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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 15968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15968 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11258 di ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Augusto Riboty n. 18 presso lo studio Parte_1
dell'avv. Rita Rosano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTRICE
CONTRO
, in proprio e quale l.r.p.t. della “ elettivamente CP_1 Controparte_2
domiciliato in Roma, Viale Palmiro Togliatti n. 577, presso lo studio dell'avv. Alessia Diorio che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29.5.2023 qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha convenuto in giudizio il Parte_1
signor , in proprio e quale titolare dell'Autorimessa “Trizio Parking di Valerio TI” CP_1
nonché la e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e Controparte_3
dichiarare il diritto della Sig.ra , ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_1
patendi a seguito del sinistro occorso ascrivibile ad esclusiva responsabilità del sig. CP_1 quale titolare della ditta dove era accaduto il sinistro e in solido con la compagnia di assicurazioni
[...]
, ex artt. 2043 e 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarli alla somma complessiva pari ad Controparte_3
Euro 20.198,48, comprensiva delle spese mediche allegate in atti. Alle predette somme, come sopra
determinata, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal
mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto secondo l'insegnamento
delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., .n 1712 del 17.2.1995) oltre gli ulteriori interessi legali, ex art.
1282 c.c., dalla presente domanda al saldo effettivo. - Si chiede inoltre in via equitativa il ristoro del
danno patrimoniale causato alla stessa per l'impossibilità di poter esercitare la propria attività
lavorativa. - Accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione al sinistro occorso in solido con
condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati Controparte_3
dall'evento nella somma sopra quantificata, condannarla per aver ingiustamente rigettato il sinistro
senza fornire valida motivazione, ritendo non attendibile la motivazione addotta nella pratica del
rigetto, nella misura in cui il soccorso veniva prestato dallo stesso custode e proprietario
dell'autorimessa che forniva i dati dell'assicurazione, pertanto la stessa è responsabile anche ai sensi
dell'art. 2043 c.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione..”. A fondamento della domanda l'attrice deduceva: - di svolgere attività professionale di agente immobiliare presso un'agenzia ubicata in zona San Giovanni;
- che il giorno 13.7.2022, alle ore 14,00 circa, si recava presso l'autorimessa sita in via Mario Menghini, denominata , gestita dal signor CP_2 CP_1
per ritirare lo scooter ivi parcheggiato;
- che dopo l'accensione perdeva il controllo del motoveicolo a causa dello slittamento della ruota e cadeva a terra insieme al mezzo, che la sovrastava sul lato sinistro;
-
che alla richiesta di aiuto interveniva immediatamente il signor il quale la aiutava a CP_1
rialzarsi da terra e riconosceva che il sinistro era stato causato dalla presenza sul pavimento di acqua mista ad olio presente fornendole i dati della propria assicurazione;
- che il pericolo non era in alcun modo segnalato. Evidenziava altresì di essersi recata presso il Pronto Soccorso della clinica “Villa
Stuart” dove le veniva diagnosticato un trauma contusivo /distorsivo del ginocchio sinistro e della gamba sinistra con frattura composta intraspongiosa del piatto tibiale esterno. Nei giorni seguenti, a causa dei persistenti dolori, su consiglio del medico curante, si sottoponeva anche a visita ortopedica che confermava una gonalgia ed un edema del ginocchio sinistro. Nonostante le cure e le sedute di fisioterapia, era impossibilitata per circa un mese a svolgere la propria attività lavorativa di agente immobiliare. In data 14.7.2022 denunciava il sinistro alla Compagnia assicurativa del signor che CP_1
dapprima le faceva credere di liquidare il sinistro per poi comunicarle, con nota del 28.2.2022, che il perito nominato aveva escluso qualsiasi responsabilità “dell'autorimessa assicurata” ed evidenziato l'assenza di “insidie e/o pericoli occulti (o) danni strutturali imputabili alla proprietà del fabbricato”,
ritenendo che l'evento fosse stato determinato dalla “… mera disattenzione e non adozione di ordinaria
diligenza e/o prudenza” della signora . Essendo rimasta priva di riscontro anche la diffida Pt_1
inviata dal difensore, adiva l'intestato Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non, ritenendo evidente la responsabilità extracontrattuale del signor ai sensi degli CP_1
artt. 2051 e 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio il signor , in proprio e quale titolare della “ CP_1 Controparte_2
” che concludeva chiedendo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il
[...]
mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita nonché l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, invece, insisteva per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. A sostegno delle proprie difese deduceva alla data del sinistro, avvenuto il 13.7.2022, non era proprietario né gestore dell'autorimessa avendo riconsegnato in data 30.6.2022 alla proprietaria i locali concessi in locazione, come da verbale depositato in CP_4
atti. Deduceva altresì che l'autorimessa era stata successivamente concessa in gestione alla CP_5 [...]
e che nel giorno del sinistro, “per accordo verbale con la società subentrante come gestore ( Pt_2 Pt_3
, si trovava all'interno dell'autorimessa a titolo di cortesia nonché a titolo gratuito, quale mero
[...]
sostituto della citata società al momento priva di personale da impiegare.”. Evidenziava inoltre di aver visto cadere la SI e di averla aiutava a rialzarsi da terra a mero titolo di cortesia, essendo Pt_1
la sola persona in quel momento presente all'interno dell'autorimessa; che i locali erano sempre stati curati, tenuti puliti e ben illuminati;
che l'attrice conosceva perfettamente lo stato dei luoghi essendo cliente abituale, come provato dalle ricevute in atti;
che era onere della medesima dimostrare che la macchia d'olio fosse presente da tempo e non segnalata. Non contestava pertanto “… l'avvenimento in sé
(caduta dello scooter e della SI )” ma escludeva “totalmente la propria responsabilità Pt_1
nella causazione dell'evento”. Relativamente al quantum evidenziava l'assenza di efficacia probatoria della documentazione medica depositata in atti e riteneva non provata la riduzione della capacità
lavorativa della signora anche in termini di mancato guadagno. Pt_1
Si costituiva in giudizio anche la che eccepiva in via preliminare il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva e veniva quindi estromessa dal giudizio con sentenza n. 11565/2023.
Concessi i termini di all'art. 183 VI comma c.p.c. parte attrice con il primo termine ribadiva le difese svolte con l'atto di citazione, contestando le avverse deduzioni. In particolare, contestava la circostanza dedotta da controparte, secondo la quale al momento del sinistro il signor non fosse gestore CP_1
dell'autorimessa, in quanto smentita dagli scontrini versati in atti, tutti intestati e sottoscritti dal medesimo, nonché dall'apertura del sinistro da parte della Compagnia assicurativa. Parte convenuta,
invece, nel rispetto dello stesso termine, insisteva per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c.
ribadendo che la macchia presente sul pavimento era recente, “… tanto da non aver avuto il tempo di
essere rimossa, … ben visibile al tal punto che, nell'accompagnare la SI a prendere il suo Pt_1
scooter il Signor saltava la macchia dicendo alla cliente di fare attenzione e la stessa non CP_1
l'attraversava, bensì vi passava intorno. Pertanto, una volta messo in moto lo scooter la SI
, ben sapendo della presenza della chiazza di acqua, era assolutamente in grado di evitarla.”. In Pt_1
via istruttoria la difesa della signora chiedeva ammettersi prova per testi mentre quella di parte Pt_1
convenuta l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova contraria sugli stessi capitoli e nei confronti degli stessi testi. Con ordinanza riservata del 6.12.2023 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice e quella contraria di parte convenuta mentre non veniva disposto l'interrogatorio della signora in quanto riferito a circostanze prive di contenuto confessorio. Esperiti i mezzi istruttori Pt_1
veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice, esperita la quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza del 5.6.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente, sull'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, va rilevato che nelle more parte attrice ha provveduto ad inviare l'invito, assolvendo in tal modo la condizione di procedibilità richiesta dalla legge.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa del signor . Infatti, a fronte delle ricevute depositate in atti da parte attrice tutte CP_1 intestate alla “Autorimessa Trizio Parking di TI O” e da questi firmate e non disconosciute in corso di causa, alcuna documentazione è stata depositata a conferma della circostanza che la proprietà
dell'immobile fosse della ovvero che, successivamente all'asserita riconsegna da parte del CP_4
il locale fosse stato concesso in locazione alla Circostanze queste da ritenersi di CP_1 Parte_3
notevole importanza considerata l'irrilevanza probatoria del “Verbale di riconsegna” depositato in atti in quanto atto privo di data certa e proveniente dalla stessa parte, il cui contenuto non ha trovato conferma in corso di corso.
La domanda è stata svolta da parte attrice sia a titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c. per omessa custodia che ai sensi dell'articolo 2043 c.c. per insidia.
Come è noto, la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia ha espresso i seguenti principi: “… non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui
all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione con le decisioni nn. 2477-
2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica,
dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio 'nessuna responsabilità senza
colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di
un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a
contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle
Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente
ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa Sezione, hanno
ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la
cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; all'affermazione di tale principio, di
carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori,
altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa,
sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune
prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la
deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a
sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) " il caso fortuito,
rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi
però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa
incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento
che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d)
"il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza
causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con
la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto
del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost.,
art. 2; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; i principi appena evocati
sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa,
pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di
derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un
danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento
dannoso e la cosa custodita e si chiude con l' imputazione in capo al custode dell'obbligazione
risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e
l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente); …” (cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. III n.
11152/2023).
Ciò premesso, secondo la prospettazione dei fatti fornita dalla difesa di parte attrice, la signora Parte_1
dopo aver messo in moto lo scooter custodito all'interno dell'autorimessa gestita dal convenuto,
[...]
ne perdeva il controllo a causa di una perdita d'acqua mista ad olio presente sul pavimento che faceva slittare “… all'improvviso la ruota … come su una lastra di ghiaccio”. In conseguenza della caduta rimaneva sotto il mezzo che le “… precipitava addosso … sul lato sinistro”.
La circostanza non viene di fatto smentita dal convenuto che in sede di costituzione, relativamente all'evento, dichiara: “E' stato per semplice atto di gentilezza che (il signor ndr) vedendo cadere la CP_1
SI , essendo l'unica persona presente all'interno dell'autorimessa, si adoperava per Pt_1
aiutarla a rialzarsi e la rassicurava circa la presenza di un'assicurazione per i danni cagionati a terzi”.
Anche sull'an la difesa del medesimo non smentisce la presenza di liquido ma argomenta le ragioni del rigetto evidenziando l'assenza nella fattispecie del “pericolo occulto (insidia e trabocchetto)” ovvero l'esimente del caso fortuito, costituito dal comportamento della stessa danneggiata, allorché rileva che la signora conosceva perfettamente lo stato di manutenzione del locale in quanto cliente abituale Pt_1
dell'autorimessa, nonché dall'improvvisa ed imprevista presenza della insidia, ritenendo che fosse onere dell'attrice fornire prova “che la macchia d'olio che ha causato la caduta fosse già presente da tempo
ma nonostante ciò non segnalata né delimitata”. Addirittura, con la memoria 183 n.1 c.p.c. la difesa del signor sottolinea “che non corrisponde precisamente alla realtà la ricostruzione effettuata CP_1
dall'attrice poiché, la macchia di acqua, presente sul pavimento, pur essendo estremamente recente,
tanto da aver avuto il tempo di essere rimossa, era altrettanto ben visibile al tal punto che,
nell'accompagnare la SI a prendere il suo scooter il Signor saltava la macchia Pt_1 CP_1
dicendo alla cliente di fare attenzione e la stessa non l'attraversava, bensì vi passava intorno. Pertanto,
una volta messo in moto lo scooter la SI , ben sapendo della presenza della chiazza di Pt_1
acqua, era assolutamente in grado di evitarla.”.
In tale contesto è evidente come appaia provata la circostanza dedotta da parte attrice circa la riconducibilità della caduta alla presenza di una macchia di acqua mista ad olio presente sulla pavimentazione dell'autorimessa. Di contro alcuna prova è stata fornita da parte del convenuto del c.d.
“fortuito” in termini di improvvisa comparsa dell'anomalia tale da non consentirne la sua eliminazione.
Peraltro, la circostanza che la perdita di acqua mista ad olio fosse presente da poco prima dell'evento è
stata smentita anche dal teste il quale dichiara: “… subito dopo che la signora mi Tes_1 Pt_1
ha descritto le modalità della caduta mi sono recato nel garage per accertare il danno subito dal mezzo.
Ho quindi constatato che nello spazio dedicato al mio scooter, delimitato da strisce gialle, era presente
una striscia di acqua probabilmente mista ad olio essendo presente una patina sulla superficie. Non
c'erano cartelli e/o transenne a delimitare il pericolo” … “La scia era presente già dalla sera prima
quando avevo parcheggiato lo scooter e già altre volte alcune parti del garage presentavano residui di
acqua tanto è vero che, dal momento che in un'altra occasione stavo cadendo, ne avevo informato il
titolare”. In ogni caso, l'accertamento della presenza della macchia liquida sulla pavimentazione da parte del signor nel momento in cui accompagnava la signora a ritirare lo scooter CP_1 Pt_1
(riconosciuta a pag. 2 della memoria 183 n.1 c.p.c.), avrebbe dovuto indurlo, quale custode, a cospargere il pavimento di sostanze assorbenti o, quantomeno, ad impedire alla signora di mettere in moto Pt_1
il mezzo senza prima spostarlo su un'area asciutta. Era infatti assolutamente prevedibile, e come tale evitabile, che lo scooter, già di per sé instabile in quanto provvisto di due sole ruote, potesse scivolare passando sull'anomalia.
Si ritiene tuttavia che, dalla descrizione dei fatti precedenti al sinistro contenuta nella memoria 183 n.1 di parte convenuta, ed in particolare dalla circostanza secondo la quale “nell'accompagnare la SI
a prendere il suo scooter il Signor saltava la macchia dicendo alla cliente di fare Pt_1 CP_1
attenzione e la stessa non l'attraversava, bensì vi passava intorno”, non contestata con il secondo termine ed anzi ritenuta dalla difesa di parte attrice determinante per riconoscere la responsabilità del convenuto, sia ravvisabile nella fattispecie anche una responsabilità concorsuale della signora Parte_1
la quale, sebbene consapevole della presenza dell'anomalia, visibile secondo il teste
[...] Tes_1
anche la sera precedente, non ha usato alcuna cautela prima di mettere in moto il motociclo per
[...]
spostarlo dallo stallo in cui era parcheggiato. Ne consegue che, sebbene per le ragioni sopra esposte si ritenga determinante la condotta del custode nella causazione dell'evento, debba essere riconosciuta alla signora una responsabilità concorsuale del 30%. Pt_1 Tanto premesso in ordine all'an deve ora passarsi all'esame del quantum.
Dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa, condivisibile, coerente, approfondita e di cui questo giudice condivide le conclusioni in quanto esenti da errori logici e fondate su dati oggettivi risultanti non solo dall'esame della documentazione depositata da parte attrice ma anche dall'esame obiettivo sulla danneggiata eseguito in sede di operazioni peritali, il CTU dott. ha riconosciuto alla Persona_1
signora lesioni in nesso di compatibilità con il sinistro consistenti in “trauma disto- Parte_1
contusivo del ginocchio sinistro con frattura intraspongiosa dell'emipiatto tibiale esterno” che hanno determinato postumi invalidanti in misura del 5% preceduti da ITA di giorni 20 e da ITP al 50% di giorni 15. Correttamente il CTU ha escluso che i postumi abbiano inciso sulla capacità lavorativa della danneggiata ed ha riconosciuto spese mediche per € 1.799,60.
Ciò premesso, circa la determinazione della somma dovuta, questo Giudice ritiene di applicare le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma nell'ultima versione rivalutata al 2025 più rispettose dei criteri derivanti dalla legge e dalla Costituzione e garanti di una maggiore uniformità dei risarcimenti e di prevedibilità della decisione. Naturalmente non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema
Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere ugualmente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, sulla base di detta tabella vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi:
1) € 130,25 giornalieri per l'invalidità temporanea assoluta per un totale di € 2.605,00 per i 20 giorni accertati;
2) € 65,12 giornalieri per l'invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale di € 976,80, per i 15
giorni accertati;
3) € 6.483,85 per danno biologico da invalidità permanente prendendo come parametro il valore punti riferito al grado di invalidità del 5%, di un soggetto di 52 anni, tale essendo l'età della signora Parte_1
al momento dell'evento.
[...]
A titolo di danno morale patito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico, e spettante in ragione della rilevanza penale del fatto ed in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di
“spavento”), apprezzabili e valutabili anche in base al fatto notorio (art. 115 comma 2 c.p.c.) al trauma riportato, all'età della danneggiata ed ai vari controlli medici e diagnostici a cui la stessa si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita,
si stima equo liquidare la somma di € 500,00 ai valori attuali, ex artt. 2059 e 2056 c.c., secondo la percentuale prevista nelle tabelle sopra richiamate.
Detto aspetto del danno non patrimoniale - nella sua ampia accezione - va liquidato anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza SS.UU. n. 26972/08 e nella sen-tenza Cass. Sez.
3^ n. 29191/08 (in particolare, in detta ultima sentenza si afferma “la autonomia ontologica del danno morale, il quale deve essere considerato dal giudice in relazione alla diversità del bene protetto rispetto al danno biologico, in quanto attinente alla sfera della dignità morale della persona, ex art. 2 Cost.”).
La Corte di legittimità è nuovamente tornata sull'argomento (sent. 18641/2011), affermando che il danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute deve essere collegato alla tutela del-la dignità umana intesa quale massima espressione dell'integrità morale e biologica della persona desumibile dall'art. 2
della Costituzione, in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona,
ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008 n. 90, e deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto.
Alcuna altra voce di danno può essere riconosciuta, anche in termini di c.d. personalizzazione,
considerato che non sono state allegate specifiche ed eccezionali circostanze tali da rendere più grave il danno patito - vedi da ultimo Corte Cassazione sez. III ord. n.3035/2018 secondo la quale "il grado di
invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno
biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno
estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa
età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente
indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della
gravità delle lesioni (Cass. 23778/2014).”
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subìto dalla signora a seguito Parte_1
del sinistro avvenuto in data 13.7.2022, può essere complessivamente quantificato € 10.565,65 a cui va aggiunta la somma di € 1.799,60 riconosciuta dal CTU per le spese mediche sostenute a seguito dell'evento, ridotto a complessivi € 8.655,67 in conseguenza del riconosciuto concorso di colpa.
Sulle somme come sopra liquidate, trattandosi di debito di valore derivante da fatto illecito, va inoltre calcolato il risarcimento del danno da lucro cessante subito da parte attrice per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata, trattandosi di importo di denaro che, ove fosse stato ex tunc nella immediata disponibilità del soggetto danneggiato, sarebbe stato presumibilmente investito per ricavarne un lucro finanziario. Il risarcimento di tale voce di danno - in aderenza al più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. Civ. n.4677/1998: Cass. Civ. n.
13463/1999 e Cass. Civ. n. 2796/2000) - può essere determinato in via equitativa, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, applicando sulla somma devalutata al tempo del fatto illecito (luglio 2022) e via via annualmente rivalutata sino all'attualità, il tasso legale di interesse in vigore in ciascun anno di riferimento, con decorrenza dal giorno dell'evento e sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sull'importo complessivo ottenuto applicando rivalutazione ed interessi come sopra sino al deposito del presente provvedimento, vanno ulteriormente calcolati, per il periodo successivo e sino all'effettivo pagamento, gli interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. richiesti da parte attrice.
L'attrice lamenta infine di aver patito a causa del sinistro un danno patrimoniale per la perdita della capacità di produrre guadagno dal proprio lavoro chiedendone il ristoro da calcolare anche in via equitativa.
Al riguardo, si evidenzia che il danno da mancato guadagno o lucro cessante consiste nella perdita del profitto che il danneggiato avrebbe ottenuto se l'evento dannoso non si fosse verificato. Infatti, l'essenza del lucro cessante risiede proprio nel fatto di rappresentare quell'incremento patrimoniale che si sarebbe verificato con alta probabilità, se l'inadempimento o l'illecito non fossero avvenuti. Ai fini del risarcimento, tuttavia, incombe sul danneggiato l'onere di provare il lucro cessante, dimostrando gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenzialità rispetto all'illecito (nesso causale).
Nel caso in esame, in totale mancanza di elementi probatori idonei a provare la contrazione dei guadagni per il periodo di inabilità, la domanda non può trovare accoglimento neanche in via equitativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014,
aggiornato secondo le previsione del DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa all'esito del giudizio, del ridotto grado di difficoltà delle questioni trattate e del riconosciuto concorso di colpa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
- Riconosciuta la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto in Roma il 13.7.2022
della signora in misura del 30% e del in proprio e quale titolare Parte_1 CP_1
dell'autorimessa “ ” ex art. 2051 c.c., in misura del 70%, condanna Controparte_2
quest'ultimo al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 7.395,95 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato ai valori attuali, ed € 1.259,72 per il rimborso delle spese mediche,
oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva della sentenza ed agli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
- Rigetta le ulteriori richieste di danno formulate da parte attrice.
- Condanna in proprio e quale titolare dell'autorimessa “ ” CP_1 Controparte_2
a rifondere all'attrice la somma di € 3.000,00 (già ridotta della quota di 1/3) a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in misura di legge, ed € 184,80 a titolo di rimborso delle spese non imponibili, con attribuzione all'avv. Rita Rosano.
- Pone le spese di CTU, liquidate in via definitiva in € 650,00 oltre IVA, per i 2/3 a carico di CP_1 quale titolare dell'autorimessa “
[...]
Roma, 14.11.2025
” di . CP_2 CP_1
dott.ssa Laura Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11258 di ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Augusto Riboty n. 18 presso lo studio Parte_1
dell'avv. Rita Rosano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTRICE
CONTRO
, in proprio e quale l.r.p.t. della “ elettivamente CP_1 Controparte_2
domiciliato in Roma, Viale Palmiro Togliatti n. 577, presso lo studio dell'avv. Alessia Diorio che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29.5.2023 qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha convenuto in giudizio il Parte_1
signor , in proprio e quale titolare dell'Autorimessa “Trizio Parking di Valerio TI” CP_1
nonché la e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e Controparte_3
dichiarare il diritto della Sig.ra , ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_1
patendi a seguito del sinistro occorso ascrivibile ad esclusiva responsabilità del sig. CP_1 quale titolare della ditta dove era accaduto il sinistro e in solido con la compagnia di assicurazioni
[...]
, ex artt. 2043 e 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarli alla somma complessiva pari ad Controparte_3
Euro 20.198,48, comprensiva delle spese mediche allegate in atti. Alle predette somme, come sopra
determinata, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal
mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto secondo l'insegnamento
delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., .n 1712 del 17.2.1995) oltre gli ulteriori interessi legali, ex art.
1282 c.c., dalla presente domanda al saldo effettivo. - Si chiede inoltre in via equitativa il ristoro del
danno patrimoniale causato alla stessa per l'impossibilità di poter esercitare la propria attività
lavorativa. - Accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione al sinistro occorso in solido con
condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati Controparte_3
dall'evento nella somma sopra quantificata, condannarla per aver ingiustamente rigettato il sinistro
senza fornire valida motivazione, ritendo non attendibile la motivazione addotta nella pratica del
rigetto, nella misura in cui il soccorso veniva prestato dallo stesso custode e proprietario
dell'autorimessa che forniva i dati dell'assicurazione, pertanto la stessa è responsabile anche ai sensi
dell'art. 2043 c.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione..”. A fondamento della domanda l'attrice deduceva: - di svolgere attività professionale di agente immobiliare presso un'agenzia ubicata in zona San Giovanni;
- che il giorno 13.7.2022, alle ore 14,00 circa, si recava presso l'autorimessa sita in via Mario Menghini, denominata , gestita dal signor CP_2 CP_1
per ritirare lo scooter ivi parcheggiato;
- che dopo l'accensione perdeva il controllo del motoveicolo a causa dello slittamento della ruota e cadeva a terra insieme al mezzo, che la sovrastava sul lato sinistro;
-
che alla richiesta di aiuto interveniva immediatamente il signor il quale la aiutava a CP_1
rialzarsi da terra e riconosceva che il sinistro era stato causato dalla presenza sul pavimento di acqua mista ad olio presente fornendole i dati della propria assicurazione;
- che il pericolo non era in alcun modo segnalato. Evidenziava altresì di essersi recata presso il Pronto Soccorso della clinica “Villa
Stuart” dove le veniva diagnosticato un trauma contusivo /distorsivo del ginocchio sinistro e della gamba sinistra con frattura composta intraspongiosa del piatto tibiale esterno. Nei giorni seguenti, a causa dei persistenti dolori, su consiglio del medico curante, si sottoponeva anche a visita ortopedica che confermava una gonalgia ed un edema del ginocchio sinistro. Nonostante le cure e le sedute di fisioterapia, era impossibilitata per circa un mese a svolgere la propria attività lavorativa di agente immobiliare. In data 14.7.2022 denunciava il sinistro alla Compagnia assicurativa del signor che CP_1
dapprima le faceva credere di liquidare il sinistro per poi comunicarle, con nota del 28.2.2022, che il perito nominato aveva escluso qualsiasi responsabilità “dell'autorimessa assicurata” ed evidenziato l'assenza di “insidie e/o pericoli occulti (o) danni strutturali imputabili alla proprietà del fabbricato”,
ritenendo che l'evento fosse stato determinato dalla “… mera disattenzione e non adozione di ordinaria
diligenza e/o prudenza” della signora . Essendo rimasta priva di riscontro anche la diffida Pt_1
inviata dal difensore, adiva l'intestato Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non, ritenendo evidente la responsabilità extracontrattuale del signor ai sensi degli CP_1
artt. 2051 e 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio il signor , in proprio e quale titolare della “ CP_1 Controparte_2
” che concludeva chiedendo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il
[...]
mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita nonché l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, invece, insisteva per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. A sostegno delle proprie difese deduceva alla data del sinistro, avvenuto il 13.7.2022, non era proprietario né gestore dell'autorimessa avendo riconsegnato in data 30.6.2022 alla proprietaria i locali concessi in locazione, come da verbale depositato in CP_4
atti. Deduceva altresì che l'autorimessa era stata successivamente concessa in gestione alla CP_5 [...]
e che nel giorno del sinistro, “per accordo verbale con la società subentrante come gestore ( Pt_2 Pt_3
, si trovava all'interno dell'autorimessa a titolo di cortesia nonché a titolo gratuito, quale mero
[...]
sostituto della citata società al momento priva di personale da impiegare.”. Evidenziava inoltre di aver visto cadere la SI e di averla aiutava a rialzarsi da terra a mero titolo di cortesia, essendo Pt_1
la sola persona in quel momento presente all'interno dell'autorimessa; che i locali erano sempre stati curati, tenuti puliti e ben illuminati;
che l'attrice conosceva perfettamente lo stato dei luoghi essendo cliente abituale, come provato dalle ricevute in atti;
che era onere della medesima dimostrare che la macchia d'olio fosse presente da tempo e non segnalata. Non contestava pertanto “… l'avvenimento in sé
(caduta dello scooter e della SI )” ma escludeva “totalmente la propria responsabilità Pt_1
nella causazione dell'evento”. Relativamente al quantum evidenziava l'assenza di efficacia probatoria della documentazione medica depositata in atti e riteneva non provata la riduzione della capacità
lavorativa della signora anche in termini di mancato guadagno. Pt_1
Si costituiva in giudizio anche la che eccepiva in via preliminare il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva e veniva quindi estromessa dal giudizio con sentenza n. 11565/2023.
Concessi i termini di all'art. 183 VI comma c.p.c. parte attrice con il primo termine ribadiva le difese svolte con l'atto di citazione, contestando le avverse deduzioni. In particolare, contestava la circostanza dedotta da controparte, secondo la quale al momento del sinistro il signor non fosse gestore CP_1
dell'autorimessa, in quanto smentita dagli scontrini versati in atti, tutti intestati e sottoscritti dal medesimo, nonché dall'apertura del sinistro da parte della Compagnia assicurativa. Parte convenuta,
invece, nel rispetto dello stesso termine, insisteva per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c.
ribadendo che la macchia presente sul pavimento era recente, “… tanto da non aver avuto il tempo di
essere rimossa, … ben visibile al tal punto che, nell'accompagnare la SI a prendere il suo Pt_1
scooter il Signor saltava la macchia dicendo alla cliente di fare attenzione e la stessa non CP_1
l'attraversava, bensì vi passava intorno. Pertanto, una volta messo in moto lo scooter la SI
, ben sapendo della presenza della chiazza di acqua, era assolutamente in grado di evitarla.”. In Pt_1
via istruttoria la difesa della signora chiedeva ammettersi prova per testi mentre quella di parte Pt_1
convenuta l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova contraria sugli stessi capitoli e nei confronti degli stessi testi. Con ordinanza riservata del 6.12.2023 veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice e quella contraria di parte convenuta mentre non veniva disposto l'interrogatorio della signora in quanto riferito a circostanze prive di contenuto confessorio. Esperiti i mezzi istruttori Pt_1
veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice, esperita la quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con ordinanza del 5.6.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente, sull'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, va rilevato che nelle more parte attrice ha provveduto ad inviare l'invito, assolvendo in tal modo la condizione di procedibilità richiesta dalla legge.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa del signor . Infatti, a fronte delle ricevute depositate in atti da parte attrice tutte CP_1 intestate alla “Autorimessa Trizio Parking di TI O” e da questi firmate e non disconosciute in corso di causa, alcuna documentazione è stata depositata a conferma della circostanza che la proprietà
dell'immobile fosse della ovvero che, successivamente all'asserita riconsegna da parte del CP_4
il locale fosse stato concesso in locazione alla Circostanze queste da ritenersi di CP_1 Parte_3
notevole importanza considerata l'irrilevanza probatoria del “Verbale di riconsegna” depositato in atti in quanto atto privo di data certa e proveniente dalla stessa parte, il cui contenuto non ha trovato conferma in corso di corso.
La domanda è stata svolta da parte attrice sia a titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c. per omessa custodia che ai sensi dell'articolo 2043 c.c. per insidia.
Come è noto, la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia ha espresso i seguenti principi: “… non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui
all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione con le decisioni nn. 2477-
2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica,
dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio 'nessuna responsabilità senza
colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di
un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a
contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle
Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente
ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa Sezione, hanno
ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la
cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; all'affermazione di tale principio, di
carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori,
altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa,
sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune
prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la
deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a
sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) " il caso fortuito,
rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi
però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa
incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento
che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d)
"il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza
causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con
la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto
del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost.,
art. 2; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso
comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; i principi appena evocati
sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa,
pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di
derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un
danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento
dannoso e la cosa custodita e si chiude con l' imputazione in capo al custode dell'obbligazione
risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e
l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente); …” (cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. III n.
11152/2023).
Ciò premesso, secondo la prospettazione dei fatti fornita dalla difesa di parte attrice, la signora Parte_1
dopo aver messo in moto lo scooter custodito all'interno dell'autorimessa gestita dal convenuto,
[...]
ne perdeva il controllo a causa di una perdita d'acqua mista ad olio presente sul pavimento che faceva slittare “… all'improvviso la ruota … come su una lastra di ghiaccio”. In conseguenza della caduta rimaneva sotto il mezzo che le “… precipitava addosso … sul lato sinistro”.
La circostanza non viene di fatto smentita dal convenuto che in sede di costituzione, relativamente all'evento, dichiara: “E' stato per semplice atto di gentilezza che (il signor ndr) vedendo cadere la CP_1
SI , essendo l'unica persona presente all'interno dell'autorimessa, si adoperava per Pt_1
aiutarla a rialzarsi e la rassicurava circa la presenza di un'assicurazione per i danni cagionati a terzi”.
Anche sull'an la difesa del medesimo non smentisce la presenza di liquido ma argomenta le ragioni del rigetto evidenziando l'assenza nella fattispecie del “pericolo occulto (insidia e trabocchetto)” ovvero l'esimente del caso fortuito, costituito dal comportamento della stessa danneggiata, allorché rileva che la signora conosceva perfettamente lo stato di manutenzione del locale in quanto cliente abituale Pt_1
dell'autorimessa, nonché dall'improvvisa ed imprevista presenza della insidia, ritenendo che fosse onere dell'attrice fornire prova “che la macchia d'olio che ha causato la caduta fosse già presente da tempo
ma nonostante ciò non segnalata né delimitata”. Addirittura, con la memoria 183 n.1 c.p.c. la difesa del signor sottolinea “che non corrisponde precisamente alla realtà la ricostruzione effettuata CP_1
dall'attrice poiché, la macchia di acqua, presente sul pavimento, pur essendo estremamente recente,
tanto da aver avuto il tempo di essere rimossa, era altrettanto ben visibile al tal punto che,
nell'accompagnare la SI a prendere il suo scooter il Signor saltava la macchia Pt_1 CP_1
dicendo alla cliente di fare attenzione e la stessa non l'attraversava, bensì vi passava intorno. Pertanto,
una volta messo in moto lo scooter la SI , ben sapendo della presenza della chiazza di Pt_1
acqua, era assolutamente in grado di evitarla.”.
In tale contesto è evidente come appaia provata la circostanza dedotta da parte attrice circa la riconducibilità della caduta alla presenza di una macchia di acqua mista ad olio presente sulla pavimentazione dell'autorimessa. Di contro alcuna prova è stata fornita da parte del convenuto del c.d.
“fortuito” in termini di improvvisa comparsa dell'anomalia tale da non consentirne la sua eliminazione.
Peraltro, la circostanza che la perdita di acqua mista ad olio fosse presente da poco prima dell'evento è
stata smentita anche dal teste il quale dichiara: “… subito dopo che la signora mi Tes_1 Pt_1
ha descritto le modalità della caduta mi sono recato nel garage per accertare il danno subito dal mezzo.
Ho quindi constatato che nello spazio dedicato al mio scooter, delimitato da strisce gialle, era presente
una striscia di acqua probabilmente mista ad olio essendo presente una patina sulla superficie. Non
c'erano cartelli e/o transenne a delimitare il pericolo” … “La scia era presente già dalla sera prima
quando avevo parcheggiato lo scooter e già altre volte alcune parti del garage presentavano residui di
acqua tanto è vero che, dal momento che in un'altra occasione stavo cadendo, ne avevo informato il
titolare”. In ogni caso, l'accertamento della presenza della macchia liquida sulla pavimentazione da parte del signor nel momento in cui accompagnava la signora a ritirare lo scooter CP_1 Pt_1
(riconosciuta a pag. 2 della memoria 183 n.1 c.p.c.), avrebbe dovuto indurlo, quale custode, a cospargere il pavimento di sostanze assorbenti o, quantomeno, ad impedire alla signora di mettere in moto Pt_1
il mezzo senza prima spostarlo su un'area asciutta. Era infatti assolutamente prevedibile, e come tale evitabile, che lo scooter, già di per sé instabile in quanto provvisto di due sole ruote, potesse scivolare passando sull'anomalia.
Si ritiene tuttavia che, dalla descrizione dei fatti precedenti al sinistro contenuta nella memoria 183 n.1 di parte convenuta, ed in particolare dalla circostanza secondo la quale “nell'accompagnare la SI
a prendere il suo scooter il Signor saltava la macchia dicendo alla cliente di fare Pt_1 CP_1
attenzione e la stessa non l'attraversava, bensì vi passava intorno”, non contestata con il secondo termine ed anzi ritenuta dalla difesa di parte attrice determinante per riconoscere la responsabilità del convenuto, sia ravvisabile nella fattispecie anche una responsabilità concorsuale della signora Parte_1
la quale, sebbene consapevole della presenza dell'anomalia, visibile secondo il teste
[...] Tes_1
anche la sera precedente, non ha usato alcuna cautela prima di mettere in moto il motociclo per
[...]
spostarlo dallo stallo in cui era parcheggiato. Ne consegue che, sebbene per le ragioni sopra esposte si ritenga determinante la condotta del custode nella causazione dell'evento, debba essere riconosciuta alla signora una responsabilità concorsuale del 30%. Pt_1 Tanto premesso in ordine all'an deve ora passarsi all'esame del quantum.
Dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa, condivisibile, coerente, approfondita e di cui questo giudice condivide le conclusioni in quanto esenti da errori logici e fondate su dati oggettivi risultanti non solo dall'esame della documentazione depositata da parte attrice ma anche dall'esame obiettivo sulla danneggiata eseguito in sede di operazioni peritali, il CTU dott. ha riconosciuto alla Persona_1
signora lesioni in nesso di compatibilità con il sinistro consistenti in “trauma disto- Parte_1
contusivo del ginocchio sinistro con frattura intraspongiosa dell'emipiatto tibiale esterno” che hanno determinato postumi invalidanti in misura del 5% preceduti da ITA di giorni 20 e da ITP al 50% di giorni 15. Correttamente il CTU ha escluso che i postumi abbiano inciso sulla capacità lavorativa della danneggiata ed ha riconosciuto spese mediche per € 1.799,60.
Ciò premesso, circa la determinazione della somma dovuta, questo Giudice ritiene di applicare le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma nell'ultima versione rivalutata al 2025 più rispettose dei criteri derivanti dalla legge e dalla Costituzione e garanti di una maggiore uniformità dei risarcimenti e di prevedibilità della decisione. Naturalmente non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema
Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere ugualmente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, sulla base di detta tabella vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi:
1) € 130,25 giornalieri per l'invalidità temporanea assoluta per un totale di € 2.605,00 per i 20 giorni accertati;
2) € 65,12 giornalieri per l'invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale di € 976,80, per i 15
giorni accertati;
3) € 6.483,85 per danno biologico da invalidità permanente prendendo come parametro il valore punti riferito al grado di invalidità del 5%, di un soggetto di 52 anni, tale essendo l'età della signora Parte_1
al momento dell'evento.
[...]
A titolo di danno morale patito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico, e spettante in ragione della rilevanza penale del fatto ed in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di
“spavento”), apprezzabili e valutabili anche in base al fatto notorio (art. 115 comma 2 c.p.c.) al trauma riportato, all'età della danneggiata ed ai vari controlli medici e diagnostici a cui la stessa si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita,
si stima equo liquidare la somma di € 500,00 ai valori attuali, ex artt. 2059 e 2056 c.c., secondo la percentuale prevista nelle tabelle sopra richiamate.
Detto aspetto del danno non patrimoniale - nella sua ampia accezione - va liquidato anche alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza SS.UU. n. 26972/08 e nella sen-tenza Cass. Sez.
3^ n. 29191/08 (in particolare, in detta ultima sentenza si afferma “la autonomia ontologica del danno morale, il quale deve essere considerato dal giudice in relazione alla diversità del bene protetto rispetto al danno biologico, in quanto attinente alla sfera della dignità morale della persona, ex art. 2 Cost.”).
La Corte di legittimità è nuovamente tornata sull'argomento (sent. 18641/2011), affermando che il danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute deve essere collegato alla tutela del-la dignità umana intesa quale massima espressione dell'integrità morale e biologica della persona desumibile dall'art. 2
della Costituzione, in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona,
ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008 n. 90, e deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto.
Alcuna altra voce di danno può essere riconosciuta, anche in termini di c.d. personalizzazione,
considerato che non sono state allegate specifiche ed eccezionali circostanze tali da rendere più grave il danno patito - vedi da ultimo Corte Cassazione sez. III ord. n.3035/2018 secondo la quale "il grado di
invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno
biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno
estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche
ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa
età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente
indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della
gravità delle lesioni (Cass. 23778/2014).”
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subìto dalla signora a seguito Parte_1
del sinistro avvenuto in data 13.7.2022, può essere complessivamente quantificato € 10.565,65 a cui va aggiunta la somma di € 1.799,60 riconosciuta dal CTU per le spese mediche sostenute a seguito dell'evento, ridotto a complessivi € 8.655,67 in conseguenza del riconosciuto concorso di colpa.
Sulle somme come sopra liquidate, trattandosi di debito di valore derivante da fatto illecito, va inoltre calcolato il risarcimento del danno da lucro cessante subito da parte attrice per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata, trattandosi di importo di denaro che, ove fosse stato ex tunc nella immediata disponibilità del soggetto danneggiato, sarebbe stato presumibilmente investito per ricavarne un lucro finanziario. Il risarcimento di tale voce di danno - in aderenza al più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. Civ. n.4677/1998: Cass. Civ. n.
13463/1999 e Cass. Civ. n. 2796/2000) - può essere determinato in via equitativa, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, applicando sulla somma devalutata al tempo del fatto illecito (luglio 2022) e via via annualmente rivalutata sino all'attualità, il tasso legale di interesse in vigore in ciascun anno di riferimento, con decorrenza dal giorno dell'evento e sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sull'importo complessivo ottenuto applicando rivalutazione ed interessi come sopra sino al deposito del presente provvedimento, vanno ulteriormente calcolati, per il periodo successivo e sino all'effettivo pagamento, gli interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. richiesti da parte attrice.
L'attrice lamenta infine di aver patito a causa del sinistro un danno patrimoniale per la perdita della capacità di produrre guadagno dal proprio lavoro chiedendone il ristoro da calcolare anche in via equitativa.
Al riguardo, si evidenzia che il danno da mancato guadagno o lucro cessante consiste nella perdita del profitto che il danneggiato avrebbe ottenuto se l'evento dannoso non si fosse verificato. Infatti, l'essenza del lucro cessante risiede proprio nel fatto di rappresentare quell'incremento patrimoniale che si sarebbe verificato con alta probabilità, se l'inadempimento o l'illecito non fossero avvenuti. Ai fini del risarcimento, tuttavia, incombe sul danneggiato l'onere di provare il lucro cessante, dimostrando gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenzialità rispetto all'illecito (nesso causale).
Nel caso in esame, in totale mancanza di elementi probatori idonei a provare la contrazione dei guadagni per il periodo di inabilità, la domanda non può trovare accoglimento neanche in via equitativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014,
aggiornato secondo le previsione del DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa all'esito del giudizio, del ridotto grado di difficoltà delle questioni trattate e del riconosciuto concorso di colpa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
- Riconosciuta la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto in Roma il 13.7.2022
della signora in misura del 30% e del in proprio e quale titolare Parte_1 CP_1
dell'autorimessa “ ” ex art. 2051 c.c., in misura del 70%, condanna Controparte_2
quest'ultimo al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 7.395,95 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato ai valori attuali, ed € 1.259,72 per il rimborso delle spese mediche,
oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva della sentenza ed agli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
- Rigetta le ulteriori richieste di danno formulate da parte attrice.
- Condanna in proprio e quale titolare dell'autorimessa “ ” CP_1 Controparte_2
a rifondere all'attrice la somma di € 3.000,00 (già ridotta della quota di 1/3) a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in misura di legge, ed € 184,80 a titolo di rimborso delle spese non imponibili, con attribuzione all'avv. Rita Rosano.
- Pone le spese di CTU, liquidate in via definitiva in € 650,00 oltre IVA, per i 2/3 a carico di CP_1 quale titolare dell'autorimessa “
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Roma, 14.11.2025
” di . CP_2 CP_1
dott.ssa Laura Liberati