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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/10/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio
Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ. nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso ex art. 281-decies cod. proc. civ. depositato il 19.11.2024
DA
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Luca Parte_1 C.F._1
Diana, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
RI HI, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
OGGETTO: riduzione in pristino e apposizione di termini.
Causa ritenuta in decisione all'esito della discussione orale, sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza del 17.6.2025:
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
NEL MERITO: per le causali di cui in narrativa a) condannare il resistente pagina 1 di 11 a demolire a sue spese tutte le opere e/o i manufatti Controparte_1 insistenti sul fondo di proprietà , contraddistinto al foglio 3 mappali Pt_1
225 (ente urbano) e 225 sub 10 in Comune di Bagnaria Arsa (UD) ovvero ad arretrarle entro il limite della sua proprietà fermo restando il rispetto delle distanze legali;
b) condannare il resistente a Controparte_1 sue spese, a ripristinare il piano di campagna riportando a livello i fondi in quanto modificati dalle opere da lui illegittimamente effettuate e a ripristinare i luoghi così come si trovavano in esito al ritombamento del fossato;
c) condannare il resistente ad apporre a sue Controparte_1 spese termini distintivi idonei fra la sua proprietà e quella del ricorrente, come sopra meglio identificate;
d) compensi professionali e spese rifusi oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA di legge.
NEL MERITO IN VIA ALTERNATIVA SUBORDINATA, per le causali di cui in narrativa: a.1) nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda ex art. 872 c.c. come sopra esposta sub a) e b), accertarsi e dichiararsi che tutte le opere e/o i manufatti insistenti sul fondo di proprietà Pt_1 sono state incorporate nel fondo medesimo e che il signor ne Parte_1
è divenuto proprietario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 936 comma 1
c.c.; b.1) nulla riconoscersi al resistente a titolo di indennizzo di cui all'art. 936 comma 2 c.c.; c.1) condannare il resistente CP_1 ad apporre a sue spese termini distintivi idonei fra la sua
[...] proprietà e quella del ricorrente, così come vengano identificate a seguito di rideterminazione dei confini e apposizione dei relativi termini;
d.1) compensi professionali e spese rifusi oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da ricorso.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
Respingersi le domande tutte formulate dal ricorrente in quanto infondata pagina 2 di 11 in fatto e in diritto, sia la conoscenza e conoscibilità, da parte del ricorrente, delle opere realizzate sul suo fondo da parte del resistente, sia a seguito della decadenza del ricorrente dalla possibilità di richiederne la rimozione per decorrenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 936 c.c.; - conseguentemente condannarsi il sig. a Parte_1 rimborsare al resistente le spese di lite e patrocinio, anche riferite alla procedura di mediazione.
IN VIA SUBORDINATA - nel caso di accoglimento della domanda formulata dal ricorrente in via subordinata, quantificarsi l'indennizzo spettante al resistente così come previsto dall'art. 936 c.c.;
- conseguentemente condannarsi il sig. a rimborsare al Parte_1 resistente le spese di lite e patrocinio, anche riferite alla procedura di mediazione, e ciò sulla scorta dell'art. 91, I comma c.p.c. che prevede la condanna alle spese della parte che, senza giustificato motivo, ha rifiutato la proposta conciliativa formulata all'udienza del 24.02.2025, formulata sulla scorta dell'applicazione dell'art. 938 c.c., la cui applicazione era stata richiesta dallo stesso ricorrente.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da memoria di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Mediante il ricorso in epigrafe, , proprietario dei fondi Parte_1 contraddistinti al foglio 3, mappali 225 (ente urbano) e 225 sub 10 nel
Comune di BAGNARIA ARSA, posti a confine -tra gli altri- con il fondo a sua volta contrassegnato con il foglio 3, mappale 408 di proprietà di ha evocato in giudizio avanti all'intestato Tribunale Controparte_1 quest'ultimo, per sentirlo inizialmente condannare alla demolizione o all'arretramento di tutti i materiali insistenti sul proprio terreno, con ripristino dello stato dei luoghi e apposizione dei termini distintivi idonei a segnare la linea di confine tra i relativi terreni, nella riferita “opportunità
pagina 3 di 11 di dirimere eventuali future controversie.” (v., così, a pag. 8 della memoria attorea ex art. 281 duodecies comma 4 cod. proc. civ.).
Sul punto, il predetto ricorrente ha infatti dedotto: 1) che il padre
, dal quale egli aveva poi ereditato i fondi in questione, Persona_1
d'intesa con l'odierno resistente, aveva provveduto -nel 2006- a ritombare il fossato che divideva le rispettive proprietà; 2) che tuttavia il negli anni, aveva progressivamente posizionato una serie di CP_1
“materiali e altri elementi” (v., così, a pag. 2 del ricorso) oltre la linea di confine, di recente confermata -quest'ultima- dai rispettivi tecnici di fiducia, omettendo di dare seguito alle ripetute richieste rivoltegli perlomeno dal 2008, affinché disponesse la rimozione dei beni.
Ritualmente costituitosi, senza Controparte_1 sostanzialmente contestare i fatti, ha insistito, di contro, per il rigetto del ricorso, eccependo che, nel caso di specie, si sarebbe dovuto applicare l'art. 936, commi 4 e 5 cod. civ., siccome si trattava di opere di cui il ricorrente era da tempo a conoscenza -in quanto comunque realizzate senza sua opposizione- con conseguente tardività della richiesta di rimozione, da considerarsi ormai preclusa.
In replica alla superiore eccezione di controparte, ha Parte_1 alternativamente domandato, con il deposito autorizzato della prima memoria integrativa ex art. 281 duodecies comma 4 cod. proc. civ., che
-nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità l'art. 936 cod. civ.- si accertasse il suo intervento acquisto dei beni in discussione per effetto del principio di accessione, senza riconoscimento di alcuna indennità.
All'estensione della domanda si è opposto il CP_1
Così ricostruiti, in rapida sintesi, gli estremi della res litigiosa e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le domande attoree
-esaminate alla luce delle sole risultanze documentali in atti, stante la ritenuta irrilevanza delle prove orali comunque capitolate- non possono pagina 4 di 11 trovare accoglimento, per i motivi di seguito espositi, salva la questione dell'accessione, sulla quale occorreranno talune precisazioni ulteriori.
Nell'ordine, non ha pregio, in primo luogo, la pretesa del ricorrente di veder condannato il ad apporre “... termini distintivi idonei CP_1 fra la sua proprietà e quella (attorea) … “, sopportandone le relative spese, (v., così, la lett. C delle conclusioni a pag. 5 del ricorso), atteso che presupposto dell'azione ex art. 951 cod. civ. è quello della mancanza o della non riconoscibilità -nell'ambito di un confine comunque certo e non contestato- dei segni posti a delimitazione del confine medesimo
(v., così, Cass civ. - Sez. 2, Sentenza n. 5597 del 26/10/1981). Orbene, considerato che la linea di confine, nella vicenda de qua, risulta pacificamente confermata da entrambe le parti (v., così, a pag. 2 del ricorso), il patrocinio attoreo ha omesso di allegare, allora, sulla base di quali presupposti di fatto fosse necessario provvedere ad integrare
-perché eventualmente mancanti- o a rendere visibili -siccome non altrimenti distinguibili- i segni di demarcazione della linea in oggetto.
Quanto, invece, all'iniziale richiesta di demolizione o di arretramento di tutti i manufatti di cui trattasi, la questione è, soprattutto, di natura qualificatoria, non essendo agevole interpretare la domanda del ricorrente per trarne le dovute conseguenze. Si osserva, innanzitutto, che la natura dei riferiti “materiali e altri elementi”, al di là della produzione in giudizio di un non univoco corredo fotografico (v. doc. 5 nel fascicolo attoreo), non è mai stata né compiutamente allegata, né utilmente descritta in ricorso. È in ogni caso pacifico -perché ammesso anche da controparte- che tali manufatti insistono sul terreno di proprietà di Pt_1
; il resistente, invero, senza avanzare, in prima battuta, alcuna
[...] specifica pretesa o formulare, al riguardo, autonoma domanda riconvenzionale, si è limitato a sostenere -con termini altrettanto generici ed insuscettibili, quindi, di costituire oggetto di prova testimoniale- che,
pagina 5 di 11 nel 2006, era intervenuto un accordo verbale con il padre del ricorrente
-accordo, per inciso, a quest'ultimo neppure opponibile- in base al quale, dopo il ritombamento del fossato, al sarebbe stato concesso CP_1 di costruire tali opere sulla proprietà altrui (v., così, lett. A della comparsa di costituzione e risposta, a pag. 2), come effettivamente fatto.
Fermo questo, vale allora constatare che il richiamo all' “art. 872 cod. civ.” contenuto in apertura di ricorso nell'indicazione dell'oggetto di quest'ultimo (v. pag. 1 ibidem), ma non ulteriormente sviluppato nella narrativa dell'atto medesimo, appare comunque inconferente, a prescindere dai limiti di allegazione attorea già dianzi evidenziati e dall'omessa indicazione di quali “norme di edilizia” sarebbero state violate, ove si convenga, nell'ordine, che: 1) nel contesto della disciplina delle distanze, la nozione di “costruzione” suscettibile di riduzione in pristino comprende, per l'appunto, solo manufatti aventi caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emergano in modo sensibile dal suolo e che, proprio per la loro consistenza, abbiano l'idoneità -nel caso di specie nemmeno dedotta- a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà (v. Cass. civ. - Sez. 2,
Sentenza n. 5956 del 01/07/1996; 2) non è tale, ad ogni modo, una costruzione interrata (v. Cass civ. - Sez. 2, Sentenza n. 3597 del
12/06/1982; 3) anche un muro di cinta, ove non abbia un'altezza superiore ai tre metri, manca di autonomia strutturale e non può essere preso in considerazione in relazione alla summenzionata disciplina delle distanze (v. Cass civ. - Sez. 2, Sentenza n. 4116 del 13/07/1984).
Esclusa, così, la possibilità di qualificare quella attorea come un'azione reale in materia di violazione delle distanze legali e non configurandosi detta domanda neppure come azione di rivendica, il cui oggetto, a ben vedere, è rappresentato dall'accertamento della proprietà del rivendicante e dal rilascio del bene rivendicato, qui non richiesti, non pagina 6 di 11 è condivisibile neppure il richiamo -formulato da ricorrente solo nelle note conclusive autorizzate- ad “un'azione civile (di natura negatoria)” (v., in questo senso, a pag. 1, ibidem), atteso che anche la domanda rivolta a ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata -come nella vicenda al vaglio- dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, qui del resto incontroverso, esorbita dai limiti della negatoria servitutis e può assumere, semmai, la veste di azione personale, ove intesa al ristabilimento di un'attività esercitata sulla base del predetto diritto reale (v., al riguardo, Cass. civ. - Sez. 6-2,
Ordinanza n. 884 del 17/01/2011).
Dalle superiori premesse deriva, di riflesso, che lo ius tollendi di fatto esercitato in questa sede dal ricorrente andrà inevitabilmente ricondotto, pertanto, proprio alla fattispecie dell'art. 936 cod. civ., laddove -nel quadro della più generale disciplina dell'accessione- è rimessa al proprietario del fondo, occupato da costruzioni od opere fatte da un terzo con materiali di quest'ultimo, la facoltà di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle, ma con i limiti di cui ai commi 4 e
5 cod. civ. della norma succitata. Chiarito, infatti, che l'art. 936 cod. civ.
è effettivamente applicabile nel caso in cui -come deve ritenersi nella vicenda esaminata, in difetto di contrarie deduzioni- la costruzione o l'opera insistano interamente sul suolo occupato (v. Cass civ. - Sez. U,
Sentenza n. 3351 del 02/06/1984), merita rammentare, del pari: 1) che il quarto comma del succitato art. 936 cod. civ. preclude al proprietario il diritto di obbligare l'autore della costruzione o dell'opera a levare queste ultime dal fondo, laddove l'iniziativa del secondo sia avvenuta a scienza del primo;
2) che il comma successivo del disposto in parola esclude in radice, del pari, ogni domanda di rimozione ove siano trascorsi sei mesi
-termine qui abbondantemente scaduto- dal giorno in cui lo stesso proprietario abbia avuto notizia dell'incorporazione; notizia risalente, per pagina 7 di 11 il sig. , quantomeno al 2008, quando questi si doleva con il Pt_1 resistente, per il tramite del professionista di fiducia, dell'arbitraria occupazione di aree di sua proprietà (v. doc. 6 nel fascicolo attoreo).
Ora, dato atto che “il (suddetto) termine di sei mesi … (ex) art 936, quinto comma, cod. civ. … integra un termine di decadenza disposto in materia non sottratta alla disponibilità delle parti (e che), pertanto, il decorso di questo termine non può essere rilevato dal giudice d'ufficio, ma deve essere eccepito dall'interessato mediante conclusioni specifiche, formulate in modo chiaro ed univoco” (v. Cass civ. - Sez. 2, Sentenza
n. 17895 del 31/08/2011), va detto che proprio conclusioni di siffatto tenore si evincono chiaramente nelle difese di parte convenuta (v., in tal senso, a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Giova rammentare, peraltro, che “le limitazioni allo ius tollendi del proprietario del suolo previste dai commi quarto e quinto dell'art. 936 cod. civ. (nei casi di scienza e mancata opposizione del proprietario, di buona fede del costruttore e di decorso di sei mesi dalla notizia della incorporazione) non incidono sulla proprietà dell'opera, la quale appartiene al medesimo in forza del principio generale sancito dall'art.
934 cod. civ., ma soltanto sulla sua facoltà di scelta tra l'esercizio dello ius tollendi a spese del terzo costruttore e la ritenzione dell'opera con
l'obbligo di pagare il valore dei materiali e il prezzo della manodopera, oppure l'aumento di valore recato al fondo. Conseguentemente, il proprietario del suolo, pur rimanendo definitivamente obbligato a ritenere
l'opera e a eseguire i suddetti pagamenti, può sempre provvedere a sue spese alla demolizione dell'opera, esercitando la facoltà di disporre della cosa, a lui spettante quale proprietà” (v., in questo senso, Cass civ. -
Sez. 2, Sentenza n. 1841 del 18/03/1986, con sottolineature aggiunte
- N.d.R.). Sicché, dovendosi evincere, dalle superiori considerazioni, che la domanda del sig. di demolizione/arretramento dei manufatti Pt_1
pagina 8 di 11 insistenti sul proprio fondo, nei termini inizialmente proposti, e cioè ad esclusive spese del resistente, non può avere seguito, due rilievi ulteriori andranno spesi, sul punto, anche prendendo posizione, così, sull'estensione della domanda operata dal ricorrente in via alternativa subordinata, attraverso il deposito della prima memoria integrativa ex art. 281 duodecies comma 4 cod. proc. civ.
Primo: “l'accertamento della proprietà (dei beni) acquistati per accessione non presuppone l'avvenuto pagamento ovvero l'offerta dell'indennità di cui all'art. 936 cod. civ. da parte del proprietario del suolo, costituendo la relativa prestazione oggetto di una obbligazione autonoma rispetto all'acquisto del bene, che si attua ipso iure per effetto della costruzione eseguita dal terzo” (v. Cass civ. - Sez. 2, Sentenza
n. 5116 del 20/08/1986, con sottolineatura aggiunta). Ciò rende ultroneo, quindi, esaminare se debba ritenersi preclusa, in quanto dichiaratamente nuova, la predetta domanda attorea volta a sentir accertare e dichiarare, “… nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda ex art. 872 cod. civ. …, che tutte le opere e/o i manufatti insistenti sul fondo di proprietà sono state incorporate nel fondo Pt_1 medesimo e che il signor ne è divenuto proprietario ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 936 comma 1 cod. civ. …” (v., così, a pag. 9 della memoria ex art. 281 duodecies, comma 4 cod. proc. civ. del
20.4.2025). L'intervenuto acquisto per accessione, infatti, è pacifico, non essendo -né potendo essere- messo in discussione da controparte, non foss'altro perché è stato proprio il resistente, come già visto, ad inquadrare la vicenda nel contesto dell'art. 936 cod. civ. e ad ammettere di aver realizzato “… sulla proprietà del sig. le opere delle quali si Pt_1 duole ora il ricorrente.” (v., così, a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta)
pagina 9 di 11 Secondo: esorbita dai limiti del presente contenzioso, in difetto di specifica domanda del convenuto, la questione del suo diritto all'indennizzo di cui all'art. 936 comma 2 cod. civ., dovendosi considerare indiscutibilmente tardiva quella formulata in tal senso dal convenuto medesimo nelle sole note conclusive, peraltro in termini del tutto generici. Pare all'evidenza ultroneo, conseguentemente, esaminare l'ulteriore pretesa attorea -rimessa alle conclusioni formulate in via alternativa subordinata di cui sopra- di nulla riconoscere a controparte
(ibidem). Solo per ragioni di completezza, quindi, pare utile rammentare, qui, che: a) in linea generale, “in tema di opera eseguita da un terzo con materiali propri su fondo altrui, l'eccezione di decadenza del proprietario del suolo dalla facoltà di optare per la demolizione dell'opera a spese del terzo, per decorso del termine semestrale di cui all'art. 936 ultimo comma cod. civ., non deve necessariamente correlarsi alla richiesta di pagamento dell'indennità prevista dal cit. art. 936 secondo comma, essendo il diritto di non essere costretto alla demolizione ed il diritto all'indennità riconosciuti per il soddisfacimento di interessi distinti, suscettibili di essere fatti valere nelle forme ed in termini diversi, con i rispettivi strumenti di tutela giudiziale (l'eccezione e la domanda).”
(v., così, Cass civ. - Sez. 2, Sentenza n. 7800 del 13/07/1991);
b) sempre parlando di accessione, tuttavia, “… quando le opere sono state fatte da un terzo con materiali propri, il diritto al relativo indennizzo sorge in corrispondenza della preclusione dello ius tollendi, ed è da tale momento che comincia a decorrere anche il termine di prescrizione per
l'esercizio di tale diritto, ossia trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (nel caso di specie quantomeno dal 2008 - N.d.R.) oppure dall'incorporazione stessa (qui pacificamente risalente al 2006 – N.d.R.) se fatta dal terzo in buona fede
pagina 10 di 11 o a scienza del proprietario.” (v., in questo senso, Cass civ. - Sez. 2,
Ordinanza n. 29134 del 12/11/2024).
Concludendo, occorre perciò confermare, alla luce di tutti i rilievi che precedono ed in considerazione delle indicate motivazioni, l'integrale rigetto delle domande attoree. Le spese di lite, stanti gli esiti sostanziali della causa, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
▪ RIGETTA le domande formulate dal ricorrente, per essere comunque intervenuta, con specifico riferimento alle opere e/o ai manufatti insistenti sul fondo attoreo, l'acquisto dei medesimi da parte di Pt_1
ex art. art. 936 cod. civ., avendo quest'ultimo perso fa facoltà
[...] di domandarne la rimozione al resistente Controparte_1
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Udine, 17.10.2025
IL GIUDICE
dott. Fabio LUONGO
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