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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8602 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20507/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa TA GI in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 20.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 20507/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Varriale, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Conclusioni come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11.09.2025 il ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “la valutazione medico – legale formulata dal dott. appare riduttiva rispetto al quadro clinico accertato in sede di accesso Per_1 peritale e documentato dal periziando mentre è certamente condivisibile la diagnosi formulata ovvero: Pregresso K vescicale trattato chirurgicamente in osservazione follow-up; Ipertensione arteriosa;
Recente nefrectomia Dx. Il ricorrente risulta essere affetto anche da ulteriori patologie che non risultano essere prese in considerazione dal CTU in sede di accertamento e precisamente: sindrome ansiosa-depressiva….il dott. non ha risposto correttamente al quesito formulato dal Per_1
Giudice avendo omesso di valutare l'autonomia del sig. utilizzando la scala cd. A.D.L. Pt_1 (indice di autonomia delle attività quotidiane) e quella della I.A.D.L. (scala delle attività strumentali quotidiane) necessarie per stabilire se un soggetto si trovi nelle condizioni patologiche che gli consentano di ottenere la percentuale di invalidità necessaria per il riconoscimento del 100% dell'invalidità civile. Si aggiunga, poi, che, il quadro clinico e funzionale accertato doveva e deve essere rapportato anche all'età anagrafica nonché alla necessità di assistenza per le patologie di cui
è affetto. Insomma nel caso in questione ci si trova dinanzi ad un soggetto “non anziano” con limitazioni funzionali alla sua età. Diversamente l'analisi del consulente tecnico d'ufficio si è limitata ad affermare che il sig. è affetto da diverse patologie che allo stato attuale la rendono Pt_1 invalido al 100% senza riconoscere l'accompagnamento. Piuttosto, la ratio delle contestazioni che si vanno esponendo è molto meno superficiale in quanto occorre domandarsi: “Il sig. Parte_1
alla luce del quadro patologico da cui è affetto quindi non solo se è in grado o meno)
[...] Pt_2 compiere tutti gli atti quotidiani di un soggetto della stessa età, senza che la Sua salute corra alcun rischio? La risposta è senz'altro negativa se si considera il complesso quadro patologico del ricorrente. Quanto alle patologie principali di cui è affetta il sig. risultano tali da Pt_1 riconoscere il 100% oltre ad essere invalidanti e capaci di ledere l'autonomia del soggetto…. le diverse patologie di cui il ricorrente è affetto provoca importanti danni per salute e nel complesso non gli consente di vivere una vita serena, necessitando di assistenza e le medesime appaiono in grado di generare importanti ripercussioni funzionali capaci di ledere l'autonomia del periziando che non risulta essere capace di riuscire a far fronte a quel maggiore impegno richiesto per il compimento in autonomia di atti e azioni sufficientemente utili a garantire un'esistenza dignitosa quali quelle rivolte alla cura dell'igiene personale e dell'ambiente domestico, all'attuazione di acquisti, di manovre di autosoccorso, allo spostamento fuori le mura domestiche, ecc., rendendolo quindi bisognevole di assistenza continua da parte di terzi e di un intervento assistenziale continuo e permanete nella sfera individuale e in quella di relazione e meritevole quindi, del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap art. 3 comma 3 legge
104/92.
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso, nonché CP_1
l'infondatezza della domanda avversaria.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata. Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato ed ha così concluso: “dall'esame obiettivo diretto – descritto analiticamente nel relativo paragrafo ed a cui si rimanda - risulta che il Periziato nel maggio 2024 è stato valutato invalido in misura del 100% (cento). Successivamente è stato sottoposto a nefrectomia destra. Questa ulteriore mutilazione concorre a peggiorare il carico del rene superstite nella sua funzione di emuntorio.
Certamente in un futuro - non prevedibile – si avranno ripercussioni sullo stato ipertensivo e sulla clearance renale, ma, al momento, non sussistono secondarismi tali da poter giustificare il riconoscimento alla indennità di accompagnamento”.
Le certificazioni mediche dedotte da parte ricorrente, non modificano in alcun modo il quadro clinico diagnosticato dal consulente dott. , che, in ogni caso, precisava che “In data 12 maggio Persona_2
2025 l'Avvocato del Periziato ha inviato la lettera di dimissione del 25/01/2025 del P.O. S. Maria delle Grazie nella quale viene riportato: “… in data 22/01/2025 è stato sottoposto ad intervento di nefroureterectomia radicale Dx robot assistita”. È stato, inoltre, prodotto esame istologico del rene destro asportato nonché attestazione del 10/04/2025 di chemioterapia praticata (Pembrolizumab II ciclo) “il trattamento è stato ben tollerato e non si sono verificati effetti collaterali significativi”. Ne abbiamo preso atto anche se non è stato precisato se vi sia la autorizzazione del Sig. Magistrato al deposito di questa ulteriore documentazione. Peraltro abbiamo riportato nella diagnosi questo ulteriore intervento chirurgico subito dal Periziato in quanto lo ha dichiarato nella anamnesi (vedi pag. 7) e da Noi riportato anche a pag. 10 nelle nostre conclusioni. Sinteticamente ricordiamo a noi stessi che il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento prevede che il Periziato non sia in grado di compiere gli elementari atti della vita quotidiana. Il Sig. non era in una Pt_1 situazione del genere al nostro controllo. Ribadiamo la nostra valutazione”
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
***
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa TA GI definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Napoli, 20.11.2025
Il Giudice
TA GI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa TA GI in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 20.11.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 20507/2025
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Varriale, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Conclusioni come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11.09.2025 il ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “la valutazione medico – legale formulata dal dott. appare riduttiva rispetto al quadro clinico accertato in sede di accesso Per_1 peritale e documentato dal periziando mentre è certamente condivisibile la diagnosi formulata ovvero: Pregresso K vescicale trattato chirurgicamente in osservazione follow-up; Ipertensione arteriosa;
Recente nefrectomia Dx. Il ricorrente risulta essere affetto anche da ulteriori patologie che non risultano essere prese in considerazione dal CTU in sede di accertamento e precisamente: sindrome ansiosa-depressiva….il dott. non ha risposto correttamente al quesito formulato dal Per_1
Giudice avendo omesso di valutare l'autonomia del sig. utilizzando la scala cd. A.D.L. Pt_1 (indice di autonomia delle attività quotidiane) e quella della I.A.D.L. (scala delle attività strumentali quotidiane) necessarie per stabilire se un soggetto si trovi nelle condizioni patologiche che gli consentano di ottenere la percentuale di invalidità necessaria per il riconoscimento del 100% dell'invalidità civile. Si aggiunga, poi, che, il quadro clinico e funzionale accertato doveva e deve essere rapportato anche all'età anagrafica nonché alla necessità di assistenza per le patologie di cui
è affetto. Insomma nel caso in questione ci si trova dinanzi ad un soggetto “non anziano” con limitazioni funzionali alla sua età. Diversamente l'analisi del consulente tecnico d'ufficio si è limitata ad affermare che il sig. è affetto da diverse patologie che allo stato attuale la rendono Pt_1 invalido al 100% senza riconoscere l'accompagnamento. Piuttosto, la ratio delle contestazioni che si vanno esponendo è molto meno superficiale in quanto occorre domandarsi: “Il sig. Parte_1
alla luce del quadro patologico da cui è affetto quindi non solo se è in grado o meno)
[...] Pt_2 compiere tutti gli atti quotidiani di un soggetto della stessa età, senza che la Sua salute corra alcun rischio? La risposta è senz'altro negativa se si considera il complesso quadro patologico del ricorrente. Quanto alle patologie principali di cui è affetta il sig. risultano tali da Pt_1 riconoscere il 100% oltre ad essere invalidanti e capaci di ledere l'autonomia del soggetto…. le diverse patologie di cui il ricorrente è affetto provoca importanti danni per salute e nel complesso non gli consente di vivere una vita serena, necessitando di assistenza e le medesime appaiono in grado di generare importanti ripercussioni funzionali capaci di ledere l'autonomia del periziando che non risulta essere capace di riuscire a far fronte a quel maggiore impegno richiesto per il compimento in autonomia di atti e azioni sufficientemente utili a garantire un'esistenza dignitosa quali quelle rivolte alla cura dell'igiene personale e dell'ambiente domestico, all'attuazione di acquisti, di manovre di autosoccorso, allo spostamento fuori le mura domestiche, ecc., rendendolo quindi bisognevole di assistenza continua da parte di terzi e di un intervento assistenziale continuo e permanete nella sfera individuale e in quella di relazione e meritevole quindi, del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap art. 3 comma 3 legge
104/92.
Instaurato il contraddittorio si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso, nonché CP_1
l'infondatezza della domanda avversaria.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata. Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato ed ha così concluso: “dall'esame obiettivo diretto – descritto analiticamente nel relativo paragrafo ed a cui si rimanda - risulta che il Periziato nel maggio 2024 è stato valutato invalido in misura del 100% (cento). Successivamente è stato sottoposto a nefrectomia destra. Questa ulteriore mutilazione concorre a peggiorare il carico del rene superstite nella sua funzione di emuntorio.
Certamente in un futuro - non prevedibile – si avranno ripercussioni sullo stato ipertensivo e sulla clearance renale, ma, al momento, non sussistono secondarismi tali da poter giustificare il riconoscimento alla indennità di accompagnamento”.
Le certificazioni mediche dedotte da parte ricorrente, non modificano in alcun modo il quadro clinico diagnosticato dal consulente dott. , che, in ogni caso, precisava che “In data 12 maggio Persona_2
2025 l'Avvocato del Periziato ha inviato la lettera di dimissione del 25/01/2025 del P.O. S. Maria delle Grazie nella quale viene riportato: “… in data 22/01/2025 è stato sottoposto ad intervento di nefroureterectomia radicale Dx robot assistita”. È stato, inoltre, prodotto esame istologico del rene destro asportato nonché attestazione del 10/04/2025 di chemioterapia praticata (Pembrolizumab II ciclo) “il trattamento è stato ben tollerato e non si sono verificati effetti collaterali significativi”. Ne abbiamo preso atto anche se non è stato precisato se vi sia la autorizzazione del Sig. Magistrato al deposito di questa ulteriore documentazione. Peraltro abbiamo riportato nella diagnosi questo ulteriore intervento chirurgico subito dal Periziato in quanto lo ha dichiarato nella anamnesi (vedi pag. 7) e da Noi riportato anche a pag. 10 nelle nostre conclusioni. Sinteticamente ricordiamo a noi stessi che il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento prevede che il Periziato non sia in grado di compiere gli elementari atti della vita quotidiana. Il Sig. non era in una Pt_1 situazione del genere al nostro controllo. Ribadiamo la nostra valutazione”
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
***
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa TA GI definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Napoli, 20.11.2025
Il Giudice
TA GI