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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/08/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 05/08/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.123/2021R.g.
Tra
n.06/11/1997 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Mobilio Francesco
RICORRENTE
E
n p.l.r.p.t. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Barbieri Davide
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 09/02/2021, depositato in data 05/02/2021,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento adottato nei confronti del ricorrente per totale insussistenza del fatto materiale contestato per i motivi di cui in ricorso;
2. per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato presso la medesima società, con le medesime mansioni ed il medesimo livello ricoperto alla data del licenziamento;
3. sempre per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore, al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno subito a causa del licenziamento dichiarato 1 illegittimo, pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per
l'eventuale svolgimento di altre attività lavorative oltre comunque al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sua effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
4. per il caso di rinuncia del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro spettantegli, condannare la resistente, in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
5. accertare e dichiarare
l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla società resistente sulla retribuzione del ricorrente nel periodo aprile/settembre 2020; 6. previa declaratoria del relativo diritto del ricorrente alla restituzione di tali somme, accertare e dichiarare che nessuna somma a tale titolo è dovuta dal ricorrente nei confronti della società resistente e, per l'effetto condannare la società resistente in persona del suo legale rappresentante pro -tempore al pagamento della somma di €. 2.930,45 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ove dovuta allo stesso indebitamente trattenuta;
7. condannare, infine, la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di difesa del presente giudizio.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 15.12.2021, 12.10.2022, 14.02.2024, 05.06.2024,
11.09.2024, 12.02.2025 e all'udienza del 02.07.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza
Pag. 2 di 4 con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
A sostegno delle rassegnate conclusioni parte attrice ha dedotto, in primo lugo, di aver lavorato alle dipendenze dell'odierna resistente sin dal 6 dicembre 2019 (con contratto a tempo determinato e pieno poi divenuto a tempo indeterminato a far dal 1° marzo 2020 con le mansioni di Autista di
Livello D1 del 'CCNL Servizi Ausiliari') e fino al 12.09.2020, allorché gli veniva intimato il recesso datoriale per giustificato motivo soggettivo, preceduto dalla contestazione disciplinare del 04 luglio 2020 (comportamento inadeguato ed ineducato tenuto durante l'attesa delle visite mediche).
Parte attrice contesta, secondo quanto emerge dalla narrativa dell'atto introduttivo, la legittimità dell'intimato recesso datoriale per insussistenza del fatto materiale, genericità delle contestazioni e violazioni procedurali.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse pretese .
La controversia, documentalmente istru ita, può essere decisa all o stato degli atti.
In primo luogo, deve darsi atti del principio interpretativo consolidato, cui la Scrivente presta adesione, per il quale in relazione al procedimento previsto dall'art. 7 st. lav., il requisito di specificità della contestazione disciplinare sia integrato quando la contestazione fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenerne integrata la violazione è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore, e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione (cfr. Cass. civ. n. 26199/2019; Cass. civ. n.
9590/2018); compito del giudice di merito è verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto materiale contestato, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (Cass. civ. n. 6889/2018).
Nel caso di specie, la contestazione sollevata nei confronti del prestatore non può dirsi rientrante nei canoni normativi, come interpretati dalla giurisprudenza, di specificità; infatti, se pure è evincibile dalla comunicazione la data di commissione del fatto contestato tramite il riferimento al termine “odierno”, non è circostanziata la descrizione del fatto in termini di
Pag. 3 di 4 esatta collocazione di spazio e tempo, nonché la puntuale descrizione del comportamento ricondotto al prestatore. Ne discende, dunque, l'inquadramento della fattispecie concreta nell'alveo della disposizione di cui all'art.4 d.lgs. n.23/2015.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto con riferimento al capo di domanda n.4). Le spese di lite del presente giudizio si liquidano, come da dispositivo, in base alla soccombenza e sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di un terzo, atteso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7961).
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 12.09.2020 e condanna parte resistente al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura corrispondete a quattro mensilità da calcolarsi tenuto conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
2) Compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna parte resistente alla refusione delle restanti spese di lite che si liquidano in €1797,00 oltre spese generali
(15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 05 agosto 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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