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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7710/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7710/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 gennaio 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. GATTUSO EVELYN , Parte_1
Per l'avv. SCIRE' MAURO , Controparte_1
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive e atti di causa e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 16,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7710/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. GATTUSO EVELYN , elettivamente domiciliato in VIA G. B.
PAGANO, 6 90134 PALERMO presso il difensore avv. GATTUSO EVELYN
ATTORE/I contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. SCIRE' MAURO , elettivamente domiciliato in VIA
ABRUZZI, 10 90144 PALERMO presso il difensore avv. SCIRE' MAURO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.06.2020 il Parte_2
pagina 2 di 12 sito in Palermo, , in persona dell'amministratore pro – tempore, Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la ditta
[...]
e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1571/2020, emesso il 05/03/2020 e notificato in data 17/03/2020, con il quale il
Tribunale di Palermo su ricorso della ditta Controparte_1
ingiungeva al il pagamento della somma di
[...] Parte_1
€ 11.601,78, oltre interessi dalla domanda, nonché € 540,00 per onorario di avvocato, € 145,50 per spese oltre spese generali, Iva e CPA a titolo di lavorazioni relative al contratto d'appalto stipulato con la predetta ditta per
“l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione che consistono principalmente nel rifacimento dell'impianto di scarico delle acque reflue e di adduzione, rimozione massetti e pavimentazioni, rifacimento massetti e
pavimentazioni nell'immobile sito al piano terra di proprietà Per_1
” e nell'abitazione del portiere di proprietà condominiale”.
[...]
Allegava che con delibera assembleare del 20.07.2016 il condominio
[...]
, all'unanimità, aveva deciso di incaricare la ditta Parte_3 [...]
della realizzazione di lavori straordinari in due appartamenti Controparte_1
siti al piano terra del civico 14, uno di proprietà ed uno di Parte_4
proprietà condominiale (appartamento portiere). Tali lavori straordinari venivano appaltati sulla scorta del computo metrico redatto dal direttore dei lavori incaricato, architetto . Tale computo metrico prevedeva un Persona_2
importo totale lavori, comprensivo di imprevisti in misura del 10%, pari ad €
62.250,23 oltre Iva e venivano aggiudicati alla con un ribasso del CP_1
15,50%. Pertanto, a seguito della delibera assembleare l'amministratrice in carica
Dott.ssa in data 05.08.2016 stipulava contratto di appalto con la ditta CP_2
per un importo totale al netto del ribasso d'asta pari ad € 47.821,15 CP_1
oltre Iva, e deduceva che in data 04/04/2019 la direzione lavori, nella persona dell'architetto , relazionava in assemblea condominiale sui lavori eseguiti _2
dalla evidenziando un maggiore importo degli stessi rispetto al CP_1
pagina 3 di 12 contratto di appalto pari ad € 7.548,15. L'assemblea condominiale con verbale del 04/04/2019 deliberava di non ratificare l'esecuzione degli asseriti lavori in più e nella stessa occasione evidenziava e faceva constatare personalmente al direttore lavori la non corretta esecuzione a regola d'arte di parte dei lavori oggetto di contratto di appalto.
Deduceva di aver versato alla ditta una somma pari ad € 51.072,27 a CP_1
fronte degli € 52.603,26 previsti nel contratto d'appalto stipulato e contestava l'ulteriore pretesa creditoria della ditta appaltatrice, eccependo l'infondatezza del credito azionato, supportato da semplici fatture e la violazione dell'art.12 del contratto d'appalto il quale espressamente prevedeva che le varianti d'opera dovevano essere specificatamente descritte e approvate dall'assemblea.
Eccepiva la non corretta esecuzione dei lavori appaltati e nello specifico: crepe sui muri;
difformità sulle superfici;
mancato ancoraggio dei sanitari nel locale wc;
mancato completamento impianto elettrico (campanello d'ingresso) e malfunzionamento flussometro wc. Inoltre, veniva contestato il mancato collaudo dei lavori e la consegna degli stessi e allegava che dopo aver segnalato i vizi in occasione dell'assemblea condominiale tenutasi in data 04/04/2019, alla quale era presente lo stesso Arch. , aveva deliberato di trattenere a titolo di _2
garanzia la somma di € 1500,00.
Inoltre, il condominio di allegava di aver dovuto provvedere al Parte_1
risanamento e completamento delle opere appaltate e alla eliminazione dei vizi riscontrati e che per tali lavori avrebbe dovuto affrontare una spesa pari ad €
2.750,00, come da preventivo n.15 del 06/12/2019 .
Chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa l'arch.
, n.q. di direttore dei lavori del condominio Persona_2 Parte_3
per i lavori appaltati alla ditta in data Controparte_1
05/08/2016 e, nel merito, che venisse accertato che nulla era dovuto dal condominio alla ditta con conseguente revoca Controparte_1
pagina 4 di 12 del decreto ingiuntivo.
Nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o accertamento di maggiori somme dovute dal alla Controparte_3
ditta , chiedeva di accertare e dichiarare il Controparte_1
diritto di rivalsa del nei confronti del direttore Parte_1 Parte_3
dei lavori, Arch. . Persona_2
Chiedeva, infine, in via riconvenzionale la condanna della ditta opposta a corrispondere la somma di € 2750,00 o la diversa somma accertata in corso di causa a titolo di risarcimento del danno per il mancato completamento dei lavori appaltati , nonché dei vizi riscontrati negli stessi, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva la società , rappresentando che Controparte_4
l'amministratore di condominio permetteva di iniziare i lavori con colpevole ritardo e che ciò aveva comportato la modifica dello stato dei luoghi a causa della maggiore umidità presente nelle pareti interne , così come relazionato dalla D.L.
al condominio committente e di aver perciò eseguito le lavorazioni sulla scorta delle indicazioni della Direzione dei lavori.
Eccepiva che non si trattava di lavorazioni conseguenti a varianti, ma di quantità in più necessarie alla corretta esecuzione dell'incarico, autorizzate dal Direttore dei Lavori ed eseguite ai sensi dell'art. 3 del contratto d'appalto , che tutti i lavori venivano eseguiti secondo i vari SAL e ultimati in data 15.11.2018 a regola d'arte.
Contestava la domanda riconvenzionale formulata dal condominio e ne chiedeva il rigetto.
Chiedeva, preliminarmente, che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua parte.
pagina 5 di 12 In via subordinata, chiedeva la condanna del Controparte_5
, in persona dell'amministratore pro-tempore, e dell'Arch.
[...] _2
, in solido tra loro a corrispondere alla ditta la somma di
[...] CP_1
€.11.601,78 per le opere eseguite o la diversa somma accertata e dovuta all'esito della fase istruttoria, oltre interessi ex d.lgs 231/02 e rivalutazione monetaria.
In via ancora più subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento dell'azione contrattuale, chiedeva la condanna del Parte_5
, al pagamento della somma di €.11,601,78 sotto il residuale
[...]
profilo dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del procuratore costituito.
Con ordinanza del 20.11.2020 veniva autorizzata la chiamata in causa dell'arch.
. Persona_2
Con ordinanza del 7.01.2022 veniva dichiarata la contumacia dell'arch. _2
.
[...]
Con ordinanza del 19.09.2022 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza del 28.03.2023 veniva dichiarata nulla la citazione notificata all'arch. e veniva revocata l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo. _2
Istruita la causa a mezzo ctu, questa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Parte opposta ha allegato a sostegno della pretesa ingiunta che i lavori oggetto dell'appalto prevedevano, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti di scarico e di adduzione, in quanto erano presenti infiltrazioni ed il conseguente rifacimento di intonaci e che, iniziati i lavori, lo stato dei luoghi, peraltro certificato dal direttore dei lavori, era cambiato, in peggio;
le pareti che prima si presentavano con una fascia alla base umida, al momento della realizzazione dei pagina 6 di 12 lavori erano completamente imbibite di acqua fino a circa 1,2 ml, pertanto, quanto stimato oltre un anno prima non era sufficiente, ma bisognava rivedere le quantità. Conseguentemente, l'impresa , sotto la supervisione del CP_1
direttore dei lavori ha dovuto eseguire lavorazioni su quantità maggiori al fine di effettuare i lavori a regola d'arte e di non lasciare parti ammalorate che avrebbero compromesso l'intero lavoro.
Ciò aveva comportato un maggior costo di € 7548,15.
Sul punto occorre rilevare che, come previsto dall'art. 12 del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 5.08.2016 avente ad oggetto “variazioni ed Aggiunte in corso d'opera” veniva pattuito che “nessuna variante, anche sostanziale, può essere introdotta dall'appaltatore o richiesta dal committente per il tramite della
Direzione dei Lavori, senza che intervenga una specifica documentazione per iscritto che disciplini l'oggetto dei lavori non pattuiti, le modalità di esecuzione dei medesimi e l'importo del corrispettivo. Tale atto deve essere sottoscritto, ciascuno per le sue competenze e responsabilità, dall'impresa e dalla direzione dei lavori. Il committente sottoscriverà la stessa per accettazione e approvazione, solo nel caso in cui tale variante costituisca, inoltre, una variazione in eccesso dell'importo totale di cui all'articolo due del presente contratto”.
In particolare, risulta dall'esame della nota del 19.09.2018(all.3) a firma della
D.L. arch in atti la necessità di provvedere all'esecuzione di maggiori _2
lavorazioni per eliminare un maggior stato di degrado generale avente ad oggetto: i) l'aumento di superficie interessata da umidità risalente, ii) il distacco d'intonaco nel soffitto del vano cucina adiacente al cavedio e il degrado dei travetti in ferro del solaio tra piano terra e piano primo, iii) il totale degrado strutturale dei balconi prospicienti la e il distacco di intonaci nella Parte_1
parte bassa del prospetto esterno in corrispondenza dei balconi , con l'indicazione dell'importo delle predette lavorazioni pari ad € 8000,00 a cui va detratto il ribasso d'asta e meglio specificato nella successiva nota del 23.09.2019 ove pagina 7 di 12 l'importo viene liquidato in € 7548,15.
Ciò detto però non vi è prova che la committenza abbia sottoscritto la nota relativa alle maggiori lavorazioni richieste con i relativi costi aggiuntivi, così come previsto dall'art.12 del contratto d'appalto nell'ipotesi in cui le lavorazioni non previste comportino una variazione in eccesso dell'importo totale del contratto come indicato nell'art.2 dello stesso e nel richiamato computo metrico.
Né può condividersi la tesi di parte convenuta, sposata inopinatamente dal ctu, secondo cui le maggiori lavorazioni e dunque il maggior costo rientrino nell'ipotesi disciplinata dall'art.3 del contratto d'appalto che prevede che
“l'importo convenuto per l'esecuzione dei lavori di cui all'art.2 è soggetto a variazioni in più o in meno in corso d'opera, trattandosi di lavori a misura”, proprio perché le parti hanno voluto disciplinare al successivo art.12 l'ipotesi in cui fosse stato necessario eseguire ulteriori lavorazioni, prevedendo appunto una specifica documentazione per iscritto relativa all'oggetto dei lavori non pattuiti che indicasse anche le modalità di esecuzione degli stessi e i costi aggiuntivi,
sottoscritta dal direttore dei lavori, dall'impresa e dalla committenza.
Infatti, occorre considerare che, posto che nella specie le parti hanno previsto convenzionalmente ex art. 1352 cc un particolare rigore formale per tutte le modifiche o aggiunte dei lavori da cui potessero derivare ulteriori oneri economici a carico del , tali modifiche non possono che essere Parte_1
autorizzate dall'assemblea del in quanto unico organo legittimato ad Parte_1
esprimere la volontà della collettività condominiale.
Di conseguenza, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte dell'assemblea condominiale, non può essere riconosciuta la pretesa creditoria vantata da parte attrice pari alle ulteriori lavorazioni effettuate.
Va, dunque, revocato il decreto opposto.
La domanda riconvenzionale di parte attrice volta ad ottenere il ristoro dei vizi è inammissibile. pagina 8 di 12 Invero, come eccepito da parte opposta, nessuna denuncia dei vizi è stata inoltrata alla ditta nel termine di giorni sessanta previsto CP_1
dall'art.1667 c.c., avuto riguardo, soprattutto, alla circostanza che il fine lavori è stato redatto in data 15/11/2018 con relativa comunicazione al Comune di
Palermo (all.5 opposizione).
Parte opponente è dunque decaduta dalla facoltà di ottenere il riconoscimento dei vizi.
Va, infine, disattesa la domanda di parte opposta volta ad ottenere ai sensi dell'art.2041 c.c. il riconoscimento dell'indebito arricchimento del condominio per le maggiori lavorazioni eseguite.
L'odierna ditta opposta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, formulava in via subordinata una richiesta di condanna del ex art. Parte_1
2041 c.c. per indebito arricchimento.
Tale richiesta risulta essere inammissibile oltre che infondata sia in fatto che in diritto.
La domanda proposta da parte opposta è inammissibile per carenza del requisito della necessaria residualità prescritto dall'art.2041 c.c.
E' noto, infatti, che l'azione di indebito arricchimento può essere esperita solo nell'ipotesi in cui non sussistano altri rimedi a favore del soggetto impoverito
(“l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito” cfr.art.2042 c.c.). E' altresì noto che il siffatto requisito deve essere necessariamente accertato in astratto cioè a prescindere dalla previsione dell'esito concreto che potrebbe avere la proposizione delle altre azioni volte ad ottenere il ristoro del pregiudizio subito, mediante una valutazione da compiersi anche d'ufficio da parte del Giudice (cfr. Cass. civ. sez. I sent.
7.03.2014 n.5396;
Cass.VI sez. sent. n.11038/2018).
pagina 9 di 12 Inoltre, l'azione di indebito arricchimento può essere esperita a seguito o in subordine all'esercizio di altri strumenti ma, unicamente nei casi in cui su di essi si formi un giudicato di infondatezza della relativa pretesa “per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto (ad es: in caso di nullità del titolo posto a base dell'azione contrattuale), con esclusione delle ipotesi di rigetto della domanda per insufficienza o mancanza di prova” (cfr. ex multis Cass
.civ. sez .I sent. 15.10.2015 nr. 20871 e Cass. civ. n.4492/2010).
Peraltro, l'opposta avrebbe dovuto provare, volendo sostenere la debenza dell'indennizzo menzionato, l'an, cioè che l'esecuzione delle opere avesse comportato un mancato guadagno ed anche una perdita economica, che non risulta in re ipsa per il solo fatto del mancato guadagno.
Pertanto, la non può sostenere che fosse presente la «diminuzione CP_1
patrimoniale» di cui all'art. 2041 c.c. per il solo fatto di non essersi vista pagata le fatture in contestazione da parte del Condominio.
La domanda va, dunque, disattesa.
In conclusione, non sono dovuti i costi relativi alle opere eseguite in aggiunta al capitolato d'appalto per l'importo di € 7548,15.
Indi, in forza del contratto d'appalto stipulato in data 05/08/2016, l'importo pattuito era pari ad € 47.821,15 oltre Iva pari ad €52603,265 , posto che la ditta opposta ha incassato € 51072,27 rimane creditrice di € 1530,995.
Il condominio opponente va dunque condannato a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 1530,995, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese del giudizio, stante la reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.
Le spese della ctu, liquidate con decreto del 13.01.2025, sono definitivamente pagina 10 di 12 poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto opposto;
condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta l'importo di
€ 1530,995, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
rigetta la domanda formulata da parte opposta volta ad ottenere il riconoscimento dell'indebito arricchimento;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno le spese dalla ctu, liquidate con decreto del 13.01.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 13 gennaio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7710/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 gennaio 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. GATTUSO EVELYN , Parte_1
Per l'avv. SCIRE' MAURO , Controparte_1
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive e atti di causa e chiedono che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 16,10, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7710/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. GATTUSO EVELYN , elettivamente domiciliato in VIA G. B.
PAGANO, 6 90134 PALERMO presso il difensore avv. GATTUSO EVELYN
ATTORE/I contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. SCIRE' MAURO , elettivamente domiciliato in VIA
ABRUZZI, 10 90144 PALERMO presso il difensore avv. SCIRE' MAURO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.06.2020 il Parte_2
pagina 2 di 12 sito in Palermo, , in persona dell'amministratore pro – tempore, Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la ditta
[...]
e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1571/2020, emesso il 05/03/2020 e notificato in data 17/03/2020, con il quale il
Tribunale di Palermo su ricorso della ditta Controparte_1
ingiungeva al il pagamento della somma di
[...] Parte_1
€ 11.601,78, oltre interessi dalla domanda, nonché € 540,00 per onorario di avvocato, € 145,50 per spese oltre spese generali, Iva e CPA a titolo di lavorazioni relative al contratto d'appalto stipulato con la predetta ditta per
“l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione che consistono principalmente nel rifacimento dell'impianto di scarico delle acque reflue e di adduzione, rimozione massetti e pavimentazioni, rifacimento massetti e
pavimentazioni nell'immobile sito al piano terra di proprietà Per_1
” e nell'abitazione del portiere di proprietà condominiale”.
[...]
Allegava che con delibera assembleare del 20.07.2016 il condominio
[...]
, all'unanimità, aveva deciso di incaricare la ditta Parte_3 [...]
della realizzazione di lavori straordinari in due appartamenti Controparte_1
siti al piano terra del civico 14, uno di proprietà ed uno di Parte_4
proprietà condominiale (appartamento portiere). Tali lavori straordinari venivano appaltati sulla scorta del computo metrico redatto dal direttore dei lavori incaricato, architetto . Tale computo metrico prevedeva un Persona_2
importo totale lavori, comprensivo di imprevisti in misura del 10%, pari ad €
62.250,23 oltre Iva e venivano aggiudicati alla con un ribasso del CP_1
15,50%. Pertanto, a seguito della delibera assembleare l'amministratrice in carica
Dott.ssa in data 05.08.2016 stipulava contratto di appalto con la ditta CP_2
per un importo totale al netto del ribasso d'asta pari ad € 47.821,15 CP_1
oltre Iva, e deduceva che in data 04/04/2019 la direzione lavori, nella persona dell'architetto , relazionava in assemblea condominiale sui lavori eseguiti _2
dalla evidenziando un maggiore importo degli stessi rispetto al CP_1
pagina 3 di 12 contratto di appalto pari ad € 7.548,15. L'assemblea condominiale con verbale del 04/04/2019 deliberava di non ratificare l'esecuzione degli asseriti lavori in più e nella stessa occasione evidenziava e faceva constatare personalmente al direttore lavori la non corretta esecuzione a regola d'arte di parte dei lavori oggetto di contratto di appalto.
Deduceva di aver versato alla ditta una somma pari ad € 51.072,27 a CP_1
fronte degli € 52.603,26 previsti nel contratto d'appalto stipulato e contestava l'ulteriore pretesa creditoria della ditta appaltatrice, eccependo l'infondatezza del credito azionato, supportato da semplici fatture e la violazione dell'art.12 del contratto d'appalto il quale espressamente prevedeva che le varianti d'opera dovevano essere specificatamente descritte e approvate dall'assemblea.
Eccepiva la non corretta esecuzione dei lavori appaltati e nello specifico: crepe sui muri;
difformità sulle superfici;
mancato ancoraggio dei sanitari nel locale wc;
mancato completamento impianto elettrico (campanello d'ingresso) e malfunzionamento flussometro wc. Inoltre, veniva contestato il mancato collaudo dei lavori e la consegna degli stessi e allegava che dopo aver segnalato i vizi in occasione dell'assemblea condominiale tenutasi in data 04/04/2019, alla quale era presente lo stesso Arch. , aveva deliberato di trattenere a titolo di _2
garanzia la somma di € 1500,00.
Inoltre, il condominio di allegava di aver dovuto provvedere al Parte_1
risanamento e completamento delle opere appaltate e alla eliminazione dei vizi riscontrati e che per tali lavori avrebbe dovuto affrontare una spesa pari ad €
2.750,00, come da preventivo n.15 del 06/12/2019 .
Chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa l'arch.
, n.q. di direttore dei lavori del condominio Persona_2 Parte_3
per i lavori appaltati alla ditta in data Controparte_1
05/08/2016 e, nel merito, che venisse accertato che nulla era dovuto dal condominio alla ditta con conseguente revoca Controparte_1
pagina 4 di 12 del decreto ingiuntivo.
Nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o accertamento di maggiori somme dovute dal alla Controparte_3
ditta , chiedeva di accertare e dichiarare il Controparte_1
diritto di rivalsa del nei confronti del direttore Parte_1 Parte_3
dei lavori, Arch. . Persona_2
Chiedeva, infine, in via riconvenzionale la condanna della ditta opposta a corrispondere la somma di € 2750,00 o la diversa somma accertata in corso di causa a titolo di risarcimento del danno per il mancato completamento dei lavori appaltati , nonché dei vizi riscontrati negli stessi, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva la società , rappresentando che Controparte_4
l'amministratore di condominio permetteva di iniziare i lavori con colpevole ritardo e che ciò aveva comportato la modifica dello stato dei luoghi a causa della maggiore umidità presente nelle pareti interne , così come relazionato dalla D.L.
al condominio committente e di aver perciò eseguito le lavorazioni sulla scorta delle indicazioni della Direzione dei lavori.
Eccepiva che non si trattava di lavorazioni conseguenti a varianti, ma di quantità in più necessarie alla corretta esecuzione dell'incarico, autorizzate dal Direttore dei Lavori ed eseguite ai sensi dell'art. 3 del contratto d'appalto , che tutti i lavori venivano eseguiti secondo i vari SAL e ultimati in data 15.11.2018 a regola d'arte.
Contestava la domanda riconvenzionale formulata dal condominio e ne chiedeva il rigetto.
Chiedeva, preliminarmente, che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua parte.
pagina 5 di 12 In via subordinata, chiedeva la condanna del Controparte_5
, in persona dell'amministratore pro-tempore, e dell'Arch.
[...] _2
, in solido tra loro a corrispondere alla ditta la somma di
[...] CP_1
€.11.601,78 per le opere eseguite o la diversa somma accertata e dovuta all'esito della fase istruttoria, oltre interessi ex d.lgs 231/02 e rivalutazione monetaria.
In via ancora più subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento dell'azione contrattuale, chiedeva la condanna del Parte_5
, al pagamento della somma di €.11,601,78 sotto il residuale
[...]
profilo dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del procuratore costituito.
Con ordinanza del 20.11.2020 veniva autorizzata la chiamata in causa dell'arch.
. Persona_2
Con ordinanza del 7.01.2022 veniva dichiarata la contumacia dell'arch. _2
.
[...]
Con ordinanza del 19.09.2022 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con ordinanza del 28.03.2023 veniva dichiarata nulla la citazione notificata all'arch. e veniva revocata l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo. _2
Istruita la causa a mezzo ctu, questa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Parte opposta ha allegato a sostegno della pretesa ingiunta che i lavori oggetto dell'appalto prevedevano, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti di scarico e di adduzione, in quanto erano presenti infiltrazioni ed il conseguente rifacimento di intonaci e che, iniziati i lavori, lo stato dei luoghi, peraltro certificato dal direttore dei lavori, era cambiato, in peggio;
le pareti che prima si presentavano con una fascia alla base umida, al momento della realizzazione dei pagina 6 di 12 lavori erano completamente imbibite di acqua fino a circa 1,2 ml, pertanto, quanto stimato oltre un anno prima non era sufficiente, ma bisognava rivedere le quantità. Conseguentemente, l'impresa , sotto la supervisione del CP_1
direttore dei lavori ha dovuto eseguire lavorazioni su quantità maggiori al fine di effettuare i lavori a regola d'arte e di non lasciare parti ammalorate che avrebbero compromesso l'intero lavoro.
Ciò aveva comportato un maggior costo di € 7548,15.
Sul punto occorre rilevare che, come previsto dall'art. 12 del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 5.08.2016 avente ad oggetto “variazioni ed Aggiunte in corso d'opera” veniva pattuito che “nessuna variante, anche sostanziale, può essere introdotta dall'appaltatore o richiesta dal committente per il tramite della
Direzione dei Lavori, senza che intervenga una specifica documentazione per iscritto che disciplini l'oggetto dei lavori non pattuiti, le modalità di esecuzione dei medesimi e l'importo del corrispettivo. Tale atto deve essere sottoscritto, ciascuno per le sue competenze e responsabilità, dall'impresa e dalla direzione dei lavori. Il committente sottoscriverà la stessa per accettazione e approvazione, solo nel caso in cui tale variante costituisca, inoltre, una variazione in eccesso dell'importo totale di cui all'articolo due del presente contratto”.
In particolare, risulta dall'esame della nota del 19.09.2018(all.3) a firma della
D.L. arch in atti la necessità di provvedere all'esecuzione di maggiori _2
lavorazioni per eliminare un maggior stato di degrado generale avente ad oggetto: i) l'aumento di superficie interessata da umidità risalente, ii) il distacco d'intonaco nel soffitto del vano cucina adiacente al cavedio e il degrado dei travetti in ferro del solaio tra piano terra e piano primo, iii) il totale degrado strutturale dei balconi prospicienti la e il distacco di intonaci nella Parte_1
parte bassa del prospetto esterno in corrispondenza dei balconi , con l'indicazione dell'importo delle predette lavorazioni pari ad € 8000,00 a cui va detratto il ribasso d'asta e meglio specificato nella successiva nota del 23.09.2019 ove pagina 7 di 12 l'importo viene liquidato in € 7548,15.
Ciò detto però non vi è prova che la committenza abbia sottoscritto la nota relativa alle maggiori lavorazioni richieste con i relativi costi aggiuntivi, così come previsto dall'art.12 del contratto d'appalto nell'ipotesi in cui le lavorazioni non previste comportino una variazione in eccesso dell'importo totale del contratto come indicato nell'art.2 dello stesso e nel richiamato computo metrico.
Né può condividersi la tesi di parte convenuta, sposata inopinatamente dal ctu, secondo cui le maggiori lavorazioni e dunque il maggior costo rientrino nell'ipotesi disciplinata dall'art.3 del contratto d'appalto che prevede che
“l'importo convenuto per l'esecuzione dei lavori di cui all'art.2 è soggetto a variazioni in più o in meno in corso d'opera, trattandosi di lavori a misura”, proprio perché le parti hanno voluto disciplinare al successivo art.12 l'ipotesi in cui fosse stato necessario eseguire ulteriori lavorazioni, prevedendo appunto una specifica documentazione per iscritto relativa all'oggetto dei lavori non pattuiti che indicasse anche le modalità di esecuzione degli stessi e i costi aggiuntivi,
sottoscritta dal direttore dei lavori, dall'impresa e dalla committenza.
Infatti, occorre considerare che, posto che nella specie le parti hanno previsto convenzionalmente ex art. 1352 cc un particolare rigore formale per tutte le modifiche o aggiunte dei lavori da cui potessero derivare ulteriori oneri economici a carico del , tali modifiche non possono che essere Parte_1
autorizzate dall'assemblea del in quanto unico organo legittimato ad Parte_1
esprimere la volontà della collettività condominiale.
Di conseguenza, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte dell'assemblea condominiale, non può essere riconosciuta la pretesa creditoria vantata da parte attrice pari alle ulteriori lavorazioni effettuate.
Va, dunque, revocato il decreto opposto.
La domanda riconvenzionale di parte attrice volta ad ottenere il ristoro dei vizi è inammissibile. pagina 8 di 12 Invero, come eccepito da parte opposta, nessuna denuncia dei vizi è stata inoltrata alla ditta nel termine di giorni sessanta previsto CP_1
dall'art.1667 c.c., avuto riguardo, soprattutto, alla circostanza che il fine lavori è stato redatto in data 15/11/2018 con relativa comunicazione al Comune di
Palermo (all.5 opposizione).
Parte opponente è dunque decaduta dalla facoltà di ottenere il riconoscimento dei vizi.
Va, infine, disattesa la domanda di parte opposta volta ad ottenere ai sensi dell'art.2041 c.c. il riconoscimento dell'indebito arricchimento del condominio per le maggiori lavorazioni eseguite.
L'odierna ditta opposta, nella propria comparsa di costituzione e risposta, formulava in via subordinata una richiesta di condanna del ex art. Parte_1
2041 c.c. per indebito arricchimento.
Tale richiesta risulta essere inammissibile oltre che infondata sia in fatto che in diritto.
La domanda proposta da parte opposta è inammissibile per carenza del requisito della necessaria residualità prescritto dall'art.2041 c.c.
E' noto, infatti, che l'azione di indebito arricchimento può essere esperita solo nell'ipotesi in cui non sussistano altri rimedi a favore del soggetto impoverito
(“l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito” cfr.art.2042 c.c.). E' altresì noto che il siffatto requisito deve essere necessariamente accertato in astratto cioè a prescindere dalla previsione dell'esito concreto che potrebbe avere la proposizione delle altre azioni volte ad ottenere il ristoro del pregiudizio subito, mediante una valutazione da compiersi anche d'ufficio da parte del Giudice (cfr. Cass. civ. sez. I sent.
7.03.2014 n.5396;
Cass.VI sez. sent. n.11038/2018).
pagina 9 di 12 Inoltre, l'azione di indebito arricchimento può essere esperita a seguito o in subordine all'esercizio di altri strumenti ma, unicamente nei casi in cui su di essi si formi un giudicato di infondatezza della relativa pretesa “per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto (ad es: in caso di nullità del titolo posto a base dell'azione contrattuale), con esclusione delle ipotesi di rigetto della domanda per insufficienza o mancanza di prova” (cfr. ex multis Cass
.civ. sez .I sent. 15.10.2015 nr. 20871 e Cass. civ. n.4492/2010).
Peraltro, l'opposta avrebbe dovuto provare, volendo sostenere la debenza dell'indennizzo menzionato, l'an, cioè che l'esecuzione delle opere avesse comportato un mancato guadagno ed anche una perdita economica, che non risulta in re ipsa per il solo fatto del mancato guadagno.
Pertanto, la non può sostenere che fosse presente la «diminuzione CP_1
patrimoniale» di cui all'art. 2041 c.c. per il solo fatto di non essersi vista pagata le fatture in contestazione da parte del Condominio.
La domanda va, dunque, disattesa.
In conclusione, non sono dovuti i costi relativi alle opere eseguite in aggiunta al capitolato d'appalto per l'importo di € 7548,15.
Indi, in forza del contratto d'appalto stipulato in data 05/08/2016, l'importo pattuito era pari ad € 47.821,15 oltre Iva pari ad €52603,265 , posto che la ditta opposta ha incassato € 51072,27 rimane creditrice di € 1530,995.
Il condominio opponente va dunque condannato a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 1530,995, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Le ulteriori domande sono assorbite dalla suddetta pronuncia.
Le spese del giudizio, stante la reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.
Le spese della ctu, liquidate con decreto del 13.01.2025, sono definitivamente pagina 10 di 12 poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto opposto;
condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta l'importo di
€ 1530,995, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
rigetta la domanda formulata da parte opposta volta ad ottenere il riconoscimento dell'indebito arricchimento;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno le spese dalla ctu, liquidate con decreto del 13.01.2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 13 gennaio 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
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