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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 29/09/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 2019/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di divorzio promosso da:
(C.F. ) con l'Avv. Alessia Parte_1 C.F._1
Moscardelli, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) – contumace-; CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del PM in sede
1 CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte telematicamente depositate in data 29.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2022, chiedeva la Parte_1
dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
a San Benedetto del Tronto, in data 22.05.2004, trascritto allo Stato civile di detto Comune con Atto n. 5, Parte I, Serie deleg. 2, Ufficio , Anno 2004.
La ricorrente, a sostegno della propria domanda, esponeva che:
- dall'unione coniugale nasceva, in data 26.08.2004, A_
;
[...]
- le parti si erano separate consensualmente, in forza del decreto di omologa del Tribunale di Fermo, emesso in data 04.06.2009;
- il coniuge, disattendendo i propri doveri genitoriali, aveva omesso il pagamento del contributo al mantenimento del figlio A_
, maggiorenne ma ancora economicamente indipendente;
[...]
- il figlio, prossimo alla conclusione della scuola secondaria, aveva manifestato la volontà di proseguire il percorso di studi;
- al resistente, dopo aver scontato la propria pena presso la Casa
Circondariale di Ascoli Piceno, erano stati concessi gli arresti domiciliari a
Cupra Marittima, alla Via Sabotino n. 19, in cui attualmente viveva insieme alla nuova compagna e il figlio minore . Persona_2
La ricorrente chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 22/05/2004 tra il e registrato dall'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 CP_1
del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) – registro Atti di Matrimonio dell'anno 2004 – Atto n.5 Parte 1 Serie deleg.2, nonché, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
i coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio avranno l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'abitazione indicata in sede di separazione come casa coniugale, sita in Cupramarittima alla via Sabotino nr.19, resta assegnata al sig. CP_1
;
[...]
3) , dovrà versare ogni mese alla signora CP_1 Parte_1
la somma di €.400,00 a titolo di mantenimento del figlio che seppur Per_1
maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente. Detto importo verrà rivalutato annualmente, come per legge, secondo gli indici Istat;
4) il sig. dovrà inoltre rimborsare alla sig.ra il CP_1 Parte_1
50% (cinquantapercento) delle spese straordinarie scolastiche universitarie nonchè sanitarie occorrenti per il figlio.
La parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 16.02.2023, il Presidente, previo interrogatorio libero della parte ricorrente, dava atto dell'impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della parte resistente.
All'esito dell'udienza presidenziale, venivano omessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, potendo i rapporti tra le parti essere regolamentati secondo le condizioni di cui al decreto di omologa, del 04.06.2009, emesso
3 dal Tribunale di Fermo, ad eccezione di quelle relative all'affidamento e alla collocazione del figlio, orma divenuto maggiorenne, nonché all'esercizio del diritto – dovere del coniuge non collocatario di tenerlo con sé-, e veniva disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore all'uopo nominato.
Il Giudice, previa dichiarazione della contumacia di su CP_1
richiesta della parte resistente, riservava la decisione al Collegio, in ordine al solo status,
Con sentenza non definitiva n. 885/2023 del 20.11.2023, l'intestato
Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice istruttore.
La parte ricorrente, con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n 1), richiamando quanto già dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, chiedeva di porre a carico della parte resistente la somma di euro 500,00 quale contributo al mantenimento in favore del figlio.
All'udienza del 22.05.2024, il Giudice istruttore ammetteva parzialmente la prova orale, articolata dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 186 c.p.c., comma 6, n.2), e delegava alla Guardia di Finanza competente il compimento di indagini in merito alle condizioni economico-reddituali e patrimoniali di CP_1
Istruita la causa, all'udienza del 29.05.2025 - celebrata secondo le modalità
“cartolari” previste dall'art. 221 comma 4 d.l. n. 34/2020 come modificato dalla legge n. 77/2020 – la parte ricorrente precisava le proprie conclusioni.
4 All'esito, il Giudice istruttore riserva la decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Tanto premesso si osserva quanto segue. Assegnazione della casa coniugale. Nella fattispecie in esame, dando atto di vivere insieme al Parte_1 figlio e ai suoi genitori in Grottammare, alla Via San Carlo n. 96, ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cupra Marittima, alla Via Sabotino n. 19, in favore del resistente. La domanda deve essere rigettata. Invero, l'assegnazione della casa familiare ha quale funzione quella di garantire la conservazione dell'habitat domestico del figlio, con la conseguenza che la stessa non può essere disposta, come per contro richiesto dalla ricorrente, in favore del genitore con il quale il figlio non convive, il quale non ha peraltro avanzato al riguardo alcuna domanda, essendo infatti rimasto contumace. Mantenimento della prole La ricorrente ha chiesto la condanna di al mantenimento del CP_1 figlio , dando atto che lo stesso, al momento A_ dell'instaurazione del giudizio, frequentasse l'ultimo anno della scuola secondaria e non fosse economicamente indipendente. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contributo al mantenimento perdura in capo ai genitore, anche oltre la raggiunta maggiore età della prole, qualora questa non sia in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita ovvero siano stati posti in considerazione di provvedervi e che, in via generale, la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (cfr. Cass. Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147, e Cass. 12 marzo 2018, n. 5883).
5 In ogni caso, poiché il mantenimento ha una chiara funzione educativa - che ne circoscrive la portata dell'obbligo sia in termini di contenuto che di durata alle risorse ed al tempo occorrenti e mediamente necessarie per l'inserimento nella società del figlio - la valutazione va compiuta tenendo conto delle aspirazioni, del percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto e della situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il ragazzo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr. Cass. 23673/2006; 4765/2002) Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. 17183/2020) Nel caso in esame, in applicazione del principio di prossimità o vicinanza della prova, la non autosufficienza economica di A_ deve desumersi, in via presuntiva, proprio in virtù della circostanza che lo stesso abbia da poco raggiunto la maggior età e concluso il percorso di studi. Del resto, il contegno processuale del resistente, rimasto contumace, non ha consentito una ricostruzione in ordine all'autosufficienza del figlio. Riconosciuto pertanto l'obbligo del mantenimento del figlio in capo ai genitori occorre definirne l'entità di detto contributo, tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Quanto alla ricorrente, la stessa ha dichiarato: a. quanto all'anno 2017, un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 14.739,68 (cfr. CU 2018 allegata al ricorso introduttivo); b. quanto all'anno 2019, un reddito da lavoro dipendente pari ad euro
14.562,24 (cfr. CU 2020 allegata al ricorso introduttivo); c. quanto all'anno 2021, un reddito da lavoro dipendente pari ad euro
15.293,10 (cfr. CU 2022 allegata al ricorso introduttivo).
6 Quanto alla parte convenuta, l'istruttoria svolta non ha chiarito l'occupazione lavorativa svolta dal una volta scontata la propria CP_1 condanna. Dalla informativa della Guardia di Finanzia- Compagnia di San Benedetto del Tronto, disposta ex art. 213 c.p.c., è stato accertato che CP_1 ha dichiarato, per il periodo di imposta 2021, un reddito complessivo pari ad euro 2.538,90 per il lavoro svolto presso le Case Circondariali di Civitavecchia e di Ascoli Piceno, e per il periodo di imposta 2022 un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 3.623.85, erogato dalla Cassa Circondariale di Ascoli Piceno. Dalla stessa documentazione si evince che la parte resistente non ha beni mobili o immobili a sé intestati (cfr. documentazione prodotta in atti dalla Guardia di Finanza in data 10.09.2024). Ebbene, in ragione delle anzidette emergenze processuali, il Collegio ritiene congruo porre a carico del la somma mensile di euro 250,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della prole, con decorrenza dal mese di dicembre 2022, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese – e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale. Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento soltanto in parte delle richieste della ricorrente, devono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, richiamato il contenuto della sentenza non definitiva n. 885/2023 del 20.11.2023, così decide:
- rigetta la domanda con la quale la ricorrente chiede l'assegnazione della casa familiare in favore del resistente;
- pone a carico del resistente la somma mensile di euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , da A_
7 versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla prole;
- dispone la compensazione delle spese di lite. Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 2019/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di divorzio promosso da:
(C.F. ) con l'Avv. Alessia Parte_1 C.F._1
Moscardelli, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) – contumace-; CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del PM in sede
1 CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte telematicamente depositate in data 29.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2022, chiedeva la Parte_1
dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
a San Benedetto del Tronto, in data 22.05.2004, trascritto allo Stato civile di detto Comune con Atto n. 5, Parte I, Serie deleg. 2, Ufficio , Anno 2004.
La ricorrente, a sostegno della propria domanda, esponeva che:
- dall'unione coniugale nasceva, in data 26.08.2004, A_
;
[...]
- le parti si erano separate consensualmente, in forza del decreto di omologa del Tribunale di Fermo, emesso in data 04.06.2009;
- il coniuge, disattendendo i propri doveri genitoriali, aveva omesso il pagamento del contributo al mantenimento del figlio A_
, maggiorenne ma ancora economicamente indipendente;
[...]
- il figlio, prossimo alla conclusione della scuola secondaria, aveva manifestato la volontà di proseguire il percorso di studi;
- al resistente, dopo aver scontato la propria pena presso la Casa
Circondariale di Ascoli Piceno, erano stati concessi gli arresti domiciliari a
Cupra Marittima, alla Via Sabotino n. 19, in cui attualmente viveva insieme alla nuova compagna e il figlio minore . Persona_2
La ricorrente chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 22/05/2004 tra il e registrato dall'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 CP_1
del Comune di San Benedetto del Tronto (AP) – registro Atti di Matrimonio dell'anno 2004 – Atto n.5 Parte 1 Serie deleg.2, nonché, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
i coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio avranno l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'abitazione indicata in sede di separazione come casa coniugale, sita in Cupramarittima alla via Sabotino nr.19, resta assegnata al sig. CP_1
;
[...]
3) , dovrà versare ogni mese alla signora CP_1 Parte_1
la somma di €.400,00 a titolo di mantenimento del figlio che seppur Per_1
maggiorenne non è ancora economicamente autosufficiente. Detto importo verrà rivalutato annualmente, come per legge, secondo gli indici Istat;
4) il sig. dovrà inoltre rimborsare alla sig.ra il CP_1 Parte_1
50% (cinquantapercento) delle spese straordinarie scolastiche universitarie nonchè sanitarie occorrenti per il figlio.
La parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 16.02.2023, il Presidente, previo interrogatorio libero della parte ricorrente, dava atto dell'impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione della parte resistente.
All'esito dell'udienza presidenziale, venivano omessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, potendo i rapporti tra le parti essere regolamentati secondo le condizioni di cui al decreto di omologa, del 04.06.2009, emesso
3 dal Tribunale di Fermo, ad eccezione di quelle relative all'affidamento e alla collocazione del figlio, orma divenuto maggiorenne, nonché all'esercizio del diritto – dovere del coniuge non collocatario di tenerlo con sé-, e veniva disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore all'uopo nominato.
Il Giudice, previa dichiarazione della contumacia di su CP_1
richiesta della parte resistente, riservava la decisione al Collegio, in ordine al solo status,
Con sentenza non definitiva n. 885/2023 del 20.11.2023, l'intestato
Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice istruttore.
La parte ricorrente, con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n 1), richiamando quanto già dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi, chiedeva di porre a carico della parte resistente la somma di euro 500,00 quale contributo al mantenimento in favore del figlio.
All'udienza del 22.05.2024, il Giudice istruttore ammetteva parzialmente la prova orale, articolata dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 186 c.p.c., comma 6, n.2), e delegava alla Guardia di Finanza competente il compimento di indagini in merito alle condizioni economico-reddituali e patrimoniali di CP_1
Istruita la causa, all'udienza del 29.05.2025 - celebrata secondo le modalità
“cartolari” previste dall'art. 221 comma 4 d.l. n. 34/2020 come modificato dalla legge n. 77/2020 – la parte ricorrente precisava le proprie conclusioni.
4 All'esito, il Giudice istruttore riserva la decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Tanto premesso si osserva quanto segue. Assegnazione della casa coniugale. Nella fattispecie in esame, dando atto di vivere insieme al Parte_1 figlio e ai suoi genitori in Grottammare, alla Via San Carlo n. 96, ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cupra Marittima, alla Via Sabotino n. 19, in favore del resistente. La domanda deve essere rigettata. Invero, l'assegnazione della casa familiare ha quale funzione quella di garantire la conservazione dell'habitat domestico del figlio, con la conseguenza che la stessa non può essere disposta, come per contro richiesto dalla ricorrente, in favore del genitore con il quale il figlio non convive, il quale non ha peraltro avanzato al riguardo alcuna domanda, essendo infatti rimasto contumace. Mantenimento della prole La ricorrente ha chiesto la condanna di al mantenimento del CP_1 figlio , dando atto che lo stesso, al momento A_ dell'instaurazione del giudizio, frequentasse l'ultimo anno della scuola secondaria e non fosse economicamente indipendente. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il contributo al mantenimento perdura in capo ai genitore, anche oltre la raggiunta maggiore età della prole, qualora questa non sia in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita ovvero siano stati posti in considerazione di provvedervi e che, in via generale, la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (cfr. Cass. Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147, e Cass. 12 marzo 2018, n. 5883).
5 In ogni caso, poiché il mantenimento ha una chiara funzione educativa - che ne circoscrive la portata dell'obbligo sia in termini di contenuto che di durata alle risorse ed al tempo occorrenti e mediamente necessarie per l'inserimento nella società del figlio - la valutazione va compiuta tenendo conto delle aspirazioni, del percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto e della situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il ragazzo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (cfr. Cass. 23673/2006; 4765/2002) Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cass. 17183/2020) Nel caso in esame, in applicazione del principio di prossimità o vicinanza della prova, la non autosufficienza economica di A_ deve desumersi, in via presuntiva, proprio in virtù della circostanza che lo stesso abbia da poco raggiunto la maggior età e concluso il percorso di studi. Del resto, il contegno processuale del resistente, rimasto contumace, non ha consentito una ricostruzione in ordine all'autosufficienza del figlio. Riconosciuto pertanto l'obbligo del mantenimento del figlio in capo ai genitori occorre definirne l'entità di detto contributo, tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Quanto alla ricorrente, la stessa ha dichiarato: a. quanto all'anno 2017, un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 14.739,68 (cfr. CU 2018 allegata al ricorso introduttivo); b. quanto all'anno 2019, un reddito da lavoro dipendente pari ad euro
14.562,24 (cfr. CU 2020 allegata al ricorso introduttivo); c. quanto all'anno 2021, un reddito da lavoro dipendente pari ad euro
15.293,10 (cfr. CU 2022 allegata al ricorso introduttivo).
6 Quanto alla parte convenuta, l'istruttoria svolta non ha chiarito l'occupazione lavorativa svolta dal una volta scontata la propria CP_1 condanna. Dalla informativa della Guardia di Finanzia- Compagnia di San Benedetto del Tronto, disposta ex art. 213 c.p.c., è stato accertato che CP_1 ha dichiarato, per il periodo di imposta 2021, un reddito complessivo pari ad euro 2.538,90 per il lavoro svolto presso le Case Circondariali di Civitavecchia e di Ascoli Piceno, e per il periodo di imposta 2022 un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 3.623.85, erogato dalla Cassa Circondariale di Ascoli Piceno. Dalla stessa documentazione si evince che la parte resistente non ha beni mobili o immobili a sé intestati (cfr. documentazione prodotta in atti dalla Guardia di Finanza in data 10.09.2024). Ebbene, in ragione delle anzidette emergenze processuali, il Collegio ritiene congruo porre a carico del la somma mensile di euro 250,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della prole, con decorrenza dal mese di dicembre 2022, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese – e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale. Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento soltanto in parte delle richieste della ricorrente, devono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, richiamato il contenuto della sentenza non definitiva n. 885/2023 del 20.11.2023, così decide:
- rigetta la domanda con la quale la ricorrente chiede l'assegnazione della casa familiare in favore del resistente;
- pone a carico del resistente la somma mensile di euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , da A_
7 versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla prole;
- dispone la compensazione delle spese di lite. Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Francesco De Perna Sara Marzialetti
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