Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile
UDIENZA DEL 16.01.2025 CELEBRATA EX ART. 127 TER CPC
E' comparsa, tramite note di trattazione scritta, parte attrice che riportandosi alle difese in atti chiede la decisione del giudizio depositando atto di denuntiatio litis notificato alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato per conto del
[...]
CP_1
Il Giudice decide il giudizio come da sentenza che segue da considerarsi parte integrante dell'odierno verbale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 16497/2023
TRA
procura a margine del ricorso, dall'Avv. Alessandro Motta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Centro Direzionale isola F.3;
RICORRENTE
CONTRO
E TE Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: Risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 26.7.2023 e successivamente notificato a e , il ricorrente sopra epigrafato TE Controparte_3
esponeva principalmente quanto segue:
- che rivestiva la qualità di gestore dell'esercizio commerciale “Pescheria-Addo figlio da CI, sita in CI (Na), alla via Padula n. 66/B;
- che nel dicembre 2018 e nel febbraio 2019, gli odierni resistenti avrebbe perpetrato in suo danno diverse condotte estorsive, recandosi presso la suindicata pescheria e pretendendo la consegna di parte della merce ed il pagamento di somme di denaro, nonché minacciando ritorsioni nel caso in cui tali richieste non fossero state soddisfatte;
- che lo asserendo di agire per conto del , si sarebbe recato CP_3 CP_2
presso la sua pescheria pretendendo in particolare “cinque ceste di pesce e mille euro per i carcerati”;
- che, intimorito dalla richiesta ed in considerazione delle gravi difficoltà economiche in cui versava, decideva di chiudere definitivamente l'esercizio commerciale;
- che, irato dalla sua reazione, non avendo ceduto alle pretese estorsive, il
, a distanza di poche settimane dalla cessazione dell'attività CP_2 imprenditoriale, lo aggrediva verbalmente, intimidendo anche la famiglia, mediante impiego di arma da fuoco;
- che, in relazione a tali fatti, presentava denuncia all'autorità giudiziaria;
- che, per i fatti sin qui esposti, gli odierni resistenti sono stati condannati in sede penale per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, con la sentenza n. 1384/2020 del Tribunale di Napoli, emessa in data
4.12.2020 e depositata in data 5.1.2021;
- che tale sentenza, in relazione alla costituzione di parte civile dell'odierno ricorrente, condannava e al risarcimento TE Controparte_3
del danno, rimettendone la liquidazione al Giudice civile;
- che gli imputati proponevano impugnazione avverso la sentenza, all'esito della quale la Corte d'Appello di Napoli confermava l'affermazione di penale responsabilità dei medesimi e le statuizioni contenute nella pronuncia di prime cure;
- che la predetta sentenza n. 8630 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 1.2.2022, diventava irrevocabile in data 26.3.2022;
- che la condotta criminosa degli odierni resistenti gli provocava danni di natura non patrimoniale, identificati nella paura e nel patema d'animo vissuti per i fatti di cui è causa, nonché nell'ansia derivata dal timore di ritorsioni, nei suoi confronti e dei propri familiari, in seguito alle denunce sporte.
Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità di e di in relazione a tutti i danni sofferti per TE Controparte_3
effetto delle predette condotte criminose. In particolare, domandava all'adito
Tribunale di procedere alla liquidazione dei danni non patrimoniali conseguiti ai fatti delittuosi oggetto di accertamento in sede penale, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento di una somma equitativamente determinata, da riconoscere in suo favore a titolo risarcitorio.
I resistenti non si costituivano in giudizio, sicché, all'udienza del 12.2.2024, ne era dichiarata la contumacia. In pari data, il Giudice, onerato il ricorrente alla notifica al , ai fini della denunutiatio litis, del ricorso e del relativo verbale Controparte_1
di udienza, rinviava ex art.281-sexies c.p.c. all'udienza del 16.1.2025.
Mette conto preliminarmente osservare che il ricorrente ha depositato in atti le sentenze penali di condanna dei resistenti al risarcimento dei danni in suo favore, alla luce delle quali nessun dubbio sussiste sul reale accadimento del fatto storico come dedotto.
Ed invero, la sentenza n. 1384/2020 del Tribunale di Napoli accertava la responsabilità penale del e dello ai sensi degli artt. 56 - 81 cpv – CP_2 CP_3
110, 629, comma secondo, c.p. in relazione all'art.628 comma terzo, n. 3), 416 bis.1
c.p., per la tentata estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso, in danno dell'odierno istante, condannando gli imputati, altresì, al risarcimento del danno in favore di questo, da quantificarsi in sede civile (cfr. sentenza allegata al ricorso).
Più precisamente, quanto alla posizione del Palermo, il Giudice penale statuiva che:
“sia il sia la riferivano che nel primo pomeriggio del 23 Pt_1 Parte_2
dicembre 2018 un uomo a nome ” effettuava un primo accesso presso la CP_3
pescheria nel corso del quale chiedeva di interloquire con il titolare, in quel giorno assente;
lo stesso soggetto vi faceva, quindi, ritorno il giorno stesso o il giorno dopo, occasione nella quale riusciva a parlare con il In occasione del predetto Pt_1
incontro veniva rivolta al una inequivoca richiesta estorsiva - “IO VENGO Pt_1
A NOME DI PALERMO, MI DEVI DARE 5 CESTE DI PESCE E MILLE
EURO, CHE SERVONO PER I CARCERATI” - alla quale l'imprenditore, tuttavia, opponeva un netto rifiuto, indirizzando un chiaro messaggio al . Il e CP_2 Pt_1
la venivano poi sentiti a s.i.t. - occasione nella quale riferivano in ordine Parte_2
all'identificazione del - in seguito ai fatti verificatisi in data 5.2.2019 a CP_2
Castello di Cisterna, davanti al bar Stella, in cui gli stessi, mentre si trovavano in auto unitamente al figlio minore, venivano avvicinati da un uomo a bordo di uno scooter che, puntando loro contro un'arma, rivolgeva loro frasi minacciose. Il predetto uomo veniva visto sopraggiungere in direzione opposta alla loro - a bordo di uno scooter bianco modello T-max o similare - e, dopo aver guardato con insistenza verso la loro auto, faceva inversione, posizionando il predetto motoveicolo in modo tale da ostacolare ogni via di fuga;
in quel frangente, estraeva con la mano sinistra una pistola che puntava minacciosamente contro il . Pt_1
Deve pertanto ritenersi ampiamente provata la penale responsabilità degli imputati, in concorso tra loro, in merito al reato di tentata estorsione continuata, aggravata, quanto all'attuazione della condotta, ai sensi dell'art. 7, legge 1991, n. 23.
Invero, si tratta di aggravante che, riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva (cfr. Cass. pen, sez. IV, sentenza 02/02/2022, n.
5136), e sussiste tutte le volte in cui la condotta posta in essere, da chiunque, anche da un non affiliato, abbia le caratteristiche del metodo mafioso: tale è certamente la spendita del nome di un esponente la criminalità organizzata di CI ed il riferimento esplicito ai “carcerati”, che, nell'evocare un collegamento con un gruppo criminale, rende la minaccia ben più intimidatoria di quella proveniente da un singolo malvivente.
Pertanto, proprio le espressioni aggressive utilizzate dallo in riferimento alle CP_3
necessità dei carcerati ed al personaggio da cui era stato mandato - cioè _1
, in merito alla cui intraneità alla recente faida in atto sul territorio
[...]
Bruscianese sono state allegate, nel giudizio penale, le dichiarazioni convergenti rese dai collaboratori di giustizia e , idonee a Controparte_4 Controparte_5
cristallizzare l'alleanza tra quest'ultimo e l'imputato nella gestione degli affari CP_2
illeciti per il controllo del territorio contro il clan - integrano la predetta CP_6
aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991 (oggi art. 416 bis.1 c.p.) sotto il profilo
“dell'essersi avvalso delle condizioni dell'art. 416-bis c.p.” e, dunque, delle modalità mafiose.
Avverso la citata sentenza era proposto appello sia da che da TE
. La Corte di Appello di Napoli, all'esito del giudizio di gravame, Controparte_3
emetteva la sentenza n. 8630/2021, tramite cui confermava integralmente le statuizioni della sentenza di primo grado (cfr. sentenza n. 1384/2020, allegata al ricorso). La sentenza di appello passava poi in cosa giudicata in data 26.3.2022 (cfr.
p. 1 della sentenza 8630/2021, allegata al ricorso).
Orbene, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
“potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestare i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (cfr. Cass. pen., sez. III, sent. 09/03/2018, n. 5660).
Sul punto è sufficiente richiamare l'art. 651 c.p.p., a mente del quale si prevede che
“la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale;
la stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”.
Attesa la definitività delle statuizioni penali, e della condanna degli imputati al risarcimento in favore della parte civile, non vi è dubbio circa l'an debeatur della pretesa del ricorrente. Si impone quindi in questa sede l'accertamento in ordine alla sussistenza ed all'entità dei concreti danni-conseguenza.
Orbene, quanto al pregiudizio di natura patrimoniale (cfr. pag. 9, punto 30 del ricorso) occorre anzitutto evidenziare che il delitto di estorsione non si è consumato, essendo stato contestato ed accertato il solo tentativo, ragion per cui il non Pt_1
risulta aver ricevuto alcuna diminuzione patrimoniale diretta in conseguenza del tentativo estorsivo patito ad opera dei convenuti;
quest'ultimo, tuttavia, sostiene che, in conseguenza della tentata estorsione perpetrata in suo danno, non riuscì più a gestire proficuamente la propria attività commerciale, tanto da essere costretto ad interromperne precocemente la prosecuzione.
Tuttavia, nulla di ciò risulta articolato, non avendo parte attrice compiutamente dedotto, né tantomeno provato, sub specie di pregiudizio patrimoniale, alcun elemento a sostegno della propria prospettazione, non rivenendosi dal documentale in atti alcuna allegazione dalla quale sia evincibile una plausibile quantificazione delle perdite, in punto di volumi d'affari, dell'attività del ricorrente.
Ed invero, sebbene i danni derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale, per loro stessa natura, evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione (cfr. Cass. Sez. 3, 24/04/1997, n. 3596; Cass. Sez. 1,
13/01/1987 n. 132), spetta in ogni caso all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione (cfr. Cass. civ., sez. II, ordinanza del 3/11/2021, n. 31251).
Né può evidentemente ricorrersi, quantomeno sotto il profilo in commento, alla liquidazione del pregiudizio in via equitativa - pure richiamata dal - che, Pt_1
presupponendo l'esistenza certa e concreta di un danno, soccorre il giudice quando, ai sensi dell'art.1226 c.c., non sia possibile o riesca difficoltosa la precisa determinazione del pregiudizio, restando invece inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'an debeatur del diritto al risarcimento, che andrebbe dimostrato sulla scorta di elementi atti a fornire parametri plausibili di quantificazione del pregiudizio lamentato (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 30/10/2020, n.
24146; Cass. Sez. 3, 17/10/2016, n. 20889; Cass. Civ. sez. I, 15/02/2008, n. 3794). Quanto invece alla liquidazione dei danni non patrimoniali, sono identificati da parte attrice “nella paura, nel terrore, nel patema d'animo vissuti per i fatti per cui è causa, nell'angoscia vissuta durante gli anni in cui ha sporto denuncia ed in cui si sono celebrati i processi penali, nell'ansia per la paura di ritorsioni per le denunce sporte, paura afferente non solo la sua persona ma anche i suoi cari” (cfr. pag. 12 del ricorso).
Sul punto va osservato che l'ambito del pregiudizio non patrimoniale, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva sia del danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse garantito all'integrità psichica e fisica della persona conseguente ad un accertamento medico (cfr. art. 32 Cost.), sia del danno morale soggettivo, quale turbamento emotivo e patema d'animo di natura transeunte subìto, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione - con una conclusione che rinviene riscontro nella previsione di una specifica voce risarcitoria nelle attuali Tabelle Milanesi - mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del pregiudizio non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n.
15733; Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935).
Nell'odierna vicenda processuale la risarcibilità del danno non patrimoniale trova però la sua fonte, senza dover involgere le questioni relative ai diritti fondamentali dell'individuo di cui alla Carta Costituzionale, direttamente in una ipotesi tipica prevista dalla legge, e cioè l'art.185, 2° comma, c.p., integrando queste condotte non solo astrattamente, ma anche concretamente (stante il giudicato penale) una fattispecie illecita, e cioè il delitto di tentata estorsione continuata con l'aggravante del metodo mafioso, derivante dall'affiliazione degli imputati, odierni resistenti, ad organizzazione camorristica. Ebbene, premesso che una minaccia estorsiva può cagionare un danno non patrimoniale risarcibile se è idonea a provocare uno stato di paura, sofferenza o turbamento in una persona dotata di normale cultura e forza d'animo, senza che assuma rilievo la specifica capacità di reazione della vittima - giacché si deve escludere che l'ordinamento tuteli la persona in misura diversa a seconda del grado di resistenza che la stessa possiede in presenza di una minaccia, determinando un effetto paradossale in danno dei soggetti più coraggiosi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, ordinanza
25/07/2017, n. 18327) - non può non evidenziarsi che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, anche quando il fatto illecito integra - come nel caso di specie - gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (ordinanza n. 8421 del
12/04/2011). Ciò vale finanche nell'ipotesi di danno non patrimoniale da violazione di diritti inviolabili (cfr. Cass. civ., sez. III, 11/11/2019, n. 28985; Cass. civ., sez. III,
18/02/2020, n. 4005).
Sulla base di tali premesse, non trova riscontro probatorio l'asserita compromissione della libertà di impresa dell'istante, in assenza di specificazioni sulla natura dei condizionamenti subiti in tale ambito, per effetto del fatto lesivo. Al contrario,
l'esaurimento dell'illecito nel mero tentativo e nell'arco di una giornata, non rende plausibile una reale interferenza nella gestione della “Pescheria-Addo figlio da
CI; interferenza che, ragionevolmente, avrebbe potuto prodursi solo per effetto di un condizionamento esterno duraturo.
Non avendo quindi il ricorrente fornito prove costituite o costituende in relazione all'entità ed alle conseguenze del turbamento d'animo patito, né in ordine a lesioni permanenti o transeunti all'integrità psico-fisica, ma tuttavia potendo presumersi la sussistenza di tali pregiudizi, stante la gravità dei fatti e la notoria forza intimidatoria che, nell'ambito territoriale in cui si è svolta la vicenda, viene espressa dai sodalizi criminali camorristici, deve procedersi ad una valutazione equitativa dei danni per cui, in considerazione di tutto quanto emerge dagli atti, appare proporzionato, adeguato e conforme a giustizia riconoscere in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio ed all'attualità, la complessiva ed omnicomprensiva somma di €
10.000,00.
Quanto alle spese di lite le stesse vanno regolate, ai sensi art.91 c.p.c., in base al principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue al medio dello scaglione di riferimento, liquidazione comprensiva di tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria di fatto non espletata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando ogni contraria eccezione disattesa così provvede:
a) condanna e in solido tra loro, al TE Controparte_3
pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento da illecito penale, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e su quella annualmente rivalutata sino al soddisfo;
b) condanna e in solido tra loro, al TE Controparte_3
pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese vive, € 3.397,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio