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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6597/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6597/2023 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
( ) nato a [...], il giorno 6 maggio Parte_1 C.F._1
1950 rappresentato e difeso dagli avvocati Consuelo Squillaci ( ) e C.F._2
Riccardo Balboni ( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(CF: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di via dei Portoghesi, 12 00186 Roma - Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dal proprio funzionario Emilia
Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
- Resistenti –
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
con sede in Via John Fitzgerald Kennedy, 124, 00046 Grottaferrata RM (C.F. ), P.IVA_3
unitamente al , in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ); P.IVA_4
-Resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 24/12/2023, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1 di: “-accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento disciplinare intervenuto in data
20 settembre 2023 per carenza di giusta causa e/o giustificato motivo;
-in ragione del superiore accertamento disporre la reintegra in servizio nel mede-simo stato e qualifica rivestiti prima dell'intervenuto recesso datoriale del signor con Parte_1
decorrenza immediata;
-in ragione dell'accertata invalidità del recesso datoriale condannare la datrice di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni dovute dalla data del licenziamento fino all'effettiva riammissione in servizio con ogni conseguenza di legge anche sotto il profilo contributivo;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 2.Con memoria difensiva del 24/5/2024 si costituiva in giudizio il Controparte_4
e l' con sede in Grottaferrata, per
[...] Controparte_3
chiedere al Tribunale adito di: “Rigettare nel merito il ricorso avversario, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in Parte_1
memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.Con memoria difensiva del 31/5/2024 si costituivano in giudizio il Controparte_4
e l' per chiedere di: “- Respingere il ricorso in Controparte_2
quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
- condannare il ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
4. La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 4/6/2024, seguiva l'udienza dell'11/2/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6. Nel merito, si precisa quanto segue. è stato assunto dal Parte_1 [...]
il 7/3/1992 come collaboratore scolastico, assegnato presso vari Controparte_4
Istituti della Regione Lazio. Dall'anno scolastico 2000/2001 veniva assegnato all' CP_3
Scolastico di Grottaferrata. CP_3
7. In data 22/6/2023 il ricorrente riceveva la comunicazione di contestazione disciplinare dal seguente tenore: “In data 23/05/2023 è pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione trasmessa dal Dirigente Scolastico del “ di Roma, ove la S.V. presta CP_3 CP_3
servizio con qualifica di assistente tecnico, che evidenzia un comportamento disciplinarmente
3 rilevante a Suo carico per la violazione di regole di condotta e atti non conformi alla funzione ex art. 13 comma 9 n. 2) lett. a del CCNL relativo al comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 nonché ex art. 55 quater comma 1 lett. a) del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. ed
ii. In particolare, la S.V. avrebbe giustificato la propria assenza dal servizio nelle giornate del 14/12/2022, 22/12/2022 e 30/01/2023 mediante certificazioni mediche poi rivelatesi false,
a seguito di accertamento condotto dal Dirigente Scolastico” (v. doc. 1 allegato alla comparsa Cont di costituzione del e dell' del 31/5/2024). CP_6
8. A seguito dell'espletamento del procedimento disciplinare, nonché dell'audizione del lavoratore del 18/7/2023, in data 21/9/2023 il veniva licenziato per giusta causa Parte_1
senza preavviso con decreto del Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio –
Direzione Generale - Ufficio V, con il quale gli veniva inflitta la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett. a) del d.lgs. 165/2001
e ss.mm.ed ii. nonché dell'art. 13 comma 9 n. 2 lett. a) del CCNL relativo al personale del
Comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016 – 2018.
9. Ritenuto illegittimo il provvedimento sanzionatorio del recesso datoriale, veniva presentato l'odierno ricorso giurisdizionale.
10. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti. Dagli atti è emersa la prova che i certificati medici del 14/12/2022, del 22/12/2022 e del 30/01/2023 prodotti dal ricorrente alla sua Amministrazione di appartenenza, come giustificazione delle sue assenze in quelle date, sono falsi.
11. Preliminarmente, si premette che il certificato medico è un mezzo di prova e per essere valido necessita della forma scritta. Secondo le raccomandazioni degli Ordini dei medici, esso deve contenere la data, il timbro e la firma autografa del medico curante.
4 12. Ciò posto, nel caso di specie, il certificato del 14/12/2022 prodotto dal lavoratore all' è senza timbro e non è indicato il nome del medico, con CP_3 Controparte_3
firma illeggibile (v. doc. 1 allegato alla memoria di costituzione dell' Controparte_3
).
[...]
13. Il certificato del 22/12/2022 prodotto dal lavoratore all' , Controparte_3 CP_3
pur se redatto su un modulo della ASL è senza timbro e non è indicato il nome del medico, con firma illeggibile (v. doc. 2 allegato alla memoria di costituzione dell'
[...]
). Controparte_3
14. Il certificato del 30/1/2023 prodotto dal lavoratore all' , è Controparte_3
senza timbro e non è indicato il nome del medico, con firma illeggibile (v. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione dell' ). Controparte_3
15. I tre certificati presentano ictu oculi la medesima scrittura.
16. Ma la prova della falsità dei tre certificati medici è data dai documenti di cui all'allegato n. 4 e all'allegato n. 5 della memoria di costituzione dell' . Controparte_3
17. Il doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione dell' Controparte_3
attesta che nelle giornate del 14/12/2022 e del 30/1/2023 non risulta aver Parte_1
effettuato – sulla base della consultazione degli archivi informatici- accesso presso il
Policlinico Gemelli, risultante dal certificato prodotto (v. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione dell' ). Controparte_3
18. Il doc. n. 5 allegato alla memoria di costituzione dell' Controparte_3
attesta che nella giornata di cui alla richiesta, non risulta aver effettuato Parte_1 accesso presso l'ASL Roma 1- Santo PI e OV EG ER (v. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione dell' ). Controparte_3
5 19. Il doc. n. 5 sopra indicato deve essere letto unitamente al doc. n. 8 allegato alla memoria di costituzione dell' , contenente la richiesta Controparte_3 dell' di verificare l'accesso del presso i reparti sanitari della Controparte_3 Parte_1
nella data 22/12/2022, per cui il doc. n. 5 attesta che nella data del 22/12/2022, Parte_2
data del certificato prodotto dal ricorrente, il predetto non ha fatto accesso presso le strutture sanitarie della (v. doc. 5 e 8 allegati alla memoria di costituzione dell' Parte_2 [...]
). Controparte_3
20. Da quanto sin qui illustrato del tutto infondata è l'eccezione del ricorrente del difetto di prova della falsità dei documenti prodotti.
21. Il ricorrente ha anche eccepito il difetto di proporzionalità tra la sanzione irrogata e la condotta, ma l'aver redatto un certificato medico falso integra il delitto di cui agli artt. 477,
482 c.p. di falsità materiale commessa dal privato in certificati: ne deriva l'assoluta proporzionalità tra la condotta e la sanzione espulsiva irrogata.
22. Infondata è anche l'eccezione avanzata dal ricorrente dell'intempestività della contestazione disciplinare. Si osserva infatti, che la contestazione disciplinare è stata effettuata il 22/6/2023, come affermato in ricorso. L'ultima certificazione presentata dal lavoratore è del 30/1/2023 e le verifiche sono state avviate ad aprile 2023, i riscontri sui certificati si sono avuti a maggio 2023, con avvio del procedimento disciplinare a giugno
2023, nel pieno rispetto dei termini. Per altro a tal proposito la Corte di legittimità ha affermato che: “la contestazione può essere ritenuta tardiva solo nel caso in cui
l'amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e, quindi, non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso per gli elementi necessari per il suo avvio” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 17603/2021). Nel caso di specie l'Amministrazione ha attivato i propri accertamenti nel momento in cui è sorto il sospetto della falsità materiale dei certificati prodotti dal lavoratore e appena ha avuto i riscontri necessari ha subito attivato il procedimento disciplinare che si è svolto nel rispetto delle forme di legge e nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore.
6 23. Per tutti i motivi sin qui espressi il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
24. Stante la soccombenza del ricorrente, le spese di lite sono a suo carico e vengono liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) - ritenuta la causa di valore indeterminabile compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2108,00 €.
25. Per le spese in favore del e dell' Controparte_4 Controparte_2
, la costituzione è avvenuta per mezzo dei suoi funzionari, ne consegue la riduzione
[...] del 20% ex art 152 bis disp. att. cpc, per un totale di € 1686,40 € (=2108-421,60); mentre detta riduzione non opera per l' costituitasi per mezzo Controparte_3 dell'Avvocatura dello Stato.
26. Il Tribunale, dunque, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del e dell' Controparte_4 Controparte_2
liquidate in € 1686,40 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in € 2108,00 per onorari, oltre al rimborso Controparte_3
delle spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
e dell' liquidate Controparte_4 Controparte_2 in € 1686,40 per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in € 2108,00 per onorari, Controparte_3
oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, l'11 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6597/2023 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
( ) nato a [...], il giorno 6 maggio Parte_1 C.F._1
1950 rappresentato e difeso dagli avvocati Consuelo Squillaci ( ) e C.F._2
Riccardo Balboni ( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(CF: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di via dei Portoghesi, 12 00186 Roma - Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dal proprio funzionario Emilia
Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
- Resistenti –
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
con sede in Via John Fitzgerald Kennedy, 124, 00046 Grottaferrata RM (C.F. ), P.IVA_3
unitamente al , in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ); P.IVA_4
-Resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 24/12/2023, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1 di: “-accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento disciplinare intervenuto in data
20 settembre 2023 per carenza di giusta causa e/o giustificato motivo;
-in ragione del superiore accertamento disporre la reintegra in servizio nel mede-simo stato e qualifica rivestiti prima dell'intervenuto recesso datoriale del signor con Parte_1
decorrenza immediata;
-in ragione dell'accertata invalidità del recesso datoriale condannare la datrice di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni dovute dalla data del licenziamento fino all'effettiva riammissione in servizio con ogni conseguenza di legge anche sotto il profilo contributivo;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 2.Con memoria difensiva del 24/5/2024 si costituiva in giudizio il Controparte_4
e l' con sede in Grottaferrata, per
[...] Controparte_3
chiedere al Tribunale adito di: “Rigettare nel merito il ricorso avversario, siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in Parte_1
memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.Con memoria difensiva del 31/5/2024 si costituivano in giudizio il Controparte_4
e l' per chiedere di: “- Respingere il ricorso in Controparte_2
quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
- condannare il ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
4. La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 4/6/2024, seguiva l'udienza dell'11/2/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6. Nel merito, si precisa quanto segue. è stato assunto dal Parte_1 [...]
il 7/3/1992 come collaboratore scolastico, assegnato presso vari Controparte_4
Istituti della Regione Lazio. Dall'anno scolastico 2000/2001 veniva assegnato all' CP_3
Scolastico di Grottaferrata. CP_3
7. In data 22/6/2023 il ricorrente riceveva la comunicazione di contestazione disciplinare dal seguente tenore: “In data 23/05/2023 è pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione trasmessa dal Dirigente Scolastico del “ di Roma, ove la S.V. presta CP_3 CP_3
servizio con qualifica di assistente tecnico, che evidenzia un comportamento disciplinarmente
3 rilevante a Suo carico per la violazione di regole di condotta e atti non conformi alla funzione ex art. 13 comma 9 n. 2) lett. a del CCNL relativo al comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 nonché ex art. 55 quater comma 1 lett. a) del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. ed
ii. In particolare, la S.V. avrebbe giustificato la propria assenza dal servizio nelle giornate del 14/12/2022, 22/12/2022 e 30/01/2023 mediante certificazioni mediche poi rivelatesi false,
a seguito di accertamento condotto dal Dirigente Scolastico” (v. doc. 1 allegato alla comparsa Cont di costituzione del e dell' del 31/5/2024). CP_6
8. A seguito dell'espletamento del procedimento disciplinare, nonché dell'audizione del lavoratore del 18/7/2023, in data 21/9/2023 il veniva licenziato per giusta causa Parte_1
senza preavviso con decreto del Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio –
Direzione Generale - Ufficio V, con il quale gli veniva inflitta la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett. a) del d.lgs. 165/2001
e ss.mm.ed ii. nonché dell'art. 13 comma 9 n. 2 lett. a) del CCNL relativo al personale del
Comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016 – 2018.
9. Ritenuto illegittimo il provvedimento sanzionatorio del recesso datoriale, veniva presentato l'odierno ricorso giurisdizionale.
10. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti. Dagli atti è emersa la prova che i certificati medici del 14/12/2022, del 22/12/2022 e del 30/01/2023 prodotti dal ricorrente alla sua Amministrazione di appartenenza, come giustificazione delle sue assenze in quelle date, sono falsi.
11. Preliminarmente, si premette che il certificato medico è un mezzo di prova e per essere valido necessita della forma scritta. Secondo le raccomandazioni degli Ordini dei medici, esso deve contenere la data, il timbro e la firma autografa del medico curante.
4 12. Ciò posto, nel caso di specie, il certificato del 14/12/2022 prodotto dal lavoratore all' è senza timbro e non è indicato il nome del medico, con CP_3 Controparte_3
firma illeggibile (v. doc. 1 allegato alla memoria di costituzione dell' Controparte_3
).
[...]
13. Il certificato del 22/12/2022 prodotto dal lavoratore all' , Controparte_3 CP_3
pur se redatto su un modulo della ASL è senza timbro e non è indicato il nome del medico, con firma illeggibile (v. doc. 2 allegato alla memoria di costituzione dell'
[...]
). Controparte_3
14. Il certificato del 30/1/2023 prodotto dal lavoratore all' , è Controparte_3
senza timbro e non è indicato il nome del medico, con firma illeggibile (v. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione dell' ). Controparte_3
15. I tre certificati presentano ictu oculi la medesima scrittura.
16. Ma la prova della falsità dei tre certificati medici è data dai documenti di cui all'allegato n. 4 e all'allegato n. 5 della memoria di costituzione dell' . Controparte_3
17. Il doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione dell' Controparte_3
attesta che nelle giornate del 14/12/2022 e del 30/1/2023 non risulta aver Parte_1
effettuato – sulla base della consultazione degli archivi informatici- accesso presso il
Policlinico Gemelli, risultante dal certificato prodotto (v. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione dell' ). Controparte_3
18. Il doc. n. 5 allegato alla memoria di costituzione dell' Controparte_3
attesta che nella giornata di cui alla richiesta, non risulta aver effettuato Parte_1 accesso presso l'ASL Roma 1- Santo PI e OV EG ER (v. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione dell' ). Controparte_3
5 19. Il doc. n. 5 sopra indicato deve essere letto unitamente al doc. n. 8 allegato alla memoria di costituzione dell' , contenente la richiesta Controparte_3 dell' di verificare l'accesso del presso i reparti sanitari della Controparte_3 Parte_1
nella data 22/12/2022, per cui il doc. n. 5 attesta che nella data del 22/12/2022, Parte_2
data del certificato prodotto dal ricorrente, il predetto non ha fatto accesso presso le strutture sanitarie della (v. doc. 5 e 8 allegati alla memoria di costituzione dell' Parte_2 [...]
). Controparte_3
20. Da quanto sin qui illustrato del tutto infondata è l'eccezione del ricorrente del difetto di prova della falsità dei documenti prodotti.
21. Il ricorrente ha anche eccepito il difetto di proporzionalità tra la sanzione irrogata e la condotta, ma l'aver redatto un certificato medico falso integra il delitto di cui agli artt. 477,
482 c.p. di falsità materiale commessa dal privato in certificati: ne deriva l'assoluta proporzionalità tra la condotta e la sanzione espulsiva irrogata.
22. Infondata è anche l'eccezione avanzata dal ricorrente dell'intempestività della contestazione disciplinare. Si osserva infatti, che la contestazione disciplinare è stata effettuata il 22/6/2023, come affermato in ricorso. L'ultima certificazione presentata dal lavoratore è del 30/1/2023 e le verifiche sono state avviate ad aprile 2023, i riscontri sui certificati si sono avuti a maggio 2023, con avvio del procedimento disciplinare a giugno
2023, nel pieno rispetto dei termini. Per altro a tal proposito la Corte di legittimità ha affermato che: “la contestazione può essere ritenuta tardiva solo nel caso in cui
l'amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e, quindi, non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso per gli elementi necessari per il suo avvio” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 17603/2021). Nel caso di specie l'Amministrazione ha attivato i propri accertamenti nel momento in cui è sorto il sospetto della falsità materiale dei certificati prodotti dal lavoratore e appena ha avuto i riscontri necessari ha subito attivato il procedimento disciplinare che si è svolto nel rispetto delle forme di legge e nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore.
6 23. Per tutti i motivi sin qui espressi il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
24. Stante la soccombenza del ricorrente, le spese di lite sono a suo carico e vengono liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) - ritenuta la causa di valore indeterminabile compresa nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2108,00 €.
25. Per le spese in favore del e dell' Controparte_4 Controparte_2
, la costituzione è avvenuta per mezzo dei suoi funzionari, ne consegue la riduzione
[...] del 20% ex art 152 bis disp. att. cpc, per un totale di € 1686,40 € (=2108-421,60); mentre detta riduzione non opera per l' costituitasi per mezzo Controparte_3 dell'Avvocatura dello Stato.
26. Il Tribunale, dunque, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del e dell' Controparte_4 Controparte_2
liquidate in € 1686,40 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in € 2108,00 per onorari, oltre al rimborso Controparte_3
delle spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
e dell' liquidate Controparte_4 Controparte_2 in € 1686,40 per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' liquidate in € 2108,00 per onorari, Controparte_3
oltre al rimborso delle spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, l'11 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
8