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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11999 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. OTTAVIO LEVITA Parte_1 E
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli
[...] avv.ti VERONICA PERRONE e PASQUALE GALASSI e FRANCESCO GOGLIA
E
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 7.07.2023, il ricorrente in epigrafe premesso di avere lavorato alle dipendenze del convenuto dal Controparte_1 17.02.1996 al 5.07.2019, data di risoluzione del rapporto di lavoro, assumeva che: alla cessazione del rapporto, l'Inps non aveva provveduto al pagamento del trattamento di fine servizio assumendo il mancato versamento da parte del datore di lavoro della contribuzione dovuta;
che il diniego dell'Istituto era illegittimo operando il principio di automaticità delle prestazioni di previdenza obbligatorie ex art. 2116
c.c.. Tanto premesso, il ricorrente concludeva: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFS/indennità premio di servizio con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 17.02.1996 al
5.07.2019 con il delle Province di e Controparte_1 CP_1
, quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico non CP_1 economico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del di nonché Controparte_1 Controparte_1 l'inadempimento dell'INPS al pagamento della prestazione;
c) per
l'effetto condannare l'Istituto Nazionale Previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 44.299,95 a titolo di TFS/indennità Parte_1 premio di servizio con riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal 6.7.2021 (24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro); c) condannare al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva il che eccepiva, preliminarmente, CP_1 Controparte_1 l'incompetenza territoriale del Giudice adito a favore del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
nonché chiedeva la estromissione dal presente giudizio per la propria carenza di legittimazione passiva essendo obbligo dell'Inps procedere al pagamento del TFR in favore del ricorrente;
nel merito contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'Inps che spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del chiedendone la condanna per il mancato pagamento CP_1 dell'intera copertura contributiva omessa in relazione al TFS dovuto al ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
In via preliminare va affermata la competenza per territorio del
Tribunale adito in quanto, trattandosi di controversia di natura previdenziale, trova applicazione l'art. 444 c.p.c. e, pertanto, la competenza si radica presso il Tribunale ove la parte ricorrente ha la residenza.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
È pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro e l'omessa corresponsione, a seguito della risoluzione del rapporto intervenuta in data 5.7.2019, del trattamento di fine rapporto.
Va, in primis, senz'altro, ritenuta la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e Controparte_1 CP_1
. CP_1 La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L.
123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti con L. Regione Campania n. CP_1 CP_1 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del
01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il Controparte_1 è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di
[...] autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs.
267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della
Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008). Trattasi, pertanto, di normativa che univocamente conduce alla natura del quale ente CP_1 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali. Neppure è contestato che, in ordine alla domanda di liquidazione del trattamento di fine servizio, sia legittimato passivo unicamente l Pacifico, altresì, che il non Controparte_2 Controparte_1 ha provveduto al versamento dei contributi dovuti. La controversia verte proprio ed unicamente in ordine al rilievo ostativo dell'omissione contributiva imputabile al datore di lavoro ai fini del diritto del lavoratore al credito per il trattamento di fine servizio. Ai fini della soluzione della controversia, giova l'insegnamento della Suprema Corte
(v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio
2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n.
7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come
«previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio.
Ciò posto –secondo la Suprema Corte- è inevitabile prendere le mosse da
Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di
"automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso». «Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi d, assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».
La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116
c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n.
374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui
Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più recente Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del Fondo di
Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa. Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2,
R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio. In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore,
l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda.
Ciò premesso, in corso di causa l'INPS allegava di aver proceduto a mettere in pagamento il TFR sulla base dei dati forniti dal Consorzio, liquidando l'importo lordo in misura pari ad € 45.778,35 con interessi per ritardato pagamento.
Nelle note ex art. 127 ter cpc la difesa del ricorrente confermava tale suddetta circostanza rilevando che con valuta del 12.11.2024 la parte aveva ricevuto dall'INPS a titolo di TFS il pagamento dell'importo netto di 41.513,30 comprensivi di interessi per ritardato pagamento sull'importo lordo di euro 42.454,12 contabilizzato per 23 anni di servizio;
che, nondimeno, l'importo dovuto era pari ad euro 44.299,05 per
24 anni di servizio. Concludeva chiedendo la cessazione parziale della materia del contendere e la condanna dell'Inps al pagamento della differenza di euro 1.844,93 tra l'importo lordo richiesto in ricorso di euro 44.299,05 per 24 anni di servizio e l'importo lordo contabilizzato di euro 42.454,12 per 23 anni di servizio.
Va accolta la domanda riconvenzionale spiegata dall'INPS, con cui è stata richiesta la condanna del CUB al pagamento dei contributi omessi, non avendo il Consorzio dato prova di avere provveduto all'obbligazione contributiva in esame. Ne consegue, pertanto, che il va Controparte_1 condannato al pagamento dei contributi previdenziali da versarsi in relazione alla posizione del ricorrente, da quantificarsi in separata sede.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza tra il ricorrente e l'INPS e tra quest'ultimo ed il . Le spese tra il ricorrente e l'INPS CP_1 vanno compensate nella misura del 50% considerato il pagamento quasi integrale, in corso di causa, del dovuto. Spese compensate fra il ricorrente e il in ragione della Controparte_1 riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P.Q.M.
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere. Condanna l'INPS al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.844,93 oltre interessi legali dalla cessazione del servizio al saldo.
Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dall'INPS nei confronti del e, per Controparte_1 l'effetto, condanna questo ultimo, in persona del liquidatore p.t., al pagamento dei contributi omessi in relazione alla posizione del ricorrente, da liquidarsi in separata sede.
Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio che, compensate per la metà, liquida in € 2300,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA, con attribuzione.
Condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell'INPS, che liquida in € 1.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Spese compensate per il resto.
Napoli, il 23.2.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli