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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2601/2018 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
rappresentata e difesa dell'Avv. De Santis Giancarlo Parte_1
APPELLANTE
E
AVV. rappresentato e difeso dall'Avv. Meles Raffaele CP_1
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. ha citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cariati CP_1 Parte_1
deducendo:
[...]
- di aver agito in giudizio per conto di un assistito contro per il risarcimento dei danni CP_2
e che la causa era di valore inferiore a € 1.032,00, risultando pertanto esente da spese;
- che per ritirare l'avviso di ricevimento della C.A.D. o C.A.N. (comunicazione di avvenuto deposito e comunicazione di avvenuta notifica) di un atto inerente il predetto procedimento, tornato al mittente, aveva pagato € 3,60 nonostante l'esezione.
L'attore in primo grado ha sostenuto che il comportamento di fosse illegittimo Parte_1
perché contrario alla normativa vigente, che pone tali spese a carico del mittente, fatti salvi i casi di esenzione e ha chiesto al Giudice di Pace di: “- dichiarare l'illegittimità della condotta di Parte_1
- condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 3,60 indebitamente percepita;
- condannare la stessa al pagamento delle spese di lite, diritti e onorari, oltre accessori di legge.”
costituendosi nel giudizio di primo grado ha chiesto il rigetto della domanda. Parte_1
Con sentenza n. 299/18 il Giudice di Pace di Cariati ha condannato alla Parte_1
restituzione della somma indebitamente percepita.
ha proposto appello avverso la predetta decisione per i seguenti motivi: Parte_1
- difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p.c. e 1228 c.c.: per non aver il Giudice di Pace esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e aver erroneamente ritenuto l'attore in primo grado legittimato all'azione, pur non essendo titolare del diritto fatto valere, avendo agito in nome proprio per un diritto altrui;
- difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione della L. 890/1982 per non aver il
Giudice di Pace esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e aver erroneamente ritenuto legittimata passivamente, non esistendo alcun Parte_1 rapporto contrattuale tra la stessa e l'attore, essendo un mero ausiliario Parte_1 dell'ufficiale giudiziario;
- erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che Parte_1 dovesse provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Tanto premesso l'appellante ha chiesto al Tribunale di “accogliere l'appello proposto da
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 299/2018 resa dal Giudice Parte_1
di Pace di Cariati, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- in via preliminare, rigettare le avverse domande nei confronti di per nullità Parte_1 della citazione, difetto di legittimazione attiva dell'attore e difetto di legittimazione passiva della convenuta;
- in via principale e nel merito, rigettare ogni avversa domanda di condanna di , Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre alle spese del presente procedimento.”
L'appellato, costituendosi in giudizio ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 113 c.p.c. e ne ha chiesto nel merito il rigetto, con condanna di controparte alle spese di lite.
Il Tribunale osserva: deve in via preliminare essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità condiviso da questo
Giudice "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. non richiede, pertanto, che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o che ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni di impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che li sorreggono, e di esplicitare le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice.
Ne deriva, nel caso di specie, l'ammissibilità dell'impugnazione, atteso che nell'atto di appello sono individuate in modo puntuale le parti della sentenza che l'appellante ha inteso contestare e le argomentazioni in fatto e diritto a sostegno dei motivi di impugnazione.
Sempre in via preliminare dev'essere vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 113 c.p.c. rectius ex art. 339, terzo comma, c.p.c.
Il giudizio in esame concerne un giudizio dinanzi al Giudice di pace per restituzione della somma di € 3,60: si tratta, pertanto, di causa da decidere sempre secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c..
È stato infatti chiarito in tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, che la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice;
ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa (Cass. n. 14609 del 2020; n. 1297 del 2023).
Come noto, le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità sono appellabili, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia;
riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ), l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione vizi tutti riconducibili alla espressione riassuntiva "vizio di violazione di norme sul procedimento”
(Cass. Sez. U. 18/11/2008, n. 27339; Cass. 13/03/2013, n. 6410).
Nel caso di specie l'appellante ha dedotto con il primo e secondo motivo d'appello il difetto di motivazione in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva e con il terzo motivo, l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che dovesse provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Parte_1
Il Tribunale ritiene, alla luce delle considerazioni che precedono, che mentre il terzo motivo d'appello sia palesemente inammissibile, il primo e il secondo motivo d'appello siano viceversa ammissibili, avendo l'appellante lamentato l'assenza della motivazione in ordine alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva dallo stesso sollevate in primo grado.
I predetti motivi sono, altresì, fondati: dalla lettura della sentenza emerge chiaramente la radicale assenza di qualsiasi scrutinio della fondatezza delle predette eccezioni e di conseguenza, la mancanza di qualunque motivazione in ordine all'implicito rigetto delle stesse.
Occorre a questo punto verificare se le predette eccezioni siano fondate: sul punto occorre premettere che la "legitimatio ad causam" attiva consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale attiva per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio (tra le tante, Cass., Sez. 3^, 1 marzo 2004, n. 4121 Cass., Sez. 1^, 12 agosto 2005, n. 16878; Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2005, n. 19647;
Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2005, n. 24594).
Nel caso di specie l'eccezione di difetto di legittimazione attiva è fondata: deve, infatti, rilevarsi che l'attore in primo grado ha dedotto di aver effettuato il pagamento di € 3,60 per ritirare la c.a.n. o c.a.d. (così in citazione) di un atto notificato per conto di un suo assistito in un giudizio risarcitorio contro CP_2
Il pagamento è stato, pertanto, effettuato dall'Avv. non in proprio ma in qualità di CP_1
mandatario della parte dallo stesso assistita, alla quale, quindi, spettava la legittimazione attiva alla domanda di restituzione dell'indebito: la legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario secondo le disposizioni del mandante spetta a quest'ultimo e non al mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità. (Cass. Sez. 3,
23/04/2020, n. 8101)
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione.
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva deve rilevarsi che la legittimazione ad causam dal lato passivo o legittimazione a contraddire costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del Giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a
"subire" la pronuncia giurisdizionale (tra le tante, Cass., Sez. 3^, 1 marzo 2004, n. 4121
Cass., Sez. 1^, 12 agosto 2005, n. 16878; Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2005, n. 19647; Cass.,
Sez. 1^, 23 novembre 2005, n. 24594).
Quando, come nella specie, l'attore affermi la titolarità, in capo al convenuto, del dovere
(asseritamente violato), in relazione al diritto per cui agisce e il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (Cass., Sez. Un., 29 ottobre 1968, n. 3607; Cass., Sez. Un., 23 agosto 1973, n. 2378; Cass., Sez. 1^, 7 maggio
2003, n. 6935; Cass., Sez. 2^, 2 agosto 2005, n. 16158). Tanto premesso, occorre specificare che nella specie il convenuto, pur avendo eccepito formalmente il proprio difetto di legittimazione passiva, ha in sostanza dedotto di non essere titolare dal lato passivo del rapporto controverso, essendo un mero ausiliario Parte_1 dell'ufficiale giudiziario.
L'eccezione è fondata: in tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato "ex lege" tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio al quale il notificante rimane estraneo (Cass. Sez. 6-3, ord.
3261 del 2015).
Ne consegue che ove il notificante agisca in ripetizione degli esborsi sopportati per la spedizione della c.d. raccomandata informativa (CAN) in difetto dei presupposti, legittimato passivo è esclusivamente l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente postale del quale costui si avvalga;
sicché non è certo nei confronti dell'ausiliario — anche secondo il disposto dell'art. 1228 cod. civ. — che la pretesa azionata potrebbe farsi valere. (Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 36505)
A quanto premesso consegue che la sentenza deve essere riformata e la domanda deve essere rigettata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellata e sono determinati in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
147 del 13/08/2022 per entrambi i gradi di giudizio (Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
31884 del 10/12/2018, Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021).
In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Giudice di Pace di valore inferiore a € 1.100,00, i compensi del primo grado di giudizio sono determinati in € 350,00 (fase di studio della controversia: € 70,00, fase introduttiva del giudizio:€ 70,00; fase istruttoria: € 70,00; fase decisionale: € 140,00); in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore inferiore a € 1.100,00, i compensi del presente grado di giudizio sono determinati in € 600,00
(fase di studio: € 150,00; fase introduttiva:€ 150,00; fase istruttoria: € 100,00, fase decisionale: € 200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari Sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. n. 299/18 del Giudice di Pace di Cariati così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e per l'effetto RIGETTA la domanda proposta;
2. ON l'appellato al rimborso, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 350,00 per compensi, oltre contributo forfettario nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge,
e per il secondo grado in € 100,00 per esborsi e € 600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 06/12/2025
La Giudice
dott.ssa Simona Graziuso