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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/09/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
09/09/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. NASO DOMENICO
- Ricorrente-
Contro
Controparte_1 », in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da Controparte_2
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 03/03/2023 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del in qualità di collaboratore Controparte_1
,
scolastico in base a vari contratti a tempo determinato prima della sopravvenuta immissione in ruolo, quale assistente amministrativo, e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, prestato nel ruolo inferiore di collaboratore scolastico ai fini della ricostruzione della carriera,
deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base al criterio della temporizzazione di cui all'art. 4 comma 8, 9 e 10 del DPR
399/1088.
Sulla base di tali presupposti, la parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti domande:
accertare e dichiarare il suo asserito diritto alla "ricostruzione della carriera"
(considerando per intero e senza alcuna decurtazione, a tutti i fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti nei vari profili professionali progressivamente riconosciuti), invece di quello della c.d. "temporizzazione", applicato dall'amministrazione scolastica, con conseguente riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata, nonché pagamento delle differenze retributive, oltre accessori e rifusione di spese.;
convenuto, deducendoSi costituiva (tempestivamente) in giudizio il CP_1
l'insussistenza di alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale, che era stata correttamente applicata alla parte ricorrente;
eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. cass. lav. 22 maggio 2012 n° 8053 e cass. lav. 11 febbraio 2011 n° 3367). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n° 642 del 16 gennaio 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a cass. ss. uu. 8 maggio 2014 n° 9936 ed a cass. sez. vi-lav. 28 maggio 2014 n° 12002).
Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. cass. ss.uu. 23 luglio 2014 n° 16765 e cass. ss.uu. 8 febbraio 2011 n° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo ufficio, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. - ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente
(cfr. CASS. Pt_2 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) - alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. cass. lav. 7 agosto 2004 n° 15344, cass. sez. vi-lav. 8 giugno 2016 n° 11762 e cass. sez. vi-lav. 21 maggio 2015 n° 10449), nella specie situata in provincia di Taranto. corretta laInoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente individuazione in capo all'amministrazione centrale, cioè al "ministero
CP_1 struzione", in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla suprema corte
(cfr. cass. lav. 21 marzo 2011 n° 6372; conforme anche cass. lav. 15 ottobre 2010 n°
21276; si vedano altresì cass. 10 maggio 2005 n. 9752, 28 luglio 2008 n. 20521 e 26 marzo 2008 n° 7862).
****: *****
Ciò chiarito, opina il Tribunale che il ricorso sia infondato.
Ed invero, come già accennato, le parti ricorrenti rivendicano il diritto all'integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato in inferiore profilo professionale sempre nell'ambito del personale A.T.A., ai sensi dell'art. 4 co. 13 d.p.r. 23 agosto 1988 n. 399, invece che al parziale riconoscimento dello stesso servizio mediante il meccanismo della temporizzazione ex art. 6 d.p.r. 25 giugno 1983 n. 345, applicato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4 co. 8-9-10 d.p.r.
23 agosto 1988 n. 399.
Deve rilevarsi che l'art. 4 d.p.r. 23 agosto 1988 n. 399 ha stabilito che l'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali avvenga mediante applicazione del
"reticolo retributivo” di cui alla tabella A allegata al decreto e sulla base dell'anzianità; per quanto qui interessa, il co. 8 prevede che “nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 20 giugno 1988, al personale interessato
è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale"; il co. 9 prevede che "qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”; il co. 10 prevede che “i benefici economici di cui al co. 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni"; il co. 12 prevede che "per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si procederà, in sede contrattuale, alla ridefinizione dei profili professionali ..."; il co.
13 prevede infine che "ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinato valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576,
e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli".
Ebbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "tale comma si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione. Invero, il meccanismo del co. 13 è previsto ai (soli) fini dell'inquadramento contrattuale' conseguente alla ridefinizione dei profili professionali' cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto in sede contrattuale'.
Invece, per il futuro, per i casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988', il meccanismo è quello previsto dal co. 8 che si applica 'al personale interessato', senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A.. Quindi, il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale. Si deve inoltre aggiungere, ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione, che, a breve distanza dal CCNL 1995, era stato introdotto il d.l.vo 16.4.1994 n. 297, art. 569,
il quale aveva previsto che, fino alla stipulazione dei contratti collettivi, per il personale A.T.A. si sarebbero applicati i seguenti criteri agli effetti della carriera: '1.
Al personale A.T.A., il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni scolastiche statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà'. Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità effettiva. In conseguenza, il diritto al trattamento più favorevole' (...) non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo, ma nel senso che, per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola, deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione” (cfr. cass. 10 2014 n. 8489 e, in senso conforme, cass. 2 ottobre
2013 n. 22556 e cass. 5 dicembre 2007 n. 25306).
In sostanza, occorre applicare il principio di diritto secondo il quale, per il personale non docente della scuola, inquadrato nella qualifica superiore, non compete un trattamento economico parametrato all'intera anzianità di servizio, essendo stato adottato, anche in applicazione dell'art. 8 del CCNL 15 marzo 2001, il criterio della cd. "temporizzazione", consistente nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l'inquadramento (cfr. altresì cass. lav. 20 settembre 2013 n° 21631 e cass. lav. 23 febbraio 2015 n° 3548).
Né siffatte conclusioni possono ritenersi superate alla luce dei successivi arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione di servizio pre-ruolo, secondo cui “l'art. 569 d.l.vo 297/1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttive
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (cfr. ex plurimis cass. 28 novembre 2019 n. 31150).
La illegittimità della norma interna, nel caso testé citato, è stata infatti ritenuta sul presupposto della parità di mansioni espletate nel servizio pre-ruolo rispetto a quelle espletate nel servizio di ruolo, laddove proprio il presupposto della parità di mansioni difetta nella diversa ipotesi, qui in esame, di passaggio da una qualifica inferiore ad una qualifica superiore, implicando necessariamente tale passaggio un contestuale mutamento delle mansioni.
Deve ancora rilevarsi che il meccanismo della temporizzazione in concreto applicato dall'amministrazione scolastica si rivela più conforme al generale principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. - in forza del quale a disparità di condizioni deve corrispondere un diverso trattamento - attuando una corretta differenziazione tra coloro che hanno maturato una determinata anzianità nella qualifica superiore e coloro che ad essa accedono solo successivamente, così che l'anzianità maturata nella qualifica inferiore avrà un valore inferiore a quella specifica propria del ruolo di destinazione, e garantendosi comunque il livello stipendiale acquisito prima del passaggio.
Né ovviamente rileva l'orientamento ermeneutico espresso da cass. lav. 29 gennaio
2013 n° 2037 (e confermato da cass. ss.uu. 23 febbraio – 6 maggio 2016 n° 9144), in quanto specificamente ed esclusivamente riferito alle ipotesi di mobilità del personale docente, sulla base della ritenuta «... osmosi realizzatasi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola ...», cioè in relazione a presupposti del tutto diversi da quelli cui si riferisce la presente controversia.
O
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O
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente O
O
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rigettato.
O
O
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Quanto alle spese, si deve fare applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., secondo O
O
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cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi
O
O
O
O
è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: e, nella specie, attesa la inconfigurabilità di alcuna di tali ipotesi eccezionali, l'onere non può che ricadere sulla soccombente parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (ridotta ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. cpc., trattandosi di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE assistita da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis cpc.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, che liquida ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. cpc. in complessivi-
-
€.1.100,00 ex D.M. n° 55/14, oltre accessori se dovuti..
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 11 settembre 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
09/09/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. NASO DOMENICO
- Ricorrente-
Contro
Controparte_1 », in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da Controparte_2
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 03/03/2023 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del in qualità di collaboratore Controparte_1
,
scolastico in base a vari contratti a tempo determinato prima della sopravvenuta immissione in ruolo, quale assistente amministrativo, e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, prestato nel ruolo inferiore di collaboratore scolastico ai fini della ricostruzione della carriera,
deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre-ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base al criterio della temporizzazione di cui all'art. 4 comma 8, 9 e 10 del DPR
399/1088.
Sulla base di tali presupposti, la parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti domande:
accertare e dichiarare il suo asserito diritto alla "ricostruzione della carriera"
(considerando per intero e senza alcuna decurtazione, a tutti i fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti nei vari profili professionali progressivamente riconosciuti), invece di quello della c.d. "temporizzazione", applicato dall'amministrazione scolastica, con conseguente riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata, nonché pagamento delle differenze retributive, oltre accessori e rifusione di spese.;
convenuto, deducendoSi costituiva (tempestivamente) in giudizio il CP_1
l'insussistenza di alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale, che era stata correttamente applicata alla parte ricorrente;
eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. cass. lav. 22 maggio 2012 n° 8053 e cass. lav. 11 febbraio 2011 n° 3367). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n° 642 del 16 gennaio 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a cass. ss. uu. 8 maggio 2014 n° 9936 ed a cass. sez. vi-lav. 28 maggio 2014 n° 12002).
Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. cass. ss.uu. 23 luglio 2014 n° 16765 e cass. ss.uu. 8 febbraio 2011 n° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo ufficio, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. - ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente
(cfr. CASS. Pt_2 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) - alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. cass. lav. 7 agosto 2004 n° 15344, cass. sez. vi-lav. 8 giugno 2016 n° 11762 e cass. sez. vi-lav. 21 maggio 2015 n° 10449), nella specie situata in provincia di Taranto. corretta laInoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente individuazione in capo all'amministrazione centrale, cioè al "ministero
CP_1 struzione", in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla suprema corte
(cfr. cass. lav. 21 marzo 2011 n° 6372; conforme anche cass. lav. 15 ottobre 2010 n°
21276; si vedano altresì cass. 10 maggio 2005 n. 9752, 28 luglio 2008 n. 20521 e 26 marzo 2008 n° 7862).
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Ciò chiarito, opina il Tribunale che il ricorso sia infondato.
Ed invero, come già accennato, le parti ricorrenti rivendicano il diritto all'integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato in inferiore profilo professionale sempre nell'ambito del personale A.T.A., ai sensi dell'art. 4 co. 13 d.p.r. 23 agosto 1988 n. 399, invece che al parziale riconoscimento dello stesso servizio mediante il meccanismo della temporizzazione ex art. 6 d.p.r. 25 giugno 1983 n. 345, applicato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 4 co. 8-9-10 d.p.r.
23 agosto 1988 n. 399.
Deve rilevarsi che l'art. 4 d.p.r. 23 agosto 1988 n. 399 ha stabilito che l'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali avvenga mediante applicazione del
"reticolo retributivo” di cui alla tabella A allegata al decreto e sulla base dell'anzianità; per quanto qui interessa, il co. 8 prevede che “nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 20 giugno 1988, al personale interessato
è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale"; il co. 9 prevede che "qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica”; il co. 10 prevede che “i benefici economici di cui al co. 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni"; il co. 12 prevede che "per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si procederà, in sede contrattuale, alla ridefinizione dei profili professionali ..."; il co.
13 prevede infine che "ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinato valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576,
e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli".
Ebbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "tale comma si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione. Invero, il meccanismo del co. 13 è previsto ai (soli) fini dell'inquadramento contrattuale' conseguente alla ridefinizione dei profili professionali' cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto in sede contrattuale'.
Invece, per il futuro, per i casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988', il meccanismo è quello previsto dal co. 8 che si applica 'al personale interessato', senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A.. Quindi, il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale. Si deve inoltre aggiungere, ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione, che, a breve distanza dal CCNL 1995, era stato introdotto il d.l.vo 16.4.1994 n. 297, art. 569,
il quale aveva previsto che, fino alla stipulazione dei contratti collettivi, per il personale A.T.A. si sarebbero applicati i seguenti criteri agli effetti della carriera: '1.
Al personale A.T.A., il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni scolastiche statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà'. Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità effettiva. In conseguenza, il diritto al trattamento più favorevole' (...) non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo, ma nel senso che, per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola, deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione” (cfr. cass. 10 2014 n. 8489 e, in senso conforme, cass. 2 ottobre
2013 n. 22556 e cass. 5 dicembre 2007 n. 25306).
In sostanza, occorre applicare il principio di diritto secondo il quale, per il personale non docente della scuola, inquadrato nella qualifica superiore, non compete un trattamento economico parametrato all'intera anzianità di servizio, essendo stato adottato, anche in applicazione dell'art. 8 del CCNL 15 marzo 2001, il criterio della cd. "temporizzazione", consistente nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l'inquadramento (cfr. altresì cass. lav. 20 settembre 2013 n° 21631 e cass. lav. 23 febbraio 2015 n° 3548).
Né siffatte conclusioni possono ritenersi superate alla luce dei successivi arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione di servizio pre-ruolo, secondo cui “l'art. 569 d.l.vo 297/1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttive
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (cfr. ex plurimis cass. 28 novembre 2019 n. 31150).
La illegittimità della norma interna, nel caso testé citato, è stata infatti ritenuta sul presupposto della parità di mansioni espletate nel servizio pre-ruolo rispetto a quelle espletate nel servizio di ruolo, laddove proprio il presupposto della parità di mansioni difetta nella diversa ipotesi, qui in esame, di passaggio da una qualifica inferiore ad una qualifica superiore, implicando necessariamente tale passaggio un contestuale mutamento delle mansioni.
Deve ancora rilevarsi che il meccanismo della temporizzazione in concreto applicato dall'amministrazione scolastica si rivela più conforme al generale principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. - in forza del quale a disparità di condizioni deve corrispondere un diverso trattamento - attuando una corretta differenziazione tra coloro che hanno maturato una determinata anzianità nella qualifica superiore e coloro che ad essa accedono solo successivamente, così che l'anzianità maturata nella qualifica inferiore avrà un valore inferiore a quella specifica propria del ruolo di destinazione, e garantendosi comunque il livello stipendiale acquisito prima del passaggio.
Né ovviamente rileva l'orientamento ermeneutico espresso da cass. lav. 29 gennaio
2013 n° 2037 (e confermato da cass. ss.uu. 23 febbraio – 6 maggio 2016 n° 9144), in quanto specificamente ed esclusivamente riferito alle ipotesi di mobilità del personale docente, sulla base della ritenuta «... osmosi realizzatasi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola ...», cioè in relazione a presupposti del tutto diversi da quelli cui si riferisce la presente controversia.
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Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte, il ricorso deve essere integralmente O
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Quanto alle spese, si deve fare applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., secondo O
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cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi
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D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (ridotta ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. cpc., trattandosi di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE assistita da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis cpc.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, che liquida ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. cpc. in complessivi-
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€.1.100,00 ex D.M. n° 55/14, oltre accessori se dovuti..
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 11 settembre 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)