Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/10/2025, n. 7753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7753 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07753/2025REG.PROV.COLL.
N. 05738/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5738 del 2024, proposto da:
Società Agricola VE di NO MA, IO, EL e RI IA s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato RI Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AU D’CU, AR AS, GI Caso, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 00332/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società agricola VE ha proposto appello avverso la sentenza n. 332/2024, con cui il T.A.R. per la Campania ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento: i) del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante “ PSR Campania 2014-2020 - Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.1 – bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 14.08.2017 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva ”, nell'ambito del quale la domanda della società ricorrente era stata ricompresa nell'Allegato D, tra quelle non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo; ii ) del verbale reso dalla Commissione di riesame all'esito della seduta del 7.05.2020; iii ) della nota prot. n. 0108728 del 19.02.2020, recante la comunicazione dei motivi sulla base dei quali era stato ridotto il punteggio finale attribuito alla domanda; iv ) del D.R.D. n. 79/2020, del D.R.D. n. 39/2020, del D.R.D. n. 136/2019 e di tutti gli atti presupposti connessi, collegati e consequenziali.
2. In punto di fatto la Società ha esposto di aver conseguito, a seguito del complessivo riesame, il punteggio pari a 36 punti, inferiori al minimo previsto (40) per l’attribuzione delle risorse di cui al bando di cui alla Misura 4 – Tipologia 411 del PSR Campania 2014-2020 “ Supporto per gli investimenti delle aziende agricole ”. La Società ha dedotto l’illegittimità della valutazione espressa dalla Regione, evidenziando come fossero stati decurtati 9 punti rispetto all’originaria attribuzione, di cui: i ) cinque punti relativi al criterio di selezione 5.3 “ Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa) ”; ii ) quattro punti relativi al criterio 6.3 “ Introduzione di macchine e attrezzature per la migliore gestione delle deiezioni animali negli allevamenti finalizzate al loro riutilizzo in ambito aziendale ”. In particolare, in relazione al primo criterio la Regione aveva evidenziato come, sebbene iscritta al contratto di rete “AR”, non si evincevano dalla domanda e dai relativi allegati investimenti materiali o immateriali necessari ad adeguare l’offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite la rete d’impresa. In ordine al secondo criterio la Regione aveva osservato come il progetto avesse previsto l’acquisto di uno spandiletame ma non vi fosse zootecnia aziendale.
3. Il T.A.R. ha respinto la domanda osservando che: i ) la sola iscrizione al contratto di rete non era sufficiente considerato che gli investimenti ammessi a finanziamento dovevano essere funzionali “ ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento ”, servendosi della rete di imprese; ii ) il bando aveva previsto due fattori di attribuzione, consistenti negli “ investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ” ovvero negli “ investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa) ”; iii ) l’art. 2, lett. m ), del Regolamento UE 1305/13 definisce “ corta ” una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori; iv ) la circolare n. 215079 del 3.4.2019 aveva precisato, in proposito, come la sola adesione a una rete non potesse permettere l’assegnazione del punteggio, dovendo il progetto riguardare l’innovazione nell’organizzazione dell’azienda per consentire una migliore offerta di produzioni per qualità, modi e quantità adeguate alla commercializzazione attraverso canali OP, cooperative, reti di imprese; v ) la mancata attribuzione del punteggio riguardo al criterio 5.3 era pienamente giustificata dalla circostanza che la Società non aveva dimostrato la messa in opera di investimenti materiali o anche immateriali; vi ) in relazione al criterio 6.3, doveva considerarsi come il bando avesse consentito l’attribuzione del punteggio solo in caso di introduzione di macchine e di attrezzature per la migliore gestione delle deiezioni animali specificamente in aziende zootecniche; vii ) inoltre, il criterio 6.1. aveva fatto riferimento all’introduzione di nuova macchine ed attrezzature finalizzate alla riutilizzazione di sostanza organica vegetale o zootecnica, escludendo, quindi, il materiale di provenienza extraaziendale; viii ) anche ammettendo la possibilità di acquisire all’esterno la sostanza organica, era, comunque, necessario documentare l’esistenza di un accordo per l’utilizzazione agronomica ai sensi della D.G.R. 585/2020 (ex D.G.R. 771/2012), non sussistente nel caso di specie.
4. AR ha articolato tre motivi di ricorso in appello, di seguito esaminati. Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo di respingere il ricorso in appello. All’udienza del 2.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo di ricorso in appello VE ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado con riferimento alla reiezione del motivo di ricorso proposto in relazione al criterio 5.3. La Società ha osservato che: i ) il criterio di selezione in esame aveva previsto l’attribuzione del relativo punteggio in caso di investimenti tesi a favorire la filiera corta o investimenti materiali o immateriale necessari ad adeguare le modalità di offerta dei prodotti; ii ) il contratto AR ha la finalità di “ svolgere in comune le attività di ricerca, sperimentazione, produzione, lavorazione, trasformazione, promozione e commercializzazione di prodotti agricoli ” e tali finalità sono perseguite mediante obiettivi strategici della rete e modalità di promozione dell’attività ai fini dell’accesso al mercato; iii ) il contratto è, quindi, funzionale agli obiettivi della filiera corta e gli investimenti previsti (realizzazione di un’avanserra per la lavorazione del prodotto e relativi macchinari) erano funzionali ad adeguare le modalità di offerta. Secondo l’appellante la propria tesi sarebbe confermata anche da una f.a.q. della Regione, che aveva evidenziato come il punteggio sarebbe stato attribuito agli investimenti “ finalizzati ad adeguare le modalità di offerta, ovvero ad avvantaggiarsi di più favorevoli condizioni di mercato, rese possibili dalle partecipazioni all’associazione o alla rete ”. La Società ha, inoltre, evidenziato come i requisiti previsti dal bando fossero alternativi e, quindi, era sufficiente la sussistenza anche solo di uno di essi per conseguire il relativo punteggio, come confermato da alcune sentenze dello stesso T.A.R. per la Campania.
5.1. Il motivo è infondato. Il criterio di selezione n. 5 era finalizzato a “ favorire la realizzazione di progetti compatibili con le possibilità di spesa delle aziende ”. L’assegnazione del punteggio era basato “ sulle caratteristiche economiche dell’azienda al momento della presentazione dell’istanza di aiuto e sull’attenzione posta dal richiedente per assicurare il reddito aziendale ”. Il bando prevedeva la possibilità di attribuire cinque punti per gli investimenti “ tesi a favorire strategie di filiera corta ” ovvero per gli investimenti “ materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa) ”. Nel caso di specie, l’azienda appellante non ha prodotto in atti copia del progetto e si è limitata ad evidenziare che gli investimenti previsti sarebbero consistiti nella “ realizzazione di un’avanserra volta alla lavorazione del prodotto ” (per renderlo più fruibile al consumatore finale) e nell’acquisto “ di un parco macchine per detta lavorazione ” (volto ad avere un prodotto confezionato da offrire direttamente al consumatore ovvero, al più, al distributore finale). Ora, avendo riguardo ai due alternativi criteri premiali previsti, deve, tuttavia, osservarsi che: i ) la filiera corta è una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori; ii ) non sono spiegate dall’appellante le ragioni per cui l’investimento indicato (acquisto di un’avanserra e dei relativi macchinari) sarebbe stato funzionale non a generali esigenze dell’azienda ma alla specifica filiera di approvvigionamento e, quindi, ad una filiera corta, come specificatamente indicato nel bando; iii ) allo stesso modo non è indicato in che termini questi investimenti sarebbero stati soluzioni organizzative di imprese associate e non meri investimenti della singola azienda. In sostanza, il deficit della domanda di VE consiste nell’assenza di elementi certi e univoci in ordine alla riferibilità dell’investimento alle esigenze della filiera corta o a soluzioni organizzative delle imprese associati, restando, quindi, indimostrati i presupposti per ottenere il punteggio preteso.
6. Con il secondo motivo la Società VE ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la censura relativa alla mancata attribuzione del punteggio previsto per il criterio n. 6 del bando. La parte ha evidenziato come il riferimento alla zootecnia fosse irrilevante, non essendovi alcuna specificazione in ordine alla necessità di produrre l’azienda all’interno dell’azienda. Secondo la Società la tesi esposta sarebbe stata confermata dalla circolare regionale, secondo la quale: i ) il punteggio per il criterio 6.1 poteva essere assegnato se il progetto avesse previsto l’acquisto anche solo di un macchinario o attrezzature per la riutilizzazione della sostanza organica nel terreno; ii ) il punteggio per il criterio 6.3 poteva essere assegnato se il progetto avesse previsto l'acquisto anche solo di un macchinario o attrezzature per migliorare la gestione delle deiezioni animali negli allevamenti. L’appellante ha, quindi, richiamato giurisprudenza del T.A.R. per la Campania e insistito per l’accertamento del diritto ad ottenere i quattro punti previsti, quanto meno per il criterio 6.1.
6.1. Il motivo è infondato. Il criterio in esame è volto premiare interventi consistenti nell’introduzione di “ macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici ”. In particolare, il criterio riguarda interventi che rendono possibile: i ) la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e la riduzione delle emissioni connesse a questi prodotti anche in attuazione del Decreto 22 gennaio 2014; ii ) la diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo; iii ) la migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento.
6.2. Il primo criterio evocato dalla parte riguarda l’introduzione di nuove macchine ed attrezzature che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni e/o proveniente dagli allevamenti nel terreno. Il criterio fa riferimento alla riutilizzazione della sostanza organica. Un riferimento che, correttamente, il T.A.R. ha riferito alla sostanza prodotta dalla medesima azienda. Diversamente opinando, non si terrebbe conto degli effetti derivanti dal trasporto della sostanza, che contrastano con le finalità generali del criterio, volte a premiare soluzioni che consentano un significativo impatto sull’ambiente e sui cambiamenti climatici. Inoltre, non vi sono evidenze relative al previsto riutilizzo dei propri residui vegetali, risultando l’affermazione contenuta nel ricorso in appello sfornita di prove.
6.3. Omologhe considerazione valgono con riferimento al criterio 6.3 che fa espresso riferimento al riutilizzo delle deiezioni in ambito aziendale, non sussistente nel caso di specie.
7. Con il terzo motivo VE ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha osservato come fosse necessario per l’uso della sostanza organica extra-aziendale un accordo di utilizzazioni agronomica.
7.1. Il motivo è inammissibile, trattandosi di questione non rilevante. Esclusa, infatti, la possibilità di acquisizione della sostanza organica da azienda diversa dalla richiedente, la questione prospettata risulta ininfluente per l’esito del giudizio.
8. In definitiva, il ricorso in appello deve essere respinto.
9. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate stante la mancata redazione di difese di merito da parte della Regione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO