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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 01/07/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1908/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1908/2024
Oggi 01/07/2025, alle ore 11.10, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. A. Mango, in sost. dell'avv. Parte_1 Parte_1
[...]
Per , l'avv. C. Barabaschi, in sost. Controparte_1 dell'avv. BERLICH MARIA EMANUELA
Per , nessuno compare Controparte_2
Il giudice, rilevata la regolarità della notificazione dell'atto d'appello e del decreto di comparizione delle parti, dichiara la contumacia di . Controparte_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni nei termini indicati negli atti introduttivi del giudizio e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 01/07/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1908/2024 promossa da:
(C.F. ), che si difende in proprio Parte_1 C.F._1
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Berlich Maria Emanuela
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “1) piaccia all'ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice
d'Appello, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto:
2) correggere il menzionato errore materiale e/o di omissione così come indicato di seguito: - laddove in sentenza, nel
PQM
, è indicato e scritto “dichiara tenuta e condanna la alla rifusione a parte opponente delle spese di lite liquidate in Controparte_2
Euro 247,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per compensi, oltre 15% su compensi ex D.M.
55/2014, CPA 4% L. 576/80 ed IVA, se ed in quanto dovuta”, voglia aggiungere: - “con distrazione in favore dell'Avv. dichiaratosi antistatario ex art. 93 Parte_1
c.p.c.” - o comunque altra formula atta a disporre la distrazione delle spese legali in favore dello scrivente procuratore costituito che ne ha fatto anticipo. 3) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese generali di studio e rimborso contributo unificato anche per codesto grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per : “- adottare le opportune statuizioni in ordine al Controparte_3 proposto appello. - Con compensazione delle spese di lite”.
Per : contumace Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. difensore antistatario del sig. nel Parte_1 Persona_1 procedimento di primo grado, adiva il Tribunale di Cremona al fine di ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'appellante lamenta l'erroneità dell'ordinanza depositata in Cancelleria dal Giudice di pace in data 30.10.2024, stante l'illogicità del provvedimento di rigetto del ricorso proposto per la correzione dell'errore materiale relativo all'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese.
Si costituiva in giudizio , la quale “si rimetteva Controparte_3 alla decisione dell'Ill.mo Tribunale adito in ordine al motivo di appello fatto valere” dall'avv. Parte_1
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di appello, CP_2 non si costituiva ed era dichiarata contumace.
[...]
L'appello è inammissibile, in quanto l'ordinanza di rigetto della richiesta di correzione di un errore materiale non è impugnabile (cfr. Cass. Civ., sez. 3, sent. n.
17836/2023 secondo cui “è stato chiarito che in tema di procedimento di correzione di errori materiali, regolato dall'art. 288 cod. proc. civ., la relativa ordinanza non è impugnabile neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., anche quando di rigetto, in quanto il provvedimento reso sull'istanza in parola è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione (Cass., 27/02/2019, n. 5733). Naturalmente, come pure ricorda la Procura
Generale, resta invece impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la decisione corretta, proprio al fine di verificare se, mercé il surrettizio al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato in quanto la correzione risulti invece inammissibilmente utilizzata per incidere su pretesi errori di giudizio (Cass., 27/06/2013,
n. 16205, Cass., 26/07/2019, n. 20309)…è stato altresì precisato, per completare il quadro ricostruttivo, che: a) a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata è legittimata a far ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per ottenerne la quantificazione (Cass., Sez.
U., 21/06/2018, n. 16415, Cass., 13/11/2018, n. 29029, Cass., 14/03/2019, n. 7276); b) il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che avrebbe dovuto provvedervi, in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento, integra un vizio di omessa pronunzia riparabile solo con l'impugnazione, solamente quando il giudice non abbia statuito sulle spese nemmeno in parte motiva (Cass., 18/02/2020, n. 3968). Dev'essere aggiunto che non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza: in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti (Cass., 21/04/2017, n. 10067). In altri termini: i) se dalla motivazione del provvedimento emerge la statuizione sulle spese, omessa in dispositivo, si potrà procedere alla correzione dell'errore materiale;
ii) se nulla dice anche la motivazione, bisognerà censurare la decisione per omessa pronuncia;
iii) in alcun caso il rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale può costituire l'esercizio di un nuovo potere giurisdizionale in ordine ai diritti oggetto di lite;
iv) l'istanza di correzione di errore materiale è reiterabile non sussistendo l'esercizio, né dunque la consumazione, di una
“potestas iudicandi”. Ciò posto, il provvedimento qui impugnato, al di là della sua motivazione, costituisce comunque il diniego di un'istanza funzionale alla correzione di un allegato errore materiale, come tale inimpugnabile per le ragioni sopra richiamate, ovvero perché funzionale ad emendare errori di redazione che non intaccano il contenuto decisionale assunto”). Per completezza espositiva si evidenzia che, nell'ipotesi in cui si volesse riqualificare l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza depositata dal Giudice di pace come impugnazione proposta avverso la sentenza depositata dal medesimo organo giurisdizionale, l'appello sarebbe comunque inammissibile per tardività, poiché la sentenza del Giudice di pace è stata depositata in cancelleria in data 6.6.2023 e il ricorso in appello è stato depositato in data 12.11.2024.
In relazione al rapporto processuale riguardante l'avv. e Parte_1
, nulla in merito alle spese di lite, stante la contumacia dell'appellata. Controparte_2
In relazione al rapporto processuale riguardante l'avv. e Parte_1 [...]
, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, in Controparte_3 quanto l'appellata non ha effettuato alcuna significativa deduzione difensiva e ha chiesto al
Tribunale di Cremona di “dichiarare la compensazione delle spese di lite”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dall'avv. Parte_1
- compensa interamente le spese di lite tra l'avv. e Parte_1 [...]
; Controparte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
Cremona, 01/07/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1908/2024
Oggi 01/07/2025, alle ore 11.10, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per , l'avv. A. Mango, in sost. dell'avv. Parte_1 Parte_1
[...]
Per , l'avv. C. Barabaschi, in sost. Controparte_1 dell'avv. BERLICH MARIA EMANUELA
Per , nessuno compare Controparte_2
Il giudice, rilevata la regolarità della notificazione dell'atto d'appello e del decreto di comparizione delle parti, dichiara la contumacia di . Controparte_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni nei termini indicati negli atti introduttivi del giudizio e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 01/07/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1908/2024 promossa da:
(C.F. ), che si difende in proprio Parte_1 C.F._1
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Berlich Maria Emanuela
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “1) piaccia all'ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice
d'Appello, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto:
2) correggere il menzionato errore materiale e/o di omissione così come indicato di seguito: - laddove in sentenza, nel
PQM
, è indicato e scritto “dichiara tenuta e condanna la alla rifusione a parte opponente delle spese di lite liquidate in Controparte_2
Euro 247,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per compensi, oltre 15% su compensi ex D.M.
55/2014, CPA 4% L. 576/80 ed IVA, se ed in quanto dovuta”, voglia aggiungere: - “con distrazione in favore dell'Avv. dichiaratosi antistatario ex art. 93 Parte_1
c.p.c.” - o comunque altra formula atta a disporre la distrazione delle spese legali in favore dello scrivente procuratore costituito che ne ha fatto anticipo. 3) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese generali di studio e rimborso contributo unificato anche per codesto grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per : “- adottare le opportune statuizioni in ordine al Controparte_3 proposto appello. - Con compensazione delle spese di lite”.
Per : contumace Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. difensore antistatario del sig. nel Parte_1 Persona_1 procedimento di primo grado, adiva il Tribunale di Cremona al fine di ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
L'appellante lamenta l'erroneità dell'ordinanza depositata in Cancelleria dal Giudice di pace in data 30.10.2024, stante l'illogicità del provvedimento di rigetto del ricorso proposto per la correzione dell'errore materiale relativo all'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese.
Si costituiva in giudizio , la quale “si rimetteva Controparte_3 alla decisione dell'Ill.mo Tribunale adito in ordine al motivo di appello fatto valere” dall'avv. Parte_1
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di appello, CP_2 non si costituiva ed era dichiarata contumace.
[...]
L'appello è inammissibile, in quanto l'ordinanza di rigetto della richiesta di correzione di un errore materiale non è impugnabile (cfr. Cass. Civ., sez. 3, sent. n.
17836/2023 secondo cui “è stato chiarito che in tema di procedimento di correzione di errori materiali, regolato dall'art. 288 cod. proc. civ., la relativa ordinanza non è impugnabile neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., anche quando di rigetto, in quanto il provvedimento reso sull'istanza in parola è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione (Cass., 27/02/2019, n. 5733). Naturalmente, come pure ricorda la Procura
Generale, resta invece impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la decisione corretta, proprio al fine di verificare se, mercé il surrettizio al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato in quanto la correzione risulti invece inammissibilmente utilizzata per incidere su pretesi errori di giudizio (Cass., 27/06/2013,
n. 16205, Cass., 26/07/2019, n. 20309)…è stato altresì precisato, per completare il quadro ricostruttivo, che: a) a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata è legittimata a far ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per ottenerne la quantificazione (Cass., Sez.
U., 21/06/2018, n. 16415, Cass., 13/11/2018, n. 29029, Cass., 14/03/2019, n. 7276); b) il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che avrebbe dovuto provvedervi, in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento, integra un vizio di omessa pronunzia riparabile solo con l'impugnazione, solamente quando il giudice non abbia statuito sulle spese nemmeno in parte motiva (Cass., 18/02/2020, n. 3968). Dev'essere aggiunto che non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza: in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti (Cass., 21/04/2017, n. 10067). In altri termini: i) se dalla motivazione del provvedimento emerge la statuizione sulle spese, omessa in dispositivo, si potrà procedere alla correzione dell'errore materiale;
ii) se nulla dice anche la motivazione, bisognerà censurare la decisione per omessa pronuncia;
iii) in alcun caso il rigetto dell'istanza di correzione di errore materiale può costituire l'esercizio di un nuovo potere giurisdizionale in ordine ai diritti oggetto di lite;
iv) l'istanza di correzione di errore materiale è reiterabile non sussistendo l'esercizio, né dunque la consumazione, di una
“potestas iudicandi”. Ciò posto, il provvedimento qui impugnato, al di là della sua motivazione, costituisce comunque il diniego di un'istanza funzionale alla correzione di un allegato errore materiale, come tale inimpugnabile per le ragioni sopra richiamate, ovvero perché funzionale ad emendare errori di redazione che non intaccano il contenuto decisionale assunto”). Per completezza espositiva si evidenzia che, nell'ipotesi in cui si volesse riqualificare l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza depositata dal Giudice di pace come impugnazione proposta avverso la sentenza depositata dal medesimo organo giurisdizionale, l'appello sarebbe comunque inammissibile per tardività, poiché la sentenza del Giudice di pace è stata depositata in cancelleria in data 6.6.2023 e il ricorso in appello è stato depositato in data 12.11.2024.
In relazione al rapporto processuale riguardante l'avv. e Parte_1
, nulla in merito alle spese di lite, stante la contumacia dell'appellata. Controparte_2
In relazione al rapporto processuale riguardante l'avv. e Parte_1 [...]
, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, in Controparte_3 quanto l'appellata non ha effettuato alcuna significativa deduzione difensiva e ha chiesto al
Tribunale di Cremona di “dichiarare la compensazione delle spese di lite”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dall'avv. Parte_1
- compensa interamente le spese di lite tra l'avv. e Parte_1 [...]
; Controparte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
Cremona, 01/07/2025
Il giudice
Daniele Moro