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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/10/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 1924/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Gianna Lucatti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Strada Massetana Romana n. 64, int. 3, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
1 2) I coniugi alla data del 31/7/2025, data di rilascio dell'immobile a seguito di procedura esecutiva immobiliare già adibito a casa familiare sito in Torrita di Siena via Ferrara n°9, fisseranno la propria residenza altrove;
la sig.ra in Torrita Parte_1 di Siena via Arno n°16 ove abita con le figlie maggiorenni e . Per_1 Per_2
3) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi di non essere tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
4) il sig. in considerazione del fatto che le figlie attualmente non Parte_2 sono economicamente autosufficienti si impegna ed obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di € 100,00 per la figlia ( che svolge attività Per_1 lavorativa nel fine settimana) ed € 200,00 per la figlia - così Per_2 complessivamente € 300,00 - fino a quando le stesse non raggiungeranno
l'autosufficienza economica mediante versamento mensile tramite bonifico bancario al seguente iban [...] o , su accordo delle parti , con altra modalità di pagamento;
oltre al versamento al 50% delle spese straordinarie da intendersi quelle mediche non coperte dal Servizio
Nazionale, scolastiche , sportive universitarie acquisto di mezzi di trasporto
(auto) dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa sostenuta.
5) Le autovetture Ford tg.FR651CV e Panda tg. DH025PY (doc. n° 5) già di proprietà della sig.ra
resteranno intestate ed in uso alla stessa. Parte_1
6) Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto, anche di carattere patrimoniale, fra le medesime intercorso e fatta eccezione per l'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente ricorso, dichiarano di non avere alcunché da richiedere e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altra, per qualsivoglia titolo e/o ragione, rinunciando ad ogni reciproca pretesa e/o azione.
2 7) Il sig. dichiara espressamente di liberare la sig.ra Parte_2 [...]
da ogni eventuale richiesta di pagamento da parte di terzi per Parte_1 debiti da costui contratti manlevandola da ogni conseguente onere.
8) Le parti stabiliscono che le spese per il presente giudizio saranno sostenute per intero dalla sig.ra . Parte_1
9) Le parti convengono altresì che le presenti condizioni avranno efficacia tra le medesime fin dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo eventuali modifiche che il Tribunale adito ritenesse opportuno apportare”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nate le figlie (4/1/2004) Per_1
3 e (19/8/2006), entrambe maggiorenni e non economicamente Per_2 autosufficienti e ritenuto che le condizioni inerenti le stesse siano rispondenti al loro interesse;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Torrita di Siena, Atto n. 10, p. II s. A, Anno 2003; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
13/12/1971 a Roma (RM) e nato il [...] a [...] Parte_2
(SI), che si sono uniti in matrimonio in data 26/07/2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Torrita di Siena, Atto n. 10, p.
II s. A, Anno 2003 alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Torrita di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 10/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
4 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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