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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6514/2024 R.G. vertente tra:
(CF. ), residente in [...] C.F._1
11, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Antonio Maggio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Sofonisba Anguissola n. 2, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. , residente in [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio con dichiarazione depositata in data 27.02.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.10.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1 pronunciata la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 902/2023 emessa dal Tribunale di Monza in data 11.04.2023 e pubblicata il 14.04.2023.
Il ricorrente, più nello specifico, chiedeva che fosse disposto il collocamento presso di sé della figlia e per l'effetto che venisse revocato il mantenimento che lo stesso era tenuto a corrisponderle Per_1 Per_ nonché che fosse ridotto il mantenimento previsto in favore della figlia
In data 27.02.2025 depositava in giudizio dichiarazione rinuncia agli atti del Parte_1 giudizio.
All'udienza del 04.03.2025 nessuno compariva e il giudice rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Rilevato che nessuno è comparso all'udienza svoltasi in data 04.03.2025 davanti al Giudice delegato, anche alla luce della dichiarazione di rinunci agli atti del giudizio depositata dal ricorrente, deve essere dichiarata l'estinzione del processo così come disposto all'art. 473 bis.21, c. 1 c.p.c.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili a fronte della mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 09.10.2024, così provvede: CP_1
I. Dichiara l'estinzione del processo;
II. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 6 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6514/2024 R.G. vertente tra:
(CF. ), residente in [...] C.F._1
11, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Antonio Maggio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Sofonisba Anguissola n. 2, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. , residente in [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio con dichiarazione depositata in data 27.02.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.10.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire Parte_1 pronunciata la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 902/2023 emessa dal Tribunale di Monza in data 11.04.2023 e pubblicata il 14.04.2023.
Il ricorrente, più nello specifico, chiedeva che fosse disposto il collocamento presso di sé della figlia e per l'effetto che venisse revocato il mantenimento che lo stesso era tenuto a corrisponderle Per_1 Per_ nonché che fosse ridotto il mantenimento previsto in favore della figlia
In data 27.02.2025 depositava in giudizio dichiarazione rinuncia agli atti del Parte_1 giudizio.
All'udienza del 04.03.2025 nessuno compariva e il giudice rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Rilevato che nessuno è comparso all'udienza svoltasi in data 04.03.2025 davanti al Giudice delegato, anche alla luce della dichiarazione di rinunci agli atti del giudizio depositata dal ricorrente, deve essere dichiarata l'estinzione del processo così come disposto all'art. 473 bis.21, c. 1 c.p.c.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili a fronte della mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 09.10.2024, così provvede: CP_1
I. Dichiara l'estinzione del processo;
II. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 6 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro