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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3398/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 3398/2019 avente ad oggetto accertamento diritto di proprietà esclusiva veicolo, promossa DA
( ), con il patrocinio dell'Avv. Gian Carlo Parte_1 C.F._1
Bovetti e dell'Avv. Mario Bovetti, come da procura in atti;
ATTORE CONTRO
( ), con il patrocinio dell'Avv. Emma Giusta, CP_1 C.F._2 come da procura in atti CONVENUTI CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Dichiararsi che il trattore descritto sub 1) dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è di proprietà esclusiva dell'attore
e non invece del convenuto e Parte_1 CP_1 conseguentemente dichiararsi tenuto e condannarsi quest'ultimo all'immediata restituzione ad esso attore del trattore medesimo, mandandosi al competente Ufficio della Motorizzazione Civile di provvedere alla volturazione di detto trattore in capo a Pt_1
e di provvedere ad ogni altro necessario incombente, con
[...] esenzione da responsabilità.
Con i danni, nell'equa somma determinanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Respinta ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione, Dato atto che il conchiudente non accetta il contraddittorio su domande o eccezioni che fossero tardivamente proposte, Dato atto che il trasferimento della macchina agricola è avvenuto in forza di un valido
1 contratto di cessione del bene intervenuto fra le parti, sottoscritto dal Sig. Pt_1
e di cui si è data prova;
[...]
Respingersi la domanda dell'attore avente ad oggetto la proprietà del trattore
[...]
90 VTD tg. MA-AY736J e, conseguentemente assolversi il conchiudente da CP_2 ogni domanda contro di lui proposta. Con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha promosso il presente giudizio al fine di accertare la Parte_1 proprietà esclusiva di un trattore marca 90 VTD, formalmente intestato CP_2 al PO , in forza di una dichiarazione di vendita del 6 agosto 2016, che il CP_1
l'attore nega di aver mai sottoscritto, con conseguente richiesta di restituzione del veicolo. Il convenuto si è costituito rappresentando che il trasferimento è avvenuto per effetto della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consegnata alla per le dovute formalità e munita dei documenti di identità delle parti. Controparte_3
Il trasferimento era stato effettuato in ragione della sopravvenuta malattia dello zio, che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle, rendendolo inabile al lavoro, con l'intesa che il mezzo sarebbe stato utilizzato per i lavori agricoli che il PO avrebbe effettuato in vece dello zio.
1.1. A fronte della contestazione della dichiarazione, il convenuto ha formulato istanza di verificazione, chiedendo l'acquisizione dell'originale del documento depositato presso la Motorizzazione Civile di Cuneo. Il convenuto ha concluso pertanto per il rigetto della domanda. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con prove orali. Esauriti gli incombenti istruttori, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. Trattenuta in decisione, è stata quindi rimessa sul ruolo al fine di ammettere la ctu grafologica, volta a verificare la riconducibilità della sottoscrizione apposta alla scrittura privata all'attore e con l'ordine di esibizione rivolto alla Parte_1
Motorizzazione Civile di Cuneo per l'acquisizione dell'originale della dichiarazione. La Motorizzazione aveva quindi riscontrato la richiesta dichiarando di non essere più in possesso del documento in originale, in quanto “oggetto di scarto in archivio”, allegando a tal fine copia del documento. Le indagini della CTU sono pertanto proseguite sulla copia del documento. Esaurito detto incombente istruttorio, relativamente al quale parte attrice ha invocato la integrale nullità, la causa è stata nuovamente rinviata per precisazione delle conclusioni passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 2. L'attore agisce, come già rilevato in premessa, al fine di ottenere Parte_1 dal convenuto la restituzione di un trattore la cui proprietà è attualmente intestata al PO , che assume di averne acquistato la titolarità per effetto di una CP_1 dichiarazione di cessione sottoscritta dallo zio, depositata presso la di al CP_3 CP_3 fine di ottenerne la volturazione;
tale cessione è avvenuta, a dire del convenuto, in esecuzione di un accordo in forza del quale lo zio aveva ritenuto di compensare il PO
2 per lavori agricoli che lo stesso non era più in grado di affrontare, in quanto inabile e costretto sulla sedia a rotelle. Ai fini della prova della proprietà del veicolo, parte convenuta ha prodotto il libretto di circolazione della macchina agricola di cui trattasi (doc. 2 fascicolo parte convenuta) e la dichiarazione sottoscritta da , datata Parte_1
6 agosto 2016, con cui il medesimo aveva dichiarato di aver trasferito la proprietà del trattore 90 VTD al PO (doc. 1 fascicolo parte convenuta). Il CP_2 documento, in originale, era stato consegnato, a fini delle relative volturazioni presso gli uffici di dell' . CP_3 Parte_2
2.1. La prospettazione del convenuto e la documentazione prodotta dal medesimo a sostegno sono state fermamente contestate da parte attrice che, in particolare, ha contestato di aver mai sottoscritto la dichiarazione con cui è stato disposto il trasferimento del mezzo, disconoscendo la propria sottoscrizione. Al fine di fugare ogni dubbio sul punto e in conseguenza della istanza di verificazione formulata da parte convenuta, è stata disposta CTU grafologica. L'ammissione della CTU è stata contestata da parte attrice che ne ha chiesto la revoca, stante la mancanza del documento originale. Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto di dar seguito alle operazioni peritali, tenuto conto, peraltro, che secondo la giurisprudenza di legittimità, non vi è alcuna norma che imponga che la perizia grafologica su un documento debba necessariamente essere condotta sull'originale e non su una copia fotostatica (C. Civ. n. 42938/2011).
2.2. La CTU è stata invero sottoposta a diverse censure da parte dell'attore, che ne ha invocato la nullità per violazione del contraddittorio, in primo luogo, in quanto la CTU non avrebbe comunicato la sede dell'inizio delle operazioni peritali. Sul punto, si deve osservare che la CTU ha ampiamente e dettagliatamente replicato a tale contestazione: la data delle operazioni peritali era stata fissata al 20 dicembre 2023; entro la stessa data le parti avevano facoltà di nominare propri consulenti. La CTU ha dato atto che alcuna comunicazione era pervenuta in tal senso dai Difensori;
ha quindi osservato che, al momento della acquisizione della procura da parte del Difensore dell'attore, aveva comunicato che alla data fissata per l'inizio delle operazioni peritali avrebbe iniziato la ricerca dei documenti di confronto e che il successivo 20 dicembre aveva comunicato telefonicamente al Difensore dell'attore l'inizio delle operazioni, con la ricerca dei documenti a confermando lo svolgimento delle indagini come in precedenza CP_3 comunicato. Del pari, la CTU aveva comunicato per vie brevi tali circostanze al Difensore del convenuto.
2.3. Alla luce di quanto riportato dalla CTU, il Tribunale ritiene insussistente il profilo di nullità della ctu invocato da parte attrice, in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui (C. Civ. n. 3047/2020) “…in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194 comma 2 c.p.c. e 90 comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state
3 egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti” (C. Civ. n. 3047/2020). L'eccezione di nullità deve pertanto essere rigettata sotto tale profilo, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto che in tal senso possono essere valorizzate: l'avvenuta comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali alle parti, per il giorno stabilito in sede di conferimento dell'incarico; la mancata nomina di consulenti delle parti;
la circostanza che l'inizio delle operazioni peritali è coincisa non con un'attività di indagine tecnica ma con la ricerca dei documenti necessari per l'espletamento delle operazioni peritali.
2.4. Ulteriore profilo di contestazione attiene all'acquisizione dei documenti su cui la CTU ha eseguito l'indagine che, secondo la prospettazione di parte attrice, non sono mai stati ritualmente acquisiti al processo, non risultando peraltro alcun consenso delle parti in ordine a tale acquisizione. Sul punto, si deve considerare che la CTU ha posto a fondamento della sua indagine la copia dell'originale del documento, acquisita presso la Motorizzazione Civile, che era stato già oggetto dell'ordine di esibizione disposto da questo Tribunale con ordinanza del 1° agosto 2023, non costituendo pertanto violazione del contraddittorio, non avendo la CTU accertato fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti, in conformità all'orientamento espresso da ultimo dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in ordine ai poteri del CTU nell'ambito delle operazioni peritali (C. Civ. Sez. Un. n. 3086/2022).
3. Ciò posto, la CTU incaricata ha preliminarmente dato atto delle difficoltà nell'acquisizione del documento in originale, poi non più rinvenuto, in quanto avviato al macero, come dichiarato peraltro dalla stessa Motorizzazione Civile a riscontro dell'ordine di esibizione disposto dal Tribunale con ordinanza del 1° agosto 2023. All'esito di diversi accessi, presso la di il Comune di e la CP_3 CP_3 CP_3
Motorizzazione Civile, la CTU ha acquisito tre copie del documento, ottenute dalla Motorizzazione Civile e dalla Di tali incombenti la CTU ha fornito ampia e CP_3 dettagliata relazione, come si evince dalla lettura dei verbali delle operazioni peritali. La CTU, assumendo come scritture di comparazione la carta d'identità e la procura in atti, nonché ulteriori documenti rilevati presso il Comune di ha effettuato le indagini CP_3 peritali sulla copia acquisita presso la Motorizzazione Civile, motivando tale scelta:
“…risultano qualitativamente migliori ed equivalenti la seconda e terza copia. È presumibile che la copia della Motorizzazione, detentrice dell'originale, poi andato al macero, sia verosimilmente la prima copia effettuata sull'originale pertanto è stata considerata la più idonea all'indagine, senza trascurare ripetuti confronti con la terza copia…”.
3.1. All'esito delle valutazioni e delle indagini condotte, la ctu ha concluso che “…in presenza di copie qualitativamente idonee all'indagine sulla struttura del tracciato e delle caratteristiche grafiche generali e particolari, si riferisce che le affinità sopra evidenziate, riguardanti sia gli aspetti generali, sia le strutture morfologiche e le peculiarità personali, hanno evidenziato una marcata compatibilità di stile grafico tra la firma apposta sul documento contestato e le sottoscrizioni autografe. Tuttavia, in assenza degli esami tecnico-strumentali, l'indagine difetta dell'analisi del supporto cartaceo e del tratto, motivo per cui non è stato possibile raggiungere un giudizio di certezza. La sottoscrizione X1, risulta riconducibile alla mano del sig. con alte Probabilità”. Parte_1
4 Tale dirimente conclusione induce a concludere pertanto per l'inutilizzabilità del documento a fini probatori, non essendovi la certezza della riconducibilità della sottoscrizione all'attore. A ciò si aggiunga che, melius re perpensa, la più recente giurisprudenza ha affermato che “…qualora venga formalizzata la richiesta di verificazione in via incidentale della scrittura disconosciuta da parte di chi vuole avvalersi della sua efficacia probatoria, è onere di quest'ultimo di provvedere alla produzione del suo originale, implicando l'intervenuto disconoscimento anche la contestazione dell'esistenza dell'originale … giacchè la sua acquisizione agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico” (C. Civ. n. 8161/2023). 4. Alla parte resta pertanto la possibilità di dare prova del contenuto del documento
– ovvero l'accordo delle parti in ordine al trasferimento della proprietà, in esecuzione di un do ut facias, come prospettato da parte convenuta – con i mezzi ordinari, nei limiti di ammissibilità. A tal fine, occorre valutare le risultanze delle prove orali, ammesse in considerazione della natura del rapporto e della qualità delle parti, legate da vincolo parentela. La teste , dipendente della all'epoca dei fatti, ha Testimone_1 CP_3 confermato la circostanza che il convenuto si era presentato da solo presso gli uffici con la documentazione in originale, segnatamente, la dichiarazione di vendita autocertificata dalla parte, ai fini della volturazione del trattore;
gli uffici avevano quindi trattenuto il libretto di circolazione e la dichiarazione di vendita in originale e la copia del documento di identità. Il teste ha riferito dell'utilizzo pressochè esclusivo del trattore da Testimone_2 parte di , dichiarando che il trattore era utilizzato “in massima parte” dal CP_1 convenuto e di non aver visto più utilizzare il mezzo negli ultimi dieci Parte_1 anni, anche a causa delle sue condizioni di salute.
4.1. Del pari, il teste ha confermato la circostanza che si Testimone_3 CP_1 occupa della manutenzione del trattore: “…SI mi chiedeva informazioni e poi i lavori Pt_1 sul trattore li faceva lui. Per ho fatto manutenzione su altri mezzi agricoli non su questo Pt_1 trattore. Il teste ha invece riferito di esser stato incaricato dall'attore, nella Testimone_4 primavera 2018, di ottenere il duplicato della carta di circolazione che non aveva più rinvenuto sul trattore e di aver appreso, presso la Motorizzazione Civile, che il trattore era stato volturato nel 2016. In definitiva, le risultanze fin qui richiamate, sono idonee a confermare, al più, la circostanza dell'utilizzo del trattore da parte del convenuto;
ciò che non risulta provato è, tuttavia, l'accordo che sarebbe intervenuto tra il convenuto e l'attore relativamente al trasferimento della proprietà del mezzo a titolo di corrispettivo per l'attività che il convenuto aveva svolto in favore dello zio. In mancanza, pertanto, del documento attestante il trasferimento della proprietà del mezzo e in difetto di prova dell'accordo intervenuto tra le parti, la domanda attorea deve essere accolta, non essendo intervenuta alcuna cessione, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione, all'attore , del trattore oggetto di causa. Parte_1
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della
5 controversia, tenuto conto dell'esito della lite, della complessiva attività svolta e delle questioni affrontate. Per l'effetto, i convenuti soccombenti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 7.500,00 per compensi, tenuto conto delle ulteriori fasi successive alla rimessione sul ruolo, oltre esborsi ed accessori come per legge. Spese di Ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto soccombente.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: accerta e dichiara che il trattore tg. MA-AY736J è di proprietà Controparte_4 esclusiva dell'attore e, per l'effetto, Parte_1 condanna il convenuto all'immediata restituzione del mezzo agricolo CP_1 all'attore; ordina al competente Ufficio della Motorizzazione Civile di provvedere alla volturazione del veicolo in capo a e ad ogni ulteriore incombente, con esonero da Parte_1 responsabilità; condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 7.500,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico del convenuto soccombente le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Cuneo, 22 gennaio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 3398/2019 avente ad oggetto accertamento diritto di proprietà esclusiva veicolo, promossa DA
( ), con il patrocinio dell'Avv. Gian Carlo Parte_1 C.F._1
Bovetti e dell'Avv. Mario Bovetti, come da procura in atti;
ATTORE CONTRO
( ), con il patrocinio dell'Avv. Emma Giusta, CP_1 C.F._2 come da procura in atti CONVENUTI CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Dichiararsi che il trattore descritto sub 1) dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è di proprietà esclusiva dell'attore
e non invece del convenuto e Parte_1 CP_1 conseguentemente dichiararsi tenuto e condannarsi quest'ultimo all'immediata restituzione ad esso attore del trattore medesimo, mandandosi al competente Ufficio della Motorizzazione Civile di provvedere alla volturazione di detto trattore in capo a Pt_1
e di provvedere ad ogni altro necessario incombente, con
[...] esenzione da responsabilità.
Con i danni, nell'equa somma determinanda.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Respinta ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione, Dato atto che il conchiudente non accetta il contraddittorio su domande o eccezioni che fossero tardivamente proposte, Dato atto che il trasferimento della macchina agricola è avvenuto in forza di un valido
1 contratto di cessione del bene intervenuto fra le parti, sottoscritto dal Sig. Pt_1
e di cui si è data prova;
[...]
Respingersi la domanda dell'attore avente ad oggetto la proprietà del trattore
[...]
90 VTD tg. MA-AY736J e, conseguentemente assolversi il conchiudente da CP_2 ogni domanda contro di lui proposta. Con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha promosso il presente giudizio al fine di accertare la Parte_1 proprietà esclusiva di un trattore marca 90 VTD, formalmente intestato CP_2 al PO , in forza di una dichiarazione di vendita del 6 agosto 2016, che il CP_1
l'attore nega di aver mai sottoscritto, con conseguente richiesta di restituzione del veicolo. Il convenuto si è costituito rappresentando che il trasferimento è avvenuto per effetto della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consegnata alla per le dovute formalità e munita dei documenti di identità delle parti. Controparte_3
Il trasferimento era stato effettuato in ragione della sopravvenuta malattia dello zio, che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle, rendendolo inabile al lavoro, con l'intesa che il mezzo sarebbe stato utilizzato per i lavori agricoli che il PO avrebbe effettuato in vece dello zio.
1.1. A fronte della contestazione della dichiarazione, il convenuto ha formulato istanza di verificazione, chiedendo l'acquisizione dell'originale del documento depositato presso la Motorizzazione Civile di Cuneo. Il convenuto ha concluso pertanto per il rigetto della domanda. Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con prove orali. Esauriti gli incombenti istruttori, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. Trattenuta in decisione, è stata quindi rimessa sul ruolo al fine di ammettere la ctu grafologica, volta a verificare la riconducibilità della sottoscrizione apposta alla scrittura privata all'attore e con l'ordine di esibizione rivolto alla Parte_1
Motorizzazione Civile di Cuneo per l'acquisizione dell'originale della dichiarazione. La Motorizzazione aveva quindi riscontrato la richiesta dichiarando di non essere più in possesso del documento in originale, in quanto “oggetto di scarto in archivio”, allegando a tal fine copia del documento. Le indagini della CTU sono pertanto proseguite sulla copia del documento. Esaurito detto incombente istruttorio, relativamente al quale parte attrice ha invocato la integrale nullità, la causa è stata nuovamente rinviata per precisazione delle conclusioni passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 2. L'attore agisce, come già rilevato in premessa, al fine di ottenere Parte_1 dal convenuto la restituzione di un trattore la cui proprietà è attualmente intestata al PO , che assume di averne acquistato la titolarità per effetto di una CP_1 dichiarazione di cessione sottoscritta dallo zio, depositata presso la di al CP_3 CP_3 fine di ottenerne la volturazione;
tale cessione è avvenuta, a dire del convenuto, in esecuzione di un accordo in forza del quale lo zio aveva ritenuto di compensare il PO
2 per lavori agricoli che lo stesso non era più in grado di affrontare, in quanto inabile e costretto sulla sedia a rotelle. Ai fini della prova della proprietà del veicolo, parte convenuta ha prodotto il libretto di circolazione della macchina agricola di cui trattasi (doc. 2 fascicolo parte convenuta) e la dichiarazione sottoscritta da , datata Parte_1
6 agosto 2016, con cui il medesimo aveva dichiarato di aver trasferito la proprietà del trattore 90 VTD al PO (doc. 1 fascicolo parte convenuta). Il CP_2 documento, in originale, era stato consegnato, a fini delle relative volturazioni presso gli uffici di dell' . CP_3 Parte_2
2.1. La prospettazione del convenuto e la documentazione prodotta dal medesimo a sostegno sono state fermamente contestate da parte attrice che, in particolare, ha contestato di aver mai sottoscritto la dichiarazione con cui è stato disposto il trasferimento del mezzo, disconoscendo la propria sottoscrizione. Al fine di fugare ogni dubbio sul punto e in conseguenza della istanza di verificazione formulata da parte convenuta, è stata disposta CTU grafologica. L'ammissione della CTU è stata contestata da parte attrice che ne ha chiesto la revoca, stante la mancanza del documento originale. Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto di dar seguito alle operazioni peritali, tenuto conto, peraltro, che secondo la giurisprudenza di legittimità, non vi è alcuna norma che imponga che la perizia grafologica su un documento debba necessariamente essere condotta sull'originale e non su una copia fotostatica (C. Civ. n. 42938/2011).
2.2. La CTU è stata invero sottoposta a diverse censure da parte dell'attore, che ne ha invocato la nullità per violazione del contraddittorio, in primo luogo, in quanto la CTU non avrebbe comunicato la sede dell'inizio delle operazioni peritali. Sul punto, si deve osservare che la CTU ha ampiamente e dettagliatamente replicato a tale contestazione: la data delle operazioni peritali era stata fissata al 20 dicembre 2023; entro la stessa data le parti avevano facoltà di nominare propri consulenti. La CTU ha dato atto che alcuna comunicazione era pervenuta in tal senso dai Difensori;
ha quindi osservato che, al momento della acquisizione della procura da parte del Difensore dell'attore, aveva comunicato che alla data fissata per l'inizio delle operazioni peritali avrebbe iniziato la ricerca dei documenti di confronto e che il successivo 20 dicembre aveva comunicato telefonicamente al Difensore dell'attore l'inizio delle operazioni, con la ricerca dei documenti a confermando lo svolgimento delle indagini come in precedenza CP_3 comunicato. Del pari, la CTU aveva comunicato per vie brevi tali circostanze al Difensore del convenuto.
2.3. Alla luce di quanto riportato dalla CTU, il Tribunale ritiene insussistente il profilo di nullità della ctu invocato da parte attrice, in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui (C. Civ. n. 3047/2020) “…in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194 comma 2 c.p.c. e 90 comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state
3 egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti” (C. Civ. n. 3047/2020). L'eccezione di nullità deve pertanto essere rigettata sotto tale profilo, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto che in tal senso possono essere valorizzate: l'avvenuta comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali alle parti, per il giorno stabilito in sede di conferimento dell'incarico; la mancata nomina di consulenti delle parti;
la circostanza che l'inizio delle operazioni peritali è coincisa non con un'attività di indagine tecnica ma con la ricerca dei documenti necessari per l'espletamento delle operazioni peritali.
2.4. Ulteriore profilo di contestazione attiene all'acquisizione dei documenti su cui la CTU ha eseguito l'indagine che, secondo la prospettazione di parte attrice, non sono mai stati ritualmente acquisiti al processo, non risultando peraltro alcun consenso delle parti in ordine a tale acquisizione. Sul punto, si deve considerare che la CTU ha posto a fondamento della sua indagine la copia dell'originale del documento, acquisita presso la Motorizzazione Civile, che era stato già oggetto dell'ordine di esibizione disposto da questo Tribunale con ordinanza del 1° agosto 2023, non costituendo pertanto violazione del contraddittorio, non avendo la CTU accertato fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti, in conformità all'orientamento espresso da ultimo dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in ordine ai poteri del CTU nell'ambito delle operazioni peritali (C. Civ. Sez. Un. n. 3086/2022).
3. Ciò posto, la CTU incaricata ha preliminarmente dato atto delle difficoltà nell'acquisizione del documento in originale, poi non più rinvenuto, in quanto avviato al macero, come dichiarato peraltro dalla stessa Motorizzazione Civile a riscontro dell'ordine di esibizione disposto dal Tribunale con ordinanza del 1° agosto 2023. All'esito di diversi accessi, presso la di il Comune di e la CP_3 CP_3 CP_3
Motorizzazione Civile, la CTU ha acquisito tre copie del documento, ottenute dalla Motorizzazione Civile e dalla Di tali incombenti la CTU ha fornito ampia e CP_3 dettagliata relazione, come si evince dalla lettura dei verbali delle operazioni peritali. La CTU, assumendo come scritture di comparazione la carta d'identità e la procura in atti, nonché ulteriori documenti rilevati presso il Comune di ha effettuato le indagini CP_3 peritali sulla copia acquisita presso la Motorizzazione Civile, motivando tale scelta:
“…risultano qualitativamente migliori ed equivalenti la seconda e terza copia. È presumibile che la copia della Motorizzazione, detentrice dell'originale, poi andato al macero, sia verosimilmente la prima copia effettuata sull'originale pertanto è stata considerata la più idonea all'indagine, senza trascurare ripetuti confronti con la terza copia…”.
3.1. All'esito delle valutazioni e delle indagini condotte, la ctu ha concluso che “…in presenza di copie qualitativamente idonee all'indagine sulla struttura del tracciato e delle caratteristiche grafiche generali e particolari, si riferisce che le affinità sopra evidenziate, riguardanti sia gli aspetti generali, sia le strutture morfologiche e le peculiarità personali, hanno evidenziato una marcata compatibilità di stile grafico tra la firma apposta sul documento contestato e le sottoscrizioni autografe. Tuttavia, in assenza degli esami tecnico-strumentali, l'indagine difetta dell'analisi del supporto cartaceo e del tratto, motivo per cui non è stato possibile raggiungere un giudizio di certezza. La sottoscrizione X1, risulta riconducibile alla mano del sig. con alte Probabilità”. Parte_1
4 Tale dirimente conclusione induce a concludere pertanto per l'inutilizzabilità del documento a fini probatori, non essendovi la certezza della riconducibilità della sottoscrizione all'attore. A ciò si aggiunga che, melius re perpensa, la più recente giurisprudenza ha affermato che “…qualora venga formalizzata la richiesta di verificazione in via incidentale della scrittura disconosciuta da parte di chi vuole avvalersi della sua efficacia probatoria, è onere di quest'ultimo di provvedere alla produzione del suo originale, implicando l'intervenuto disconoscimento anche la contestazione dell'esistenza dell'originale … giacchè la sua acquisizione agli atti del giudizio consente che la perizia grafica si svolga su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico” (C. Civ. n. 8161/2023). 4. Alla parte resta pertanto la possibilità di dare prova del contenuto del documento
– ovvero l'accordo delle parti in ordine al trasferimento della proprietà, in esecuzione di un do ut facias, come prospettato da parte convenuta – con i mezzi ordinari, nei limiti di ammissibilità. A tal fine, occorre valutare le risultanze delle prove orali, ammesse in considerazione della natura del rapporto e della qualità delle parti, legate da vincolo parentela. La teste , dipendente della all'epoca dei fatti, ha Testimone_1 CP_3 confermato la circostanza che il convenuto si era presentato da solo presso gli uffici con la documentazione in originale, segnatamente, la dichiarazione di vendita autocertificata dalla parte, ai fini della volturazione del trattore;
gli uffici avevano quindi trattenuto il libretto di circolazione e la dichiarazione di vendita in originale e la copia del documento di identità. Il teste ha riferito dell'utilizzo pressochè esclusivo del trattore da Testimone_2 parte di , dichiarando che il trattore era utilizzato “in massima parte” dal CP_1 convenuto e di non aver visto più utilizzare il mezzo negli ultimi dieci Parte_1 anni, anche a causa delle sue condizioni di salute.
4.1. Del pari, il teste ha confermato la circostanza che si Testimone_3 CP_1 occupa della manutenzione del trattore: “…SI mi chiedeva informazioni e poi i lavori Pt_1 sul trattore li faceva lui. Per ho fatto manutenzione su altri mezzi agricoli non su questo Pt_1 trattore. Il teste ha invece riferito di esser stato incaricato dall'attore, nella Testimone_4 primavera 2018, di ottenere il duplicato della carta di circolazione che non aveva più rinvenuto sul trattore e di aver appreso, presso la Motorizzazione Civile, che il trattore era stato volturato nel 2016. In definitiva, le risultanze fin qui richiamate, sono idonee a confermare, al più, la circostanza dell'utilizzo del trattore da parte del convenuto;
ciò che non risulta provato è, tuttavia, l'accordo che sarebbe intervenuto tra il convenuto e l'attore relativamente al trasferimento della proprietà del mezzo a titolo di corrispettivo per l'attività che il convenuto aveva svolto in favore dello zio. In mancanza, pertanto, del documento attestante il trasferimento della proprietà del mezzo e in difetto di prova dell'accordo intervenuto tra le parti, la domanda attorea deve essere accolta, non essendo intervenuta alcuna cessione, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione, all'attore , del trattore oggetto di causa. Parte_1
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della
5 controversia, tenuto conto dell'esito della lite, della complessiva attività svolta e delle questioni affrontate. Per l'effetto, i convenuti soccombenti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 7.500,00 per compensi, tenuto conto delle ulteriori fasi successive alla rimessione sul ruolo, oltre esborsi ed accessori come per legge. Spese di Ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto soccombente.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: accerta e dichiara che il trattore tg. MA-AY736J è di proprietà Controparte_4 esclusiva dell'attore e, per l'effetto, Parte_1 condanna il convenuto all'immediata restituzione del mezzo agricolo CP_1 all'attore; ordina al competente Ufficio della Motorizzazione Civile di provvedere alla volturazione del veicolo in capo a e ad ogni ulteriore incombente, con esonero da Parte_1 responsabilità; condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese che si liquidano in complessivi euro 7.500,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico del convenuto soccombente le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Cuneo, 22 gennaio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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