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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 5130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5130 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EURO-
PEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6025/2023 promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Miceli del Foro di Cassino contro
Controparte_1
e con l'intervento del
PPUUBBBBLLIICCOO MMIINNIISSTTEERROO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ve- nezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
al fine di veder riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis in CP_1 quanto figlia del cittadino italiano , nato il [...] ad [...]- Persona_1 melle (TV), che emigrato in Argentina ivi contraeva matrimonio, in data 23/04/1959, con CP_2
Il capostipite mai si naturalizzava cittadino argentino. Persona_1
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento atti- nente lo status della persona, è intervenuto in giudizio con apposizione del visto senza formulazione di conclusioni.
1 All'udienza del 10/10/2025 la difesa attorea si è riportata al ricorso chiedendone l'accoglimento e la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadi- nanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva: “Art.
4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il fi- glio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo re- cepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato
2 riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene, nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso, va rilevato che la documentazione dimessa agli atti comprova che nacque ad Persona_1
EL (TV) il 09/10/1926 e fu dunque cittadino italiano.
La ricorrente ha altresì documentato, producendo nelle forme di legge il relativo certifi- cato del Registro Nazionale dell'Elettorato, nel quale registro sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione oltre i sedici anni nonché gli argentini naturalizzati oltre i diciotto anni, che il padre mai si naturalizzava cittadino argentino.
In ragione di ciò, avendo il genitore sempre conservato la cittadinanza italiana, il mede- simo l'ha trasmessa alla figlia e discendente.
La prova della filiazione dal padre italiano è stata fornita in giudizio con la documenta- zione anagrafica versata in atti telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata nelle forme di legge.
Si tratta dunque di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discendenza maschile in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in relazione a quest'ultima ipotesi.
Astrattamente potrebbe ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo al ricorrente per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone il discendente e ri- corrente titolare sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione del- la cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della citta- dinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Co- stituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco. CP_ Va tuttavia rilevato che il Consolato d' di Buenos Aires, territorialmente competen- te - in base alla residenza dichiarata dalla ricorrente - per dare inizio all'iter necessario per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quale discendente in linea diretta di cittadino italiano, versi in una situazione di significativo arretrato nell'evasione delle richieste, stante la vastità del fenomeno.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di
3 un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994 (che pur riguarda ipotesi diverse di riconoscimento della cittadinanza italia- na), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre la ricorrente ha provato la discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal al- Controparte_1 cun evento interruttivo.
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dalla ricorrente va pertanto accolta, dichiarando che la medesima
è cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei prov- Controparte_1 vedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando, così decide:
- accoglie la domanda della ricorrente e per l'effetto dichiara che:
4 , cod fisc nata a [...], BA, Ar- Parte_1 C.F._1 gentina il 02/10/1963, residente in [...]38, del 7 C, Buenos Aires, Argentina,
è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 30 Ottobre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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