Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1923/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott.ssa Laura Petitti Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Claudia Musola Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1923/2024 R.G V.G. posto in deliberazione all'udienza cartolare del 12.12.2024, e promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via P.pe di Belmonte 90, presso lo studio dell'avv. Nadia
Piscitello, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 27, presso lo studio dell'avv. Lucia
Linda Giglia, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24.10.2024, i suindicati ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai medesimi in data 14.06.1994 a AR
(PA), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 1994 al n.7, parte II, serie A, dal quale sono nati i figli , in data 22.07.2003 Persona_1
(maggiorenne ed economicamente autosufficienti) e in data 17.08.2004. Persona_2
A tal fine, i coniugi si sono riportati alle condizioni statuite nel ricorso congiunto depositato.
All'udienza del 12.12.2024, appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta, allegando dichiarazioni, personalmente sottoscritte, nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato il 24.10.2024. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, all'udienza del 14.3.2019, nel procedimento di separazione giudiziale trasformata in consensuale n. 3607/2017;
• la separazione tra le parti è stata omologata dal medesimo Tribunale con decreto n. 9145/2019 del 09.05.2019 e depositato il 17.05.2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 24.10.2024.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e all'interesse della prole.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14.06.1994 a AR
(PA), da , nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Controparte_1
a Palermo il 05.08.1967, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
AR, anno 1994 al n.7, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, depositato in data 24.10.2024, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
30.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti