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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2024, n. 12741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12741 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LC PI nato a [...] E PICCILLI il 19/02/1958 LC CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/04/202.3 del TRIB. LIBERIA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: -- la requisitoria scritta presentata ex art. 23, corni -33a 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 1.76 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ALDO CENICCOLA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento del Tribunale del Riesame e del provvedimento genetico di convalida del sequestro probatorio;
- le conclusioni presentate - ai sensi della stessa norma - dagli avvocati GIUSEPPE ST e AE AC nell'interesse dei ricorrenti, che si sono riportati ai motivi di impugnazione hanno aderito alle argomentazioni esposte dal Procuratore generale ed hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12741 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 aprile 2023 il Tribunale di Frosinone, a seguito del riesame proposto - per quel che qui interessa - da LU OL e US OL, ha confermato il decreto in data 31 marzo 2023 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NO ha convalidato il sequestro probatorio di due stampanti (eseguito dalla Guardia di finanza il 28 marzo 2023); e ha dichiarato l'inefficacia del medesimo provvedimento decreto di convalida (dal 22 aprile 2023) limitatamente alla posizione di US OL (fermo restando il mantenimento del vincolo cautelare in ragione del disposto rigetto). 2. Avverso il provvedimento collegiale i difensori di LU OL e US OL hanno proposto ricorso per cassazione, con separato atto, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di LU OL è stata prospettata la violazione degli artt. 125, 354 e 355 cod. proc. pen., deducendo che: - la convalida sarebbe stata disposta mediante un «tampone coi modulo prestampato», nel quale non sono stati indicati gli articoli di legge relativi ai reati per cui si procede, il che non consentirebbe neppure di valutare le ragioni per cui i beni sono stati definiti corpo del reato;
inoltre, si sarebbe affermata la necessità di accertamenti tecnici in maniera infondata e senza alcuna motivazione;
- la difesa aveva contestato la finalità probatoria della cautela poiché la prova di possibili illeciti era desunta dall'esistenza di altri beni in sequestro («cover ed altro») e dagli stessi accertamenti della polizia giudiziaria, e le stampanti costituirebbero «un oggetto neutro» utilizzabile per attività lecite (tanto che la difesa aveva prodotto contratti relativi ad esse lecita); - al fine di valutare la sproporzione della cautela è stata prodotta relazione di consulenza secondo cui le stampanti in discorso, senza un continuo funzionamento sarebbero esposte al rischio di deterioramento irreparabile;
- il Tribunale non si sarebbe confrontato con le argomentazioni addotte dalla difesa e non avrebbe considerato i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo che un implicito rinvio al verbale di perquisizione e sequestro possa fungere da motivazione del provvedimento del Pubblico ministero e non esponendo le finalità probatorie che giustificherebbero il sequestro (considerato che le indagini avrebbero già acquisito elementi che esauriscono qualsiasi esigenza probatorio e non essendoci alcun tipo di accertamento tecnico sulle stampanti che possa giustificarne il sequestro), finendo col rendere una motivazione apparente. 2.2. Nell'interesse di US OL sono stati formulati due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo è stata denunciata l'abnormità del provvedimento impugnato, rassegnando che la ricorrente, quale legale rappresentante della New Time s.r.l. e della Lenders s.r.I., proprietarie delle stampanti in sequestro, ha eccepito la tardiva notifica dell'avviso dell'udienza per la trattazione del riesame dalla stessa proposto;
il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione, ha dichiarato l'inefficacia del sequestro nei suoi confronti, senza disporre la 2 restituzione dei beni;
e ciò in forza del rigetto del riesame interposto dagli indagati, così rendendo un provvedimento anomalo e non incasellabile tra gli atti tipici che ha impedito alla ricorrente di conseguire gli effetti della perdita di efficacia del sequestro, senza neppure consentirle di sviluppare le proprie difese nel merito. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere rigettati. 1. Anzitutto, deve premettersi che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge: in tale nozione devono ricornprendersi gli errores in iudicando o in procedendo ma non le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 01) e ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01) e, segnatamente, quando l'argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01) e, pertanto, «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dei). 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito nei termini previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non può, dunque, essere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali. 2. Il motivo articolato da LU OL e il secondo motivo presentato da US OL sono nel complesso infondati. 2.1. Vero è che «il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Bottic:elli, Rv. 273548 - 01). Tuttavia, la stessa pronuncia delle Sezioni Unite che ha posto il principio appena riportato, ha 3 evidenziato che - fermo «l'obbligo di motivazione del decreto», non è «possibile stabilire, sempre a priori, il grado di idoneità di una motivazione con "formula sintetica" [...] in luogo di altra più diffusa (sempre che una tale differenza possa essere teorizzata), dovendo comunque ricordarsi che [...] è lo stesso legislatore ad avere stabilito come idonea ad integrare il requisito una "concisa" esposizione dei motivi». Ragion per cui può ribadirsi che: - «in tema di misure cautelari reali, l'onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramite l'utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dall'art. 253 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018 - dep. 2019, Dalton, Rv. 275007 - 01, resa in una fattispecie relativa ad un decreto di sequestro del pubblico ministero, disposto utilizzando un modulo prestampato e "a caselle", da cui era evincibile tanto l'ipotesi di reato per la quale si procedeva, quanto l'oggetto del sequestro nonché le specifiche finalità probatorie dello stesso); - «per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria» (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727 - 01). 2.2. Ciò posto, nel caso in esame: - il Pubblico ministero ha convalidato la cautela impiegando un timbro, apposto sul verbale della polizia giudiziaria, completando la scritturazione così impressa, oltre che indicando al data dell'atto della polizia, contrassegnando - tra le ipotesi contemplate dal detto timbro - quella che qualifica le res in discorso corpo del reato il cui sequestro è necessario all'accertamento delle ipotesi «contestate» (recte: ipotizzate dagli operanti) e su cui «dovranno svolgersi accertamenti di natura anche tecnica»; - il verbale di perquisizione e sequestro che documenta le attività compiute dagli operanti fa riferimento, oltre che all'oggetto della cautela (ossia le stampanti in discorso, indicate come «beni pertinenti al reato», con espressione più ampia di quella di corpo di reato;
cfr. Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Lo Modou, Rv. 276660 - 01) agli elementi in relazione ai quali si è ritenuto - sia pure nell'ottica del fumus che qui rileva che nell'esercizio commerciale (costituito da due locali comunicanti) in discorso avessero luogo la produzione e la commercializzazione di beni con marchi contraffatti, in relazione alla quale sono stati ipotizzati i reati di cui agli artt. 473, 474, 517 e 648 cod. pen. Ne deriva che correttamente il Collegio del riesame ha affermato che, con il detto decreto, il Pubblico ministero ha adeguatamente richiamato quanto esposto dalla polizia giudiziaria, sia con riferimento alla «sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella 4 L t prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 - dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01); difatti, il sequestro a fini di prova, sia del corpo del reato che delle cose pertinenti al reato, si fonda sulla necessità dell'acquisizione interinale del bene «per l'accertamento dei fatti» inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 cod. proc. pen., ovvero in funzione dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell'autore (Sez. U, n. 36072/2018, cit.; cfr. pure Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). Ragion per cui non è meritevole di accoglimento la prospettazione difensiva nella parte in cui ha assunto il totale difetto di motivazione del provvedimen to del Pubblico ministero e la conseguente contrarietà a diritto dell'ordinanza qui impugnata. Inoltre, tenuto conto di quanto esposto sub 2., esso è manifestamente infondato nella parte in cui assume che il Tribunale, con l'argomentazione appena compendiata, avrebbe reso una motivazione apparente. E nel resto - segnatamente per quel che attiene all'utilizzo delle stampanti in sequestro anche per attività lecita, al pregiudizio che esse potrebbero patire in caso di mancato utilizzo, alla superfluità degli accertamenti tecnici da parte del pubblico ministero, alla già intervenuta acquisizione delle prova alla luce dell'attività già svolta dal a polizia giudiziaria - ha prospettato irritualmente apprezzamenti di fatto estranei al thema (sopra individuato) dell'impugnazione di legittimità dei provvedimenti in materia cautelare reale nonché deduzioni inidonee a costituire una rituale denuncia della violazione dei princìpi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità cui deve conformarsi la cautela reale, rispetto ai quali ha rilievo anche il dato temporale (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02), non essendo stato neppure assunto che le res siano state sottoposte a cautela per periodo superiore a quello rag onevolmente necessario per gli accertamenti da compiere (cfr. Sez. 6, n. 34265/2020, cit.; Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari, Rv. 270018 - 01), il che esime da ulteriori considerazioni. 3. Il primo motivo di ricorso di US OL è manifestamente infondato. La perdita di efficacia della cautela nei confronti della ricorrente, poiché la decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame da lei avanzata non è intervenuta nel termine di rito (cfr. artt. 324, commi 5 e 7, cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.), non può nella specie determinare la restituzione alla stessa delle res poiché - a fronte della tempestiva decisione sul riesame interposto dagli altri soggetti nei confronti dei quali si procede per i reati de quibus - è rimasto efficace il vincolo cautelare, avendo lo stesso Collegio del riesame - come esposto, con motivazione immune dalle censure qui sollevate anche dalla ricorrente - ritenuto la necessità di mantenerle vincolate a fini di prcva (cfr. Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205706 - 01; cfr. Sez. 1, n. 58050 del 18/10/2017, Rv. 271614 - 5 01). Non ricorre, allora, alcun provvedimento abnorme, tale essendo solo «quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale» (in quanto «l'abnormità integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento»: Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure più di recente, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01, e Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01). 4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/11/2023.
lette: -- la requisitoria scritta presentata ex art. 23, corni -33a 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 1.76 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ALDO CENICCOLA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento del Tribunale del Riesame e del provvedimento genetico di convalida del sequestro probatorio;
- le conclusioni presentate - ai sensi della stessa norma - dagli avvocati GIUSEPPE ST e AE AC nell'interesse dei ricorrenti, che si sono riportati ai motivi di impugnazione hanno aderito alle argomentazioni esposte dal Procuratore generale ed hanno insistito nell'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12741 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 aprile 2023 il Tribunale di Frosinone, a seguito del riesame proposto - per quel che qui interessa - da LU OL e US OL, ha confermato il decreto in data 31 marzo 2023 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NO ha convalidato il sequestro probatorio di due stampanti (eseguito dalla Guardia di finanza il 28 marzo 2023); e ha dichiarato l'inefficacia del medesimo provvedimento decreto di convalida (dal 22 aprile 2023) limitatamente alla posizione di US OL (fermo restando il mantenimento del vincolo cautelare in ragione del disposto rigetto). 2. Avverso il provvedimento collegiale i difensori di LU OL e US OL hanno proposto ricorso per cassazione, con separato atto, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di LU OL è stata prospettata la violazione degli artt. 125, 354 e 355 cod. proc. pen., deducendo che: - la convalida sarebbe stata disposta mediante un «tampone coi modulo prestampato», nel quale non sono stati indicati gli articoli di legge relativi ai reati per cui si procede, il che non consentirebbe neppure di valutare le ragioni per cui i beni sono stati definiti corpo del reato;
inoltre, si sarebbe affermata la necessità di accertamenti tecnici in maniera infondata e senza alcuna motivazione;
- la difesa aveva contestato la finalità probatoria della cautela poiché la prova di possibili illeciti era desunta dall'esistenza di altri beni in sequestro («cover ed altro») e dagli stessi accertamenti della polizia giudiziaria, e le stampanti costituirebbero «un oggetto neutro» utilizzabile per attività lecite (tanto che la difesa aveva prodotto contratti relativi ad esse lecita); - al fine di valutare la sproporzione della cautela è stata prodotta relazione di consulenza secondo cui le stampanti in discorso, senza un continuo funzionamento sarebbero esposte al rischio di deterioramento irreparabile;
- il Tribunale non si sarebbe confrontato con le argomentazioni addotte dalla difesa e non avrebbe considerato i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo che un implicito rinvio al verbale di perquisizione e sequestro possa fungere da motivazione del provvedimento del Pubblico ministero e non esponendo le finalità probatorie che giustificherebbero il sequestro (considerato che le indagini avrebbero già acquisito elementi che esauriscono qualsiasi esigenza probatorio e non essendoci alcun tipo di accertamento tecnico sulle stampanti che possa giustificarne il sequestro), finendo col rendere una motivazione apparente. 2.2. Nell'interesse di US OL sono stati formulati due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo è stata denunciata l'abnormità del provvedimento impugnato, rassegnando che la ricorrente, quale legale rappresentante della New Time s.r.l. e della Lenders s.r.I., proprietarie delle stampanti in sequestro, ha eccepito la tardiva notifica dell'avviso dell'udienza per la trattazione del riesame dalla stessa proposto;
il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione, ha dichiarato l'inefficacia del sequestro nei suoi confronti, senza disporre la 2 restituzione dei beni;
e ciò in forza del rigetto del riesame interposto dagli indagati, così rendendo un provvedimento anomalo e non incasellabile tra gli atti tipici che ha impedito alla ricorrente di conseguire gli effetti della perdita di efficacia del sequestro, senza neppure consentirle di sviluppare le proprie difese nel merito. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono nel complesso infondati e devono essere rigettati. 1. Anzitutto, deve premettersi che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge: in tale nozione devono ricornprendersi gli errores in iudicando o in procedendo ma non le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 01) e ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01) e, segnatamente, quando l'argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01) e, pertanto, «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dei). 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito nei termini previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non può, dunque, essere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali. 2. Il motivo articolato da LU OL e il secondo motivo presentato da US OL sono nel complesso infondati. 2.1. Vero è che «il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Bottic:elli, Rv. 273548 - 01). Tuttavia, la stessa pronuncia delle Sezioni Unite che ha posto il principio appena riportato, ha 3 evidenziato che - fermo «l'obbligo di motivazione del decreto», non è «possibile stabilire, sempre a priori, il grado di idoneità di una motivazione con "formula sintetica" [...] in luogo di altra più diffusa (sempre che una tale differenza possa essere teorizzata), dovendo comunque ricordarsi che [...] è lo stesso legislatore ad avere stabilito come idonea ad integrare il requisito una "concisa" esposizione dei motivi». Ragion per cui può ribadirsi che: - «in tema di misure cautelari reali, l'onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramite l'utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell'apposizione del vincolo reale, come richiesto dall'art. 253 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018 - dep. 2019, Dalton, Rv. 275007 - 01, resa in una fattispecie relativa ad un decreto di sequestro del pubblico ministero, disposto utilizzando un modulo prestampato e "a caselle", da cui era evincibile tanto l'ipotesi di reato per la quale si procedeva, quanto l'oggetto del sequestro nonché le specifiche finalità probatorie dello stesso); - «per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria» (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727 - 01). 2.2. Ciò posto, nel caso in esame: - il Pubblico ministero ha convalidato la cautela impiegando un timbro, apposto sul verbale della polizia giudiziaria, completando la scritturazione così impressa, oltre che indicando al data dell'atto della polizia, contrassegnando - tra le ipotesi contemplate dal detto timbro - quella che qualifica le res in discorso corpo del reato il cui sequestro è necessario all'accertamento delle ipotesi «contestate» (recte: ipotizzate dagli operanti) e su cui «dovranno svolgersi accertamenti di natura anche tecnica»; - il verbale di perquisizione e sequestro che documenta le attività compiute dagli operanti fa riferimento, oltre che all'oggetto della cautela (ossia le stampanti in discorso, indicate come «beni pertinenti al reato», con espressione più ampia di quella di corpo di reato;
cfr. Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Lo Modou, Rv. 276660 - 01) agli elementi in relazione ai quali si è ritenuto - sia pure nell'ottica del fumus che qui rileva che nell'esercizio commerciale (costituito da due locali comunicanti) in discorso avessero luogo la produzione e la commercializzazione di beni con marchi contraffatti, in relazione alla quale sono stati ipotizzati i reati di cui agli artt. 473, 474, 517 e 648 cod. pen. Ne deriva che correttamente il Collegio del riesame ha affermato che, con il detto decreto, il Pubblico ministero ha adeguatamente richiamato quanto esposto dalla polizia giudiziaria, sia con riferimento alla «sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella 4 L t prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 - dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01); difatti, il sequestro a fini di prova, sia del corpo del reato che delle cose pertinenti al reato, si fonda sulla necessità dell'acquisizione interinale del bene «per l'accertamento dei fatti» inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 cod. proc. pen., ovvero in funzione dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell'autore (Sez. U, n. 36072/2018, cit.; cfr. pure Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). Ragion per cui non è meritevole di accoglimento la prospettazione difensiva nella parte in cui ha assunto il totale difetto di motivazione del provvedimen to del Pubblico ministero e la conseguente contrarietà a diritto dell'ordinanza qui impugnata. Inoltre, tenuto conto di quanto esposto sub 2., esso è manifestamente infondato nella parte in cui assume che il Tribunale, con l'argomentazione appena compendiata, avrebbe reso una motivazione apparente. E nel resto - segnatamente per quel che attiene all'utilizzo delle stampanti in sequestro anche per attività lecita, al pregiudizio che esse potrebbero patire in caso di mancato utilizzo, alla superfluità degli accertamenti tecnici da parte del pubblico ministero, alla già intervenuta acquisizione delle prova alla luce dell'attività già svolta dal a polizia giudiziaria - ha prospettato irritualmente apprezzamenti di fatto estranei al thema (sopra individuato) dell'impugnazione di legittimità dei provvedimenti in materia cautelare reale nonché deduzioni inidonee a costituire una rituale denuncia della violazione dei princìpi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità cui deve conformarsi la cautela reale, rispetto ai quali ha rilievo anche il dato temporale (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02), non essendo stato neppure assunto che le res siano state sottoposte a cautela per periodo superiore a quello rag onevolmente necessario per gli accertamenti da compiere (cfr. Sez. 6, n. 34265/2020, cit.; Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari, Rv. 270018 - 01), il che esime da ulteriori considerazioni. 3. Il primo motivo di ricorso di US OL è manifestamente infondato. La perdita di efficacia della cautela nei confronti della ricorrente, poiché la decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame da lei avanzata non è intervenuta nel termine di rito (cfr. artt. 324, commi 5 e 7, cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.), non può nella specie determinare la restituzione alla stessa delle res poiché - a fronte della tempestiva decisione sul riesame interposto dagli altri soggetti nei confronti dei quali si procede per i reati de quibus - è rimasto efficace il vincolo cautelare, avendo lo stesso Collegio del riesame - come esposto, con motivazione immune dalle censure qui sollevate anche dalla ricorrente - ritenuto la necessità di mantenerle vincolate a fini di prcva (cfr. Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205706 - 01; cfr. Sez. 1, n. 58050 del 18/10/2017, Rv. 271614 - 5 01). Non ricorre, allora, alcun provvedimento abnorme, tale essendo solo «quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale» (in quanto «l'abnormità integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento»: Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure più di recente, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01, e Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01). 4. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/11/2023.