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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 10/12/2024, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 459 2024 avente ad oggetto: regolamentazione potestà genitoriale
PROMOSSA DA
nat a CALTAGIRONE (CT) il 16/09/1983 e residente in [...]Parte_1
GIUSTI, 7 95046 PALAGONIA ITALIA, , elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
in VIA VITTORIO EMANUELE, 44 95046 Palagonia Italia presso lo studio dell'avv.
PANEBIANCO FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
nat a CALTAGIRONE (CT) il 07/04/1997 residente in [...]Controparte_1
SANT'ANTONIO DI PADOVA, 11 95046 PALAGONIA ITALIA C
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 3.10.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.5.2024 , premesso di avere intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con . dalla quale era nato il figlio in data 06-07- Controparte_1 Per_1
2020 chiedeva all'adito Tribunale che venisse regolamentata la potestà genitoriale sul minore.
La esponeva che la relazione tra le parti era naufragata a causa di gravi comportamenti Pt_1
aggressivi del . che aveva posto in essere parecchi episodi di violenza domestica, sfociati in CP_1
una querela che aveva di fatto obbligato la ricorrente a lasciare il domicilio domestico e che aveva comportato l'emissione a carico dello stesso di provvedimento con cui gli era stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente medesima.
Per tali ragioni chiedeva a che venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore disponendosi che il pare potesse incontrare il figlio soltanto in presenza della madre ed in un ambiente protetto in presenza di altri soggetti , non avendo il minore avuto finora frequenza con il padre e che venisse posto a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al suo mantenimento.
Osserva il Collegio che dalle risultanze acquisite nel corso del procedimento , e segnatamente la querela presentata dalla ricorrente, il provvedimento con cui è stata applicata a carico del la CP_1 misura cautelare del divieto di avvicinamento, essendo stato ritenuto lo stesso fortemente indiziato per i retai di cui agli artt. 612 bis , 572 e 619 c.p. sono emerse condotte del resistente violente ed aggressive nei confronti della ricorrente alcune delle quali poste in essere in presenza del figlio minore
Premesso che l'accertamento sulle eventuali responsabilità dei fatti lamentati è ovviamente rimesso alla valutazione del giudice penale (risultando pendente procedimento su tali fatti) ai fini di quanto rilevante nel presente procedimento risulta sufficientemente accertata l'esistenza delle condotte violente ed aggressive dello stesso nei confronti della ex compagna, che costituisce circostanza di per sé sufficiente ad accogliere la domanda di parte ricorrente di disporre l'affido esclusivo de minori in suo favore.
In merito alla rilevanza di condotte violente sul regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, ed. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessaria per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
A ciò deve aggiungersi che il resistente non si è neanche costituito nel presente procedimento in tal modo non solo non contestando specificamente le condotte che gli che gli sono state attribuite, ma mostrando un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, non risultando neanche che lo stesso contribuisca in alcun modo al suo mantenimento (circostanza che può escludersi alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente in ricorso e confermato nel corso della comparizione) e rendendosi alla fine irreperibile.
Alla luce di quanto sopra va scelto nella specie il regime di affidamento esclusivo .
Tale scelta si impone , infatti quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
. Ciò detto, mentre l'attrice appare senza dubbio il genitore più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della minorenne, che finora ha accudito sostanzialmente da sola, non altrettanto può dirsi per il padre dato che le modalità con cui quest'ultimo ha svolto il proprio ruolo dopo la separazione rivelano carenze genitoriali evidenti (v. Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840 e Cass. Civ., Sez. VI,
23/9/2015, n. 18817), rappresentate non solo dall'esercizio discontinuo del diritto di visita ma anche dal totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori (cfr. Cass. 17/12/2009 n. 26587 e, più di recente, Cass. civ. Sez. I, Sent. 17-01-2017 n. 977).
In definitiva, il permanente disinteresse anche economico del convenuto e la sua prolungata assenza nella gestione del figlio a nonché la difficoltà di instaurare con lui una valida relazione, in particolare sul piano affettivo, sono tutti fattori che gli impediscono la possibilità di elaborare insieme alla sua ex moglie un progetto educativo comune: ne consegue che l'attrice è legittimata ad assumere da sola tutte le decisioni più importanti relative alla vita di sua figlia.
.La sostanziale mancanza di rapporto continuativo tra il padre ed il figlio ormai da lungo tempo induce questo Tribunale a non adottare alcuna regolamentazione in ordine al diritto di visita del padre , che potrà essere adottata solo ove lo stesso in un futuro intenda riavvicinarsi ai propri figli e solo dopo l'eventuale adozione di modalità idonee a garantire che l'esercizio in concreto di tale diritto sia conforme all'interesse del minore .
Va infine imposto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, non escluso, all'evidenza , dalla scelta del regime di affidamento esclusivo, nascendo tale obbligo direttamente dalla legge. Quanto all'importo del mantenimento, questo, in mancanza di qualsiasi elemento di giudizio in ordine alla capacità reddituale del , e tenuto conto dei redditi percepiti dalla ricorrente, può essere CP_1 stabilito in € 200.00 mensili, a far data dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo gli Indici
Istat da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.
A carico del resistente va altresì fatto carico di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse del minore nella misura del 50%.
In considerazione della natura del procedimento nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando affida il figlio minore delle parti Per_1
in via esclusiva alla madre.
Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma di € 200.00 mensili, a far data dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, ponendo a suo carico altresì l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse del minore nella misura del 50%.
Nulla per le spese
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Paola Criscione Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 459 2024 avente ad oggetto: regolamentazione potestà genitoriale
PROMOSSA DA
nat a CALTAGIRONE (CT) il 16/09/1983 e residente in [...]Parte_1
GIUSTI, 7 95046 PALAGONIA ITALIA, , elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
in VIA VITTORIO EMANUELE, 44 95046 Palagonia Italia presso lo studio dell'avv.
PANEBIANCO FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO
nat a CALTAGIRONE (CT) il 07/04/1997 residente in [...]Controparte_1
SANT'ANTONIO DI PADOVA, 11 95046 PALAGONIA ITALIA C
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 3.10.2024 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.5.2024 , premesso di avere intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con . dalla quale era nato il figlio in data 06-07- Controparte_1 Per_1
2020 chiedeva all'adito Tribunale che venisse regolamentata la potestà genitoriale sul minore.
La esponeva che la relazione tra le parti era naufragata a causa di gravi comportamenti Pt_1
aggressivi del . che aveva posto in essere parecchi episodi di violenza domestica, sfociati in CP_1
una querela che aveva di fatto obbligato la ricorrente a lasciare il domicilio domestico e che aveva comportato l'emissione a carico dello stesso di provvedimento con cui gli era stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente medesima.
Per tali ragioni chiedeva a che venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore disponendosi che il pare potesse incontrare il figlio soltanto in presenza della madre ed in un ambiente protetto in presenza di altri soggetti , non avendo il minore avuto finora frequenza con il padre e che venisse posto a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al suo mantenimento.
Osserva il Collegio che dalle risultanze acquisite nel corso del procedimento , e segnatamente la querela presentata dalla ricorrente, il provvedimento con cui è stata applicata a carico del la CP_1 misura cautelare del divieto di avvicinamento, essendo stato ritenuto lo stesso fortemente indiziato per i retai di cui agli artt. 612 bis , 572 e 619 c.p. sono emerse condotte del resistente violente ed aggressive nei confronti della ricorrente alcune delle quali poste in essere in presenza del figlio minore
Premesso che l'accertamento sulle eventuali responsabilità dei fatti lamentati è ovviamente rimesso alla valutazione del giudice penale (risultando pendente procedimento su tali fatti) ai fini di quanto rilevante nel presente procedimento risulta sufficientemente accertata l'esistenza delle condotte violente ed aggressive dello stesso nei confronti della ex compagna, che costituisce circostanza di per sé sufficiente ad accogliere la domanda di parte ricorrente di disporre l'affido esclusivo de minori in suo favore.
In merito alla rilevanza di condotte violente sul regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, ed. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessaria per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
A ciò deve aggiungersi che il resistente non si è neanche costituito nel presente procedimento in tal modo non solo non contestando specificamente le condotte che gli che gli sono state attribuite, ma mostrando un sostanziale disinteresse nei confronti della prole, non risultando neanche che lo stesso contribuisca in alcun modo al suo mantenimento (circostanza che può escludersi alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente in ricorso e confermato nel corso della comparizione) e rendendosi alla fine irreperibile.
Alla luce di quanto sopra va scelto nella specie il regime di affidamento esclusivo .
Tale scelta si impone , infatti quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/06/2008, n.16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Come insegna la S.C., l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. civ. 7 dicembre 2010, n.
24841).
. Ciò detto, mentre l'attrice appare senza dubbio il genitore più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della minorenne, che finora ha accudito sostanzialmente da sola, non altrettanto può dirsi per il padre dato che le modalità con cui quest'ultimo ha svolto il proprio ruolo dopo la separazione rivelano carenze genitoriali evidenti (v. Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2006, n. 14840 e Cass. Civ., Sez. VI,
23/9/2015, n. 18817), rappresentate non solo dall'esercizio discontinuo del diritto di visita ma anche dal totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori (cfr. Cass. 17/12/2009 n. 26587 e, più di recente, Cass. civ. Sez. I, Sent. 17-01-2017 n. 977).
In definitiva, il permanente disinteresse anche economico del convenuto e la sua prolungata assenza nella gestione del figlio a nonché la difficoltà di instaurare con lui una valida relazione, in particolare sul piano affettivo, sono tutti fattori che gli impediscono la possibilità di elaborare insieme alla sua ex moglie un progetto educativo comune: ne consegue che l'attrice è legittimata ad assumere da sola tutte le decisioni più importanti relative alla vita di sua figlia.
.La sostanziale mancanza di rapporto continuativo tra il padre ed il figlio ormai da lungo tempo induce questo Tribunale a non adottare alcuna regolamentazione in ordine al diritto di visita del padre , che potrà essere adottata solo ove lo stesso in un futuro intenda riavvicinarsi ai propri figli e solo dopo l'eventuale adozione di modalità idonee a garantire che l'esercizio in concreto di tale diritto sia conforme all'interesse del minore .
Va infine imposto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, non escluso, all'evidenza , dalla scelta del regime di affidamento esclusivo, nascendo tale obbligo direttamente dalla legge. Quanto all'importo del mantenimento, questo, in mancanza di qualsiasi elemento di giudizio in ordine alla capacità reddituale del , e tenuto conto dei redditi percepiti dalla ricorrente, può essere CP_1 stabilito in € 200.00 mensili, a far data dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo gli Indici
Istat da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese.
A carico del resistente va altresì fatto carico di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse del minore nella misura del 50%.
In considerazione della natura del procedimento nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando affida il figlio minore delle parti Per_1
in via esclusiva alla madre.
Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma di € 200.00 mensili, a far data dalla domanda, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, ponendo a suo carico altresì l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse del minore nella misura del 50%.
Nulla per le spese
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo