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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 30/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 703/2023 R.G. promossa da:
IN QUALITA' DI MANDATARIA DI NPL _1 Per_1
IN PERSONA DEL MASTER Pt_2 Parte_3
SERVICER “ ” RAPPRESENTATA DA Controparte_1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. ANZA' Parte_4 P.IVA_1
MARIO ) VIA DELL'UNIONE 3 MILANO e BARBARO C.F._1
ALESSANDRO ( VIA DELL'UNIONE 3 MILANO , C.F._2
pagina 1 di 15
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contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SOLAZZI GIOVANNI e con elezione di domicilio in VIA PALEOTTA 21/C 61032
FANO, presso e nello studio dell'avv. SOLAZZI GIOVANNI;
CONVENUTO opposto in persona del con il Parte_3 Controparte_3
patrocinio degli avv. ANZA' MARIO ( ) VIA DELL'UNIONE C.F._1
3 MILANO e BARBARO ALESSANDRO ( VIA C.F._2
DELL'UNIONE 3 MILANO
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o d Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente:
l'opposto: a) in via principale,
- rigettare la opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 99/2023 del 13 febbraio 2023, emesso nel procedimento monitorio RG 69/2023, notificato il 15 febbraio 2023 avverso la società
; _1
b) in via subordinata,
- rigettare ogni domanda della parte opponente spiegata nei confronti dell'odierna opposta società perché priva di ogni fondamento sia in fatto Controparte_2
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o che in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e condannare la opponente mandataria e/o la società mandante singolarmente e/o in solido Parte_3
fra loro a restituire e/o comunque a pagare a la somma di Controparte_2
euro 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo con ogni idonea statuizione;
c) in via ulteriormente subordinata, rigettare ogni domanda della parte opponente spiegata nei confronti dell'odierna opposta società perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in CP_2 Controparte_2
diritto per le motivazioni esposte in narrativa e condannare la opponente mandataria e/o la società mandante singolarmente e/o in solido fra loro a Parte_3
restituire e/o comunque a pagare a la somma che sarà Controparte_2
ritenuta dovuta all'esito del giudizio oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo con ogni idonea statuizione;
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari anche con riferimento alla necessitata chiamata di terzo
L'opponente: dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di difetto assoluto di legittimazione passiva in capo all'ingiunta , quale mera mandataria di _1 Parte_3
e per l'effetto condannare alla restituzione in favore di Controparte_2
della somma di € 30.000,00 oltre interessi moratori ex d. lgs. Parte_3
231/22 dalla data di effettivo pagamento al saldo, oltre spese, diritti e onorari;
- dichiarare l'inammissibilità della chiamata di terzo ex art. 106 cpc per non essere soggetto “terzo” rispetto al processo de quo;
Parte_3
pagina 4 di 15 - dichiarare l'inammissibilità, in parte qua, della domanda avversaria di condanna di pagamento nei confronti di in quanto costituisce una mutatio Parte_3
libelli, per i motivi sopra esposti;
in via principale, accertata e dichiarata l'inesistenza nell' an della pretesa creditoria ex adverso azionata,
- revocare o dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 9/23, emesso dal
Tribunale di Pesaro in data 13.02.2023 e depositato in data 14.02.2023 e
- condannare alla restituzione in favore di Controparte_2 Parte_3
della somma di € 30.000,00 oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/22 dalla data
[...]
di pagamento al saldo effettivo oltre spese, diritti e onorari;
Motivi della decisione
Con atto di citazione ,nella qualità di mandataria di _1 Parte_3
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 99/2023 con cui la
[...] PT
(in proprio) era stata condannata al pagamento di euro 30.000oltre interessi;
la
[...]
ricorrente sosteneva che vantava un credito in forza di una promessa di CP_2
pagamento contenuta nella mail del 16.9.22 in cui una addetta della _1
rassicurava la in merito alla restituzione della somma ricevuta. In sede di CP_2
opposizione la nella qualità deduceva che difettava la legittimazione _1
passiva in capo a perchè essa aveva agito solo come mera mandataria di _1
; infatti la somma -semmai da restituire- era stata incassata da Parte_3
e non da Inoltre in fatto deduceva: “La vicenda che ci occupa Pt_3 _1
prende le mosse dalla procedura esecutiva RGE 129/20 avanti il Tribunale di Pesaro,
pagina 5 di 15 promossa da , per un credito di € 322.309,10 vantato nei confronti Parte_3
della società EA 96 srl, (c.f p.iva ) , corrente in AN, via della P.IVA_3
Tombaccia n. 45/d, in persona del legale rappresentante p.t. , sig. Parte_5
residente in [...](vedi all.ti nn.7, 8 e 8a).
In particolare detto pignoramento colpiva due opifici di piena ed intera proprietà della società debitrice EA 96 srl, entrambi siti in Via della Tombaccia n. 45/D;2) sempre in merito a detto pignoramento immobiliare , giova precisare che , all'epoca dei fatti , era intervenuta nell'esecuzione un'altra creditrice ipotecaria di EA 96 srl, la società
[...]
e per essa la mandataria ( vedi all.to n.9 ), e che era stato Controparte_4 Pt_6
già fissato dal Delegato alla vendita il primo esperimento di vendita, per il giorno
15.09.22 (vedi all,to n.10 );3) al fine di evitare la vendita coattiva dei beni staggiti, EA
96 srl e per essa il titolare della società, sig. intavolò delle trattative Parte_5
con la società che si disse disponibile ad acquistare gli immobili Controparte_5
come sopra oppignorati, per il prezzo di € 140.000,00 a condizione che al momento della compravendita, detti immobili fossero esenti da vincoli, gravami , trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche , etc… ( vedi proposta d'acquisto della Controparte_5
dell'1.02.22 , allegata sub.11);4) contestualmente, il sig. prese contatti Parte_5
con l'odierna opponente al fine di proporre una sistemazione della esposizione debitoria della EA 96 srl verso nonché la liberazione di sua Parte_3
moglie, sig.ra dalla garanzia fidejussoria a suo tempo rilasciata, a Persona_2
fronte del pagamento a saldo e stralcio di € 140.000,00,ovvero la medesima somma che la si era detta disponibile a riconoscergli (vedi all.to n.12 ); 5) con Parte_7
email del 4.08.22, ( vedi all.to n. 13 ), , pressata dal sig. _1 Pt_5
per l'imminente asta immobiliare, decise di accettare la proposta di sistemazione
[...]
a saldo e stralcio del credito vantato nei confronti di EA 96 srl, fissando , però, delle precise condizioni – ed è questo il punto – che conviene qui di seguito ritrascrivere: 5a)
pagina 6 di 15 versamento a saldo e stralcio dell'importo di € 140.000,00 con le seguenti modalità:- €
30.000,00 all'accettazione della proposta e comunque entro e non oltre il 10 agosto2022;- € 110.000,00 entro e non oltre il 30 settembre 2022.5b) In seguito al primo versamento della somma concordata , sarà depositata istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Pesaro RGE 129/20 ex art. 624 bis cpc per 3 mesi ed all'esito di tutti quanti i pagamenti, la detta procedura sarà rinunciata. 5c) Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico a valuta fissa sul conto corrente intestato a , avendo cura di inserire nella Controparte_6
causale del bonifico il riferimento Transazione: IDEA 96 SRL – NDG 3937867 .5d)
Alcuna responsabilità potrà essere addebitata alla mandante o alla scrivente per la mancata sospensione della procedura a causa di un contrario orientamento e/o provvedimento del G.E. , dovuto , anche e non solo, per l'eventuale presenza di ulteriori creditori presenti nella citata esecuzione. In tal caso le somme medio tempore versate saranno trattenute a deconto del maggior avere. 5e) Entro 5 gg. dal ricevimento della presente dovranno essere inviati alla scrivente società copia del documento d'identità e del codice fiscale nonché l'originale del questionario di adeguata verifica ai sensi del
D. Lgs. 231/2007 ( allegati alla presente) compilati e sottoscritti dai soggetti che effettueranno materialmente il pagamento. Si precisa che la possibilità di ricevere da parte di e, per essa, di ,il pagamento Parte_3 _1
dell'importo concordato resta subordinata all'esito delle verifiche effettuate sulle informazioni contenute nel questionario di cui sopra. 5f) Si precisa che, una volta incassata tutta la somma concordata in via transattiva, , e per essa Pt_3 [...]
, estinguerà la posizione in oggetto nei confronti della società debitrice _1
EA 96 srl e dei relativi garanti, … .5g) L'accordo è condizionato risolutivamente all'utile e puntuale rispetto dei termini sopra indicati, da considerarsi perentori ed improrogabili, e,delle condizioni della presente.Conseguentemente, in caso di pagina 7 di 15 infruttuosa scadenza dei termini stessi o dal mancato rispetto delle condizioni suindicate, l'accordo dovrà ritenersi automaticamente risolto , senza necessità di comunicazione alcuna, e saremo pertanto liberi di agire …. .5h) In virtù dei tempi tecnici stretti necessari per gli adempimenti di cui sopra al presente accordo verrà data esecuzione immediata nei termini e nelle modalità sopraindicate, nondimeno il presente accordo sarà condizionato alla ratifica in itinere degli organi deliberanti Nel caso in cui gli organi deliberanti non dovessero ratificare quanto sottoscritto con la presente, le somme pari ad € 30.000,00 saranno restituite e la procedura esecutiva riassunta.6) in data 4.08.22, l'addetto che seguiva la pratica per conto della ,inviò _1
al sig. la comunicazione di accettazione della predetta proposta transattiva (vedi Pt_5
all.to n.13) non mancando di sottolineare che detto accordo doveva ancora essere ratificato dagli organi deliberanti della società, ma che i tempi brucianti per la richiesta di sospensione dell'asta, consigliavano un' immediata operatività da compiersi mediante il versamento tempestivo dell'acconto di € 30.000,00 e la compilazione del questionario di adeguata verifica del nominativo che avrebbe effettuato materialmente il predetto versamento, salva successiva ratifica dell'accordo; per parte sua, EA 96 srl sottoscrisse per adesione l'accordo sopra riportato, accettandolo in tutte le sue parti , termini e condizioni;
7) in data 11.08.22, in esecuzione dell'accordo transattivo testè riferito, pervenne a il bonifico di € 30.000,00 con la causale _1
concordata, ovvero Transazione:IDEA 96 SRL – NDG 3937867 ; bonifico questo che non venne materialmente effettuato dalla ma dalla società Parte_7 [...]
( vedi all.to n. 14);8) era, infatti, successo che in limine alla Controparte_2
celebrazione dell'asta immobiliare come sopra fissata, la era Controparte_5
venuta meno all'accordo, tanto da costringere il sig. a ricercare, in Parte_5
fretta e furia, un altro soggetto che fosse interessato all'acquisto degli immobili in questione;
soggetto questo che venne individuato, tramite l'aiuto dello studio notarile pagina 8 di 15 di AN , nella società ; 9) posto che il bonifico era stato Pt_8 Controparte_2
già effettuato, , come impongono le disposizione in materia di _1
antiriciclaggio, sollecitò l'esecutore materiale dell'operazione a trasmettergli il c.d. “
Questionario di adeguata verifica” , che inviò debitamente Controparte_2
compilato e sottoscritto in data 24.08.22 , e dove dichiarava di aver eseguito il predetto bonifico in dipendenza dell'accordo del 4.08.22 e che il suo ruolo nell'operazione era di soggetto terzo rispetto al predetto accordo (vedi all.to 15 e in particolare il primo riquadro del questionario e relativa crocettatura ); 10) in data 11.08.22, ovvero nello stesso giorno in cui pervenne il bonifico di € 30.000,00 , , depositò _1
l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 bis cpc ( vedi all.to n.16 ) che , però, venne respinta dal Giudice dell'Esecuzione ( vedi all.to n.17) in quanto occorreva l'adesione anche dell'altro creditore intervenuto nell'esecuzione, ovvero di
11) il sig. raggiunse finalmente l'accordo con Controparte_4 Parte_5
quest'ultima creditrice , solo pochi giorni prima dall'asta, con tempi proibitivi per la sospensione della vendita coattiva;
ciononostante sia che da Controparte_4
tentarono nell'impresa, richiedendo in extremis, in data 13.09.22, _1
una sospensione dell'asta ex art. 161 bis disp. att. cpc ( vedi all.ti nn.18 e 19); i tentativi, purtroppo non sortirono gli effetti sperati solo per il fatto che, come richiesto dal G.E. con provvedimento del 14.09.22 ( vedi all.to n 20) , non vi fu l'adesione di tutti gli offerenti intervenuti all'asta, parte dei quali vollero proseguire nelle operazioni di vendita con l'aggiudicazione finale dei beni staggiti (vedi all.to n.21);12) non è inutile sottolineare il disappunto espresso dal sig. che imputava a Parte_5 [...]
e per essa la colpa di avergli fatto perdere la sospensione CP_4 CP_7
dell'asta ( vedi all.to n. 22);13) come già riferito, in data 19.09.22 l'addetta di PT
rassicurò erroneamente il Notaio circa la restituzione della somma di €
[...] Pt_8
30.000,00 versata in acconto ( vedi all.to n. 6 );14) in data 19.10.22, la CP_2
pagina 9 di 15 per mezzo dell'attuale difensore, intimò alla la Controparte_2 _1
restituzione della somma di € 30.000,00 motivando tale richiesta come di seguito : “
Come noto, la società mia assistita Vi ha comunicato l'intenzione di acquistare l'immobile della società EA 96 srl oggetto della procedura esecutiva immobiliare RG
129/2020 Tribunale di Pesaro da Voi coltivata. Avete richiesto il pagamento di euro 140 mila euro da versarsi entro il 30 settembre 2022 quali creditori sproprianti l'immobile.
L'acconto previsto di euro 30 mila Vi è stato versato dalla Controparte_2
in data 11 agosto 2022 Purtroppo la procedura di espropriazione si è nel frattempo conclusa e quindi l'immobile è stato venduto coattivamente a terzi in data 15 settembre
2022 Di conseguenza l'accordo con la società mia assistita si è risolto per impossibilità sopravvenuta ex art 1256 cc Come è noto, verificatasi l'impossibilità, secondo l'art. 1463, non si potrà più chiedere l'altra prestazione e sorgerà anche l'obbligo di restituzione di ciò che si sia già ricevuto, secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.). Vi invito, quindi, a voler restituire alla società mia assistita la somma ricevuta di euro 30 mila entro e non oltre 15 Controparte_2
giorni dalla data di ricevimento della presente Preciso che la società
[...]
non ha alcun rapporto né legame con la società idea 96 srl.” ( vedi Controparte_2
all.to n. 23).15) in tutta risposta , con email del 10.10.22 indirizzata ad _1
EA 96 srl e per conoscenza a comunicava la decadenza Controparte_2
dall'accordo del che la seconda tranche del pagamento non è stata versata. Si rileva inoltre che il GE non ha disposto la sospensione ex art 624 bis cpc della procedura esecutiva RGE 129/2020, tempestivamente richiesta da SG come da accordi e per motivi alla stessa non riconducibili.Alla luce di quanto sopra, è Parte_3
tenuta a trattenere la somma di euro 30.000,00 ricevuta a titolo di acconto in data
11.08.2022 come specificato nella lettera di accettazione del 4 agosto 2022 debitamente controfirmata, imputata a deconto della esposizione complessiva”.
pagina 10 di 15 Era quindi evidente la carenza di legittimazione attiva di . quale mera CP_2
esecutrice dell'operazione .a richiedere la restituzione dell'acconto; era poi inefficace la promessa di pagamento resa da una mera dipendente della società. Quindi il decreto ingiuntivo era da revocare e condannare l'opposta alla rifusione delle spese.
Si costituiva deducendo che nessun rapporto essa aveva mai intrapreso con CP_2
la società ma solo con la che la non conosceva il Pt_3 _1 CP_2
contenuto dell'accordo del 4.8.22 ; il fatto che il bonifico di 30.000 euro effettuato da abbia la causale “transazione EA 96 srl ndg 3937867” e il questionario ove CP_2
si dice che la six dichiarava di avere eseguito il bonifico in dipendenza CP_2
dell'accordo del 4.8.22 era irrilevante, perchè nella causale del bonifico non si citava alcun accordo e nel questionario la six si definisce un “terzo differente rispetto CP_2
alle casistiche indicate in precedenza”. Quindi non si capiva come mai _1
e/o trattenessero le somme di una società terza. In sostanza il creditore Parte_3
doveva restituire al terzo la somma , per poi tornare a chiedere il quantum dovuto al debitore esecutato EA 96.
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare la mandante ovvero la Parte_3
(d'ora in poi ). Veniva autorizzata la chiamata e si costituiva aderendo Pt_3 Pt_3
alle affermazioni di parte opponente.
Con ordinanza dell'1.2.24 si convertiva il rito cd. Cartabia in rito ordinario ante-
Cartabia.
Veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita mediante la prova per testi, sentendosi un teste di parte opposta mentre la parte opponente veniva dichiarata decaduta dalla prova per testi.
All'udienza del 5.2.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è risulta fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 11 di 15 Si premette che ,pur se nel ricorso in monitorio viene ingiunto a in _1
proprio il pagamento, nella narrativa del ricorso stesso si indica espressamente che agiva come mandataria di e quindi la odierna opponente è _1 Pt_3
legittimata a proporre opposizione nella qualità di mandataria e non in proprio.
[...]
è mandataria di cessionaria del credito, _1 Controparte_8
originariamente in capo a come chiaramente risulta detto Controparte_9
anche nell'accordo del 4.8.22; vi si legge che era mandataria di _1
giusta procura speciale e così anche nella lettera del 10.10.22 (doc. 24 Pt_3
fasc.opponente). L'eccezione di difetto di legittimazione di _1
sollevata in citazione, va respinta, in quanto a sollevarla è la come _1
mandataria di e quindi non legittimata a sollevarla in proprio (doc. 13 fasc. Pt_3
opponente).
Si rileva poi che era già parte del giudizio come opponente, e quindi si Parte_3
rileva la superfluità dell'avvenuta chiamata in causa di soggetto già parte come mandante.
Ora, nel merito è pacifico che il bonifico di 30.000 euro è stato eseguito dalla opposta;
vi è prova anche per testi sul punto (teste e doc. 14 fasc. opponente). Tes_1
Tuttavia l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato, alla luce dei docc. 11
e 13 di parte opponente.
Invero risulta per tabulas che la six è subentrata a nell'accordo CP_2 Parte_7
con la EA 96 (offerta irrevocabile di acquisto degli immobili per euro 140.000 di cui al doc. 11). Parte opposta non ha contestato quanto in citazione: “.. era, infatti, successo che in limine alla celebrazione dell'asta immobiliare come sopra fissata, la
[...]
era venuta meno all'accordo, tanto da costringere il sig. CP_5 Parte_5
pagina 12 di 15 a ricercare, in fretta e furia, un altro soggetto che fosse interessato all'acquisto degli immobili in questione;
soggetto questo che venne individuato, tramite l'aiuto dello studio notarile di AN , nella società . Pt_8 Controparte_2
È pacifico che dell'accordo del 4 agosto 2022 (doc. 13) non sia parte la Golden six. Ne
è conferma anche il questionario compilato dalla stessa opposta ove la opposta si definisce “terzo” rispetto all'accordo tra e idea 96. Parte_9
Il pagamento da parte della six della prima tranches va configurato come CP_2
adempimento del terzo,ex art. 1180 c.c., non potendo la società EA 96 pagare, visto lo stato di insolvenza sostanziale. Ne viene che il terzo deve chiedere la restituzione al suo contraente ovvero ad EA 96 ,mentre sarà che poi restituirà a EA 96 i _1
30.000,00 euro.
Ove six avesse agito per surrogazione rispetto a EA 96 nei confronti di CP_2 _1
allora, se del caso, la domanda di restituzione dell'acconto poteva essere
[...]
accolta ma tale domanda non è stata svolta;
poteva se del caso essere articolata la domanda di arricchimento indebito nei confronti della da parte della _1
ma, in difetto di tali azioni,non si può ottenere la restituzione della somma CP_2
dalla _1
Cont Vero è che l' opponente, a mezzo di un suo addetto, ha ammesso: “.. Notaio, scrivo la presente nq di gestore della posizione di cui in oggetto per riscontrare la Sua richiesta del 16.09 u.s. e per rassicurare la che Controparte_2
provvederemo a restituire l'importo di euro 30.000,00 ricevuto a titolo d'acconto non appena avremo ricevuto il verbale di aggiudicazione dell'asta del15.09.2022..”; non trattasi però di confessione , è solo una dichiarazione di un dipendente che non impegna la società.
pagina 13 di 15 La è mero terzo rispetto all'accordo del 4.8.22, non Controparte_2
figurando come parte in esso.
Nello stesso accordo del 4.8.22 si afferma che in caso di mancata ratifica da parte degli organi deliberanti ,la somma di 30.000 euro andava restituita -e la procedura esecutiva riassunta-, ovviamente ad EA 96; la somma quindi ricevuta da andava _1
restituita in favore di EA 96 .
In rito si conferma la dichiarazione di decadenza dalla prova per testi di parte opponente perchè non è stata tempestivamente fornita la prova della citazione del teste medesimo;
invero l'udienza fissata per l'escussione era fissata per il 5.2.25 e la parte opponente solo in sede di deposito della memoria di replica, il 28.4.25, a istruttoria terminata, ha depositato la notifica via pec alla teste e quindi tardivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta da _10
Contr QUALITA' DI MANDATARIA DI Per_1 Pt_3 Parte_3
IN PERSONA DEL MASTER SERVICER “
[...] Controparte_1
” RAPPRESENTATA DA revoca il decreto
[...] Parte_4
ingiuntivo 99/23;
Condanna a rimborsare alla parte Controparte_2 [...]
Contr
IN QUALITA' DI MANDATARIA DI ARAGORN NPL _1 Pt_3
IN PERSONA DEL MASTER SERVICER Parte_3 Parte_3
pagina 14 di 15 “ ” RAPPRESENTATA DA CP_1 _1 Parte_4
le spese di lite, che si liquidano in euro 4700,00, di cui euro 1700,00 per la
[...]
fase di studio, euro 1200,00 per la fase introduttiva, euro 1000,00 per la fase istruttoria e euro 800,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario .
Pone le spese del monitorio a carico di Controparte_2
Cosi' deciso in data 30.4.25 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 15 di 15