Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57678/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della giudice d.ssa Silvia
Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57678 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA nato a [...], Stati Uniti d'America il Parte_1
16 novembre 1958, con il patrocinio degli avv.ti CONTE ALESSANDRO e
BIANCOGIGLIO ROBERTO;
- ricorrenti -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace- NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della sua discendenza da , cittadina italiana nata il Persona_1
25/08/1901 a Strangolagalli (FR) e successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America. Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
°°°
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Dall'esame dei documenti prodotti risulta che sia divenuto Controparte_2 cittadino americano prima della nascita del figlio e la madre abbia Parte_1
a sua volta volontariamente optato per la cittadinanza americana quando il figlio era ancora minore di età.
Esclusa in radice la trasmissibilità della cittadinanza per via paterna, giacché alla nascita di il padre non era più cittadino italiano, deve prendersi in Parte_1 considerazione la possibile trasmissione per via materna, oggetto della richiesta dei ricorrenti.
Ebbene, si ritiene che nella fattispecie – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti e da giurisprudenza della Corte d' Appello di Roma - non possa trovare applicazione l'art. 7 L. 555/1912 secondo cui “il cittadino italiano nato e residente
– senza concorso di volontà – ad avere cittadinanze straniere. Per tale motivo il legislatore scelse di derogare al principio generale di unicità della cittadinanza, consentendo ai nati su territorio ove vigeva lo ius soli, di essere bipolidi. Lo spirito della disposizione è dunque volto a mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della medesima cittadinanza. Non vi è alcun elemento letterale o sistematico che induca a ritenere che l'art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso in cui durante la minore età dei figli il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, e che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12. L'affermazione secondo cui – in fattispecie come la presente – il minore italiano conserverebbe la cittadinanza italiana anche in caso di rinuncia successiva ad opera del genitore, appare frutto di una opzione ermeneutica piuttosto arbitraria. Le due disposizioni non costituiscono l'una eccezione rispetto all'altra ma sembrano piuttosto espressione del medesimo criterio guida, che è quello di preservare per quanto possibile l'omogeneità della cittadinanza all'interno del medesimo nucleo familiare. E dunque, se con l'art. 7 si vuole evitare che da genitori italiani nascano figli (solo) stranieri, con l'art. 12 si prevede che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo stato, i figli minori seguano la medesima sorte, pur lasciando loro alla maggiore età la possibilità di riallacciare il legame con la madrepatria (analogamente a quanto previsto per i destinatari dell'art. 7, che alla maggiore età potevano invece rinunciare alla cittadinanza italiana, mantenendo così solo quella acquistata iure soli).
Del resto una diversa lettura determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i figli nati in Italia ed emigrati durante la minore età con i genitori e figli di emigrati nati all'estero, a fronte di un evento di identica valenza, quale la naturalizzazione dei genitori: i figli nati in Italia seguirebbero infatti la scelta degli ascendenti e perderebbero la cittadinanza di origine, mentre quelli nati all'estero, anche all'interno della medesima famiglia nucleare, potrebbero conservare la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione dei genitori durante la loro minore età. Una simile divergenza, a parere di questo giudice non trova alcuna giustificazione logica nella ratio stessa della legge. L'unica deroga che sicuramente si rinviene nell'art. 7 è quella al divieto di doppia cittadinanza che improntava la legge del 1912, e la ratio di tale deroga, come già evidenziato sta nella esigenza di unità della cittadinanza della famiglia nucleare, una esigenza che va in direzione opposta rispetto alla lettura che viene suggerita nella circolare in esame. Non si rinviene invece alcuna deroga al principio della dipendenza delle sorti del figlio minore dalla scelta paterna in merito allo status civitatis.
Del resto, non consta che al momento del compimento della maggiore età il figlio degli avi si trovasse, neppure astrattamente nella condizione di esercitare le facoltà previste dagli art. 3 e 9 della legge in esame, al fine di riacquisire la cittadinanza perduta. L'art. 3 prevedeva la facoltà di acquistare la cittadinanza italiana per lo straniero che presta servizio militare nel territorio italiano o accetta un impiego dello Stato;
alla maggiore età risiede nel territorio italiano ed entro un anno dichiara di eleggere la cittadinanza italiana;
risiede in Italia da almeno dieci anni e non dichiara entro un anno dalla maggiore età di voler conservare la cittadinanza straniera. L'art. 9 prevedeva invece la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana per lo straniero alle seguenti condizioni
1. se presti servizio militare nel territorio italiano o accetti un impiego dello
Stato;
2. se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di aver rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel [Regno];
3. dopo due anni di residenza nel territorio italiano se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. Ora, è vero che l'interessato non avrebbe potuto all'epoca esercitare tale facoltà in quanto non prevista dalla legge del tempo (che non contemplava se non in casi limitati la trasmissione della cittadinanza per via materna); tuttavia anche a voler superare tale ostacolo in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina complessiva dell'istituto, occorrerebbe quantomeno che i ricorrenti fossero in grado di dimostrare che almeno in astratto il figlio dell'ava si trovasse nelle condizioni per poter richiedere di recuperare la cittadinanza alla quale i suoi genitori avevano scelto di rinunciare.
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
Le spese possono compensarsi attesa l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale,
- rigetta la domanda.
- spese compensate.
Così deciso in Roma, il 18/12/2024
La Giudice d.ssa Silvia Albano