Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/06/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Daniela Galazzi Presidente dr. Andrea Compagno Giudice dr.ssa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15412 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA società in persona del curatore, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Costanza, con elezione di domicilio in Trapani nella Via
Gen. Ameglio n. 37 attore
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Noto Sardegna e Nicola Messina, Controparte_1 con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Simone Cuccia n.45.
convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 13.03.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fallimento della società esercente l'attività di estrazione Parte_2 materiali lapidei, agisce ai sensi dell'art. 146 l.f. nei confronti di amministratore Controparte_1 della società dal 27/12/2012 e sino al fallimento dichiarato con sentenza n.13/19 emessa dal
Tribunale di Trapani l'11/07/2019.
Nello specifico addebita all'amministratore: a) di non avere tenuto la contabilità in maniera regolare;
b) di avere omesso di adottare i provvedimenti idonei a salvaguardare la società a seguito del progressivo deterioramento della situazione patrimoniale a far data dall'esercizio 2016, causando in tal modo l'erosione dell'intero capitale sociale;
c) di avere, nonostante la crisi patrimoniale, deliberato la distribuzione delle riserve accantonate per €.50.000,00 in favore dei soci, così
e) di non avere preteso la restituzione dell'importo di euro 13.402.50 derivante da titoli
“Banca Nuova” posseduti dalla società e divenuti ormai irrecuperabili;
f) di non avere restituito la cassa sociale risultante pari ad euro € 36.586,40. Ha quindi chiesto il risarcimento del danno derivante dalle singole condotte contestate o in subordine pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare, limitandolo in ogni caso alla misura di euro 1.883.162,10, oltre interessi e rivalutazione.
Costituitosi, il convenuto ha negato di essersi reso responsabile di atti di mala gestio, rappresentando che la causa principale della crisi economico-finanziaria che ha investito l'impresa, determinandone sostanzialmente il fallimento, sarebbe da rinvenirsi nello sfratto subito il 30.10.2016 da parte della
Curatela del fallimento di avente ad oggetto il sito della cava di CP_2 Parte_3
Custonaci nella contrada Noce, dove veniva svolta l'attività di impresa.
Così brevemente ricostruita la vicenda, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal fallimento sia fondata e vada accolta nei limiti di seguito indicati.
Il fallimento che agisce ai sensi dell'art. 146 l.f., per il risarcimento del danno deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente.
Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti (cfr. Cass. 22911/10).
Ciò premesso, osserva il Collegio che la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori – e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti;
infatti anche in questo caso sono necessarie tanto la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, quanto la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr. Cass. Cass. 5960/05;
Cass. 5876/11; Cass. 7606/11).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/08) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno- evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno- conseguenza. Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente – come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Orbene, la condotta ascritta al convenuto e consistente nell'omessa regolare tenuta della contabilità ha trovato piena conferma all'esito dell'istruttoria: il ctu ha infatti accertato che non è stata possibile né la ricostruzione né la verifica dell'attendibilità della contabilità, mancando la documentazione giustificativa dei fatti gestionali annotati sui libri contabili. In particolare, sebbene risultino versati in atti i mastrini contabili, alcune situazioni patrimoniali, i bilanci e i libri inventario, la mancata tenuta dei libri Giornale e dei registri Cespiti ha impedito ogni attività di controllo, non consentendo la verifica della corrispondenza dei dati aggregati nei bilanci con quelli riportati nelle scritture contabili.
È stato altresì accertato che già dall'esercizio chiuso al 31.12.2016 la società registrava un consistente deficit patrimoniale e, ciò nonostante, l'assemblea dei soci in data 14/08/2016 (v. allegato 8 produzione documentale di parte attrice) ha deliberato di distribuire ai soci parte delle riserve accantonate in misura pari ad € 50.000, così aggravando la situazione già deficitaria e contribuendo a determinare la totale erosione del capitale sociale registrata alla fine dell'esercizio
2017. La perdita del capitale sociale è stata poi inasprita dalla mancanza di adeguate e tempestive iniziative da parte dell'amministratore volte a reintegrare il capitale ovvero a porre la società in liquidazione.
L'inerzia dell'organo sociale ha dunque, senza dubbio, aggravato il dissesto della società che era già evidente alla fine dell'esercizio del 2016: peraltro, le scritture contabili, ove regolarmente registrate, avrebbero fatto emergere al 31.12.2017 una perdita di esercizio pari ad euro 397.032 che ha determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo consentito dalla legge.
Di contro nessuna rilevanza può attribuirsi alla annotazione in bilancio dell'operazione di copertura della perdita pure risultante dal bilancio pari ad euro 252.215 mediante l'utilizzo “fino a concorrenza” della voce “debiti verso soci per riduzione del capitale sociale”, giusto verbale assemblea del 29/06/2018, atteso che, in ogni caso, all'esito delle rettifiche apportate alla contabilità sociale è emersa una perdita effettiva ben maggiore (pari ad euro 397.032) che ha comportato una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. A fronte di tale situazione deficitaria l'amministratore in carica avrebbe allora dovuto sollecitare la ricapitalizzazione della società, ovvero, in mancanza, decretarne la messa in liquidazione, mentre ha proseguito l'attività d'impresa fino alla data del fallimento.
In forza delle considerazioni e dei rilievi svolti, va quindi senz'altro affermata la responsabilità del convenuto, pur considerando che, in data 15 maggio 2016, la Parte_4 tramite l' ha notificato alla Group Pellegrino Import-Export S.r.l. un'ordinanza di
[...] CP_3 sfratto ex art. 2 decies, co. 2, L. n. 575/1965 e ss.mm.ii. (allegato 3 della produzione documentale di parte convenuta), con la quale è stato ordinato il rilascio della cava e dei beni ad essa locati
(provvedimento poi eseguito forzatamente in data 31 ottobre 2016), sicché di fatto l'attività
d'impresa si è sostanzialmente arrestata a tale data.
Passando ora alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale che non possa trovare applicazione il criterio della differenza dei netti patrimoniali posto che la scarsa documentazione contabile prodotta, pur evidenziando l'entità delle perdite in valore assoluto che ha determinato la totale erosione del capitale sociale, non consente tuttavia di risalire all'origine delle spese ivi annotate, ossia non consente la ricostruzione della situazione economico patrimoniale della società in ottica liquidatoria (v. ctu. pag.52).
Vale la pena di richiamare, quindi, il principio, affermato in giurisprudenza secondo cui, quando la mancanza di scritture contabili o l'insufficienza delle stesse, addebitabile all'amministratore, impedisca di ricostruire con l'analiticità necessaria quale sia stato l'effettivo andamento dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, il giudice deve limitarsi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
A tal riguardo, si osserva che hanno trovato pieno riscontro solo alcune delle condotte contestate dal fallimento all'amministratore ed in particolare non è stata restituita la cassa sociale risultante dai bilanci e pari ad euro 36.586,40, rispetto alla quale l'amministratore ha dichiarato al curatore di non averne la disponibilità (v. verbali di audizione del 13/11/2020 e 14/01/2021). Nessuna azione è stata poi posta in essere dall'amministratore per recuperare il credito iscritto in bilancio per euro
131.413,87 vantato dalla società nei confronti della ditta individuale dallo stesso gestita, lasciando così che il detto credito diventasse inesigibile;
né l'amministratore si è in alcun modo attivato per esigere i crediti di rilevante valore (pari ad euro 402.798,35) vantati dalla società nei confronti dei clienti esteri, anzi risulta che lo stesso, contravvenendo alle principali regole di contabilità, abbia continuato ad iscrivere tali crediti nei bilanci senza operare la minima svalutazione, ancorché a causa del trascorrere del tempo fossero divenuti di difficile realizzo. Parimenti non risulta che l'amministratore abbia attuato qualche iniziativa nei confronti di altri soggetti debitori della società la cui attività risultava cessata o addirittura dichiarati falliti, lasciando prescrivere crediti per complessivi euro 164.242,00.
Sono poi emersi maggiori oneri tributari per euro 1.092.256,13 maturati tra il 2017 e la data del fallimento e quindi addebitali all'amministratore odierno convenuto, il quale, a fronte della comprovata cessazione dell'attività estrattiva della società (in conseguenza dell'esecuzione dello sfratto ingiunto dalla società proprietaria della Cava condotta in Parte_4 locazione), anziché dichiarare immediatamente lo scioglimento della società (come sopra osservato), ha continuato a mantenere in vita la medesima organizzazione amministrativa così consentendo il maturarsi del presupposto impositivo dei tributi che altrimenti sarebbe venuto meno.
Nessun danno, invece, può dirsi derivante dalla omessa svalutazione dei titoli di Banca Nuova il cui valore al momento dell'acquisto era pari ad euro 13.402,50, ciò in quanto la perdita di valore dei titoli di Banca Nuova è stata dovuta alla crisi delle Banche Venete e non può certo essere imputata all'amministratore che, al più, avrebbe potuto chiedere il risarcimento del danno, scelta tuttavia rimessa ad una valutazione meramente discrezionale dell'imprenditore. Le medesime considerazioni vanno estese alla decisione dell'amministratore di concedere in comodato gratuito i beni strumentali della alla Parte_2 Parte_5
Il danno complessivamente imputabile all'amministratore è quindi pari ad euro 1.840.669,25.
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore – come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione – ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. cass. sez. I civ. n. 11018/05 e 68/79), al fallimento spetta anche (art.1223
c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare, applicando sulla somma predetta, rivalutata annualmente (fino alla data della presente pronuncia), gli interessi al tasso legale. Il tutto a decorrere dalla data del fallimento.
Il danno complessivamente calcolato ascende così ad euro 2.383.124,30 (di cui euro 1.840.669,25 per capitale, euro 209.293,92 per interessi ed euro 333.161,13 per rivalutazione), somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano in favore del fallimento, in complessivi euro 23.399,00 di cui ero 3.399,00 per spese vive prenotate a debito, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Vanno poste, inoltre, a carico del convenuto soccombente le spese della ctu (già liquidate con separato decreto del 27.05.2024). Infine, essendo i fatti contestati quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr.
Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co. 1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
Condanna al pagamento, in favore del fallimento della società “ Controparte_1 [...]
, della somma di euro 2.383.124,30, oltre interessi legali dal dì della Parte_2 pubblicazione della sentenza a quello del saldo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore del fallimento, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 23.399,00 di cui ero 3.399,00 per spese vive prenotate a debito, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della espletata c.t.u., già liquidate con decreto del 27.05.2024;
Indica nel convenuto soccombente il soggetto nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione V Civile del Tribunale, il 13.06.2025.
Il Giudice La Presidente
Emanuela Rosaria Maria Piazza Daniela Galazzi