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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17929 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PP Di AL Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. FR ND Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 18577/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Christian Cavasin (Foro Treviso), nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vedelago (TV), via Francesco Crispi n.3/1, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTI
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in via Pasquale CP_1
Leonardi Cattolica n. 6, presso lo studio dell'avv. Flavia Falcone, che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: fideiussione-antitrust/contratti bancari/opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 16 luglio 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.396/2021 del 20.01.2021 emesso dal
Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.60608/2020, con il quale era ingiunto a Pt_1
e il pagamento, in favore del
[...] Parte_2 Controparte_2
(di seguito , dell'importo di €181.141,00 oltre interessi e spese del
[...] CP_3 monitorio.
Il credito ingiunto riguardava il saldo negativo, alla data del 23.04.2019, relativo al rapporto di conto corrente n. 800067 del 23.08.2016 stipulato dalla con la AN s.r.l. (attualmente CP_3 fallita) e dei connessi contratti, datati 08/08/2017, di apertura di credito in conto corrente e di affidamento tramite anticipazione s.b.f.; l'ingiunzione è stata rivolta agli opponenti quali fideiussori della società sino al limite di €360.000,00, come d atto di fideiussione datato 08/08/2017. Pt_1
Le parti opponenti chiedevano, nel merito, come precisato nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., previo accertamento della violazione da parte della Banca convenuta dell'art. 2, co. 2, della L. n.287/1990 per i motivi precisati in narrativa e dichiarata, per l'effetto, la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus rilasciata da essi opponenti, di dichiararsi la loro liberazione ex art. 1957 c.c. per essere la convenuta decaduta dal termine semestrale ivi previsto, e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione, con le CP_3 relative eccezioni di nullità e decadenza, e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, chiedeva di rideterminare la somma dovuta e di condannare gli opponenti a corrispondere la diversa somma ritenuta di giustizia.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
con ordinanza resa in relazione all'udienza a trattazione scritta del 6 ottobre 2022, era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Riguardo alla domanda di nullità della fideiussione omnibus in discussione per la violazione della normativa antitrust essa si basa sulla circostanza che detto atto di fideiussione avrebbe contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
La predetta irrilevanza della prescrizione, contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario, comporta che detto accertamento è idoneo a provare la sussistenza dell'intesa anti concorrenziale anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dalla Banca d'Italia, purché vi sia la coincidenza sostanziale tra lo schema predisposto dall'ABI e la fideiussione successivamente rilasciata.
In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa
Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente, in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
Nel caso di specie si rileva come dall'esame del contenuto dell'atto di fideiussione rilasciato nel
2017 risulta che si tratta di fideiussione omnibus le cui disposizioni contrattuali, in particolare le clausole 2, 6 e 8, coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva reputate dalla Banca d'Italia violative della normativa antitrust in quanto oggetto di standardizzazione contrattuale tramite lo schema oggetto di esame proposto dall'ABI.
La Suprema Corte esclude, quindi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Nel caso di specie, va rilevato che, non emerge una volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle in quanto:
-l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispondenti diritti;
-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;
-gli opponenti erano interessati al rilascio della fideiussione quali amministratore e socio della società garantita;
-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti contraenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione.
Per quanto detto, va ritenuta la parziale nullità della fideiussione omnibus in oggetto in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Ciò detto, pur ritenendo la nullità parziale della fideiussione in ordine alle clausole riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, si rileva come risulti infondata l'eccezione di decadenza avanzata dalle parti opponenti per il dedotto mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art.1957 c.p.c., risultando che la abbia agito tempestivamente. CP_3
Sul punto, va premesso, preliminarmente che, comunque, la fideiussione non può essere considerata contratto autonomo di garanzia in quanto si ritiene come l'indicazione contenuta nell'atto di fideiussione dell'obbligo del garante di dover pagare “immediatamente” alla banca “a semplice richiesta scritta” non equivalga alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” valutata dalle Sez. Un. del 2010, in quanto dalla clausola oggetto dell'atto di fideiussione in questione, la cui obbligazione è di uguale contenuto a quella garantita, non emerge in modo inequivoco che il fideiussore non possa opporre eccezioni di sorta in relazione al rapporto garantito, ma solamente che debba pagare immediatamente con un meccanismo analogo a quello della clausola “solve et repete”
Va rilevato, quindi, che la data di decorrenza del periodo di sei mesi previsto dall'art.1957 va individuato al momento della lettera di recesso dal rapporto di conto corrente dell'aprile 2019 e non dal momento della precedente data di cessazione -per scadenza e revoca- dei connessi contratti di apertura di credito e di affidamento sul conto corrente.
Infatti, alla cessazione di detti rapporti, le relative somme a debito andavano a costituire posta negativa del rapporto di conto corrente che è stato chiuso, come detto, nell'aprile 2019.
Ciò detto, va rilevato che, come documentato, la si è insinuata al fallimento della CP_3 società nel giugno 2019, cioè nei sei mesi dalla cessazione del rapporto di conto corrente Pt_1 suddetto (-inoltre anche il precedente decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso nei confronti della società debitrice in bonis e dei fideiussori, conclusosi con pronuncia di incompetenza, era tempestivo risalendo al luglio del 2019).
Si rileva, altresì, che l'eliminazione delle altre clausole non rileva nel caso di specie non risultando che l'istituto di credito si sia avvalso di dette clausole al fine di chiedere il pagamento del credito ingiunto.
In ordine all'entità del credito lo stesso risulta provato tramite l'avvenuta allegazione della relativa documentazione contrattuale e contabile.
Per quanto sopra detto, assorbita ogni altra questione, il Tribunale, accerta la nullità parziale della fideiussione in parola in relazione alle clausole 2, 6 e 8 e conferma il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti ritenendo infondata l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c..
In considerazione della parziale reciproca soccombenza e della natura della questione, si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo.
In ragione della prevalente soccombenza delle parti opponenti, le predette vanno condannate alla rifusione, in solido, in favore della parte opposta, delle spese di lite per i residui due terzi, spese liquidate come in dispositivo nella loro interezza (su cui calcolare i due terzi).
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara la nullità parziale della fideiussione omnibus in parola, in relazione alle clausole 2, 6 e
8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata;
conferma, nei confronti degli opponenti, il decreto ingiuntivo n.396/2021 del 20.01.2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.60608/2020; compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo;
condanna e , in solido, alla rifusione, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
, delle spese di lite per i residui due terzi, che si Controparte_1 liquidano complessivamente (su cui calcolare i due terzi) in €10.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 20.12.2025 Il Presidente
PP Di AL
Il Giudice est.
FR ND
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PP Di AL Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. FR ND Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 18577/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Christian Cavasin (Foro Treviso), nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vedelago (TV), via Francesco Crispi n.3/1, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTI
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in via Pasquale CP_1
Leonardi Cattolica n. 6, presso lo studio dell'avv. Flavia Falcone, che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: fideiussione-antitrust/contratti bancari/opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 16 luglio 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.396/2021 del 20.01.2021 emesso dal
Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.60608/2020, con il quale era ingiunto a Pt_1
e il pagamento, in favore del
[...] Parte_2 Controparte_2
(di seguito , dell'importo di €181.141,00 oltre interessi e spese del
[...] CP_3 monitorio.
Il credito ingiunto riguardava il saldo negativo, alla data del 23.04.2019, relativo al rapporto di conto corrente n. 800067 del 23.08.2016 stipulato dalla con la AN s.r.l. (attualmente CP_3 fallita) e dei connessi contratti, datati 08/08/2017, di apertura di credito in conto corrente e di affidamento tramite anticipazione s.b.f.; l'ingiunzione è stata rivolta agli opponenti quali fideiussori della società sino al limite di €360.000,00, come d atto di fideiussione datato 08/08/2017. Pt_1
Le parti opponenti chiedevano, nel merito, come precisato nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., previo accertamento della violazione da parte della Banca convenuta dell'art. 2, co. 2, della L. n.287/1990 per i motivi precisati in narrativa e dichiarata, per l'effetto, la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus rilasciata da essi opponenti, di dichiararsi la loro liberazione ex art. 1957 c.c. per essere la convenuta decaduta dal termine semestrale ivi previsto, e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione, con le CP_3 relative eccezioni di nullità e decadenza, e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, chiedeva di rideterminare la somma dovuta e di condannare gli opponenti a corrispondere la diversa somma ritenuta di giustizia.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
con ordinanza resa in relazione all'udienza a trattazione scritta del 6 ottobre 2022, era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Riguardo alla domanda di nullità della fideiussione omnibus in discussione per la violazione della normativa antitrust essa si basa sulla circostanza che detto atto di fideiussione avrebbe contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
La predetta irrilevanza della prescrizione, contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario, comporta che detto accertamento è idoneo a provare la sussistenza dell'intesa anti concorrenziale anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dalla Banca d'Italia, purché vi sia la coincidenza sostanziale tra lo schema predisposto dall'ABI e la fideiussione successivamente rilasciata.
In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa
Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente, in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
Nel caso di specie si rileva come dall'esame del contenuto dell'atto di fideiussione rilasciato nel
2017 risulta che si tratta di fideiussione omnibus le cui disposizioni contrattuali, in particolare le clausole 2, 6 e 8, coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva reputate dalla Banca d'Italia violative della normativa antitrust in quanto oggetto di standardizzazione contrattuale tramite lo schema oggetto di esame proposto dall'ABI.
La Suprema Corte esclude, quindi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Nel caso di specie, va rilevato che, non emerge una volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle in quanto:
-l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispondenti diritti;
-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;
-gli opponenti erano interessati al rilascio della fideiussione quali amministratore e socio della società garantita;
-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti contraenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione.
Per quanto detto, va ritenuta la parziale nullità della fideiussione omnibus in oggetto in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
Ciò detto, pur ritenendo la nullità parziale della fideiussione in ordine alle clausole riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, si rileva come risulti infondata l'eccezione di decadenza avanzata dalle parti opponenti per il dedotto mancato rispetto del termine semestrale previsto dall'art.1957 c.p.c., risultando che la abbia agito tempestivamente. CP_3
Sul punto, va premesso, preliminarmente che, comunque, la fideiussione non può essere considerata contratto autonomo di garanzia in quanto si ritiene come l'indicazione contenuta nell'atto di fideiussione dell'obbligo del garante di dover pagare “immediatamente” alla banca “a semplice richiesta scritta” non equivalga alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” valutata dalle Sez. Un. del 2010, in quanto dalla clausola oggetto dell'atto di fideiussione in questione, la cui obbligazione è di uguale contenuto a quella garantita, non emerge in modo inequivoco che il fideiussore non possa opporre eccezioni di sorta in relazione al rapporto garantito, ma solamente che debba pagare immediatamente con un meccanismo analogo a quello della clausola “solve et repete”
Va rilevato, quindi, che la data di decorrenza del periodo di sei mesi previsto dall'art.1957 va individuato al momento della lettera di recesso dal rapporto di conto corrente dell'aprile 2019 e non dal momento della precedente data di cessazione -per scadenza e revoca- dei connessi contratti di apertura di credito e di affidamento sul conto corrente.
Infatti, alla cessazione di detti rapporti, le relative somme a debito andavano a costituire posta negativa del rapporto di conto corrente che è stato chiuso, come detto, nell'aprile 2019.
Ciò detto, va rilevato che, come documentato, la si è insinuata al fallimento della CP_3 società nel giugno 2019, cioè nei sei mesi dalla cessazione del rapporto di conto corrente Pt_1 suddetto (-inoltre anche il precedente decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso nei confronti della società debitrice in bonis e dei fideiussori, conclusosi con pronuncia di incompetenza, era tempestivo risalendo al luglio del 2019).
Si rileva, altresì, che l'eliminazione delle altre clausole non rileva nel caso di specie non risultando che l'istituto di credito si sia avvalso di dette clausole al fine di chiedere il pagamento del credito ingiunto.
In ordine all'entità del credito lo stesso risulta provato tramite l'avvenuta allegazione della relativa documentazione contrattuale e contabile.
Per quanto sopra detto, assorbita ogni altra questione, il Tribunale, accerta la nullità parziale della fideiussione in parola in relazione alle clausole 2, 6 e 8 e conferma il decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli opponenti ritenendo infondata l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c..
In considerazione della parziale reciproca soccombenza e della natura della questione, si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo.
In ragione della prevalente soccombenza delle parti opponenti, le predette vanno condannate alla rifusione, in solido, in favore della parte opposta, delle spese di lite per i residui due terzi, spese liquidate come in dispositivo nella loro interezza (su cui calcolare i due terzi).
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara la nullità parziale della fideiussione omnibus in parola, in relazione alle clausole 2, 6 e
8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata;
conferma, nei confronti degli opponenti, il decreto ingiuntivo n.396/2021 del 20.01.2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.60608/2020; compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo;
condanna e , in solido, alla rifusione, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
, delle spese di lite per i residui due terzi, che si Controparte_1 liquidano complessivamente (su cui calcolare i due terzi) in €10.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 20.12.2025 Il Presidente
PP Di AL
Il Giudice est.
FR ND