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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c, sostitutiva dell'udienza del
01.07.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7128/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa da
, nato a [...] il [...], dom.to e res.te in Parte_1
TE (CT) Via G. Matteotti n. 136, ed elettivamente domiciliato in
TE (CT) Via xx Settembre n. 49, presso lo studio dell'Avv. Agata Valeria
Pomidoro del Foro di Catania, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Domenico
Battiato, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-Ricorrente –
CONTRO
L , con sede centrale in Roma, in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante p.t., . –elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale – presso l' avv. Livia Gaezza , che lo rappresenta e difende per CP_1
mandato generale alle liti del 23.1.2023 (rep.37590/7131), a rogito del Notaio Per_1
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri E Civitavecchia;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 26.06.2023 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230000951300000, notificato in data
23.06.2023, con cui si intimava il pagamento di somme iscritte a ruolo dall' , Sede CP_1 di Catania a titolo di contributi dovuti alla Gestione previdenziale Artigiani per contributi e sanzioni afferenti il periodo dal 1/2021 al 12/2022.
Ricorso e decreto sono stati notificati all' , che si costituiva per ivi rilevare CP_1
l'infondatezza dell'opposizione proposta , di cui ne chiedeva per l'effetto, il rigetto.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento a mezzo dell'avviso di addebito opposto, posto che i contributi richiesti alla società artigiana di cui il era, Controparte_2 Parte_1
da ultimo, liquidatore p.t., mentre l'attività era già cessata in data 25/03/2013; invocava altresì il giudicato esterno della sentenza emessa dal Tribunale di Catania, sezione
Lavoro n. 1911/2021 prodotta in atti, ( R.G.N. 12073/2018) che accoglieva altro ricorso proposto da e che annullava altro avviso di addebito sempre per contributi Parte_1
Gestione Artigiani relativi al periodo dal 01/2015 al 12/2018. Stesso dicasi anche CP_1
con riferimento alla Sentenza del Tribunale di Catania, sez. lavoro n. 2665/2022, ( R.G.
N. 7830/2021) che annullava l'avviso di addebito afferente contributi artigiani delle annualità 2019 e 2020 per cui è stata depositata la sentenza n. 112/2025, pubblicata in data 14.02.2025, con la quale la Corte di Appello di Catania – Sezione Lavoro, all'esito del giudizio di appello r.g. n. 637/2022 incoato dall' per la riforma della sentenza CP_1
n. 2665/2022, rigettava il gravame e, quindi, confermava l' impugnata sentenza di primo grado che accoglieva la domanda dell'odierno ricorrente.
Tutto ciò premesso il ricorrente, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto per omessa e/o inesistente notifica dell'avviso di addebito impugnato. Rilevava che la notifica via pec dell'avviso di addebito de qua è nulla atteso che, nella fattispecie, essendo avvenuta mediante allegato file telematico con estensione “pdf” anzichè
“p7m”, peraltro costituendo tale file una copia per immagine su supporto informatico.
Ribadiva che giurisprudenza unanime ritiene che “ solo attraverso l'estensione del file
“ p7m” si garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e , per quanto attiene la firma digitale, consente l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto.”
Altro motivo di doglianza del ricorrente era il mancato rispetto di un cosiddetto protocollo indicato nel Messaggio n. 18947/2013 riguardante l'indicazione da CP_1
Pag. 2 di 7 apporre nell'oggetto della notifica e la necessità della presenza della relata di notifica e dell'attestazione di conformità.
Il ricorrente lamentava, altresì l'utilizzo da parte dell' ai fini della notifica di un CP_1
indirizzo di posta elettronica non registrato presso IPA.
Parte ricorrente invocava altresì il vizio di motivazione dell'avviso di addebito impugnato a suo dire illegittimo per violazione dell'art 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Nel merito, deduceva l'infondatezza ed illegittimità della pretesa dell' per CP_1
avvenuta pregressa cancellazione dell'impresa artigiana.
Concludeva chiedendo previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, per i motivi sopra indicati, dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo restituzione dell'eventuale indebito e condanna di parte resistente ex art 96 c.p.c. per lite temeraria.
CP_ Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo al Giudice di dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art. 24, d. lgs. n. 46/99 e/o ex art. 617 c.p.c., ove non venga fornita prova della sua tempestività; in via principale di dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto;
in via subordinata di accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
Parte resistente eccepiva che il ricorrente è stato socio accomandatario della
[...]
dal 07/05/1998 al 25/03/2013, data in cui è CP_2
Stato nominato liquidatore della stessa società, che l'attività di liquidazione si è conclusa in data 15/01/2021 e che il ricorrente è anche titolare di una impresa individuale attiva (la SI di AS SA ), con inizio attività il 20/10/2014, impresa non avente alcun dipendente e ancora attiva, con produzione di reddito.
Evidenziava, altresì, che la Legge n. 662/1996 ha esteso anche la tutela previdenziale anche ai soci di società esercenti attività commerciali che partecipino personalmente al
Pag. 3 di 7 lavoro aziendale con caratteri dell'abitualità e della prevalenza sia con mansioni operative che direttive e che, nel caso di svolgimento di una pluralità di attività di lavoro autonomo, come statuito dalla sentenza della Cassazione, sez. lavoro, n. 11685/2012, si determina automaticamente l'obbligo di iscrizione presso ognuna delle gestioni previdenziali di competenza.
Con particolare riferimento all'impresa individuale la circostanza dell'assenza di altri dipendenti a dire di parte resistente, sarebbe indicativa della condizione dell'abitualità.
Con riferimento alla sussistenza del giudicato, richiamato da parte ricorrente, l'Istituto eccepivano che l'avviso di addebito per cui è causa riguarda contributi e sanzioni afferenti il periodo dal 1/2021 al 12/2022 mentre l'avviso di addebito di cui alla sentenza n. 1911/2021 riguarda il periodo dal 2015 al 2017.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa di natura documentale è stata delegata a questo Giudice che rinviava per la decisione all'udienza del 01.07.2025, sostituita da deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Depositate le suddette noete il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Ciò posto e allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
- la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa, quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Pag. 4 di 7 Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nella specie, mentre va qualificato come opposizione avverso il ruolo il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente ha inteso eccepire la non debenza delle somme richieste a cagione della cessazione dell'attività di impresa in epoca precedente vanno qualificate , come opposizione agli atti esecutivi le doglianze relative a eventuali vizi formali dell'avviso di addebito e della sua procedura notificatoria.
Ciò detto va, si osserva che, a prescindere dal pregio delle argomentazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo, ricorre nella specie una ragione assorbente che conduce all'accoglimento della domanda.
Ed invero parte ricorrente ha prodotto in giudizio la sentenza n. 1911/2021 passata in giudicato (come da attestazione prodotta in atti) emessa dal Tribunale di Catania in data
16.4.2021, con cui è stato annullato un altro avviso di addebito notificato al sign per contributi da versare alla gestione artigiani per gli anni 2015 e 2018. Parte_1
La suddetta sentenza n. 1911/2021 ha dato atto dell'avvenuta cessazione dell'attività della società (di cui è stato socio accomandatario) a Controparte_2 Parte_1
far data dal 25.3.2013 ed ha statuito la non debenza dei contributi richiesti dall' in CP_1
quanto relativi a periodi successivi alla cessazione della società.
Non vi è dubbio che una tale statuizione, in quanto contenuta in una sentenza definitiva, ha efficacia di giudicato anche nel presente giudizio, in cui vengono in rilievo – così come nel giudizio sopra indicato - contributi afferenti a periodi successivi alla cessazione della società ed alla sua cancellazione dall'albo delle Controparte_2
imprese artigiane.
Pertanto l'accertamento definitivo così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale
Pag. 5 di 7 comune ad entrambe la cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto nel presente giudizio.
L' , peraltro, non ha neppure dimostrato che nella fase di liquidazione la società CP_1
sia stata operativa e che dunque i contributi richiesti con l'avviso Controparte_2
di addebito opposto trovino fondamento in una prosecuzione dell'attività sociale durante la fase di liquidazione.
Al riguardo, non hanno rilievo le dichiarazioni reddituali del prodotte in Parte_1
atti, non essendovi prova che i redditi ivi indicati si riferiscano all'attività della società cessata.
Ed infatti, lo stesso istituto ha documentato che parte ricorrente è titolare dall'ottobre
2014 di impresa individuale (denominata “SI di AS SA”), per cui deve ritenersi che i redditi dichiarati siano riferibili all' attività imprenditoriale tuttora espletata, avente carattere commerciale e che esula dal presente giudizio.
Ne consegue la sussistenza del ne bis in idem – giudicato esterno (cfr Cass. 19/11.2020
n. 26345 in CED Cass 2020 ; Cass.
7.4.2009 n.8379 in CED Cass 2009; Cass 4.7.2019
n. 17931 in CED Cass 2019).
In conclusione divenuta definitiva la statuizione in ordine alla non debenza dei contributi in considerazione dell'avvenuta cessazione dell'attività della società
(di cui è stato socio accomandatario) a far data dal Controparte_2 Parte_1
25.3.2013 in accoglimento della spiegata opposizione va accolta l'opposizione e dichiarati non dovuti i crediti richiesti con l'avviso di addebito impugnato che per l'effetto viene annullato.
La spese seguono la soccombenza e liquidate in favore di parte ricorrente ed a carico dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore nella misura di euro CP_1
1.863,5 oltre spese generali ( 15% ), CPA e IVA come per legge.
Non si ritiene sussistano i requisiti del dolo o della colpa grave di parte resistente, ciò alla luce delle argomentazioni giuridiche addotte e della documentazione prodotta pertanto non viene accolta la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, Dott.ssa Alessia Trovato , in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
Pag. 6 di 7 7128/2023 R.G disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così statuisce: in accoglimento della spiegata opposizione dichiara non dovuti i crediti richiesti con l'avviso di addebito opposto a titolo di contributi alla gestione artigiani per il periodo dal 1/2021 al 12/2022, che per l'effetto annulla.
CP_ Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente, le spese di lite come liquidate in parte motiva di sentenza.
Rigetta la richiesta del ricorrente di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Così deciso in Catania, li 02.07.2025
Il GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c, sostitutiva dell'udienza del
01.07.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7128/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa da
, nato a [...] il [...], dom.to e res.te in Parte_1
TE (CT) Via G. Matteotti n. 136, ed elettivamente domiciliato in
TE (CT) Via xx Settembre n. 49, presso lo studio dell'Avv. Agata Valeria
Pomidoro del Foro di Catania, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Domenico
Battiato, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-Ricorrente –
CONTRO
L , con sede centrale in Roma, in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante p.t., . –elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale – presso l' avv. Livia Gaezza , che lo rappresenta e difende per CP_1
mandato generale alle liti del 23.1.2023 (rep.37590/7131), a rogito del Notaio Per_1
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri E Civitavecchia;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 26.06.2023 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230000951300000, notificato in data
23.06.2023, con cui si intimava il pagamento di somme iscritte a ruolo dall' , Sede CP_1 di Catania a titolo di contributi dovuti alla Gestione previdenziale Artigiani per contributi e sanzioni afferenti il periodo dal 1/2021 al 12/2022.
Ricorso e decreto sono stati notificati all' , che si costituiva per ivi rilevare CP_1
l'infondatezza dell'opposizione proposta , di cui ne chiedeva per l'effetto, il rigetto.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento a mezzo dell'avviso di addebito opposto, posto che i contributi richiesti alla società artigiana di cui il era, Controparte_2 Parte_1
da ultimo, liquidatore p.t., mentre l'attività era già cessata in data 25/03/2013; invocava altresì il giudicato esterno della sentenza emessa dal Tribunale di Catania, sezione
Lavoro n. 1911/2021 prodotta in atti, ( R.G.N. 12073/2018) che accoglieva altro ricorso proposto da e che annullava altro avviso di addebito sempre per contributi Parte_1
Gestione Artigiani relativi al periodo dal 01/2015 al 12/2018. Stesso dicasi anche CP_1
con riferimento alla Sentenza del Tribunale di Catania, sez. lavoro n. 2665/2022, ( R.G.
N. 7830/2021) che annullava l'avviso di addebito afferente contributi artigiani delle annualità 2019 e 2020 per cui è stata depositata la sentenza n. 112/2025, pubblicata in data 14.02.2025, con la quale la Corte di Appello di Catania – Sezione Lavoro, all'esito del giudizio di appello r.g. n. 637/2022 incoato dall' per la riforma della sentenza CP_1
n. 2665/2022, rigettava il gravame e, quindi, confermava l' impugnata sentenza di primo grado che accoglieva la domanda dell'odierno ricorrente.
Tutto ciò premesso il ricorrente, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto per omessa e/o inesistente notifica dell'avviso di addebito impugnato. Rilevava che la notifica via pec dell'avviso di addebito de qua è nulla atteso che, nella fattispecie, essendo avvenuta mediante allegato file telematico con estensione “pdf” anzichè
“p7m”, peraltro costituendo tale file una copia per immagine su supporto informatico.
Ribadiva che giurisprudenza unanime ritiene che “ solo attraverso l'estensione del file
“ p7m” si garantisce l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico e , per quanto attiene la firma digitale, consente l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto.”
Altro motivo di doglianza del ricorrente era il mancato rispetto di un cosiddetto protocollo indicato nel Messaggio n. 18947/2013 riguardante l'indicazione da CP_1
Pag. 2 di 7 apporre nell'oggetto della notifica e la necessità della presenza della relata di notifica e dell'attestazione di conformità.
Il ricorrente lamentava, altresì l'utilizzo da parte dell' ai fini della notifica di un CP_1
indirizzo di posta elettronica non registrato presso IPA.
Parte ricorrente invocava altresì il vizio di motivazione dell'avviso di addebito impugnato a suo dire illegittimo per violazione dell'art 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.
Nel merito, deduceva l'infondatezza ed illegittimità della pretesa dell' per CP_1
avvenuta pregressa cancellazione dell'impresa artigiana.
Concludeva chiedendo previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, per i motivi sopra indicati, dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo restituzione dell'eventuale indebito e condanna di parte resistente ex art 96 c.p.c. per lite temeraria.
CP_ Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo al Giudice di dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art. 24, d. lgs. n. 46/99 e/o ex art. 617 c.p.c., ove non venga fornita prova della sua tempestività; in via principale di dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto;
in via subordinata di accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
Parte resistente eccepiva che il ricorrente è stato socio accomandatario della
[...]
dal 07/05/1998 al 25/03/2013, data in cui è CP_2
Stato nominato liquidatore della stessa società, che l'attività di liquidazione si è conclusa in data 15/01/2021 e che il ricorrente è anche titolare di una impresa individuale attiva (la SI di AS SA ), con inizio attività il 20/10/2014, impresa non avente alcun dipendente e ancora attiva, con produzione di reddito.
Evidenziava, altresì, che la Legge n. 662/1996 ha esteso anche la tutela previdenziale anche ai soci di società esercenti attività commerciali che partecipino personalmente al
Pag. 3 di 7 lavoro aziendale con caratteri dell'abitualità e della prevalenza sia con mansioni operative che direttive e che, nel caso di svolgimento di una pluralità di attività di lavoro autonomo, come statuito dalla sentenza della Cassazione, sez. lavoro, n. 11685/2012, si determina automaticamente l'obbligo di iscrizione presso ognuna delle gestioni previdenziali di competenza.
Con particolare riferimento all'impresa individuale la circostanza dell'assenza di altri dipendenti a dire di parte resistente, sarebbe indicativa della condizione dell'abitualità.
Con riferimento alla sussistenza del giudicato, richiamato da parte ricorrente, l'Istituto eccepivano che l'avviso di addebito per cui è causa riguarda contributi e sanzioni afferenti il periodo dal 1/2021 al 12/2022 mentre l'avviso di addebito di cui alla sentenza n. 1911/2021 riguarda il periodo dal 2015 al 2017.
Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa di natura documentale è stata delegata a questo Giudice che rinviava per la decisione all'udienza del 01.07.2025, sostituita da deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Depositate le suddette noete il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Ciò posto e allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
- la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa, quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Pag. 4 di 7 Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nella specie, mentre va qualificato come opposizione avverso il ruolo il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente ha inteso eccepire la non debenza delle somme richieste a cagione della cessazione dell'attività di impresa in epoca precedente vanno qualificate , come opposizione agli atti esecutivi le doglianze relative a eventuali vizi formali dell'avviso di addebito e della sua procedura notificatoria.
Ciò detto va, si osserva che, a prescindere dal pregio delle argomentazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo, ricorre nella specie una ragione assorbente che conduce all'accoglimento della domanda.
Ed invero parte ricorrente ha prodotto in giudizio la sentenza n. 1911/2021 passata in giudicato (come da attestazione prodotta in atti) emessa dal Tribunale di Catania in data
16.4.2021, con cui è stato annullato un altro avviso di addebito notificato al sign per contributi da versare alla gestione artigiani per gli anni 2015 e 2018. Parte_1
La suddetta sentenza n. 1911/2021 ha dato atto dell'avvenuta cessazione dell'attività della società (di cui è stato socio accomandatario) a Controparte_2 Parte_1
far data dal 25.3.2013 ed ha statuito la non debenza dei contributi richiesti dall' in CP_1
quanto relativi a periodi successivi alla cessazione della società.
Non vi è dubbio che una tale statuizione, in quanto contenuta in una sentenza definitiva, ha efficacia di giudicato anche nel presente giudizio, in cui vengono in rilievo – così come nel giudizio sopra indicato - contributi afferenti a periodi successivi alla cessazione della società ed alla sua cancellazione dall'albo delle Controparte_2
imprese artigiane.
Pertanto l'accertamento definitivo così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale
Pag. 5 di 7 comune ad entrambe la cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto nel presente giudizio.
L' , peraltro, non ha neppure dimostrato che nella fase di liquidazione la società CP_1
sia stata operativa e che dunque i contributi richiesti con l'avviso Controparte_2
di addebito opposto trovino fondamento in una prosecuzione dell'attività sociale durante la fase di liquidazione.
Al riguardo, non hanno rilievo le dichiarazioni reddituali del prodotte in Parte_1
atti, non essendovi prova che i redditi ivi indicati si riferiscano all'attività della società cessata.
Ed infatti, lo stesso istituto ha documentato che parte ricorrente è titolare dall'ottobre
2014 di impresa individuale (denominata “SI di AS SA”), per cui deve ritenersi che i redditi dichiarati siano riferibili all' attività imprenditoriale tuttora espletata, avente carattere commerciale e che esula dal presente giudizio.
Ne consegue la sussistenza del ne bis in idem – giudicato esterno (cfr Cass. 19/11.2020
n. 26345 in CED Cass 2020 ; Cass.
7.4.2009 n.8379 in CED Cass 2009; Cass 4.7.2019
n. 17931 in CED Cass 2019).
In conclusione divenuta definitiva la statuizione in ordine alla non debenza dei contributi in considerazione dell'avvenuta cessazione dell'attività della società
(di cui è stato socio accomandatario) a far data dal Controparte_2 Parte_1
25.3.2013 in accoglimento della spiegata opposizione va accolta l'opposizione e dichiarati non dovuti i crediti richiesti con l'avviso di addebito impugnato che per l'effetto viene annullato.
La spese seguono la soccombenza e liquidate in favore di parte ricorrente ed a carico dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore nella misura di euro CP_1
1.863,5 oltre spese generali ( 15% ), CPA e IVA come per legge.
Non si ritiene sussistano i requisiti del dolo o della colpa grave di parte resistente, ciò alla luce delle argomentazioni giuridiche addotte e della documentazione prodotta pertanto non viene accolta la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, Dott.ssa Alessia Trovato , in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
Pag. 6 di 7 7128/2023 R.G disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così statuisce: in accoglimento della spiegata opposizione dichiara non dovuti i crediti richiesti con l'avviso di addebito opposto a titolo di contributi alla gestione artigiani per il periodo dal 1/2021 al 12/2022, che per l'effetto annulla.
CP_ Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al ricorrente, le spese di lite come liquidate in parte motiva di sentenza.
Rigetta la richiesta del ricorrente di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Così deciso in Catania, li 02.07.2025
Il GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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