Art. 2. Indice delle retribuzioni
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalita' per le categorie del personale in attivita' di servizio.
Sino a quando non sara' determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sara' applicato sulle pensioni l'indice valevole per lo aggancio alla dinamica salariale del settore privato.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalita' per le categorie del personale in attivita' di servizio.
Sino a quando non sara' determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sara' applicato sulle pensioni l'indice valevole per lo aggancio alla dinamica salariale del settore privato.