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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 17235/2018 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
“Circolazione stradale - risarcimento danni”
VERTENTE
TRA
rappresentati e difesi dall'avv. Joachim Lau Parte_1 Parte_2
-Attori-
E
quale garante e Controparte_1 icurazione EN
, rappresentati e difesi dall'avv. dall'Avv. Piera Ripalta De Controparte_2
-Convenuta-
CP_3 Controparte_4
-Convenuti contumaci-
pagina 1 di 10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.12.2018, e Parte_1 Pt_2
, quali eredi di evocavano in giudizio innanzi a questo
[...] Persona_1
LE , e l' CP_5 Controparte_6 Controparte_1
quest'ultima quale legittimata passiva in rappresentanza della
[...] [...]
, chiedendone la condanna in solido rispettivamente nella Controparte_7
qualità di conducente dell'autoveicolo, proprietario del mezzo e società assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale, al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi patiti per la morte del congiunto a seguito del sinistro stradale occorso in data 1 Settembre 2010.
In via subordinata, altresì, chiedevano accertarsi la responsabilità concorrente, nella misura ritenuta provata o secondo presunzione di legge ai sensi dell'art. 2054, c. 2,
c.c., della e del nella causazione del sinistro stradale, CP_5 Persona_1
nella percentuale corrispondente alla responsabilità accertata o, in caso di impossibilità di determinarla, al 50 %.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che la mattina dell' 1
Settembre 2010, alle ore 11,15, mentre trascorrevano una vacanza in Italia e stavano percorrendo l'Autostrada A1 direzione sud, da Bologna verso Firenze, Per_1
il loro padre, alla guida della sua moto BMW 1200 R targata FS-C34 su cui
[...]
viaggiava insieme alla figlia , giunto al km 250+300, località Massa, Parte_2
Comune di Barberino di Mugello, nel momento in cui stava per effettuare una manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, veniva tamponato da un'automobile Ford OC, con tg. SV 10 FFT, romena, condotta dalla CP_8
di proprietà di e assicurata con .
[...] Controparte_4 Controparte_2
Il figlio, , li seguiva alla guida della propria moto. Parte_1
pagina 2 di 10 A causa dell'urto tra i due veicoli, i due passeggeri venivano sbalzati dalla moto e andava a scontrarsi con il guardavia sul lato sinistro di carreggiata, perdendo il Per_1
casco e, a causa delle gravissime lesioni riportate, soprattutto al cranio, perdeva la vita sul posto, così come accertato dall'operatore del 118 giunto sul luogo del sinistro e dal medico legale in seguito ad autopsia, mentre la figlia cadeva sul piano Pt_2
stradale.
Deduceva la responsabilità esclusiva della per imperizia e violazione CP_8
dell'art. 141 CdS ritenendo che dalle SIT e durante il dibattimento penale fosse emerso che il tamponamento poteva essere evitato se la non avesse avuto una CP_3
velocità oltre i limiti consentiti, adeguata alle condizioni del traffico in quel momento e se non avesse colpevolmente ritardato la frenata alla vista della moto con la freccia a sinistra in funzione.
In seguito alla notizia di reato, la Procura di Firenze apriva un procedimento penale a carico della conducente dell'automobile, in cui si erano costituiti parti civili gli CP_3
odierni attori, che si concludeva con sentenza n. 6402/16 depositata in data
13.2.2017 di assoluzione dell'imputata con la formula "perché il fatto non costituiva reato" ai sensi dell'art. 530 cpp.
Sotto tale profilo rappresentava che tale sentenza non potesse avere efficacia di giudicato esterno poiché l'imputata era stata assolta per difetto, o insufficiente prova, dell'elemento soggettivo del reato, così che non si sarebbe potuto produrre l'effetto preclusivo di cui all'art. 652 cpp ed il giudice civile avrebbe potuto procedere ad nuovo accertamento del fatto e ad autonome valutazioni sulle responsabilità.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, pro quota ereditaria, da essi subìto per la perdita del rapporto parentale, per un importo non inferiore a € 311.322 oltre interessi dal momento del fatto, e per il danno patrimoniale causato al veicolo, quantificato in € 12.600.
pagina 3 di 10 Si costituiva la eccependo in via preliminare la Controparte_1
nullità ed inammissibilità della domanda per indeterminatezza e genericità del petitum
e dell'atto di citazione ex adverso notificato, ai sensi dell'art. 164 n. 4 cpc.
Quanto al merito, contestavano la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo eccependo l'inesistenza dell'an debeatur e del nesso di causalità ed, in subordine, richiedendo un eventuale nuovo ed autonomo accertamento del fatto da parte del Giudice civile e di dichiararsi che il sinistro occorso si fosse verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. , conducente del motociclo BMW 1200 Persona_1
R targato FS-C34 con conseguenziale esclusione di ogni responsabilità da ascriversi alla compagnia di assicurazione e agli altri convenuti o comunque ridurre le pretese attoree in proporzione al grado di colpa dello nella causazione del sinistro de quo. Per_1
Ancora nel merito, rilevava l'effetto vincolante ed assorbente del giudicato della sentenza n. 6127/2013 del LE di Firenze con riguardo all'accertamento dei fatti in sede penale che avevano condotto all'assoluzione ex art. 530 cpp dell'imputata con formula «perché il fatto non costituisce reato» in luogo di quella corretta «perché il fatto non sussiste».
Contestava infine la domanda di risarcimento danni sia relativamente ai danni non patrimoniali derivanti dalla definitiva perdita del rapporto parentale che ai danni patrimoniali.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Non si costituivano e delle quali pertanto CP_5 Controparte_6
veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con produzioni di documenti ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 10 La domanda proposta da parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Ed invero, si deve ritenere fondata l'eccezione di parte convenuta relativamente al valore vincolante del giudicato penale nel caso di specie.
Dall'accertamento dei fatti emerso in sede penale deve ritenersi provato che fu il conducente della moto BMW ad andare a collidere con la Ford OC rispetto alla quale stava viaggiando affiancato sino al momento del sinistro, immettendosi improvvisamente e imprudentemente nella corsia di sorpasso contestualmente al sopraggiungere dell'autovettura.
Risulta, inoltre, acclarato che la conducente stava viaggiando ad una CP_5
velocità adeguata, entro i limiti consentiti in quel tratto dell'Autostrada A1 (100 km/h).
Tanto emerge, innanzi tutto, dall'istruttoria dibattimentale che ha riconosciuto piena valenza probatoria ai «testimoni muti» dei fatti occorsi in data 1 Settembre 2010 quali la mancanza di segni di frenata dell'autovettura condotta dalla e il punto di CP_3
impatto tra quest'ultima e la moto della vittima (paraurti destro anteriore dell'auto e parte posteriore sinistra della moto) che hanno avvalorato la ricostruzione della dinamica dei fatti così come riferita dall'unico testimone indifferente, Tes_1
[...]
Tale teste oculare ha dichiarato che la moto dello e l'autovettura della Pt_1 CP_3
erano, prima dell'incidente, pressoché affiancati.
Il giudice penale ha ricostruito l'esatta dinamica dell'incidente nei seguenti termini:
«La moto ha impegnato la corsia di sorpasso quando si trovava, nella corsia di marcia, pochi metri davanti all'auto della che impegnava, al centro, la corsia di sorpasso. Il fatto che il punto CP_3
d'urto sia stato individuato tra il paraurti anteriore destro dell'auto e la parte posteriore sinistra della moto conferma poi che l'immissione della moto nella corsia di sorpasso è avvenuta, da parte dello , in maniera del tutto improvvisa e non prudente atteso che la moto è andata a collidere Pt_1
con l'auto condotta dalla in movimento al centro della carreggiata ad una velocità sotto i 100 CP_3
pagina 5 di 10 km/h, immettendosi nella corsia di sorpasso quando stava sopraggiungendo la autovettura della
a lui affiancata fino a quel momento» (pag. 6 Sentenza n. 6402/16). CP_3
Per le considerazioni suesposte il Giudice penale è giunto all'assoluzione piena della per difetto dell'elemento soggettivo della colpa, in quanto non si poteva a lei CP_3
rimproverare, perché non esigibile, la mancata scelta della manovra d'emergenza più appropriata al fine di evitare l'incidente o limitarne le conseguenze: così che l'imputata andava assolta con la formula
«perché il fatto non costituisce reato.
Ora, l' art. 652 cpp prevede che la sentenza di proscioglimento produca effetti nel giudizio di danno quando ricorrano le seguenti condizioni: a) che si tratti di sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento (o a seguito di rito abbreviato se la parte civile ha accettato il rito); b) che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile e che comunque il danneggiato dal reato non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75 cpp, comma 2.
I due presupposti summenzionati ricorrono nel caso di specie in quanto la sentenza di assoluzione è stata pronunciata in seguito a dibattimento e gli odierni attori, quali persone offesa e danneggiata, si sono costituite parte civile nel giudizio penale.
Tuttavia, l'art. 652 cpp non estende l'efficacia di giudicato a tutte le sentenze assolutorie, in quanto prevede che «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima nel giudizio civile (…)», così che al caso in questione, ove l'assoluzione è intervenuta per l'accertato difetto dell'elemento soggettivo del reato, non dovrebbe estendersi l'efficacia di giudicato del giudizio penale.
Ciononostante, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità-sotto la vigenza del codice previgente - che «il giudice civile può ben avvalersi della motivazione del giudicato penale per stabilire, ai fini della proponibilità della azione civile in rapporto all'art. 25 cod. proc. pen., se la assoluzione dell'imputato sia stata pagina 6 di 10 pronunciata o meno con una delle formule previste da tale norma come preclusive dell'azione civile, a prescindere dalla formula assolutoria, eventualmente inesatta, indicata nel dispositivo. La valutazione così operata si risolve in un giudizio di fatto che, se correttamente motivato, si sottrae al Sindacato di legittimità»(Cass. n.
4622/1987; Cass. n. 47/1969; Cass. n. 2558/1964); e ancora, «ai fini di stabilire l'incidenza del giudicato penale nel giudizio civile, il giudice civile deve tenere conto anche della motivazione della sentenza penale per individuare la effettiva ragione dell'assoluzione dell'imputato, eventualmente anche prescindendo dalla formula assolutoria utilizzata in dispositivo, ove tecnicamente non corretta»(Cass. n.
4775/2004).
Il principio è stato autorevolmente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in ambito penale, la quale ha evidenziato che «al fine di stabilire l'incidenza del giudicato penale nel giudizio di danno il giudice civile non può limitarsi alla rilevazione della formula utilizzata, ma deve tenere conto anche della motivazione della sentenza penale per individuare la effettiva ragione dell'assoluzione dell'imputato, eventualmente anche prescindendo dalla formula contenuta nel dispositivo, ove tecnicamente non corretta»(Cass. SS.UU. n. 40049/2008 in parte motiva).
Tali principî, peraltro, sono coerenti con il disposto di cui all'art 652 cpp che fa riferimento non alla formula assolutoria utilizzata, bensì «all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima…»
Ebbene nel caso di specie il giudice penale, a seguito dell'accertamento del fatto, ha utilizzato una formula assolutoria inesatta -«perché il fatto non costituisce reato»- al posto di quella esatta-«perché il fatto non sussiste».
Questa è la formula, infatti, che avrebbe dovuto essere adottata dal giudice penale in mancanza 1) della condotta lesiva e, conseguentemente, 2) del nesso di causalità tra fatto ed evento, poiché non vi è alcun nesso eziologico tra la condotta di guida della
«venutasi a trovare, senza sua colpa, in condizione di pericolo per un fatto CP_3
improvviso altrui»(v. sentenza penale)- ed il decesso dello mancano, in Per_1
pagina 7 di 10 definitiva, gli elementi oggettivi della fattispecie penale(elementi oggettivi che sono l'azione, l'evento ed il nesso di causalità), con la conseguenza che la avrebbe CP_3
dovuto essere assolta «perché il fatto non sussiste».
Per tutto quanto sopra argomentato se ne conclude che, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 652 cpp, si producono gli effetti preclusivi del giudicato penale nel giudizio de quo di danno promosso da parte attrice: e tanto comporta il rigetto della domanda.
Tuttavia, anche qualora non si ritenesse applicabile l'art. 652 cpp al caso in questione per mancato espresso riferimento alla formula assolutoria «perché il fatto non sussiste», occorre dar conto che dal compendio probatorio così come ricostruito in sede penale emerge chiaramente la non ascrivibilità del fatto dannoso alla condotta della non avendo quest'ultima potuto, stante l'improvvisa manovra di soprasso CP_3
dello porre in essere un comportamento alternativo(v. testimonianza teste Per_1
. Testimone_1
Come sostenuto in giurisprudenza, il giudice civile infatti – anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 cpp - può autonomamente e liberamente valutare quelle acquisizioni probatorie al fine di addivenire ad un proprio convincimento(Cass. n.
18025/2019).
Ed in forza di tale materiale probatorio, si ritiene di pervenire alle medesime conclusioni del giudice penale in ordine alla esclusiva responsabilità dello Per_1
Infine, per completezza, si deve aggiungere un altro motivo per cui la domanda non può trovare accoglimento.
La CTU espletata nel presente giudizio dall'Ing. invero, anche in Persona_2
forza dei chiarimenti richiesti, giunge a tali conclusioni:
«a seguito di una manovra di spostamento, da destra a sinistra in occupazione della corsia di sorpasso, messa in atto dal motociclista da un originario transito sulla corsia di marcia prossimo al centro della carreggiata autostradale. (…) la manovra di spostamento in
pagina 8 di 10 impegno della corsia di sinistra per l'intenzione del motociclista di procedere al sorpasso del veicolo che lo precedeva, risulta indice, dalla ricostruzione e dall'analisi della dinamica delle fasi del sinistro, di quanto segue:
- che il motociclo condotto da e la vettura condotta da si Persona_1 CP_5
trovavano a procedere, prima della manovra di spostamento del motociclo, sulla corsia di marcia il
BMW 1200R e su quella di sorpasso la Ford OC la quale possedeva una velocità superiore di circa 20 km/h rispetto a quella del BMW (velocità relativa 𝑉 R ≅ 20 km/h), condizione questa che esclude da parte dell'automobilista l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza longitudinale tra i due veicoli posto che l'Art. 149/1 del CdS prevede che siano evitate collisioni con
i veicoli che “precedono” la marcia;
- che all'automobilista non veniva concesso il tempo umanamente necessario per iniziare una manovra di emergenza prima della collisione avvenuta tra il lato anteriore destro della contro il tergo del BMW, impatto che si verificava pressoché negli istanti del CP_9
riallineamento dalla manovra di spostamento laterale dello stesso motociclo in asse alla carreggiata autostradale».
Malgrado ciò, il Tecnico d'Ufficio arriva ad ipotizzare una responsabilità concorsuale-ancorché minoritaria- in capo alla per una presunta e indimostrata CP_3
violazione del disposto di cui all'art. 141 CdS che obbliga il conducente di regolare la velocità in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose avuto riguardo alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura.
E' lo stesso CTU, a pag. 23 dell'elaborato peritale, che, quanto alle velocità della vettura della evidenzia le «approssimazioni di calcolo», sottolineando inoltre che tali CP_3
parametri di velocità risultano compatibili con la precisazione del teste motociclista S_
», figlio del soggetto deceduto.
[...]
Tuttavia, sotto tale ultimo profilo, la ricostruzione del Tecnico è inutilizzabile, poiché fondata anche su quanto inammissibilmente affermato da colui che è parte del presente giudizio.
Tanto comporta il rigetto della domanda. pagina 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM
n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 520.000,01 e € 1.000.000(valore della domanda superiore ad €
600.000).
P.Q.M.
Il LE, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti dell' e Controparte_1 CP_3
e condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione, in favore Controparte_4
della parte costituita, delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano, complessivamente, in € 29.193 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico degli attori le spese della espletata CTU e gli esborsi sostenuti da parte convenuta per il proprio CTP.
Firenze, 23.VI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT. dott.ssa MARGHERITA
MONTANO
pagina 10 di 10