CA
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/01/2024, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 675/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 675/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RODOLFI GIACOMO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO 14 22100 COMO presso il difensore avv. RODOLFI GIACOMO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIALE ITALIA, 69 23037 TIRANO presso lo studio dell'avv. CAELLI GIORDANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 12 APPELLATO
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
In accoglimento delle domande formulate dal sig. con Parte_1
l'atto di citazione in appello, previe le declaratorie di legge, accogliere l'appello interposto da avverso la sentenza n. 715/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale Ordinario di Sondrio in data 29 novembre 2022 e pubblicata in data 29 novembre 2022 e, in totale riforma della stessa, in accoglimento dell'appello spiegato, e per l'effetto accogliere le conclusioni già rassegnate da questa difesa in I grado, e statuire che nulla è dovuto in favore del signor nella sua Controparte_1
qualità di erede della madre per compensi professionali relativi Persona_1
al servizio amministrativo fornito a maturati da Parte_1
quest'ultima (deceduta il 27.11.2016) dall'anno 2010 all'anno 2016, non sussistendone i benché minimi presupposti in fatto e diritto, ovvero, in estremo subordine, ridurre congruamente il suddetto compenso al solo periodo agosto 2015 - novembre 2016 ad euro 2000/2500, ossia ad una sola annualità.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile a norma dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, confermare integralmente l'impugnata sentenza.
In ogni caso, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.09.2019, , quale erede Controparte_1
universale della madre , adiva il Tribunale di Sondrio al fine di Persona_1
ottenere la condanna di a corrispondere la somma di euro Parte_1
40.525,16, oltre interessi legali sull'importo annuale dovuto al 31 dicembre di ogni anno al saldo effettivo, a titolo di compenso per l'attività fiscale ed amministrativa svolta da
, consulente del lavoro, dal 2010 al 2016. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata 4.02.2020, si costituiva in giudizio il signor , titolare dell'omonima Agenzia di Assicurazioni e Parte_1
automobilistiche, deducendo come l'obbligazione patrimoniale a suo carico Org_1
sorta per le prestazioni di consulenza amministrativa fornitagli da Persona_1
fosse stata integralmente estinta a tutto il 27.11.2016 e, per l'effetto, chiedendo respingersi la domanda attorea.
La causa, istruita documentalmente e per testi, veniva chiamata all'udienza del
13.07.2022 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13/7/2022 celebrata in forma di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. 18/2020 e succ. mod., i difensori precisavano le conclusioni e il
Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione. Il
Tribunale con sentenza n. 715/2022 emessa e depositata in data 29.11.2022 dal
Tribunale Ordinario di Sondrio non notificata, nella causa n. 1348/2019 R.G., così disponeva:
“Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
pagina 3 di 12 - in accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 40.525,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in euro 7.616,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. ed euro 577,50 per spese anticipate”.
propone appello iscritto a ruolo il 4.03.2023 avverso Parte_1
la Sentenza n. 715/2022 emessa e depositata in data 29.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Sondrio non notificata con i seguenti motivi:
1. Illegittimità dell'impugnata sentenza n. 715/2022 per errata interpretazione degli accordi sorti tra le parti e della prescrizione presuntiva, in specie degli artt. 2956 e
2957 c.c..
2. Illegittimità della sentenza impugnata per travisamento dei fatti, errata interpretazione ed erronea valutazione del diritto di credito ipotizzato dall'appellato , in qualità di erede della madre Controparte_1 Persona_1
consulente amministrativo dell'odierno appellante ,
[...] Parte_1
defunta in data 27.11.2016.
3. L' errata interpretazione e valutazione degli oneri probatori, a fronte di un rapporto cristallizzato, trasparente e leale, mai messo in discussione dalle parti.
La funzione nulla (nemmeno in via presuntiva) di documentazione creata post-mortem dall'intreccio tra l'appellato, la ex moglie
[...]
dipendente della e lo studio (tutti Per_2 Persona_1 Org_2
con evidente interesse in causa).
pagina 4 di 12 4. L'an debeatur (assolutamente escluso). Il quantum debeatur correttamente determinato dalle parti originarie in euro 2000/2500 annui, e risultante già soddisfatto anche attenendosi ai prelievi bancari effettuati direttamente dalla
Persona_1
5. L' Illegittimità della sentenza per errata statuizione sulla condanna alle spese.
Si costituisce la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza 10.10.2023 fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti precisano come in atti, riportandosi integralmente ai loro scritti difensivi.
La Corte d'Appello concede quindi termini, per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
La causa viene decisa nella camera di consiglio del 3.1.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale trae origine dalla richiesta di euro 40.525,16= da parte di
[...]
, figlio di deceduta il 27.11.2016, nella sua qualità di CP_1 Persona_1
erede, a titolo di compensi professionali dal 2010 al 2016, per l'opera prestata dalla madre a favore di . Parte_1
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale dell'appellante di cui al doc. 2 fasc. appello relativa a: “cartelle sanzioni e CP_2
di Sondrio per complessivi euro 19.165,68”. Organizzazione_3
Detta produzione risulta inammissibile in grado di appello, in quanto nuova e in violazione dell'art. 345 cpc.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale di Sondrio abbia ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione dedotta in comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.03.2020, giorno fissato per la prima udienza. Secondo Parte_1
pagina 5 di 12 l'eccezione di prescrizione sarebbe rilevabile d'ufficio e ritualmente dedotta in comparsa di costituzione.
La Corte osserva quanto segue.
Il motivo di appello è manifestamente infondato.
Il termine concesso al convenuto in primo grado, ex artt. 166 e 167 c.p.c., per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio -quale l'eccezione di prescrizione presuntiva- è di venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Rilevato che si è costituito nel giudizio di primo grado tardivamente, Parte_1
solo all'udienza di comparizione delle parti in data 4 marzo 2020, sicchè anche la propria eccezione risulta tardiva e, correttamente, il Tribunale non ne ha tenuto conto.
L'appellante richiama a sostegno della propria tesi la sentenza della Cassazione Civile
S.U. n. 15661/2005. Questa Corte rileva che il richiamo giurisprudenziale della difesa di risulta inconferente. Parte_1
Infatti, la nota sentenza della Cass. S.U., concerne “l'eccezione di interruzione della prescrizione” che, oltre ad istanza di parte, è rilevabile d'ufficio se risulta dagli atti di causa, in quanto trattasi di un'eccezione in senso lato e non in senso stretto.
Nella fattispecie la questione concerne l'eccezione di intervenuta prescrizione presuntiva, rilevabile solo ad istanza di parte, e non risulta allegata alcuna interruzione della prescrizione (eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti).
La giurisprudenza richiamata da perciò, non risulta applicabile nel caso che Parte_1
ci occupa.
Ne consegue la conferma della statuizione del primo giudice in punto tardività dell'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto in primo grado.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta, l' illegittimità della sentenza impugnata per “travisamento dei fatti, errata interpretazione ed erronea valutazione del diritto di pagina 6 di 12 credito”; in particolare, il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della volontà contrattuale intercorsa tra il cliente e la consulente del lavoro Parte_1
circa il compenso per l'attività professionale svolta concordato in Persona_1
2000,00/2500,00 Euro all'anno, così inficiando “l'indice di riferimento adottato dal
Giudice di prime cure che – per ontologica natura – risulta giuridicamente irrilevante”.
Sostiene l'appellante che “Anche i testi della controparte, (moglie Persona_2
del e hanno poi testimoniato che a trattare la parte CP_1 Testimone_1
economica con il cliente ed amico era direttamente soltanto la titolare Parte_1
dello studio sig.ra ” e che la decisione del Tribunale sarebbe Persona_1
perciò errata.
Con il terzo motivo d'appello contesta la sentenza impugnata Parte_1
ritenendola basata su dichiarazioni testimoniali inammissibili e su documentazione creata, post-mortem, dall'appellato con la complicità della teste e Persona_2
dello CP_3 Org_2 Org_2
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto integralmente gli importi richiesti da CP_1
Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente e attengono all'iter decisionale motivato dal Tribunale;
quest'ultimo, in estrema sintesi, ha ritenuto provata la prestazione e non provata l'eccepita estinzione del credito, non espressamente contestato nella sua misura.
PROVA DELLA PRESTAZIONE
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto provato che “lo studio professionale della madre dell'attore abbia svolto attività contabile, fiscale ed Persona_1
amministrativa in favore e su incarico del convenuto , titolare Parte_1
dell'omonima Agenzia di Assicurazioni e pratiche automobilistiche, anche per gli i dal
2010 al 2016”, in quanto circostanza non contestata in atti da parte convenuta in primo grado, confermata dallo stesso in sede di interrogatorio Parte_1
pagina 7 di 12 formale da questo reso all'udienza del 16.09.2021 e dai testi e Persona_2
dipendenti dello studio professionale, nonché comprovata Testimone_1
documentalmente in atti con il deposito, da parte di , della Controparte_1
relativa documentazione contabile e fiscale.
Questa Corte conferma che risulta provata in atti, senza alcun dubbio, la prestazione resa dalla consulente deceduta.
Infatti, la prova della prestazione risulta da più elementi probatori: testimoniali e documentali e per espressa ammissione dell'appellante.
a) in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 16.09.2021 in Parte_1
primo grado, ha risposto “è vero” ai capitoli di prova nn. 2, 3 e 4 formulati dall'odierno appellato in memoria ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c. datata 03.07.2020, così confermando che lo studio aveva svolto in suo favore “l'attività Persona_1
di gestione contabile ed amministrativa, tenuta della contabilità, predisposizione e trasmissione del bilancio annuale e delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP nonché attività amministrativa relativa alle buste paga dei dipendente ….. anche per gli anni dal 2010 al 2016 ed ha redatto le dichiarazioni dei redditi che mi si mostrano
(documenti dal n. 11 al n. 11g fascicolo di primo grado)”; b)i testi Persona_2
e escusse all'udienza del 16.09.2021 hanno confermato, quali Testimone_1
dipendenti dello studio (come da lettera di assunzione in atti Persona_1
di primo grado a doc. 12. fascicolo appello doc. n. 13), sia l'assistenza contabile, fiscale ed amministrativa svolta in favore del cliente Parte_1
sia la redazione e trasmissione all di tutta la
[...] Organizzazione_4
documentazione fiscale (in atti di primo grado a docc. 11/a-11/f, 13 e 14, fascicolo appello docc. 4 a 11 e doc. 13); c) le dichiarazioni redditi per gli anni dal 2010 al 2016 (in atti primo grado docc. da 11 a 11/F, fascicolo appello docc. da 5 a 12), le buste paga anno 2016 (doc. 11/g primo grado, fascicolo appello doc. 12), il partitario dell'assistito (doc. 13 sia a fascicolo di primo Parte_1
pagina 8 di 12 grado che in grado di appello), i bilanci al 31 dicembre degli anni dal 2010 al 2016 (doc. dal n. 14 al n. 14/f di primo grado, fascicolo di appello doc. n. 13), comprovano l'effettivo svolgimento dell'attività per cui è causa svolta dallo studio professionale in favore dell'appellante.
Risulta, altresì, pacifico in atti che alla morte della signora in data Persona_1
27.11.2016, lo studio professionale garantiva ai propri clienti la continuità dell'assistenza contabile, fiscale ed amministrativa in scadenza affidando l'incarico ad altro professionista, lo . CP_3 Org_2
Come riferito dalla teste all'udienza di primo grado del 25.11.2021 “il sig. Tes_2
mi ha chiamata per concludere le pratiche in corso nello studio della madre CP_1
deceduta, non sono stata pagata per questo come previsto dal codice deontologico” …..
“ho avvisato di persona o telefonicamente i clienti dello studio che le Persona_1
pratiche sarebbero state eseguite senza incorrere in decadenza e sanzioni dalla sottoscritta per il periodo obbligatorio …. e in generale ho proposto se avessero deciso di proseguire con lo studio di cui faccio parte che avremmo mantenuto le stesse condizioni. …ho eseguito per le pratiche in corso, ho telefonato al sig. Parte_1
personalmente e abbiamo fissato un incontro nello studio di Tresenda - Parte_1
studio – nel corso del quale il sig. ha accettato di Persona_1 Parte_1
proseguire l'attività con noi in via provvisoria per consentire la reciproca conoscenza.
Poi alla fine del 2017 il sig. ha deciso di organizzarsi in altro modo per Parte_1
l'assistenza fiscale”.
La teste , all'udienza 16.09.2021 di primo grado, escussa a prova Persona_2
contraria sul cap. f dedotto da controparte, dichiara e è subentrata nello Org_2 Org_2
studio presentandosi poi a tutti i clienti anche a che avrebbe Persona_1 Parte_1
potuto scegliere se restare o andarsene ….non ho assistito all'incontro con ho Parte_1
solo visto che arrivava in ufficio”.
pagina 9 di 12 Anche il teste collaboratore di , Testimone_3 Parte_1
all'udienza del 25.11.2021 conferma che “da me è arrivata una email dello studio con una fattura del e con indicazione che poi mi avrebbero passato Persona_1 CP_1
a e e io non volendo rimanere scoperto ho pagato la fattura e poi mi ha Org_2 Org_2
seguito e e tuttora sono rimasto lì; il primo anno mi hanno fatto pagare un Org_2 Org_2
po' di più poi ci siamo accordati per pagare come con . Persona_1
In conclusione, tutte le testimonianze risultano precise, concordanti e sostanzialmente in linea con quanto riconosciuto dallo stesso appellante in sede di interrogatorio formale e riscontrate dalla documentazione prodotta dall'attore in primo grado, comprovanti la prestazione resa.
QUANTUM
In punto “quantum” (secondo e quarto motivo di appello), il Giudice di primo grado ha valutato “vaghe e generiche” le contestazioni sul credito attoreo, dedotte da
[...]
in comparsa di costituzione in primo grado, rilevando come le difese di Parte_1
questi “sembrano principalmente concentrarsi sul fatto di aver estinto le proprie obbligazioni entro il 27/11/2016.”
A tal proposito, relativamente al motivo d'appello n. 4, la Corte osserva che
[...]
ha “contestato” l'importo delle note pro forma emesse dallo studio Parte_1
per gli anni dal 2010 al 2016 solo nella presente fase di giudizio Persona_1
sostenendo che il “valore” delle prestazioni professionali rese in suo favore fosse stato concordato tra le originarie parti in “euro 2000/2500 spese comprese, del tutto sufficiente per soddisfare la consulenza amministrativa del caso necessaria”.
Questa Corte rileva che, in comparsa di costituzione e risposta di primo grado del
04.03.2020, nulla eccepiva sul punto, né nella narrativa, né nelle conclusioni Parte_1
rassegnate al Tribunale di Sondrio, insistendo sull'eccezione di estinzione del credito vantato dalla controparte.
pagina 10 di 12 Conseguentemente, tale nuova, inammissibile, generica e non provata allegazione - relativa ad un “quantum” concordato tra le parti - non può trovare ingresso in questa fase di giudizio e, pertanto, deve ritenersi inammissibile anche il relativo motivo di appello.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto non contestata (né in comparsa di costituzione, né nella prima memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) la misura dell'importo azionato, pur essendo eccepita la sua estinzione.
Deduce l'appellante nel motivo n. 3.1 che la sentenza di primo grado non ha tenuto conto del “pagamento dei compensi per i costi dovuti, pacificamente già assolti dal cliente , odierno appellante”. Parte_1
Questa Corte osserva che di tale estinzione dell'obbligazione non è stata prodotta, in atti, alcuna documentazione né relativa a pagamenti con disposizioni di Parte_1
dal suo conto corrente a quello della professionista, né con prelievo diretto ad
[...]
opera ed iniziativa della stessa professionista dal cassetto fiscale dell'assistito (come allegato dall'appellante). In particolare, si rileva che non è stata offerta prova di alcun pagamento da parte del soggetto debitore.
Infine, parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di
Sondrio con riferimento al “capo relativo alla condanna alle spese, in principalità ponendole interamente a capo del sig. , in subordine ritenendo Controparte_1
compensate le spese di giudizio”, in quanto la condanna risulta ,ingiusta e gravatoria;
anche su tale motivo l'appellante si limita ad un'impugnazione generica non esplicitandone le argomentazioni.
Il motivo di appello risulta, perciò, inammissibile prima ancora che infondato.
In ogni caso, la Corte osserva che, stante l'infondatezza dell'appello, le spese seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 92 c.p.c..
Le spese del presente grado sono liquidate, nei valori medi, ex DM 147/22, tenuto conto del valore della lite e delle difese svolte (esclusa la fase istruttoria).
pagina 11 di 12 Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
715/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Sondrio in data 29 novembre 2022 e pubblicata in data 29 novembre 2022, che per l'effetto conferma;
2. Condanna al pagamento in favore di parte appellata Parte_1
delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 6.946,00, oltre IVA, CPA
e 15 % spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550). Così deciso in Milano il 3.1.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 675/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RODOLFI GIACOMO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO 14 22100 COMO presso il difensore avv. RODOLFI GIACOMO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIALE ITALIA, 69 23037 TIRANO presso lo studio dell'avv. CAELLI GIORDANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 12 APPELLATO
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
In accoglimento delle domande formulate dal sig. con Parte_1
l'atto di citazione in appello, previe le declaratorie di legge, accogliere l'appello interposto da avverso la sentenza n. 715/2022 Parte_1
emessa dal Tribunale Ordinario di Sondrio in data 29 novembre 2022 e pubblicata in data 29 novembre 2022 e, in totale riforma della stessa, in accoglimento dell'appello spiegato, e per l'effetto accogliere le conclusioni già rassegnate da questa difesa in I grado, e statuire che nulla è dovuto in favore del signor nella sua Controparte_1
qualità di erede della madre per compensi professionali relativi Persona_1
al servizio amministrativo fornito a maturati da Parte_1
quest'ultima (deceduta il 27.11.2016) dall'anno 2010 all'anno 2016, non sussistendone i benché minimi presupposti in fatto e diritto, ovvero, in estremo subordine, ridurre congruamente il suddetto compenso al solo periodo agosto 2015 - novembre 2016 ad euro 2000/2500, ossia ad una sola annualità.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile a norma dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, confermare integralmente l'impugnata sentenza.
In ogni caso, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.09.2019, , quale erede Controparte_1
universale della madre , adiva il Tribunale di Sondrio al fine di Persona_1
ottenere la condanna di a corrispondere la somma di euro Parte_1
40.525,16, oltre interessi legali sull'importo annuale dovuto al 31 dicembre di ogni anno al saldo effettivo, a titolo di compenso per l'attività fiscale ed amministrativa svolta da
, consulente del lavoro, dal 2010 al 2016. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata 4.02.2020, si costituiva in giudizio il signor , titolare dell'omonima Agenzia di Assicurazioni e Parte_1
automobilistiche, deducendo come l'obbligazione patrimoniale a suo carico Org_1
sorta per le prestazioni di consulenza amministrativa fornitagli da Persona_1
fosse stata integralmente estinta a tutto il 27.11.2016 e, per l'effetto, chiedendo respingersi la domanda attorea.
La causa, istruita documentalmente e per testi, veniva chiamata all'udienza del
13.07.2022 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13/7/2022 celebrata in forma di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. 18/2020 e succ. mod., i difensori precisavano le conclusioni e il
Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione. Il
Tribunale con sentenza n. 715/2022 emessa e depositata in data 29.11.2022 dal
Tribunale Ordinario di Sondrio non notificata, nella causa n. 1348/2019 R.G., così disponeva:
“Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
pagina 3 di 12 - in accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 40.525,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in euro 7.616,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. ed euro 577,50 per spese anticipate”.
propone appello iscritto a ruolo il 4.03.2023 avverso Parte_1
la Sentenza n. 715/2022 emessa e depositata in data 29.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Sondrio non notificata con i seguenti motivi:
1. Illegittimità dell'impugnata sentenza n. 715/2022 per errata interpretazione degli accordi sorti tra le parti e della prescrizione presuntiva, in specie degli artt. 2956 e
2957 c.c..
2. Illegittimità della sentenza impugnata per travisamento dei fatti, errata interpretazione ed erronea valutazione del diritto di credito ipotizzato dall'appellato , in qualità di erede della madre Controparte_1 Persona_1
consulente amministrativo dell'odierno appellante ,
[...] Parte_1
defunta in data 27.11.2016.
3. L' errata interpretazione e valutazione degli oneri probatori, a fronte di un rapporto cristallizzato, trasparente e leale, mai messo in discussione dalle parti.
La funzione nulla (nemmeno in via presuntiva) di documentazione creata post-mortem dall'intreccio tra l'appellato, la ex moglie
[...]
dipendente della e lo studio (tutti Per_2 Persona_1 Org_2
con evidente interesse in causa).
pagina 4 di 12 4. L'an debeatur (assolutamente escluso). Il quantum debeatur correttamente determinato dalle parti originarie in euro 2000/2500 annui, e risultante già soddisfatto anche attenendosi ai prelievi bancari effettuati direttamente dalla
Persona_1
5. L' Illegittimità della sentenza per errata statuizione sulla condanna alle spese.
Si costituisce la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza 10.10.2023 fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti precisano come in atti, riportandosi integralmente ai loro scritti difensivi.
La Corte d'Appello concede quindi termini, per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
La causa viene decisa nella camera di consiglio del 3.1.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale trae origine dalla richiesta di euro 40.525,16= da parte di
[...]
, figlio di deceduta il 27.11.2016, nella sua qualità di CP_1 Persona_1
erede, a titolo di compensi professionali dal 2010 al 2016, per l'opera prestata dalla madre a favore di . Parte_1
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale dell'appellante di cui al doc. 2 fasc. appello relativa a: “cartelle sanzioni e CP_2
di Sondrio per complessivi euro 19.165,68”. Organizzazione_3
Detta produzione risulta inammissibile in grado di appello, in quanto nuova e in violazione dell'art. 345 cpc.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale di Sondrio abbia ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione dedotta in comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.03.2020, giorno fissato per la prima udienza. Secondo Parte_1
pagina 5 di 12 l'eccezione di prescrizione sarebbe rilevabile d'ufficio e ritualmente dedotta in comparsa di costituzione.
La Corte osserva quanto segue.
Il motivo di appello è manifestamente infondato.
Il termine concesso al convenuto in primo grado, ex artt. 166 e 167 c.p.c., per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio -quale l'eccezione di prescrizione presuntiva- è di venti giorni prima dell'udienza di comparizione. Rilevato che si è costituito nel giudizio di primo grado tardivamente, Parte_1
solo all'udienza di comparizione delle parti in data 4 marzo 2020, sicchè anche la propria eccezione risulta tardiva e, correttamente, il Tribunale non ne ha tenuto conto.
L'appellante richiama a sostegno della propria tesi la sentenza della Cassazione Civile
S.U. n. 15661/2005. Questa Corte rileva che il richiamo giurisprudenziale della difesa di risulta inconferente. Parte_1
Infatti, la nota sentenza della Cass. S.U., concerne “l'eccezione di interruzione della prescrizione” che, oltre ad istanza di parte, è rilevabile d'ufficio se risulta dagli atti di causa, in quanto trattasi di un'eccezione in senso lato e non in senso stretto.
Nella fattispecie la questione concerne l'eccezione di intervenuta prescrizione presuntiva, rilevabile solo ad istanza di parte, e non risulta allegata alcuna interruzione della prescrizione (eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti).
La giurisprudenza richiamata da perciò, non risulta applicabile nel caso che Parte_1
ci occupa.
Ne consegue la conferma della statuizione del primo giudice in punto tardività dell'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto in primo grado.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta, l' illegittimità della sentenza impugnata per “travisamento dei fatti, errata interpretazione ed erronea valutazione del diritto di pagina 6 di 12 credito”; in particolare, il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della volontà contrattuale intercorsa tra il cliente e la consulente del lavoro Parte_1
circa il compenso per l'attività professionale svolta concordato in Persona_1
2000,00/2500,00 Euro all'anno, così inficiando “l'indice di riferimento adottato dal
Giudice di prime cure che – per ontologica natura – risulta giuridicamente irrilevante”.
Sostiene l'appellante che “Anche i testi della controparte, (moglie Persona_2
del e hanno poi testimoniato che a trattare la parte CP_1 Testimone_1
economica con il cliente ed amico era direttamente soltanto la titolare Parte_1
dello studio sig.ra ” e che la decisione del Tribunale sarebbe Persona_1
perciò errata.
Con il terzo motivo d'appello contesta la sentenza impugnata Parte_1
ritenendola basata su dichiarazioni testimoniali inammissibili e su documentazione creata, post-mortem, dall'appellato con la complicità della teste e Persona_2
dello CP_3 Org_2 Org_2
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto integralmente gli importi richiesti da CP_1
Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente e attengono all'iter decisionale motivato dal Tribunale;
quest'ultimo, in estrema sintesi, ha ritenuto provata la prestazione e non provata l'eccepita estinzione del credito, non espressamente contestato nella sua misura.
PROVA DELLA PRESTAZIONE
Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto provato che “lo studio professionale della madre dell'attore abbia svolto attività contabile, fiscale ed Persona_1
amministrativa in favore e su incarico del convenuto , titolare Parte_1
dell'omonima Agenzia di Assicurazioni e pratiche automobilistiche, anche per gli i dal
2010 al 2016”, in quanto circostanza non contestata in atti da parte convenuta in primo grado, confermata dallo stesso in sede di interrogatorio Parte_1
pagina 7 di 12 formale da questo reso all'udienza del 16.09.2021 e dai testi e Persona_2
dipendenti dello studio professionale, nonché comprovata Testimone_1
documentalmente in atti con il deposito, da parte di , della Controparte_1
relativa documentazione contabile e fiscale.
Questa Corte conferma che risulta provata in atti, senza alcun dubbio, la prestazione resa dalla consulente deceduta.
Infatti, la prova della prestazione risulta da più elementi probatori: testimoniali e documentali e per espressa ammissione dell'appellante.
a) in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 16.09.2021 in Parte_1
primo grado, ha risposto “è vero” ai capitoli di prova nn. 2, 3 e 4 formulati dall'odierno appellato in memoria ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c. datata 03.07.2020, così confermando che lo studio aveva svolto in suo favore “l'attività Persona_1
di gestione contabile ed amministrativa, tenuta della contabilità, predisposizione e trasmissione del bilancio annuale e delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP nonché attività amministrativa relativa alle buste paga dei dipendente ….. anche per gli anni dal 2010 al 2016 ed ha redatto le dichiarazioni dei redditi che mi si mostrano
(documenti dal n. 11 al n. 11g fascicolo di primo grado)”; b)i testi Persona_2
e escusse all'udienza del 16.09.2021 hanno confermato, quali Testimone_1
dipendenti dello studio (come da lettera di assunzione in atti Persona_1
di primo grado a doc. 12. fascicolo appello doc. n. 13), sia l'assistenza contabile, fiscale ed amministrativa svolta in favore del cliente Parte_1
sia la redazione e trasmissione all di tutta la
[...] Organizzazione_4
documentazione fiscale (in atti di primo grado a docc. 11/a-11/f, 13 e 14, fascicolo appello docc. 4 a 11 e doc. 13); c) le dichiarazioni redditi per gli anni dal 2010 al 2016 (in atti primo grado docc. da 11 a 11/F, fascicolo appello docc. da 5 a 12), le buste paga anno 2016 (doc. 11/g primo grado, fascicolo appello doc. 12), il partitario dell'assistito (doc. 13 sia a fascicolo di primo Parte_1
pagina 8 di 12 grado che in grado di appello), i bilanci al 31 dicembre degli anni dal 2010 al 2016 (doc. dal n. 14 al n. 14/f di primo grado, fascicolo di appello doc. n. 13), comprovano l'effettivo svolgimento dell'attività per cui è causa svolta dallo studio professionale in favore dell'appellante.
Risulta, altresì, pacifico in atti che alla morte della signora in data Persona_1
27.11.2016, lo studio professionale garantiva ai propri clienti la continuità dell'assistenza contabile, fiscale ed amministrativa in scadenza affidando l'incarico ad altro professionista, lo . CP_3 Org_2
Come riferito dalla teste all'udienza di primo grado del 25.11.2021 “il sig. Tes_2
mi ha chiamata per concludere le pratiche in corso nello studio della madre CP_1
deceduta, non sono stata pagata per questo come previsto dal codice deontologico” …..
“ho avvisato di persona o telefonicamente i clienti dello studio che le Persona_1
pratiche sarebbero state eseguite senza incorrere in decadenza e sanzioni dalla sottoscritta per il periodo obbligatorio …. e in generale ho proposto se avessero deciso di proseguire con lo studio di cui faccio parte che avremmo mantenuto le stesse condizioni. …ho eseguito per le pratiche in corso, ho telefonato al sig. Parte_1
personalmente e abbiamo fissato un incontro nello studio di Tresenda - Parte_1
studio – nel corso del quale il sig. ha accettato di Persona_1 Parte_1
proseguire l'attività con noi in via provvisoria per consentire la reciproca conoscenza.
Poi alla fine del 2017 il sig. ha deciso di organizzarsi in altro modo per Parte_1
l'assistenza fiscale”.
La teste , all'udienza 16.09.2021 di primo grado, escussa a prova Persona_2
contraria sul cap. f dedotto da controparte, dichiara e è subentrata nello Org_2 Org_2
studio presentandosi poi a tutti i clienti anche a che avrebbe Persona_1 Parte_1
potuto scegliere se restare o andarsene ….non ho assistito all'incontro con ho Parte_1
solo visto che arrivava in ufficio”.
pagina 9 di 12 Anche il teste collaboratore di , Testimone_3 Parte_1
all'udienza del 25.11.2021 conferma che “da me è arrivata una email dello studio con una fattura del e con indicazione che poi mi avrebbero passato Persona_1 CP_1
a e e io non volendo rimanere scoperto ho pagato la fattura e poi mi ha Org_2 Org_2
seguito e e tuttora sono rimasto lì; il primo anno mi hanno fatto pagare un Org_2 Org_2
po' di più poi ci siamo accordati per pagare come con . Persona_1
In conclusione, tutte le testimonianze risultano precise, concordanti e sostanzialmente in linea con quanto riconosciuto dallo stesso appellante in sede di interrogatorio formale e riscontrate dalla documentazione prodotta dall'attore in primo grado, comprovanti la prestazione resa.
QUANTUM
In punto “quantum” (secondo e quarto motivo di appello), il Giudice di primo grado ha valutato “vaghe e generiche” le contestazioni sul credito attoreo, dedotte da
[...]
in comparsa di costituzione in primo grado, rilevando come le difese di Parte_1
questi “sembrano principalmente concentrarsi sul fatto di aver estinto le proprie obbligazioni entro il 27/11/2016.”
A tal proposito, relativamente al motivo d'appello n. 4, la Corte osserva che
[...]
ha “contestato” l'importo delle note pro forma emesse dallo studio Parte_1
per gli anni dal 2010 al 2016 solo nella presente fase di giudizio Persona_1
sostenendo che il “valore” delle prestazioni professionali rese in suo favore fosse stato concordato tra le originarie parti in “euro 2000/2500 spese comprese, del tutto sufficiente per soddisfare la consulenza amministrativa del caso necessaria”.
Questa Corte rileva che, in comparsa di costituzione e risposta di primo grado del
04.03.2020, nulla eccepiva sul punto, né nella narrativa, né nelle conclusioni Parte_1
rassegnate al Tribunale di Sondrio, insistendo sull'eccezione di estinzione del credito vantato dalla controparte.
pagina 10 di 12 Conseguentemente, tale nuova, inammissibile, generica e non provata allegazione - relativa ad un “quantum” concordato tra le parti - non può trovare ingresso in questa fase di giudizio e, pertanto, deve ritenersi inammissibile anche il relativo motivo di appello.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto non contestata (né in comparsa di costituzione, né nella prima memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) la misura dell'importo azionato, pur essendo eccepita la sua estinzione.
Deduce l'appellante nel motivo n. 3.1 che la sentenza di primo grado non ha tenuto conto del “pagamento dei compensi per i costi dovuti, pacificamente già assolti dal cliente , odierno appellante”. Parte_1
Questa Corte osserva che di tale estinzione dell'obbligazione non è stata prodotta, in atti, alcuna documentazione né relativa a pagamenti con disposizioni di Parte_1
dal suo conto corrente a quello della professionista, né con prelievo diretto ad
[...]
opera ed iniziativa della stessa professionista dal cassetto fiscale dell'assistito (come allegato dall'appellante). In particolare, si rileva che non è stata offerta prova di alcun pagamento da parte del soggetto debitore.
Infine, parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di
Sondrio con riferimento al “capo relativo alla condanna alle spese, in principalità ponendole interamente a capo del sig. , in subordine ritenendo Controparte_1
compensate le spese di giudizio”, in quanto la condanna risulta ,ingiusta e gravatoria;
anche su tale motivo l'appellante si limita ad un'impugnazione generica non esplicitandone le argomentazioni.
Il motivo di appello risulta, perciò, inammissibile prima ancora che infondato.
In ogni caso, la Corte osserva che, stante l'infondatezza dell'appello, le spese seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 92 c.p.c..
Le spese del presente grado sono liquidate, nei valori medi, ex DM 147/22, tenuto conto del valore della lite e delle difese svolte (esclusa la fase istruttoria).
pagina 11 di 12 Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
715/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Sondrio in data 29 novembre 2022 e pubblicata in data 29 novembre 2022, che per l'effetto conferma;
2. Condanna al pagamento in favore di parte appellata Parte_1
delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 6.946,00, oltre IVA, CPA
e 15 % spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550). Così deciso in Milano il 3.1.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12