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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1768/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Enza Del Giudice giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilia Sciaraffa, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, nn° Rep / Racc 37590/7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 07/12/2022 dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
241/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che la ricorrente ha il diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della
Legge 18/80 e dello stato invalidante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n. 104, dal 30.12.2020, data della presentazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della domanda amministrativa, ovvero in subordine, dalla decorrenza che sarà determinata dal
CTU”; 2) “ritenere e dichiarare che la ricorrente, la sig.ra Parte_1 [...]
, ha il diritto a conseguire - con la decorrenza di legge - l'indennità
[...] di accompagnamento, ai sensi della Legge 18/80 e lo stato invalidante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n. 104, dal
30.12.2020, data della presentazione all'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale della domanda amministrativa, ovvero in subordine, dalla decorrenza che sarà determinata dal CTU”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato, depositato in data XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” “Vasculopatia cerebrale cronica con demenza vascolare. Incontinenza urinaria. Miocardiopatia ischemicoipertensiva con fibrillazione atriale cronica. Artrosi osteoporotica polidistrettuale con maggiore impegno funzionale del rachide e delle grandi articolazioni e con impossibilità alla deambulazione autonoma. Insufficienza renale cronica. Insufficienza venosa agli arti inferiori. Ipoacusia bilaterale”
Il CTU ha aggiunto che per via di tale quadro patologico parte ricorrente è da considerare “totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita”.
Parimenti rileva i presupposti sanitari propri per il riconoscimento di portatore di disabilità con necessità di assistenza continua e globale ai sensi dell'art. 3 co. 2 L
104/92, con decorrenza per entrambi i benefici a decorrere dal dicembre 2022.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase, così come nella fase di
ATPO, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente CP_1
soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell'Istituto Nazionale della Parte_1
Previdenza Sociale, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nata il [...] a [...]], a decorrere Parte_1 dal dicembre 2022, si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché nella condizione di disabile
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 280,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
Pag. 3 di 4 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 18/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1768/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Enza Del Giudice giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Emilia Sciaraffa, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, nn° Rep / Racc 37590/7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 07/12/2022 dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
241/2022 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che la ricorrente ha il diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della
Legge 18/80 e dello stato invalidante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n. 104, dal 30.12.2020, data della presentazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della domanda amministrativa, ovvero in subordine, dalla decorrenza che sarà determinata dal
CTU”; 2) “ritenere e dichiarare che la ricorrente, la sig.ra Parte_1 [...]
, ha il diritto a conseguire - con la decorrenza di legge - l'indennità
[...] di accompagnamento, ai sensi della Legge 18/80 e lo stato invalidante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n. 104, dal
30.12.2020, data della presentazione all'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale della domanda amministrativa, ovvero in subordine, dalla decorrenza che sarà determinata dal CTU”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato, depositato in data XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” “Vasculopatia cerebrale cronica con demenza vascolare. Incontinenza urinaria. Miocardiopatia ischemicoipertensiva con fibrillazione atriale cronica. Artrosi osteoporotica polidistrettuale con maggiore impegno funzionale del rachide e delle grandi articolazioni e con impossibilità alla deambulazione autonoma. Insufficienza renale cronica. Insufficienza venosa agli arti inferiori. Ipoacusia bilaterale”
Il CTU ha aggiunto che per via di tale quadro patologico parte ricorrente è da considerare “totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita”.
Parimenti rileva i presupposti sanitari propri per il riconoscimento di portatore di disabilità con necessità di assistenza continua e globale ai sensi dell'art. 3 co. 2 L
104/92, con decorrenza per entrambi i benefici a decorrere dal dicembre 2022.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale.
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase, così come nella fase di
ATPO, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente CP_1
soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell'Istituto Nazionale della Parte_1
Previdenza Sociale, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nata il [...] a [...]], a decorrere Parte_1 dal dicembre 2022, si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché nella condizione di disabile
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 280,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
Pag. 3 di 4 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 18/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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