CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 501/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ) residente a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'Avv. Emidio Loschi Della Torre ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Chiari (BS), Via Vittorio Veneto n. 1;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'Avv.
Massimo Campanile ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Francesco
Sforza n. 15;
APPELLATA
Avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma della sentenza n. 776/2024 pubblicata il 08 agosto 2024 – R.G. n. 2659/2022 – Rep. n. 1039/2024 del 08 agosto 2024 del Giudice del Tribunale di
Varese Dott. Fabio Rivellini, non notificata
Nel merito: rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e in Parte_2
diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Sempre nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare in ogni caso Controparte_1
al pagamento in favore di , della somma complessiva di Euro 37.764,70=,
[...] Parte_1
comprensiva di Euro 88,00= di spese notarili per estratto autentico del registro fatture, oltre agli interessi di mora calcolati ai sensi del D. Lgs 231/02, decorrenti dalla data di scadenza indicate nella fattura e fino alla data di effettivo pagamento, oltre alle spese liquidate in decreto ingiuntivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si rinnova l'istanza di ammissione di prove per interrogatorio formale e per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 16 giugno 2021 conferiva al signor il ruolo di Controparte_1 Parte_1
Project Leader in ordine all'esecuzione di lavori edili in economia di ristrutturazione e rientranti nel
“Superbonus 110”, presso il compendio immobiliare in Ospitaletto (BS), Via Pergolina n. 02 e di e DD (VA), fraz. Garabiolo, Via Rizziero Sovera. Parte_3
2) Vero che, in particolare, il signor si è occupato di fornire assistenza in ordine sia alla Parte_1
ricerca di un istituto di credito disponibile a finanziare tramite cessione del credito tali opere sia al coordinamento di tutte le attività necessarie al corretto adempimento dei contratti di appalto stipulati tra e i committenti. CP_1
3) Vero che nel contratto di consulenza era concordato tra le parti che avrebbe CP_1
corrisposto per le attività di consulenza svolte dal ricorrente un compenso pari al 10% sul totale di complessivi Euro 508.630,00= degli interventi di progetto.
4) Vero che come specificato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di Stato di avanzamento lavori al 30 % e al 60% che si rammostrano al testimone, in data 26 marzo 2021 era dato inizio alle opere di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'abitazione Cat. A/4 situata al pagina 2 di 7 piano terra dell'edificio in Ospitaletto (BS), Via Pergolina n. 02, censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune alla Sezione NCT, Foglio 03, Part. 25, Sub. 1).
5) Vero che come specificato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di Stato di avanzamento lavori al 30 % e al 60% che si rammostrano al testimone, in data 07 maggio 2021 era dato inizio alle opere di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'abitazione Cat. A/6 situata in e DD (VA), Fraz. Garabiolo, Via Rizziero Sovera, censita al Catasto Parte_3
Fabbricati del predetto Comune alla Sezione NCT, Foglio 03, Part. 591.
Si indicano a testimoni i signori: 1) arch. ; 2) ; 3) Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
4) .
[...] Testimone_3
Per Controparte_1
1) RIGETTARE integralmente l'appello proposto dall'appellante in quanto totalmente Parte_1
infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nei precedenti atti e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 776/2024 pubblicata il 08.08.2024 emessa dal Tribunale di
Varese - Dott. Fabio Rivellini - a definizione del procedimento di primo grado n. 2659/2022 R.G. previo rigetto di tutte le istanze istruttorie per interrogatorio formale e per testi formulate dall'odierno appellante.
2) CON VITTORIA di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva al Tribunale di Varese l'ingiunzione di Parte_1 pagamento per la somma di € 37.764,70 nei confronti della società come Controparte_1
corrispettivo del contratto stipulato in data 16 giugno 2021 con cui la società aveva ottenuto dal ricorrente attività di consulenza professionale in ordine all'esecuzione di lavori edili con il ruolo di
“project leader” per il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 dicembre 2021, presso il compendio immobiliare in Ospitaletto (BS) e in e DD (VA). Parte_3
Con decreto ingiuntivo emesso l'8 settembre 2022, il Tribunale di Varese ingiungeva alla società di pagare al ricorrente la somma di € 37.764,70 oltre spese e compensi. Controparte_1
La proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, eccependo di non aver Controparte_1 mai sottoscritto il contratto posto a fondamento del ricorso, disconoscendo espressamente l'autenticità
pagina 3 di 7 della firma apposta e rilevando che la stessa non apparteneva a (amministratore unico e Persona_2
legale rappresentante di ); inoltre, sosteneva di non aver mai ricevuto la fattura allegata CP_1
al ricorso, priva in ogni caso del bollo a conferma della data di emissione.
L'opponente rilevava, invece, di aver ricevuto dal sig. a mezzo posta elettronica, un diverso Pt_1
contratto – prodotto in atti – che prevedeva un compenso ben più ridotto di quello poi reclamato, senza però averlo mai controfirmato per l'accettazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva che, a fondamento delle proprie Parte_1
pretese, osservava che alcuna contestazione aveva svolto l'opponente avverso il debito portato dal decreto ingiuntivo. Esponeva poi che la società aveva dato esecuzione al contratto di CP_1 consulenza impugnato pagando l'acconto di € 9.000,00 di cui alla fattura n. 5 del 19 ottobre 2021, rilevando in questo una condotta concludente e incompatibile con la pretesa di disconoscere la firma apposta. Il disconoscimento operato da doveva ritenersi quindi, secondo le CP_1
prospettazioni del convenuto, inammissibile e privo di effetto.
In via di estremo subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, il convenuto opposto proponeva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., indicando alcune scritture di comparazione.
Alla successiva udienza, la parte opponente ribadiva il disconoscimento della scrittura privata, e
, presente personalmente, manifestava la volontà di non avvalersi della scrittura privata in Parte_1
oggetto.
Dato atto della rinuncia ad avvalersi della scrittura contrattuale posta a fondamento della domanda di pagamento, ritenuto che le prove testimoniali fossero irrilevanti ai fini della decisione, con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Varese, così provvedeva:
“- in accoglimento dell'opposizione proposta da rigetta la domanda di Controparte_1 condanna formulata da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
- condanna altresì a rimborsare alla le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 286 per spese, € 3809 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
Il primo giudice motivava l'accoglimento dell'opposizione proposta rilevando che il documento contrattuale posto a fondamento del ricorso formulato da non potesse essere considerato Parte_1 ai fini della valutazione della domanda, poiché la rinuncia all'istanza di verificazione priva il documento disconosciuto di qualsivoglia valenza probatoria. Pertanto, riteneva non soddisfatto l'onere pagina 4 di 7 della prova posto a carico del creditore in quanto, in mancanza della dimostrazione della Parte_1
fonte negoziale del credito, difettava il fondamento stesso della pretesa.
Osservava poi il primo giudice che non vi erano elementi documentali tesi a comprovare l'esecuzione di prestazioni da parte di in favore della società , considerato che le fatture Parte_1 CP_1
allegate al ricorso non costituivano un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite. Inoltre, il pagamento dell'importo di € 9.000,00 da parte di non era imputabile al rapporto CP_1
contrattuale dedotto in giudizio e, pertanto, non poteva essere considerato alla stregua di un atto esecutivo di quello specifico rapporto, non costituendo, quindi, una condotta incompatibile con il disconoscimento della provenienza della scrittura contrattuale.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
2 settembre 2024, chiedendo in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio contestando i motivi d'appello e chiedendone il rigetto, Controparte_1
con conferma integrale della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed è stata decisa nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2721 c.c., 115 c.p.c., 216 c.p.c.
Rileva a questo riguardo che la scrittura privata disconosciuta e non verificata non costituiva l'unico ed esclusivo titolo su cui è fondata l'ingiunzione.
L'appellante, infatti, oltre alla fattura di euro 37.676,70 emessa a titolo di saldo per le attività di consulenza, aveva prodotto anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di stato di avanzamento dei lavori al 30 % e al 60% relativi alle opere di ristrutturazione degli immobili oggetto dell'attività di consulenza.
pagina 5 di 7 Inoltre, la fattura in acconto di euro 9.000,00, emessa da e pagato da Parte_1 CP_1
riporta le medesime voci indicate nella fattura a saldo azionata e il medesimo riferimento al cantiere di
Ospitaletto.
Ritiene di conseguenza che la circostanza che abbia onorato una parte del debito CP_1
rendeva del tutto inammissibile la verificazione della scrittura privata.
Rileva, infine, che trattandosi di contratto per il quale non è richiesta la forma scritta ad substantiam, la verificazione della scrittura privata appare del tutto superflua.
Insiste da ultimo nell'assunzione delle istanze istruttorie, disattese dal primo giudice.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
ha agito in giudizio nei confronti di per il pagamento della somma di euro Parte_1 CP_1
37.764,70 ponendo a base della propria domanda il contratto di consulenza sottoscritto dalle parti in data 16 giugno 2021.
Peraltro, una volta disconosciuta la sottoscrizione del contratto di consulenza, il documento contrattuale
è rimasto privo di valore probatorio, in quanto l'appellante ha rinunciato all'istanza di verificazione della scrittura privata.
Gli altri elementi di prova menzionati da parte appellante non sono idonei a dimostrare il conferimento dell'incarico e l'esecuzione della prestazione.
Infatti, la fattura allegata al ricorso monitorio non costituisce prova dell'esecuzione della prestazione, perché contestata;
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di stato di avanzamento dei lavori sono prive di valore probatorio trattandosi di documenti di provenienza unilaterale.
Quanto alla fattura n. 5 del 19.10.2021 di euro 9.000,00 deve rilevarsi che dagli atti di causa non risulta che il pagamento della somma di euro 9.000,00 si riferisca al rapporto contrattuale dedotto in giudizio: infatti, a fronte delle specifiche contestazioni svolte da parte opponente, volte ad evidenziare che la fattura pagata n. 5 del 19.10.2021 di € 9.000,00 si riferisce esclusivamente ad uno dei due cantieri e, precisamente a quello di OSPITALETTO Via Pergolina n. 2, mentre la fattura oggetto di causa si riferisce genericamente ai due cantieri di Ospitaletto e Garabiolo (“VS. cantiere OSPITALETTO e
GARABIOLO”), l'appellante si è limitato genericamente ad affermare che detta fattura è stata emessa a titolo di saldo in relazione alle attività di consulenza prestate successivamente anche sul cantiere di
Garabiolo, senza offrire alcun riscontro probatorio dei propri assunti difensivi. Pertanto, non può ritenersi che il pagamento di detta fattura costituisca valido elemento di prova dell'esecuzione della prestazione della quale si controverte.
pagina 6 di 7 Si rileva, infine, che appaiono inammissibili le prove orali reiterate in questo grado del giudizio, perché vertono su circostanze in parte già oggetto di prova documentale e in parte valutative.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 776/2024 resa in data 6 agosto 2024 e pubblicata l'8 agosto 2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado sostenute da che Controparte_1
liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 29 aprile 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 501/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ) residente a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'Avv. Emidio Loschi Della Torre ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Chiari (BS), Via Vittorio Veneto n. 1;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'Avv.
Massimo Campanile ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Francesco
Sforza n. 15;
APPELLATA
Avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma della sentenza n. 776/2024 pubblicata il 08 agosto 2024 – R.G. n. 2659/2022 – Rep. n. 1039/2024 del 08 agosto 2024 del Giudice del Tribunale di
Varese Dott. Fabio Rivellini, non notificata
Nel merito: rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e in Parte_2
diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Sempre nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare in ogni caso Controparte_1
al pagamento in favore di , della somma complessiva di Euro 37.764,70=,
[...] Parte_1
comprensiva di Euro 88,00= di spese notarili per estratto autentico del registro fatture, oltre agli interessi di mora calcolati ai sensi del D. Lgs 231/02, decorrenti dalla data di scadenza indicate nella fattura e fino alla data di effettivo pagamento, oltre alle spese liquidate in decreto ingiuntivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si rinnova l'istanza di ammissione di prove per interrogatorio formale e per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 16 giugno 2021 conferiva al signor il ruolo di Controparte_1 Parte_1
Project Leader in ordine all'esecuzione di lavori edili in economia di ristrutturazione e rientranti nel
“Superbonus 110”, presso il compendio immobiliare in Ospitaletto (BS), Via Pergolina n. 02 e di e DD (VA), fraz. Garabiolo, Via Rizziero Sovera. Parte_3
2) Vero che, in particolare, il signor si è occupato di fornire assistenza in ordine sia alla Parte_1
ricerca di un istituto di credito disponibile a finanziare tramite cessione del credito tali opere sia al coordinamento di tutte le attività necessarie al corretto adempimento dei contratti di appalto stipulati tra e i committenti. CP_1
3) Vero che nel contratto di consulenza era concordato tra le parti che avrebbe CP_1
corrisposto per le attività di consulenza svolte dal ricorrente un compenso pari al 10% sul totale di complessivi Euro 508.630,00= degli interventi di progetto.
4) Vero che come specificato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di Stato di avanzamento lavori al 30 % e al 60% che si rammostrano al testimone, in data 26 marzo 2021 era dato inizio alle opere di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'abitazione Cat. A/4 situata al pagina 2 di 7 piano terra dell'edificio in Ospitaletto (BS), Via Pergolina n. 02, censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune alla Sezione NCT, Foglio 03, Part. 25, Sub. 1).
5) Vero che come specificato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di Stato di avanzamento lavori al 30 % e al 60% che si rammostrano al testimone, in data 07 maggio 2021 era dato inizio alle opere di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'abitazione Cat. A/6 situata in e DD (VA), Fraz. Garabiolo, Via Rizziero Sovera, censita al Catasto Parte_3
Fabbricati del predetto Comune alla Sezione NCT, Foglio 03, Part. 591.
Si indicano a testimoni i signori: 1) arch. ; 2) ; 3) Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
4) .
[...] Testimone_3
Per Controparte_1
1) RIGETTARE integralmente l'appello proposto dall'appellante in quanto totalmente Parte_1
infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nei precedenti atti e conseguentemente confermare integralmente la sentenza n. 776/2024 pubblicata il 08.08.2024 emessa dal Tribunale di
Varese - Dott. Fabio Rivellini - a definizione del procedimento di primo grado n. 2659/2022 R.G. previo rigetto di tutte le istanze istruttorie per interrogatorio formale e per testi formulate dall'odierno appellante.
2) CON VITTORIA di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva al Tribunale di Varese l'ingiunzione di Parte_1 pagamento per la somma di € 37.764,70 nei confronti della società come Controparte_1
corrispettivo del contratto stipulato in data 16 giugno 2021 con cui la società aveva ottenuto dal ricorrente attività di consulenza professionale in ordine all'esecuzione di lavori edili con il ruolo di
“project leader” per il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 dicembre 2021, presso il compendio immobiliare in Ospitaletto (BS) e in e DD (VA). Parte_3
Con decreto ingiuntivo emesso l'8 settembre 2022, il Tribunale di Varese ingiungeva alla società di pagare al ricorrente la somma di € 37.764,70 oltre spese e compensi. Controparte_1
La proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, eccependo di non aver Controparte_1 mai sottoscritto il contratto posto a fondamento del ricorso, disconoscendo espressamente l'autenticità
pagina 3 di 7 della firma apposta e rilevando che la stessa non apparteneva a (amministratore unico e Persona_2
legale rappresentante di ); inoltre, sosteneva di non aver mai ricevuto la fattura allegata CP_1
al ricorso, priva in ogni caso del bollo a conferma della data di emissione.
L'opponente rilevava, invece, di aver ricevuto dal sig. a mezzo posta elettronica, un diverso Pt_1
contratto – prodotto in atti – che prevedeva un compenso ben più ridotto di quello poi reclamato, senza però averlo mai controfirmato per l'accettazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva che, a fondamento delle proprie Parte_1
pretese, osservava che alcuna contestazione aveva svolto l'opponente avverso il debito portato dal decreto ingiuntivo. Esponeva poi che la società aveva dato esecuzione al contratto di CP_1 consulenza impugnato pagando l'acconto di € 9.000,00 di cui alla fattura n. 5 del 19 ottobre 2021, rilevando in questo una condotta concludente e incompatibile con la pretesa di disconoscere la firma apposta. Il disconoscimento operato da doveva ritenersi quindi, secondo le CP_1
prospettazioni del convenuto, inammissibile e privo di effetto.
In via di estremo subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità, il convenuto opposto proponeva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., indicando alcune scritture di comparazione.
Alla successiva udienza, la parte opponente ribadiva il disconoscimento della scrittura privata, e
, presente personalmente, manifestava la volontà di non avvalersi della scrittura privata in Parte_1
oggetto.
Dato atto della rinuncia ad avvalersi della scrittura contrattuale posta a fondamento della domanda di pagamento, ritenuto che le prove testimoniali fossero irrilevanti ai fini della decisione, con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Varese, così provvedeva:
“- in accoglimento dell'opposizione proposta da rigetta la domanda di Controparte_1 condanna formulata da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
- condanna altresì a rimborsare alla le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 286 per spese, € 3809 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
Il primo giudice motivava l'accoglimento dell'opposizione proposta rilevando che il documento contrattuale posto a fondamento del ricorso formulato da non potesse essere considerato Parte_1 ai fini della valutazione della domanda, poiché la rinuncia all'istanza di verificazione priva il documento disconosciuto di qualsivoglia valenza probatoria. Pertanto, riteneva non soddisfatto l'onere pagina 4 di 7 della prova posto a carico del creditore in quanto, in mancanza della dimostrazione della Parte_1
fonte negoziale del credito, difettava il fondamento stesso della pretesa.
Osservava poi il primo giudice che non vi erano elementi documentali tesi a comprovare l'esecuzione di prestazioni da parte di in favore della società , considerato che le fatture Parte_1 CP_1
allegate al ricorso non costituivano un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite. Inoltre, il pagamento dell'importo di € 9.000,00 da parte di non era imputabile al rapporto CP_1
contrattuale dedotto in giudizio e, pertanto, non poteva essere considerato alla stregua di un atto esecutivo di quello specifico rapporto, non costituendo, quindi, una condotta incompatibile con il disconoscimento della provenienza della scrittura contrattuale.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
2 settembre 2024, chiedendo in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio contestando i motivi d'appello e chiedendone il rigetto, Controparte_1
con conferma integrale della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed è stata decisa nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2721 c.c., 115 c.p.c., 216 c.p.c.
Rileva a questo riguardo che la scrittura privata disconosciuta e non verificata non costituiva l'unico ed esclusivo titolo su cui è fondata l'ingiunzione.
L'appellante, infatti, oltre alla fattura di euro 37.676,70 emessa a titolo di saldo per le attività di consulenza, aveva prodotto anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di stato di avanzamento dei lavori al 30 % e al 60% relativi alle opere di ristrutturazione degli immobili oggetto dell'attività di consulenza.
pagina 5 di 7 Inoltre, la fattura in acconto di euro 9.000,00, emessa da e pagato da Parte_1 CP_1
riporta le medesime voci indicate nella fattura a saldo azionata e il medesimo riferimento al cantiere di
Ospitaletto.
Ritiene di conseguenza che la circostanza che abbia onorato una parte del debito CP_1
rendeva del tutto inammissibile la verificazione della scrittura privata.
Rileva, infine, che trattandosi di contratto per il quale non è richiesta la forma scritta ad substantiam, la verificazione della scrittura privata appare del tutto superflua.
Insiste da ultimo nell'assunzione delle istanze istruttorie, disattese dal primo giudice.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
ha agito in giudizio nei confronti di per il pagamento della somma di euro Parte_1 CP_1
37.764,70 ponendo a base della propria domanda il contratto di consulenza sottoscritto dalle parti in data 16 giugno 2021.
Peraltro, una volta disconosciuta la sottoscrizione del contratto di consulenza, il documento contrattuale
è rimasto privo di valore probatorio, in quanto l'appellante ha rinunciato all'istanza di verificazione della scrittura privata.
Gli altri elementi di prova menzionati da parte appellante non sono idonei a dimostrare il conferimento dell'incarico e l'esecuzione della prestazione.
Infatti, la fattura allegata al ricorso monitorio non costituisce prova dell'esecuzione della prestazione, perché contestata;
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di stato di avanzamento dei lavori sono prive di valore probatorio trattandosi di documenti di provenienza unilaterale.
Quanto alla fattura n. 5 del 19.10.2021 di euro 9.000,00 deve rilevarsi che dagli atti di causa non risulta che il pagamento della somma di euro 9.000,00 si riferisca al rapporto contrattuale dedotto in giudizio: infatti, a fronte delle specifiche contestazioni svolte da parte opponente, volte ad evidenziare che la fattura pagata n. 5 del 19.10.2021 di € 9.000,00 si riferisce esclusivamente ad uno dei due cantieri e, precisamente a quello di OSPITALETTO Via Pergolina n. 2, mentre la fattura oggetto di causa si riferisce genericamente ai due cantieri di Ospitaletto e Garabiolo (“VS. cantiere OSPITALETTO e
GARABIOLO”), l'appellante si è limitato genericamente ad affermare che detta fattura è stata emessa a titolo di saldo in relazione alle attività di consulenza prestate successivamente anche sul cantiere di
Garabiolo, senza offrire alcun riscontro probatorio dei propri assunti difensivi. Pertanto, non può ritenersi che il pagamento di detta fattura costituisca valido elemento di prova dell'esecuzione della prestazione della quale si controverte.
pagina 6 di 7 Si rileva, infine, che appaiono inammissibili le prove orali reiterate in questo grado del giudizio, perché vertono su circostanze in parte già oggetto di prova documentale e in parte valutative.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 776/2024 resa in data 6 agosto 2024 e pubblicata l'8 agosto 2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado sostenute da che Controparte_1
liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 29 aprile 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7