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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 1643 del
R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv
BOSURGI MIRIAM che la C.F._1
rappresenta e la difende
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E
elettivamente domiciliato presso Controparte_2 lo studio dell'avv Avv. Luca Paoletti (C.F.
1 ) e dell'Avv. Maddalena C.F._2
Marchesi
APPELLATA OGGETTO: Appello sentenza Giudice di Pace.
All'udienza del 27.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata:
a) rigettare ogni domanda proposta dalla sig.ra
[...]
e/o confronti Controparte_1 Controparte_3
di per tutte le Parte_1
ragioni, difese ed eccezioni dedotte in atti;
b) condannare – per quanto di rispettiva competenza – la sig.ra e/o l'avv. Antonello Controparte_1
Piana (per quanto dallo stesso direttamente incassato)
a restituire a
[...]
quanto da questa dovesse Parte_1
essere pagato in esecuzione della sentenza del Giudice
2 di Pace di Sassari n. 261/2024 qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare la sig.ra a Controparte_1
rifondere a le spese Parte_1
ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la Banca appellante), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.
Per l'appellato
1) In via principale nel merito: rigettare, per le ragioni esposte in narrativa, il primo motivo di appello di perché infondato in Controparte_4
fatto ed in diritto;
2) In via incidentale: in accoglimento dei motivi di appello incidentale e in riforma della sentenza n.
261/2024, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla sig.ra , CP_2 Controparte_1
a qualsiasi titolo per il contratto di finanziamento n.562053 anticipatamente estinto e/o per le spese del primo grado di giudizio e/o per le spese di
3 mediazione, ponendo eventualmente le stesse ad esclusivo carico di . Parte_1
Con vittoria di tutte le spese di lite, competenze ed onorari, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n 261/2024 resa dal
Giudice di Pace di Sassari in data 4.4.2024.
Esponeva che la sentenza concludeva il giudizio promosso in primo grado da Controparte_1
che aveva convenuto Parte_1
nonché l'intermediario
[...] Controparte_2
con riferimento al contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio n. 562053 sottoscritto il 23 ottobre 2015 e aveva lamentato la parziale nullità del contratto, con particolare riferimento alle commissioni dovute in favore della mandataria pari ad euro CP_5
1392 e alle provvigioni per l'intermediario per euro
2.265,12 allegando la mancanza di una valida
4 giustificazione causale e lamentando la loro vessatorietà.
L'attrice chiedeva dunque che le convenute venissero condannate alla restituzione della somma di euro 1392
per commissioni ed euro 2265,12 per CP_5
commissioni non dovute.
Nel giudizio di primo grado si erano costituite e CP_2 Parte_1
aveva eccepito la propria carenza di CP_2
legittimazione passiva allegando che il contratto contestato era stato sottoscritto dalla con CP_1
. Parte_1
Nel merito aveva esposto che le commissioni pattuite erano dovute e che doveva essere riconosciuto il relativo credito poiché era stata effettivamente eseguita l'attività di intermediazione, con la conseguenza che le clausole contestate, lungi dall'essere nulle per mancanza di valida causa, erano perfettamente valide ed efficaci.
Aveva contestato l'avversa domanda anche con riferimento alla lamentata vessatorietà, sostenendo
5 che la parte aveva esaminato le pattuizioni e le aveva approvate.
In caso di accoglimento della domanda aveva chiesto di essere manlevata da a titolo contrattuale Parte_1
o extracontrattuale.
Nel giudizio di primo grado si era costituita anche e aveva contestato la fondatezza della Parte_1
domanda sostenendo che tutte le voci di costo previste in contratto erano state correttamente indicate e incluse nel TAEG.
Aveva esposto che i costi erano inoltre dovuti poiché relativi a servizi o prestazioni effettivamente eseguiti, così come erano dovute le commissioni in favore dell'intermediario che effettivamente aveva istruito la pratica al fine del perfezionamento del contratto.
Aveva contestato la domanda anche sotto il profilo della asserita vessatorietà escludendo che esistesse uno squilibrio contrattuale stante la legittimità delle clausole e considerato che le pattuizioni erano state regolarmente verificate e sottoscritte dal consumatore.
Con la sentenza impugnata il giudice delle prime cure aveva accolto la domanda e, accertata la parziale
6 nullità del contratto, aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, a restituire alla la somma di CP_1
euro 3657, oltre al pagamento delle spese del giudizio in favore dei procuratori antistatari.
***
Con il presente giudizio impugna la Parte_1
sentenza detta e lamenta in primo luogo che il giudice di pace, nel condannare i convenuti alla restituzione delle somme, non aveva tenuto conto della circostanza che alcune somme erano state già restituite alla CP_1
al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento (euro 270,40 per le commissioni ed euro 218,19 per le provvigioni).
Indicava i seguenti motivi di appello:
ERRONEA DECLARATORIA DI NON DEBENZA
DELLE VOCI DI COSTO OGGETTO DI CAUSA.
Secondo l'appellante il giudice non aveva correttamente distinto tra i costi legati alle provvigioni dovute a quale intermediario e le CP_2
commissioni dovute invece alla mandataria della banca per l'attività di perfezionamento del contratto;
7 aveva valutato erroneamente il rapporto intercorrente tra e e aveva erroneamente CP_2 Parte_1 CP_1
concluso che il compenso per l'intermediario doveva essere versato da direttamente a che CP_1 CP_2
però non aveva sottoscritto alcun contratto con il consumatore e dunque non poteva dirsi legittimata ad ottenere alcun pagamento;
aveva erroneamente dichiarato la nullità delle clausole che prevedevano i costi, in considerazione del fatto che erano riferite ad attività e prestazioni impossibili, eventuali o ricadenti nella normale gestione del credito, poiché, al contrario, le commissioni contestate costituivano corrispettivo per prestazioni effettivamente eseguite e necessarie per il perfezionamento del contratto e la sua gestione senza che si potesse rilevare alcuna attività per cui era stato previsto un doppio corrispettivo.
L'appellante contestava inoltre la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il contratto violasse le disposizioni in materia di credito al consumo di cui ai commi 5 e 6 art 125 bis TUB e precisava che le voci di costo erano state correttamente inserite nel TAEG.
8 Sosteneva che, contrariamente a quanto accertato dal giudice delle prime cure, non si era verificata alcuna violazione dell'art 125 novies TUB poichè l'accordo sul compenso di cui si occupa il comma 2 del citato art. 125-novies TUB riguarda esclusivamente il caso – diverso da quello in esame – in cui l'intermediario del credito sia un mediatore creditizio che svolga, quale soggetto terzo e indipendente, mentre nel caso in esame era incaricata da CP_2 Parte_1
In ogni caso esponeva che la violazione della norma detta non prevedeva la sanzione della nullità.
Allegava inoltre che la sentenza doveva essere riformata anche nella parte in cui sosteneva che i costi del finanziamento erano coperti dagli interessi corrispettivi con la conseguenza che gli ulteriori costi previsti in contratto dovevano ritenersi non dovuti e privi di causa poiché tale considerazione era contraria ai principi in tema di libero mercato.
Del pari errata era la considerazione secondo cui i costi contestati non erano stati pattuiti correttamente in forma scritta come previsto dall'art 125 bis co 5 e
6, poiché, al contrario, il contratto prevedeva chiare
9 clausole scritte, con la conseguenza che anche i principi di trasparenza erano stati rispettati.
Per l'effetto anche le contestazioni relative alla vessatorietà non potevano essere accolte.
Concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza anche con riferimento alla condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio che Controparte_2
contestava le difese di con particolare Parte_1
riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva e deduceva che l'importo dovuto per le provvigioni era stato trattenuto da sulla Parte_1
somma erogata a titolo di finanziamento, per l'effetto era chiaro che le somme fossero state percepite dall'appellante, come tale legittimata passiva.
Contestava, in ogni caso, la sentenza sul punto poiché non aveva motivato in ordine alla legittimazione dell'odierna appellante.
Chiedeva inoltre la riforma della sentenza nella parte in cui aveva previsto la condanna in solido al pagamento in quanto le somme non erano mai state percepite da CP_2
10 Nel merito chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la nullità delle clausole contrattuali poichè aveva espressamente CP_1
conferito incarico di intermediazione a CP_2
Concludeva chiedendo la totale riforma della sentenza anche con riferimento alla condanna al pagamento delle spese del giudizio e delle spese di mediazione che potevano essere riconosciute al più nella somma di euro 48,80.
rimaneva contumace. Controparte_1
In diritto
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che dall'esame del contratto di evince che il finanziatore è ma Parte_1
che il contratto è stato stipulato attraverso la mandataria TA Consumer FI spa.
Non solo, alla stipulazione del contratto si è giunti con l'intermediazione di . CP_2
Sulle nullità contestate dal consumatore:
11 commissioni TA FI spa per euro 696,96 poiché, quale mandataria, ha agito per il perfezionamento del finanziamento provvedendo inoltre all'istruttoria e dunque al caricamento dati e raccolta documenti, verifica della clientela, valutazione del merito creditizio, delibera finanziamento, produzione documenti precontrattuali e contrattuali, raccolte firme, notifica contratto all'amministrazione delegata, raccolta del benestare dell'amministrazione, liquidazione del finanziamento: commissioni TA FI spa in qualità di mandataria, per la gestione del finanziamento, gestione dell'incasso mensile, garanzia del riscosso per non riscosso, attività di post vendita compreso il recupero crediti.
Si esaminerà in primo luogo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva presentata da . CP_2
Nel contratto è detto espressamente che la commissione per l'intermediario del credito non doveva essere versata dal cliente all'intermediario e dall'esame del contratto si evince inoltre che la somma messa a disposizione del cliente era pari ad
12 euro 24.401,03 cioè pari alla somma finanziata detratte le spese del finanziamento, tra cui le commissioni oggetto del presente esame.
Pacifico che la somma mutuata, cioè la somma presa a prestito dall'odierno appellante, sia pari ad euro
28.130,40 (a fronte di euro 24.401,03 effettivamente erogati) e che la somma finanziata includa anche le commissioni contestate, si deve concludere che il pagamento delle commissioni contestate sia stato effettuato in favore di Parte_1
che ha pacificamente percepito le rate corrisposte da
CP_1
Considerato che una quota della rata comprendeva i costi delle commissioni e che il pagamento detto è contestato come indebito dal consumatore, si deve concludere che legittimato passivo è il soggetto che ha percepito il pagamento e dunque, nel caso in esame,
da considerare legittimata Parte_1
passiva (Cassazione civile sez. I, 10/05/2007,
n.10703).
Poiché dall'esame della fattura depositata da e non contestata da si evince che Parte_1 CP_2
13 quest'ultima ha ricevuto (da ) il Parte_1
pagamento relativo alle provvigioni contestate (la circostanza non è contestata) si deve concludere che si è arricchita (seppure indirettamente) con CP_2
riferimento alla clausola contestata, con la conseguenza che deve essere riconosciuta la sua legittimazione passiva.
La sentenza deve essere confermata sul punto seppure con differente motivazione.
Quanto alla nullità delle clausole
L'art. 3 della Direttiva 93/13/CEE stabilisce che «1.
Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto».
14 Nel caso in esame è pacifico che le clausole siano state predisposte unilateralmente e non è provato in alcun modo che siano state oggetto di negoziato individuale, a nulla rilevando, sotto questo profilo, il fatto che siano state sottoscritte singolarmente poiché ciò non implica che il consumatore le abbia potute negoziare.
E infatti, perché si possa parlare di trattativa al fine di escludere la vessatorietà questa deve essere seria
(ossia connotata da comportamenti obiettivamente idonei a raggiungere il risultato cui è diretta), effettiva
(ossia rispettosa della libertà del consumatore e di concludere – o meno – il contratto e di determinarne il relativo contenuto), e individuale (dovendo interessare puntualmente il contenuto dell'accordo preso in considerazione). Con la conseguenza che le parti del contratto non singolarmente ed effettivamente negoziate rimarranno assoggettate alla disciplina di tutela del consumatore.
Considerato che nel caso di specie Parte_1
non ha contestato che le clausole contestate fossero
15 inserite unilateralmente nel contratto/formulario, si deve concludere che, non essendo state oggetto di reale e seria contrattazione tra le parti, sono regolate dalle disposizioni della direttiva citata in tema di clausole vessatorie.
Sulla validità delle pattuizioni contestate
L'attore contesta la nullità delle commissioni poiché del tutto generiche e non trasparenti dal momento che prevedevano il pagamento di somme quale corrispettivo per attività non chiaramente individuate o già remunerate attraverso gli interessi corrispettivi.
Sul punto si richiamano i principi elaborati da Corte giustizia UE sez. II, 20/09/2018, n.51.
L'art 35 Codice Consumo prevede che le clausole siano “redatte in modo chiaro e comprensibile”.
I medesimi principi sono contenuti nel TUB.
In generale, sulla base dei principi detti, si deve ritenere che l'informativa resa ai clienti debba essere chiara, corretta e non fuorviante.
Ed il termine correttezza deve essere interpretato non solo in senso di conformità formale alle norme ma
16 anche alla sostanza garantendo al consumatore la consegna della documentazione necessaria, la puntuale raccolta di informazioni sulla situazione finanziaria del cliente, sui rischi dell'investimento del servizio offerto e, in generale, la verifica sull'adeguatezza dell'operazione.
E' evidente che la finalità della normativa unionale e nazionale con la previsione degli obblighi informativi in capo agli istituti bancari, intermediari finanziari e simili, è quella di garantire la massima trasparenza nei rapporti tra questi ultimi e i clienti, sì da ridurre l'originaria asimmetria informativa sussistente, in modo da consentire ai soggetti che si rivolgono al professionista di accedere a determinate informazioni altrimenti loro precluse assicurando la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori.
In altri termini la clausola contrattuale nei contratti stipulati con il consumatore deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile ed il significato delle parole non può essere ridotto unicamente al suo carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale.
17 La chiarezza deve essere tale da fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa.
Tutto ciò premesso si deve rilevare che, nel caso in esame, le clausole contestate non sono chiare e comportano uno squilibrio in danno del consumatore mutuatario.
Per l'effetto devono essere considerate vessatorie e come tali nulle ed inefficaci.
Le commissioni in favore di TA FI sono vessatorie poiché, in violazione degli obblighi di trasparenza, prevedono il pagamento della somma di complessivi euro 1393,92 ma non chiariscono in alcun modo la causa del pagamento così determinando uno squilibrio del tutto ingiustificato tra il vantaggio ottenuto dalla banca e l'obbligo di pagamento del consumatore.
E infatti, non solo la clausola non è chiara dal punto di vista dell'esposizione ma neppure dal punto di vista del contenuto.
18 Il corrispettivo sarebbe giustificato poiché, quale mandataria, avrebbe agito per il perfezionamento del finanziamento provvedendo inoltre all'istruttoria e dunque al caricamento dati e raccolta documenti,
verifica della clientela, valutazione del merito creditizio, delibera finanziamento, produzione documenti precontrattuali e contrattuali, raccolte firme, notifica contratto all'amministrazione delegata, raccolta del benestare dell'amministrazione, liquidazione del finanziamento: poiché, quale mandataria, si sarebbe adoperata per la gestione del finanziamento, gestione dell'incasso mensile, garanzia del riscosso per non riscosso, attività di post vendita compreso il recupero crediti.
Le attività indicate, e che dovrebbero giustificare il pagamento del corrispettivo da parte del mutuatario, sono, in realtà, attività generiche o attività ricomprese nell'ordinaria attività di finanziamento e come tale già remunerata attraverso gli interessi o altre clausole specifiche.
Attività generiche e ricomprese nell'ordinaria attività di finanziamento
19 Le attività necessariamente preliminari o conclusive del prestito quali, esemplificativamente, l'esame della documentazione, verifica della clientela, produzione documentazione precontrattuale,
notifica contratto all'amministrazione delegata e raccolta del benestare, sono attività che sembrano almeno in parte, ricomprese nella tipica attività dell'intermediario e come tali retribuite separatamente.
La liquidazione del finanziamento, la gestione del finanziamento, la gestione dell'incasso mensile sono attività indicate in maniera del tutto generica ma, soprattutto, si tratta di operazioni che rientrano nell'attività tipicamente bancaria, cioè l'erogazione del prestito, che, evidentemente, deve essere preceduta e costantemente accompagnata dall'esame dei documenti e dalla verifica dei pagamenti.
Tale attività trova il proprio corrispettivo negli interessi corrispettivi e l'applicazione di ulteriori costi non trova giustificazione.
La garanzia del riscosso per non riscosso e le attività di recupero crediti sono invece costi connessi ad
20 un'attività eventuale che non risulta essere stata eseguita.
***
Si deve dunque concludere che le clausole del contratto oggetto del giudizio devono essere dichiarate nulle in quanto in violazione delle norme di trasparenza hanno determinato uno squilibrio in danno del consumatore (art 33 Cod consumo) prevedendo il versamento di un corrispettivo in assenza di un'effettiva controprestazione.
Devono inoltre essere dichiarate nulle per difetto di causa essendo prive di una rilevante e legittima funzione economica.
E infatti se “causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato”(Cass sent n 10490/2006, Cass n
23941/2009, Cass n 8100/2013), si deve concludere che quando, come nel caso in esame, le prestazioni
21 previste nell'ambito del contratto corrispettivo non potevano essere realizzate ovvero erano già previste come obblighi contrattuali e remunerate attraverso gli interessi corrispettivi o altre specifiche clausole, le clausole contestate non possono considerarsi validamente pattuite proprio perché mancanti di una valida causa.
Per l'effetto i costi addebitati per i titoli detti non sono dovuti e la domanda di restituzione del pagamento indebito deve ritenersi fondata.
L'appello sul punto deve essere rigettato.
Deve invece essere accolto con riferimento alle provvigioni in favore dell'intermediario . CP_2
Contrariamente a quanto sostenuto dalla vi è CP_1
prova dell'intervento di nella fase di CP_2
contrattazione, tanto che un incaricato di ha CP_2
sottoscritto il contratto di finanziamento né ha CP_1
contestato in alcun modo la sottoscrizione.
si limita a contestare il corretto adempimento CP_1
del contratto intervenuto tra e CP_2 Parte_1
sostenendo che il compenso per l'intermediario non
22 doveva essere pagato dal consumatore ma Parte_1
[...]
Tali considerazioni non colgono nel segno poiché sono del tutto estranee alle contestazioni di nullità per difetto di causa della clausola.
Una volta provato che è intervenuta nella fase CP_2
precontrattuale, non si può sostenere che la previsione del compenso in suo favore sia privo di giustificazione causale.
Per l'effetto la commissione relativa alle provvigioni deve essere considerata valida e la sentenza deve essere riformata sul punto.
***
Tutto ciò premesso, accertata la nullità delle commissioni in favore di TA FI, e la loro vessatorietà, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alla restituzione Parte_1
della minor somma tra euro 1939,92 e quelle già restituita e pari ad euro 270,40 e dunque il diritto di credito potrà essere riconosciuto nei confronti della sola per euro 1669,52. Parte_1
23 L'appello dovrà essere accolto e la sentenza dovrà essere riformata con riferimento alle provvigioni in favore di CP_2
Nulla sulle spese di mediazione non contemplate nella sentenza impugnata.
Stante il parziale accoglimento dell'appello e la parziale fondatezza della domanda di , si deve CP_1
disporre la compensazione delle spese in entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
accoglie parzialmente l'appello e, accertata la nullità delle commissioni in favore di , in Parte_1
parziale riforma della sentenza, condanna Parte_1
alla restituzione della minor somma tra euro
[...]
1939,92 e quelle già restituita e pari ad euro 270,40 e dunque il diritto di credito potrà essere riconosciuto nei confronti della sola per euro Parte_1
1669,52.
24 Ritenuta infondata la domanda proposta da CP_1
nella restante parte, in accoglimento dell'appello riforma la sentenza nella parte in cui disponeva la restituzione della restante somma per le provvigioni.
In riforma della sentenza, e stante il parziale accoglimento dell'appello, dispone la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Sassari li 20/06/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M.Mossa
IL CANCELLIERE
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