Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1225/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1225/2024 avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 02.07.2024, congiuntamente da:
(C.F. , nata a Pistoia (PT) in [...]_1 C.F._1
09.06.1982 e residente in [...] C;
e
(C.F. , nato a Milano (MI) in [...] C.F._2 data 11.07.1979 e residente in [...]3, rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Manigrasso del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Firenze (FI), via Vittorio Emanuele II n. 247, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.07.2024, e CP_1 esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_1
Serravalle Pistoiese (PT) in data 16.05.2007, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (in data 07.10.2007) ed Per_1
(in data 22.08.2017) e che fa parte del nucleo familiare R_ anche (nata in data [...] da una precedente Persona_3 relazione di . CP_1
Le parti evidenziavano peraltro che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni, veniva meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla hanno da pretendere tra di loro a titolo di mantenimento, avendo altresì provveduto a regolare ogni questione economica nonché la suddivisione dei beni.
2) La casa familiare, sita in Monsummano Terme (PT), via Giosuè
Carducci n. 39 C, verrà assegnata alla Sig.ra che vi CP_1 risiederà unitamente ai tre figli;
il Sig. si impegna, in un Pt_1 termine che vai dai sei ad un massimo di dodici mesi a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, a reperire un'altra abitazione, ove sposterà la propria residenza rimanendo, temporaneamente ed in via provvisoria nella casa familiare, stante le risorse limitate e la necessità di rendere graduale l'allontanamento per il figlio piccolo , di appena sei anni. R_
2 3) Affidamento condiviso dei due figli minori in modo che possano mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, e possano ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con ascendenti e con parenti di ciascun ramo genitoriale. Il genitore collocatario sarà la
Sig.ra CP_1
4) Nei mesi in cui il Sig. rimarrà provvisoriamente presso la Pt_1 casa familiare, i coniugi continueranno a contribuire alle spese per la casa e per i figli in misura del 50%, con facoltà del Sig. di Pt_1 contribuire al 70%, stante le maggiori entrate reddituali.
5) Il Sig. a seguito del trasferimento a diversa abitazione, Pt_1 verserà a favore della moglie, a titolo di mantenimento dei due figli, la somma di € 250,00 totali, rivalutabili annualmente.
6) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e, ove possibile, andranno sempre previamente concordate;
per spese straordinarie devono intendersi le spese sotto specificate:
• 6/a) Spese relative alla salute, quali acquisto di farmaci e parafarmaci, interventi chirurgici, visite specialistiche, trattamenti sanitari erogati dal SSN e, ove necessario, visite private specialistiche, spese per cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche, esami diagnostici, analisi cliniche e strumentali.
• 6/b) Spese relative all'istruzione, quali iscrizione e tasse scolastiche e universitarie, per la frequentazione di scuole, istituti e facoltà pubbliche e private, libri di testo, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche, viaggi studio all'estero, abbonamento al trasporto pubblico per fini scolastici, pre-scuola e/o dopo-scuola, ripetizioni, corsi di recupero, spese post universitarie e/o a corsi di specializzazione e master, spese di preparazione ad esami di abilitazione e/o a concorsi.
• 6/c) Spese relative ad attività extra scolastiche, quali iscrizione a palestre, ad attività sportive, informatiche, artistiche, musicali.
7) Il Sig. verserà altresì, in favore della Sig.ra il Pt_1 CP_1
100% degli assegni unici percepiti per i due figli e R_
. Per_1
3 8) La figlia è, allo stato, occupata, avendo la stessa Persona_3 cominciato a lavorare a far data da gennaio 2023.
9) I coniugi non hanno nessun elemento di contrasto sulla gestione dei figli e e si dichiarano disponibili ad una gestione Per_3 Per_1 libera degli stessi, data anche la loro età (rispettivamente 23 e 17 anni), con le modalità che di volta in volta saranno concordate tra gli stessi o direttamente con i figli.
10) Per quanto concerne invece il figlio , il padre lo terrà R_ con sé, nella nuova abitazione, a settimane alternate, dal venerdì all'uscita di scuola fino a domenica sera dopo cena, quando lo riporterà alla madre, più un pomeriggio a settimana, tendenzialmente il mercoledì, dall'uscita di scuola fino all'ora di cena.
11) Per quanto riguarda le vacanze estive, il figlio R_ passerà due settimane continuative con la madre e due settimane continuative con il padre;
i coniugi concorderanno i relativi periodi entro e non oltre il mese di maggio.
12) Per quanto riguarda le festività natalizie, il figlio R_ passerà il natale e la FA con un genitore e l'ultimo dell'anno ed il primo gennaio con l'altro, in forma alternata tra i genitori, in modo che passi un anno con uno e l'anno successivo con l'altro.
13) Per quanto riguarda le festività pasquali, il figlio R_ trascorrerà la Pasqua e la AS ad anni alternati con i genitori.
14) I genitori concordano già il questa sede di autorizzare il rilascio o il rinnovo dei passaporti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16.12.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
4 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata CP_1
a Pistoia (PT) in data 09.06.1982 e nato a [...]_1
(MI) in data 11.07.1979, che hanno contratto matrimonio in
Serravalle Pistoiese (PT) in data 16.05.2007, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Serravalle Pistoiese (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 1, P. 1, anno 2007);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 24.01.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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