia, poi vicini ai ND e li aveva visti lavorare nel Centro commerciale, ricevendo poi la confidenza di TU NZ e IT CO che erano persone di rispetto;
era IS che aveva fornito la chiave di lettura del danneggiamento subito dai mezzi di OM ON, che era un gesto criminoso da ricondurre alla volontà del ON di rifornirsi di materiale da pavimentazione da soggetti che non appartenevano alla cosca. MA DE collocava i fratelli NI vicino alla famiglia ND -NA e ricordava – altresì - che erano andati al funerale del fratello AL e si erano mostrati dispiaciuti;
dall’atteggiamento tenuto aveva dedotto che BR avesse un ruolo 7 gerarchicamente sovraordinato rispetto a VA. Affermava che i NI garantivano a RO un proseguimento della possibilità di operare nel territorio di Gallico;
infatti, BR NI aveva dovuto prendere le redini dell'imprsa di EN dopo il suo arresto. I NI si erano visti affidare la maggior parte dei lavori di pavimentazione di Catona Archi e Villa San VA e da ultimo anche la pavimentazione del punto Conad, cosa che aveva destato i risentimenti di altri imprenditori del settore IO De AR, esponente di spicco della famiglia Di EF e della squadra facente capo a NI De EF, delineava la composizione interna della famiglia, collocando i NI nella batteria di VA NA.Faceva presente che si erano verificati attriti nel territorio di Gallico anche fra soggetti vicini alle medesime famiglie per la spartizione dei lavori;
nello specifico un imprenditore che aveva già preso un impegno con MM RIveniva contattato dai NI e da EN per farsi assegnarelavori;
ne seguiva una situazione di tensione che portava ad un attentato dinamitardo nel cantiere.Come precisato dal collaboratore, i NI e EN avevano ottenuto l'assegnazione dei lavori, non perchè più capaci, ma semplicemente perché dovevano essere ingaggiati per volere dei gruppi mafiosi che si spartivano le commesse. De AR riferiva che i NI erano conosciuti da sempre come i TA e che BR era il sovraordinato, colui con cui si doveva parlare, anche se poi tutto veniva discusso anche con VA. Riferiva poi una tensione legata ad un lavoro di posa di un mosaico;
i lavori sul territorio di Gallico erano gestiti dai NI in ragione della loro parentela con AN RO, pertanto chi voleva lavorare doveva ricollegarsi a loro. MO TO affermava che da sempre i fratelli NI erano attivi nel settore dell’edilizia; precisava che - una volta tornato in libertà – un affiliato senza nessun tipo di ravvedimento riprendeva come prima e a questa regola non avevano fatto eccezione i NI che avevano una microcar e dopo la liberazione avevano iniziato con una piccola azienda edile;
anche perché, chiosava, a chi non era affiliato i lavori non venivano affidati. Affermava che erano entrambi pericolosi, ma ciò non è in contrasto con il rango gerarchico diverso. LI EP era il maggiore azionista di UD, azienda il cui scopo era quello di distribuire il lavoro fra le ‘ndrine reggine. ON EN e i fratelli NI come interni allo schieramento condelliano della cosca De EF e li conosceva come elementi apicali della cosca stessa. Riferiva che l’imprenditore Linguardo, suo cliente, era costretto da sempre a rivolgersi ai NI;
ricordava anche che EN durante la detenzione gli aveva confidato che erano i NI che gestivano l’attività. Oltre a tali emergenze, per affermare l’attualità dell’affiliazione, il Tribunale richiama le conversazioni intercettate, sottolineandone la genuinità, le sentenze passate in giudicato e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Rispetto a queste ultime, il Tribunale sottolinea la genesi della decisione di ciascuno dei propalanti di collaborare, il contenuto autoaccusatorio delle dichiarazioni, la fonte privilegiata di conoscenza trattandosi di soggetti intranei alla cosca che hanno appreso direttamente alcuni particolari. I racconti sono ritenuti coerenti, precisi e ricchi di particolari e, come osservato nella sentenza impugnata, si riscontrano reciprocamente, in applicazione di un pacifico e più volte ribadito insegnamento di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda 8 comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi. (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01) Anche la Corte territoriale ha ribadito la attendibilità dei collaboratori di giustizia, offredo ampia giustificazione di tale giudizio. Ha, infatti, sottolineato la genesi delle collaborazioni, scaturite da eventi negativi, l’assenza di motivi di pregresso rancore o astio nei confronti degli imputati, l’indipendenza delle dichiarazioni e l’assenza di rilevanti contraddizioni che compromettano il nucleo essenziale delle propalazioni. Ha evidenziato che i fatti riferiti sono stati appresi direttamente dai collaboratori, ovvero sono stati loro riferiti da fonti qualificate. Le obiezioni contenute nei ricorsi e relative alle dichiarazioni dei collaboratori sono state motivatamente ritenute del tutto generiche e prive di un reale confronto critico con le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito. Circa, poi, l’obiezione difensiva della risalenza nel tempo dei fatti narrati dai collaboratori, la Corte richiama le convergenti dichiarazioni di De AR eMO che avevano affermato che i NI, dopo aver preso parte alla guerra di mafia, erano incardinati nel cartello criminale del EN e ne avevano preso il posto dopo il suo arresto. Rileva come MA DE li avesse indicati come soggetti che avevano un ruolo tale da garantire a AN RO “un proseguimento su Gallico”; anche LI aveva confermato che i NI erano intervenuti in difesa di RO, occupandosi dei lavori di pavimentazionedel complesso edilizio di Linguardo posto a Gallico;
tali affermazioni riguardano unarco temporale pacificamente successivo a quello interessato dalle sentenze di condanna. Era lo stesso DE, sottolinea la Corte, ad affermare che i NI avevano da sempre fatto parte dello schieramento EN, senza interruzioni. La Corte ha ravvisato plurimi elementi di prova del perdurare dell’affiliazione criminosa e, dunque, dell’appartenenza alla consorteria mafiosa, richiamando i legami di parentela e affinità con soggetti la cui appartenenza alla criminalità organizzata è stata accertata con sentenze passate in giudicato, nonchè i rapporti di lavoro intrattenuti dai medesimi, documentati attraverso le posizioni INPS con le società del cognato EN. Invero, entrami gli imputati risultavano avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di Essedil di SA EN primae della Edil Saf srl poi, fino al 31 ottobre 2012. Ciò, come sottolineato dai giudici di merito, ha un rilievo particolare in quanto le realtà imprenditoriali per conto delle quali gli imputati hanno prestato attività lavorativa sono state ritenute imprese mafiose dalla sentenza emessa nel processo AR FE e, dunque, lo svolgimento di tale attività lavorativa, lungi dall’attestare una fonte lecita di guadagno, indica un perdurante coinvolgimento nelle attività della cosca di cui le società del EN erano una delle espressioni. Altrettanto rilievo, ai fini probatori, viene conferito dalla Corte di appello al compendio intercettivo che colloca i fratelli NI con ruolo attivo nel cuore della spartizione dei lavori per il rifacimento del centro commerciale La Perla dello Stretto, quale stabili interlocutori dell’avv. ME, ovvero dell’imprenditore EP RI. Quanto ai ruoli ricoperti, osservano i giudici di merito che dopo l’arresto di EN era 9 BR NI che si interfacciava con ME e con RI mentre VA si occupava degli aspetti eminentemente pratico-operativi. Conclusivamente, gli elementi di prova per affermare che anche dopo la condanna pregressa i fratelli abbiano continuato a fare parte della consorteria, abbiano posto in essere attività delinquenziali proprie di quella associazione criminosa - segnatamente si siano assicurati con metodi intimidatori e seguendo precise logiche di ripartizione le commesse per i lavori presso il centro commerciale e abbiano svolto detti lavori - sono stati correttamente esaminati e danno conto del ragionamento logico-giuridico sotteso al giudizio di responsabilità. L’attualizzazione delle condotte criminose discende, secondo la motivazione resa nei provvedimenti di merito, sia dalle parole dei collaboratori che comunque offrono riferimenti temporali aggiornati, sia dal contenuto delle conversazioni captate in un periodo successivo a quello coperto dalle precedenti condanne. Secondo un pacifico orientamento di legittimità cui si intende dare continuità, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. In motivazione la Corte ha precisato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario). (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di, Rv. 282661 - 02). Si è anche affermato che in tema di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante il sodalizio criminoso (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Rv. 258954; Sez. 2, n. 25311 del 15/03/2012, Rv. 253070). Il provvedimento impugnato, come visto, ha esaltato gli elementi chesupportano il permanere, anche dopo la condanna, dell’affiliazione criminosa, quali l’assenza di dissociazione della consorteria e il mantenimento di ruoli attivi nella gestione degli affari in conformità alle logiche ed agli interessi della associazione stessa. Gli elementi di prova individuati nel provvedimento impugnato a sostegno della conferma della declaratoria di penale responsabilità di BR NI vengono utilizzati anche per NI VA, rispetto al quale il ricorrente ha avanzato contestazioni infondate. Entrambi, infatti, hanno rapporti di parentela e/o affinità con EN SA ed entrambi hanno svolto attività lavorativa alle dipendenze delle società riconducibili al medesimo, oltre ad avere svolto eseguito lavori all’interno dell’indicato centro commerciale secondo le modalità sopra descritte. 10 Il Tribunale, a ulteriore sostegno del coinvolgimento di VA NI, richiama una conversazione in cui l’avv. ME esortava a contattare l’imputato per le questioni relative ai lavori. Come rilevato nelle conformi sentenze di merito l’intraneità rispetto ai lavori svolti all’interno del centro commerciale, da valutarsi in uno con quanto accertato circa i metodi di spartizione degli stessi e il fatto che solo imprese mafiose potessero aggiudicarseli, rende evidente come anche il ruolo di VA NI sia centrale all’interno della consorteria. Le dichiarazioni dei collaboratori, poi, elencate e richiamate nei provvedimenti di merito riguardano entrambi i fratelli e non il solo BR, anche se il ruolo di VA viene delineato come di minor rilievo rispetto a quello del fratello.
1.2 Anche le obiezioni circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma 4°, cod. pen. sono infondate. La circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4, per la cui integrazione è sufficiente la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associazione e non anche l'effettiva utilizzazione delle stesse (Cass. Sez. 6, 26-1-2004 n. 17249; Sez. 6, 14-12-1999/8-5-2000 n. 5400), ha natura oggettiva ed è senz'altro applicabile, ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2, anche a carico del concorrente esterno che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. (Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009 Rv. 244904 – 01) Sull’aggravante della natura armata dell'associazione, entrambi i giudici di merito, nel ritenerla sussistente, ne hanno rilevato la natura oggettiva, la caratteristica di "mafia storica" della 'ndranghetae la notorietà del fatto che fosse dotata di armi, circostanza accertata da numerosissime pronunce giudiziali irrevocabili e che non poteva essere ignorata da due persone dalla lunga militanza nella stessa. A corroborare tale conclusione concorrono le dichiarazioni del collaboratore LI per il quale i fratelli NI avevano detenuto l’arsenale della cosca facente capo a SA EN.
1.3 Analogamente infondati i motivi di ricorso inerenti l’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. Circa l’aggravante del reimpiego finanziario, i giudici di merito hanno offerto una ampia, logica e condivisibile motivazione che non viene scalfita in alcun modo dalla assoluta genericità dei rilievi critici contenuti nei ricorsi. In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., si ha reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose anche quando al soggetto passivo viene imposto, con violenza o minaccia, di far assegnare lavori in appalto ad imprese colluse o di cedere attività commerciali in favore di prestanome mafiosi, atteso che, in tali ipotesi, il profitto ingiusto del delitto estorsivo è costituito dalla remunerazione dei lavori e dei servizi svolti dall'impresa mafiosa, che si giova dell'imposizione criminale, ovvero dai proventi derivanti dall'acquisizione dell'attività commerciale altrui ed il reimpiego si attua attraverso l'investimento di tale profitto nelle attività della medesima impresa mafiosa (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586 - 02). La natura oggettiva di tale circostanza fa sì che non debba essere riferita alla condotta del singolo partecipe, ma è sufficiente che si riferisca all’attività della associazione. Tale aggravante sussiste in quanto il profitto della estorsione compiuta è il corrispettivo percepito dall'appaltatore delle opere a seguito dell’ esecuzione dei lavori ovvero il profitto derivante dall'esercizio dell'attività commerciale sottratta dagli esponenti mafiosi all'impresa regolare;
in questo modo, l'impresa mafiosa riesce a percepire l'utilità procurata dall'azione 11 delittuosa che viene poi reinvestita nelle attività della stessa. L'impresa-mafiosa, grazie a questa diffusa prassi intimidatoria, acquista una posizione di preminenza all'interno del territorio perché è grazie alle violenze e minacce esplicite portate a termine dagli esponenti criminali che riesce ovvero ad acquisire commesse ed appalti e così a realizzare in concreto quel reinvestimento del profitto dell'illecito che la indicata sentenza delle Sezioni Unite individua quale parametro centrale della suddetta aggravante. ( in motivazione Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586 – 02) La giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che la circostanza aggravante in questione ricorre quando attraverso l'impiego del provento dei delitti, esecutivi del programma criminoso, venga finanziata un'attività economica, nozione che va intesa come riferita ad interventi in strutture produttive di beni oche offrano servizi nell'ambito del mercato "legale", in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi così influendo sulle (e alterando le) regole della concorrenza (Sez. 5, n. 9108 del 21/10/2019, dep. 2020, Stucci, Rv. 278796 - 01; Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019,dep. 2020, Graziano, Rv. 278325 - 01; Sez. 5, n. 49334 del 05/11/2019, Corcione,Rv. 277653 - 01). La sentenza di primo grado si sofferma su tale aggravante esplicitando le ragioni per le quali la ritiene sussistente, alla luce dell’attività svolta l’interno del centro commerciale La Perla dello Stretto e delle modalità di affidamento dei lavori, secondo un rigido schema di suddivisione degli affari fra le cosche, strangolando completamente la libera concorrenza e ogni principio di libero mercato;
come ritenuto da questa Corte il profitto dell’illecito, costituito dalla remunerazione dei lavori acquisiti con modalità illecite, viene poi reimpiegato nella attività dell’impresa mafiosa, con ciò configurandosi quel reimpiego del profitto illecito che è la ragione della sussistenza stessa dell’aggravante.
1.4 Anche il secondo motivo del ricorso a firma dell’avv. Alvaro è infondato. La questione della commistione dei regimi probatori è una mera illazione: la sentenza impugnata per fondare le proprie determinazioni ha fatto riferimento solo agli elementi di prova acquisiti nel presente procedimento e non a mezzi istruttori raccolti secondo un diverso statuto probatorio in altro giudizio. Sul punto la doglianza pecca anche di genericità perchè non indica quali elementi non ritualmente acquisiti nel corso del dibattimento siano stati utilizzati e quale rilevanza decisiva abbiano rivestito ai fini del giudizio di responsabilità. Quanto alla eccepita incompatibilità, derivante dall'avvenuta definizione di entrambi i processi, celebrati con riti differenti, si osserva checome precisato da questa Corte di legittimità- attesa la mancata previsione di alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 c.p.p., che disciplinano i casi di incompatibilità del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento, e attesa, inoltre, la non riconducibilità di dette disposizioni a quelle attinenti le «condizioni di capacità del giudice», la cui violazione dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, lett. a), c.p.p. - l'inosservanza delle disposizioni di cui al citato art. 34 c.p.p. non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l'esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. a) c.p.p. (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Rv. 273852; Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, Rv. 215352). Nel giudizio di appello, la trattazione congiunta delle posizioni di imputati in precedenza giudicati con rito abbreviato e con rito ordinario non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né può dar vita a una causa di incompatibilità del giudice, suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, posto che la coesistenza delle due diverse tipologie di procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti distinti i regimi 12 probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi. (Sez. 2, n. 49953 del 26/10/2023, De, Rv. 285621 - 01) 2. I ricorsi devono dunque, essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alle parti civili ANCE sez. di RE AB e F.A.I. Federazione italiana antiracket e antiusura le spese di rappresentanza e difesa che si liquidano in euro 4000 oltre accessori per ciascuna parte civile. Non debbono, invece, essere liquidate spese alle ulteriori parti civili che non hanno partecipato all’udienza, poichè, secondo un insegnamento più volte ribadito per il giudizio di appello ( ex multis Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725 - 01) espressione della necessità della effettività dell’attività processuale anche della parte civile, successivamente richiamato anche per il giudizio di legittimità, nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese. (Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608 - 02).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.N.C.E., sezione di RE AB, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile F.a.i.- Federazione italiana antiracket e antiusura, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IA CA CU IC ON 13