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9 ottobre 2010
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23 giugno 2023
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28 maggio 2026
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Art. 1041. Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento 1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile, e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, se non gia' previsto dall'articolo 1036. E' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti. 2. Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, nonche' il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non gia' previsto dagli articoli precedenti. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento:
a) il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa. 2-bis. ((Il Direttore della Sanita' militare, ovvero il Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, e' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni superiori di avanzamento quando le stesse valutano gli ufficiali delle Forze armate in servizio presso uffici od organi dipendenti.)) ((138)) --------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
a) il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa. 2-bis. ((Il Direttore della Sanita' militare, ovvero il Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, e' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni superiori di avanzamento quando le stesse valutano gli ufficiali delle Forze armate in servizio presso uffici od organi dipendenti.)) ((138)) --------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Commentario • 1
- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 1
SOMMARIO: 1. Dall'economia pianificata al diritto commerciale: necessitŕ di una ricognizione - 2. La formazione del diritto commerciale: dalla Russia zarista alle codificazioni dell'etŕ della NEP - 2.1. Lo «svod zakonov graždanskikh» - 2.2. Il «graždanskij kodeks RSFSR» 1922 - 3. La pianificazione economica e l'impresa nel diritto sovietico - 3.1. La soppressione – de facto e de iure – degli istituti commercialistici. Le Basi di legislazione civile dell'URSS del 1961 e il graždanskij kodeks RSFSR 1964 - 3.2. La proprietŕ socialista (socialističeskaja sobstvennost'), il piano economico (gosplan-narjad) ed i caratteri dell'impresa di tipo sovietico (khozrasčëtnoe predprijatie) - …
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Giurisprudenza • 12
- 1. TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 14/01/2026, n. 97Provvedimento: Pubblicato il 14/01/2026 N. 00097/2026 REG.PROV.COLL. N. 02025/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2025 del 2025, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da …Leggi di più...
- art. 41 Carta di Nizza·
- risarcimento danno perdita chances·
- riserva posti concorso·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- art. 678 d.lgs. 66/2010·
- art. 1014 d.lgs. 66/2010·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- giurisdizione TAR·
- art. 3 Costituzione·
- art. 97 Costituzione·
- art. 2050 d.lgs. 66/2010·
- interesse legittimo·
- art. 74 L. 2023·
- compensazione spese legali