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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1669/2021 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 406/2021 del 30 maggio-3 giugno 2021
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
[...]
Palermo presso lo studio dell'avv. Giuseppe Incardona che lo rappresenta e di-
fende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
, ivi residente, in contrada Giunchi n. 165, nonché elettivamente domi-
[...]
ciliato, presso lo studio dell'avv. Salvatore Errera che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di questo grado del giudizio
2) residente a [...]in contrada Giunchi n. 165 CP_2
3) (P.I.: ), in persona del suo legale rap- Controparte_3 P.IVA_1
presentante pro tempore, con sede a Milano in via Tazio Nuvolari n. 1 ed elet-
tivamente domiciliata presso in Palermo presso lo studio dell'avv. Francesco
1 Trapani che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLATI, CONTUMACE LA TERZA
E NEI CONFRONTI DI
4) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede a Milano in via Ignazio Gardella n. 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
1. In primis parte appellante dichiara ancora una volta che non intende rinunciare alla prova orale richiesta in primo grado e ribadita in sede di appello,
che rimane regolarmente dedotta. All'uopo chiede che la causa venga rimessa sul ruolo istruttorio e data l'impossibilità di escutere nuovamente il teste dece-
duto si chiede che la Corte voglia autorizzare l'appellante all'acquisizione ed alla produzione del fascicolo del Giudice di pace di Marsala del procedimento civile Nrg 37/2016 e dei relativi verbali di udienza e memoria contenete i capi-
toli di prova ammessi e la deposizione orale resa dal testimone , Testimone_1
in sostituzione della prova testimoniale non rinnovabile per decesso del teste.
2. In via subordinata, nell'ipotesi in cui la Corte ritenga di non disporre l'ammissione della prova sostitutiva o l'acquisizione del fascicolo del Giudice
di pace e Tribunale di Marsala relativo all'incidente per cui v'è il presente giu-
dizio tra le stesse parti sostanziali, si conclude chiedendo accogliersi il presente appello per i motivi esplicitati e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare la responsabilità dell'evento verificatosi in
Marsala l'8 giugno 2014 in danno dell'attore, riconducibile a responsabilità al
70% del in quanto conducente la vettura Tg. CM944XS di Controparte_1
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2 proprietà di CP_2
3. Condannare gli appellati, solidalmente alla , al Controparte_3
risarcimento del danno fisico subito dall'attore, siccome accertato, stimato e quantificato dal consulente tecnico d'ufficio del giudice di prime cure e tradotto secondo i valori tabellari in uso, nei seguenti valori: (omissis)
Totale con personalizzazione massima 531.428,74
Detto totale andrà decurtato del 30% pari al concorso di colpa attribuito giudizialmente – secondo le sentenze ripetutamente citate e la consulenza tec-
nica d'ufficio cinematica ricostruttiva – al conducente la vettura del Parte_1
ossia l'odierno appellante.
In subordine in quell'altra misura maggiore o minore conforme a giu-
stizia.
4. Provvedere riguardo alla domanda di condanna di parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 Cpc, siccome avanzata da codesta difesa in-
nanzi al giudice di prime cure con la terza memoria di replica depositata ex art. 183, 6° comma, Cpc.
5. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per Controparte_1
Rigettare il gravame e condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.
Per Controparte_3
In linea preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità sia della documentazione – ex adverso artatamente neppure indicata ed elencata in seno al proprio atto di appello, peraltro – quale irritualmente depositata
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3 dall'appellante all'atto della propria costituzione in giudizio e poi, ulterior-
mente, unitamente alle proprie “Note illustrative ex art.190 cpc” – non autoriz-
zate –, altrettanto irritualmente ed inammissibilmente depositate dall'appel-
lante medesimo in data 12 maggio 2025, che delle note de quibus, disponen-
done al contempo e per l'effetto l'espunzione dal fascicolo del presente giudizio e la non utilizzabilità ai fini del decidere.
Nel merito, rigettare l'avverso gravame, condannando l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
In assoluto subordine, nella non temuta né verosimile ipotesi in cui le odierne avverse contestazioni dovessero essere ritenute in tutto o in parte su-
scettibili di accoglimento e l'impugnata sentenza conseguentemente meritevole di essere anche soltanto in parte riformata, voglia in tal caso l'adita Corte, pre-
via in tal caso rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata nel giudizio di primo grado sulla persona dell'odierno appellante ed in accoglimento delle analoghe conclusioni spiegate dall'odierna comparente in via gradata nel giudizio di primo grado, ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorrenti dell'appellante
[...]
e, per l'effetto, graduare e ridurre in misura corrispondente l'en- CP_5
tità del risarcimento da porsi a carico degli odierni appellati.
In siffatta, non temuta, ipotesi gradata, ulteriormente ridurre le avverse pretese risarcitorie nei limiti della corretta, minore, misura che risulterà effetti-
vamente dovuta all'esito della – in tal caso assolutamente necessaria e dunque disponenda – rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata nel giudizio di primo grado.
Vinte, o in subordine compensate, in siffatta ipotesi gradata, le spese di
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4 lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 30 luglio 2018, Parte_1
espose che l'8 giugno 2014, mentre a Marsala percorreva, a bordo della Fiat
Punto targata BX880ZV di proprietà del padre la strada Parte_2
comunale di contrada Pispisia, giunto all'altezza del civico 814, Pantaleo To-
mas, alla guida di una Fiat Stilo, effettuava una repentina invasione della car-
reggiata, collidendo, con la parte anteriore sinistra della vettura, contro la parte anteriore sinistra della vettura alla cui guida lui, il , si trovava, cau- Parte_1
sandogli gravi lesioni.
Ritenuto, dunque, che il sinistro fosse «conseguenza diretta ed imme-
diata della condotta imprudente posta in essere dal sig. , chiese CP_6
al Tribunale di Marsala la condanna di quest'ultimo, nonché della proprietaria del mezzo, e della , che assicurava la CP_2 Controparte_3
stessa per la Rca, a risarcirgli il conseguente danno. CP_2
1.1. Con la sentenza n. 406/2021 del 30 maggio-3 giugno 2021, il giu-
dice adìto respinse, per quel che qui ancora interessa, la domanda del Pt_3
.
[...]
1.2. Quest'ultimo ha quindi proposto appello per la riforma della sen-
tenza del giudice lilibetano;
dal canto loro, e Controparte_1 CP_7
hanno chiesto il rigetto del gravame.
[...]
Non si è costituita CP_2
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc dell'11 luglio 2025 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito (la causa, infatti, era stata rimessa sul
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5 ruolo in conseguenza dell'assenza dall'Ufficio di uno dei componenti del col-
legio che l'aveva già assunta in decisione).
2. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2697 e 2054 Cc
115 e 116 Cpc, prospettandosi una «irragionevole esclusione della prova orale chiesta da parte attrice».
2.1. Con il secondo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 Cc, e in particolare contraddittorietà tra le ragioni di esclusione della prova testimoniale e i motivi di dichiarata inattendibilità del teste indicato.
2.1.2. Con il terzo motivo, intitolato «Violazione e falsa interpretazione dell'art. 2700 Cc», ci si duole che il Tribunale abbia dichiarato di fondare la propria decisione sulla ricostruzione operata dai Vigili Urbani intervenuti, che lo avevano riconosciuto quale responsabile del sinistro.
2.1.3. Ancora, con il quarto motivo l'appellante sostiene che «non esiste una prova contraria né una prova di una condotta comportamentale illecita at-
tribuibile [a lui] e che abbia potuto determinare la collisione».
2.1.4. Con il quinto motivo il censura l'impugnata sentenza Parte_1
anche nella parte in cui è stata ritenuta sussistente una ficta confessio nella sua mancata partecipazione dell'udienza fissata per assumere il suo interrogatorio formale.
2.2. I vari motivi di gravame – tutti legati dal filo conduttore relativo alle concrete modalità di svolgimento dei fatti – devono trattarsi congiunta-
mente, rappresentando, più che distinte censure, il logico sviluppo di un'unica doglianza.
2.2.1. Gli stessi vanno accolti per quanto di diritto.
2.3. È pacifico che l'8 giugno 2014 avvenne uno scontro tra il mezzo
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6 alla cui guida si trovava e quello condotto da Parte_1 CP_1 CP_8
[...]
Invero, le difese delle parti in lite si sono sviluppate dando sempre per scontato tale fatto:
- lo sostenne, ovviamente, il già nell'atto di citazione di Parte_1
primo grado, che, nella parte espositiva del «Fatto», così esordiva:
«1) In data 8 giugno 2014 alle ore 13,50 circa l'attore si trovava a
Marsala a percorrere, a bordo della Fiat Punto targata BX880ZV di proprietà
del padre la strada comunale di contrada Pispisia con Parte_2
direzione Marsala quando, giunto all'altezza del civico 814, stava per incro-
ciarsi con il sig. conducente della Fiat Stilo Tg. CM944X di CP_6
proprietà della sig.ra , che proveniva dalla direzione opposta;
CP_2
2) improvvisamente accadeva che il convenuto, conducente la Fiat
Stilo, per cause e ragioni che non è dato sapere, effettuava una repentina inva-
sione di carreggiata opposta collidendo con la parte anteriore sinistra della
vettura condotta, contro ed in danno della parte anteriore sinistra della vettura
condotta dal sig. causandogli anche gravi lesioni»; Parte_1
- riconobbe quel fatto il nella propria comparsa di costituzione, CP_1
allorché così si difese: «L'evento ebbe a verificarsi per la condotta colposa ed
irresponsabile dell'attore che alla guida di una Fiat Punto targata BX880ZV,
nel percorrere la comunale che da contrada Pispisia porta alla via Pupo in
Marsala, si spostava repentinamente a sinistra collidendo violentemente con la
Fiat Stilo di proprietà della sig.ra e condotta dall'odierno rispondente, CP_2
che procedeva in senso inverso entro la corsia di pertinenza»; tanto che, pro-
prio sulla scorta di tale premessa, ebbe quindi a proporre domanda
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7 riconvenzionale;
- parimenti, , che copriva i rischi per la Rca deri- Controparte_3
vante dalla circolazione del mezzo condotto dal , così dedusse all'atto CP_1
di costituirsi innanzi al Tribunale: «Si tiene a precisare innanzitutto come non
risulti in alcun modo veritiera né corretta la ricostruzione della dinamica del
sinistro quale ex adverso effettuata in citazione, dovendosi piuttosto attribuire
l'accaduto, in via esclusiva e, in subordine, in via preponderante ed in via ul-
teriormente gradata, in via parimenti concorrente, alla scorretta e imprudente
condotta di guida in quell'ambito tenuta dall'attore»;
- infine, , compagnia che assicurava il mezzo Controparte_4
condotto alla cui guida si trovava il , nella propria comparsa di co- Parte_1
stituzione così si difese: «La domanda proposta da nei con- Controparte_1
fronti della odierna comparente deve ritenersi inammissibile ed improcedibile
poiché quest'ultimo ha patito, in conseguenza del sinistro de quo, postumi in-
validanti permanenti al ginocchio destro ricompresi nell'ambito delle microin-
validità e come tale la domanda doveva essere rivolta alla Controparte_3
secondo quanto disposto dagli artt. 138 e 149 Cda».
[...]
2.4. Ai fini della apprezzamento della fondatezza dell'appello del
[...]
, questa Corte deve quindi valutare se, ed eventualmente in quale misura, CP_5
possa ritenersi sussistente una responsabilità del nella determinazione CP_1
del sinistro de quo.
2.4.1. Al riguardo, si osserva che il Tribunale ha respinto la domanda dell'allora attore attraverso questo percorso argomentativo: Parte_1
- le risultanze della prova orale articolata con dovevano CP_9
ritenersi inattendibili in ragione del fatto che gli agenti della polizia municipale
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8 avevano verbalizzato che «sul posto non [era] stato individuato nessun testi-
mone oculare»;
- in ogni caso, «se il veniva immediatamente soccorso dal Parte_1
servizio del 118 ed il non si fermava per prestare i soccorsi, non si com- Tes_1
prende in che modo il possa essere stato rintracciato dal al Tes_1 Parte_1
fine di rendere dichiarazioni al Tribunale sotto il vincolo del giuramento»;
- doveva essere «particolarmente valorizzata la circostanza in base alla quale il , sebbene avesse un grave handicap alla gamba destra, si Parte_1
trovasse alla guida di un'autovettura non munita dei necessari accorgimenti tec-
nici previsti dall'art. 125, commi 4 e 5, Cds, per i soggetti con handicap simili»;
- ulteriore argomento di prova contraria all'assunto del Parte_4
veva trarsi dal rilievo che costui, senza addurre alcun giustificato motivo, non si era presentato all'udienza del 14 settembre 2020 fissata per consentirgli di rendere l'interrogatorio formale articolato dalla mirante a Controparte_3
ottenere la confessione che egli, «in occasione del sinistro per cui è causa, […]
nel procedere lungo l'indicata strada comunale alla guida dell'autovettura Fiat
Punto targata BX880ZV di proprietà di giunto in prossi- Parte_2
mità del civico n. 814, [aveva] parzialmente invaso l'opposta corsia di marcia all'interno della quale trovavasi in quel frangente a viaggiare l'autovettura Fiat
Stilo targata CM944XS condotta da in tal modo investen- Controparte_1
dolo».
2.5. Ciò posto, ritiene questo collegio di non dover condividere né il percorso motivazionale esposto dal Tribunale né, quindi, le conclusioni a cui lo stesso giudice è giunto.
2.6. Deve, innanzi tutto, osservarsi che, a giudizio di questa Corte, il
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9 materiale probatorio in atti non consente di ricostruire la dinamica del sinistro,
e cioè di affermare quale dei due conducenti ebbe a invadere la corsia percorsa dall'altro; ed è appena il caso di rimarcare che ciascuno dei conducenti ebbe ad attribuire alla repentina manovra dell'altro la causa dell'urto dei rispettivi mezzi.
2.6.1. Invero, premesso che la Polizia Municipale di Marsala intervenne sui luoghi quando il sinistro si era già verificato, non è dato comprendere (né
nel relativo verbale è in alcun modo spiegato) su quali basi gli operanti affer-
mano che l'incidente si era verificato (peraltro «presumibilmente») secondo la seguente dinamica: «Il conducente autovettura Fiat Punto, sig. Persona_1
, circolante sulla comunale con direzione di marcia S.P. n. 21 - via Pupo,
[...]
pervenuto all'altezza del n. civico 814, invadeva parzialmente la mezzeria op-
posta di marcia, vestendo in collisione con l'autovettura Fiat Punto, condotta
da che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia;
l'urto Controparte_1
violento si concretizzava nella mezzeria di percorrenza di quest'ultima, con la
parte antero-frontale sx di entrambi i veicoli».
Nessun valore probatorio può dunque attribuirsi a quel verbale ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
2.6.2. Quanto, adesso, alla deposizione resa da innanzi al Testimone_1
Giudice di pace di Marsala in altro giudizio promosso dal proprietario del mezzo condotto dall'odierno appellante per ottenere il risarcimento dei danni che erano derivati a quell'autoveicolo a seguito del sinistro, si osserva quanto segue.
Nell'impugnata sentenza il Tribunale, pur non ammettendo la chiesta prova testimoniale, ha comunque riportato il contenuto della deposizione resa
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10 dal innanzi al Giudice di pace, così scrivendo nelle pagg. 5 e 6 della Tes_1
sentenza qui impugnata: «Quanto alle risultanze della prova orale articolata
con , la cui istanza è stata reiterata in questo giudizio, le stesse CP_9
devono ritenersi inattendibili in ragione di quanto verbalizzato dagli agenti
della polizia municipale (“Sul posto non è stato individuato nessun testimone oculare”).
Tale inattendibilità è, peraltro, corroborata dalle seguenti circostanze.
Dalla ricostruzione di parte attrice si evince […] che all'esito del sini-
stro il veniva immediatamente trasportato al pronto soccorso Parte_1
dell'ospedale di Marsala, mentre il per parte sua, ha dichiarato di non Tes_1
essersi fermato a prestare i soccorsi perché vi erano altre macchine ferme. Lo
stesso ha, altresì, dichiarato di ricordare bene il giorno dell'incidente perché
quel giorno non lavorava. Ebbene, se il veniva immediatamente Parte_1
soccorso dal servizio del 118 ed il non si fermava per prestare i soc- Tes_1
corsi, non si comprende in che modo il possa essere stato rintracciato Tes_1
dal al fine di rendere dichiarazioni al Tribunale sotto il vincolo del Parte_1
giuramento».
Ciò posto, osserva questa Corte:
- che, di fatto, il contenuto della testimonianza è già entrato in questo giudizio, avendolo riportato il Tribunale nella motivazione della propria sen-
tenza;
- che quel contenuto è, altresì, trascritto nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio, in atti, disposta ed espletata dal Giudice di pace per la rico-
struzione della dinamica del sinistro e la quantificazione dei danni del mezzo condotto dal;
Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11 - che comunque è lo stesso appellante ad affermare che è Testimone_1
deceduto, sicché neanche l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace consentirebbe di superare il condivisibile dubbio avanzato dal Tribunale per negare utilità alla deposizione del medesimo
, ossia l'impossibilità di comprendere per quale via quest'ultimo sia Tes_1
stato rintracciato dal . Parte_1
Dunque, neanche alle dichiarazioni del (che pure aveva affer- Tes_1
mato che era stata la a invadere la corsia percorsa dalla Fiat Punto: si Parte_5
veda pag. 5 della richiamata relazione di consulenza) può annettersi utilità pro-
batoria ai fini della decisione di questo collegio.
2.6.3. Ancora, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice di pace (la cui relazione, prodotta dal , è carente delle pagg. 15 e 16), Parte_1
premette lapidariamente che «la documentazione in atti, comprensiva del rap-
porto di sinistro, schizzo planimetrico e documentazione fotografica, non chia-
risce direttamente quale possa essere stata l'esatta posizione all'urto dei veicoli antagonisti»; quindi, aggiunge che «non esiste alcuna manovra di frenata o di emergenza […] posta in essere dai due conducenti negli istanti antecedenti l'urto», e sul punto questa Corte non si esime dall'evidenziare che – come in-
segna l'esperienza – una frenata avrebbe potuto lasciare tracce in loco così da consentire di stabilire quale fosse la posizione dei mezzi nel momento in cui si era resa palese la necessità di bloccare gli stessi per tentare di evitarne lo scon-
tro.
Inoltre, pur affermando come plausibile la circostanza che, contraria-
mente all'assunto della Polizia Municipale, fosse stata la , e non la Punto, Pt_5
a invadere la corsia di marcia opposta, comunque l'ausiliare del Giudice di pace
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12 si esprime, appunto, in termini di «più probabile posizione dei due veicoli al momento dell'impatto», di «più plausibile» e di «meno probabile» (pag. 13).
2.6.4. Infine, è appena il caso di evidenziare, con riferimento all'inter-
rogatorio formale, che la disposizione contenuta dell'art. 232 Cpc non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustifi-
cata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, al con-
tempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. 9436/2018 e
41643/2021): e nel caso qui in esame, per quanto sin qui esposto, deve esclu-
dersi che ricorrano altri elementi di prova che consentano di ritenere come am-
messi i fatti, indicati a pag. 9 di questa sentenza, sui quali il era Parte_1
stato chiamato a rispondere.
2.7. Posto quanto precede, si osserva quindi, in punto di diritto, che,
secondo l'insegnamento della Corte Suprema in materia di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non com-
porta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, 2° comma, Cc, dovendo comunque il giudice accertare in pari tempo se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'inci-
dente. Tanto che neppure un'infrazione anche grave quale l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 8386/1987, 1663/1994, 3726/1994, 343/1996,
2979/1998 e 477/2003, 12444/2008, 23431/2014, 7479/2020 e 33483/2024).
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13 2.8. Orbene, ribadito che risulta pressoché impossibile ricostruire la di-
namica del sinistro, ne consegue che deve necessariamente concludersi nel senso della pari responsabilità, ai sensi del 2° comma dell'art. 2054 Cc, dei due conducenti dei mezzi nella determinazione dell'incidente di cui si discute in questa sede.
2.8.1. Né – si osserva per completezza di motivazione – a diversa con-
clusione può giungersi per il fatto (incontestato) che il « , sebbene Parte_1
avesse un grave handicap alla gamba destra, si trovasse alla guida di un'auto-
vettura non munita dei necessari accorgimenti tecnici previsti dall'art. 125, 4°
commi 4 e 5, Cds, per i soggetti con handicap simili» (così il Tribunale). E ciò
per la ragione che non è in alcun modo dato di sapere se, ed eventualmente in quale misura, quella menomazione abbia avuto diretta incidenza nella determi-
nazione del sinistro.
3. Può, dunque, passarsi alla quantificazione del danno patito dal
[...]
. CP_5
3.1. Al riguardo, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado ritenne che, in conseguenza del sinistro de quo, al Parte_1
derivarono:
- 90 giorni di invalidità temporanea assoluta;
- 100 giorni di invalidità temporanea relativa al 75%;
- 70 giorni di invalidità temporanea relativa al 50%;
- 50% di invalidità permanente.
Cont 3.1.1. Il consulente tecnico di parte della contestò tali conclusioni;
e anche in questo grado del giudizio la compagnia di assicurazioni ha ribadito l'«erroneità e la conseguente non utilizzabilità ai fini del decidere dell'elaborato
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14 peritale redatto» dal Ctu, sostenendo che, «facendo corretta applicazione delle
[…] “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in
ambito civilistico” edite dalla Controparte_10
– alle cui valutazioni il Ctu ha affermato di essersi attenuto,
[...]
giammai si sarebbe potuti addivenire ad una complessiva quantificazione dell'invalidità permanente in misura superiore al 38/40%».
3.1.2. E tuttavia, ritiene questo collegio di dover confermare la validità
delle conclusioni del Ctu, avendo questi, in risposta alle osservazioni del con-
sulente di parte, condivisibilmente evidenziato quanto segue:
- il Ctp non ha valutato «il reale danno funzionale» del;
Parte_1
- infatti, «la valutazione del danno permanente, riferito al più vasto con-
cetto di danno biologico o danno alla salute, non deve solo tener conto della somma aritmetica dei valori percentuali fissati dalle tabelle orientative, ma so-
prattutto deve riferirsi alle disfunzioni globali che dette infermità determinano sulla perduta validità del soggetto leso, cioè sul decremento globale e comples-
sivo delle ridotte funzioni articolari e/o altro»;
- di conseguenza, «la valutazione parcellare dei vari esiti menomativi del renderebbero ingiustizia palese nei confronti di un danno alla Parte_1
salute che ha sostanzialmente dimezzato la sua pregressa validità e quindi anche la sua capacità lavorativa generica».
3.2. Dunque, al spetta il ristoro dei danni suindicati, intesi Parte_1
quale lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accerta-
mento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quoti-
diane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipen-
dentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
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15 3.3. Quanto, poi, ai criteri da adottare per la relativa liquidazione, mette conto di evidenziare che, con la sentenza 12408/2011, la Corte Suprema ha af-
fermato che, poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la li-
quidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità
psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di para-
metri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come quella contenuta nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, che ri-
guarda le lesioni di entità sino al 9% e conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
e la stessa Corte ha affermato che l'omessa adozione delle tabelle del
Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, Cpc: infatti, il giudice, poiché i parametri contenuti in quelle tabelle devono essere da lui presi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, deve indi-
care in motivazione le ragioni che lo hanno condotto a una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle (Cass. 8508/2020).
Inoltre, trattandosi di debito di valore, «ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno dal giudice utilizzati i parametri “vigenti” al momento dell'emissione della propria decisione […],
sicché, allorquando le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patri-
moniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione,
il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al mo-
mento della pronunzia» (in questi termini la motivazione della già citata Cass.
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16 8508/2020, che richiama proprie precedenti decisioni).
3.4. Orbene, in base alle più recenti tabelle di detto Tribunale, aggior-
nate nella riunione del 21 maggio 2024, si ha che gli importi dovuti per le sud-
dette voci vanno così determinati:
a) €10.350,00 per l'invalidità temporanea assoluta (€115,00 × 90, il nu-
mero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
b) €8.625,00 per l'invalidità temporanea al 75% (€86,25 × 100, il nu-
mero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
c) €4.025,00 per l'invalidità temporanea al 50% (€57,50 × 70, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
e) €430.230,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emo-
tivo patiti da un soggetto nel corso del 46° anno d'età, come il al Parte_1
momento della cessazione dell'invalidità temporanea (giacché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto a esistenza: Cass. 10303/2012 e 3121/2017), espressi anch'essi in moneta at-
tuale.
Tale importo, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cas-
sazione nelle note sentenze in materia di danno esistenziale (quelle recanti i numeri dal 26972 al 26975 del 2008), è comprensivo del pretium doloris patito dall'appellante, giacché la vicenda de qua è sussumibile nell'ipotesi di reato di lesioni personali colpose (art. 590 Cp): più precisamente, si tratta dell'importo pari alla somma di €286.820,00 (per il risarcimento del danno biologico, inteso,
secondo le più recenti precisazioni della Corte Suprema – tra cui Cass.
4878/2019 –, come danno biologico/dinamico-relazionale) ed €143.410,00
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
17 (pari al 50% del danno biologico e spettante a titolo di ristoro della sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo).
3.5. Dei suindicati importi va liquidato al il 50%, in conse- Parte_1
guenza della ritenuta sua pari responsabilità nella determinazione del sinistro.
Al sono dunque dovute le seguenti somme: Parte_1
a) €5.175,00 per l'invalidità temporanea assoluta;
b) €4.312,50 per l'invalidità temporanea al 75%;
c) €2.012,50 per l'invalidità temporanea al 50%;
d) €215.115,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva.
3.6. Su tali importi spettano altresì rivalutazione e interessi.
Al riguardo, premesso che non sussiste incompatibilità tra la valuta-
zione all'attualità del danno e il riconoscimento degli interessi compensativi,
deve quindi evidenziarsi che, in applicazione dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Suprema n. 1712/1995 (e poi richiamati, fra le altre, da Cass.
2745/1997, 4677/1998, 2796/2000, 7692/2001 e 19510/2005), tali interessi de-
vono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consi-
stenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò impone, quindi, una “devalutazione” nominale dell'importo liquidato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, una successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli inte-
ressi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.
Questo criterio si impone perché – come si legge nella richiamata sen-
tenza della Corte Suprema – «quel che deve escludersi è che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
18 della liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere – come consente il sistema – dal momento del fatto illecito, perché con tali modalità si attribui-
rebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto;
invero, gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era
– per definizione – non rivalutata».
È, poi, appena il caso di evidenziare che la devalutazione e la successiva rivalutazione delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno da inva-
lidità permanente (essendo questa successiva a un periodo di invalidità tempo-
ranea liquidata separatamente) decorrono non dal giorno dell'evento dannoso,
bensì dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea, giacché (come si è visto) è in quel momento che viene meno tale forma di invalidità e si con-
solidano i postumi a carattere permanente con le conseguenze dannose deriva-
tene (si confrontino Cass. 2988/1987, 5480/1987, 6403/1988, 5680/1996 e
27584/2011).
3.7. In conclusione, facendo applicazione dei principi sin qui esposti, si avrà dunque che al spettano le seguenti somme: Parte_1
a) €11.500,00 per l'invalidità temporanea (€5.175,00 + €4.312,50 +
€2.012,50), da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sen-
tenza all'8 giugno 2014, giorno dell'evento, e quindi da maggiorarsi degli inte-
ressi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli in-
dici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pa-
gamento;
b) €215.115,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
19 relativo alla sofferenza interiore soggettiva, da devalutarsi dalla data della pub-
blicazione della presente sentenza al 261° giorno successivo all'8 giugno 2014
(momento della cessazione dell'invalidità temporanea), ovvero il 24 febbraio
2015, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo an-
nualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
4. Quanto, infine, alle spese di lite, va premesso che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricol-
lega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese con-
tenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più
recenti Cass. 1775/2017 e 14916/2020, per le quali il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali,
quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Orbene, tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del , della e di avendo CP_1 CP_2 Controparte_3
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20 riguardo allo scaglione relativo alla somma attribuita alla parte vincitrice piut-
tosto che a quella domandata (art. 5 Dm 140/2012); delle stesse va disposta la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Incardona, che ne ha fatto richiesta.
4.1. Non può, poi, accogliersi la domanda di condanna ex art. 96 Cpc
avanzata dal , non essendo stata dimostrata la concreta ed effettiva Parte_1
esistenza di un danno patito dall'appellante medesimo in conseguenza del com-
portamento processuale delle sue controparti (si confrontino Cass. 6637/1992,
13355/2004, 21393/2005 e 9080/2013).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 406/2021 del 30 CP_5
maggio-3 giugno 2021, così provvede:
1) dichiara che e concorsero in Parte_1 Controparte_1
egual misura nella determinazione dell'incidente stradale tra loro verificatosi l'8 giugno 2014;
2) condanna, di conseguenza, e Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pa- Controparte_3
gamento a , a titolo di risarcimento del danno dallo stesso Parte_1
patito a seguito di quel sinistro, dei seguenti importi: Parte_1
2a) €11.500,00 per l'invalidità temporanea, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza all'8 giugno 2014, e quindi da mag-
giorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalu-
tato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così comples-
sivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
21 2b) €215.115,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 24 febbraio 2015, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via ri-
valutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così com-
plessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
3) condanna e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso, all'ap-
[...]
pellante, delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi
€13.694,00 (di cui €264,00 per spese vive ed €13.430,00 per compensi) quanto a quelle del primo, e in complessivi €11.129,50 (di cui € 1.138,50 per spese vive ed €9.991,00 per compensi) quanto a quelle di questo, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Incardona.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 17 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1669/2021 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 406/2021 del 30 maggio-3 giugno 2021
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
[...]
Palermo presso lo studio dell'avv. Giuseppe Incardona che lo rappresenta e di-
fende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
, ivi residente, in contrada Giunchi n. 165, nonché elettivamente domi-
[...]
ciliato, presso lo studio dell'avv. Salvatore Errera che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di questo grado del giudizio
2) residente a [...]in contrada Giunchi n. 165 CP_2
3) (P.I.: ), in persona del suo legale rap- Controparte_3 P.IVA_1
presentante pro tempore, con sede a Milano in via Tazio Nuvolari n. 1 ed elet-
tivamente domiciliata presso in Palermo presso lo studio dell'avv. Francesco
1 Trapani che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLATI, CONTUMACE LA TERZA
E NEI CONFRONTI DI
4) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede a Milano in via Ignazio Gardella n. 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
1. In primis parte appellante dichiara ancora una volta che non intende rinunciare alla prova orale richiesta in primo grado e ribadita in sede di appello,
che rimane regolarmente dedotta. All'uopo chiede che la causa venga rimessa sul ruolo istruttorio e data l'impossibilità di escutere nuovamente il teste dece-
duto si chiede che la Corte voglia autorizzare l'appellante all'acquisizione ed alla produzione del fascicolo del Giudice di pace di Marsala del procedimento civile Nrg 37/2016 e dei relativi verbali di udienza e memoria contenete i capi-
toli di prova ammessi e la deposizione orale resa dal testimone , Testimone_1
in sostituzione della prova testimoniale non rinnovabile per decesso del teste.
2. In via subordinata, nell'ipotesi in cui la Corte ritenga di non disporre l'ammissione della prova sostitutiva o l'acquisizione del fascicolo del Giudice
di pace e Tribunale di Marsala relativo all'incidente per cui v'è il presente giu-
dizio tra le stesse parti sostanziali, si conclude chiedendo accogliersi il presente appello per i motivi esplicitati e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare la responsabilità dell'evento verificatosi in
Marsala l'8 giugno 2014 in danno dell'attore, riconducibile a responsabilità al
70% del in quanto conducente la vettura Tg. CM944XS di Controparte_1
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2 proprietà di CP_2
3. Condannare gli appellati, solidalmente alla , al Controparte_3
risarcimento del danno fisico subito dall'attore, siccome accertato, stimato e quantificato dal consulente tecnico d'ufficio del giudice di prime cure e tradotto secondo i valori tabellari in uso, nei seguenti valori: (omissis)
Totale con personalizzazione massima 531.428,74
Detto totale andrà decurtato del 30% pari al concorso di colpa attribuito giudizialmente – secondo le sentenze ripetutamente citate e la consulenza tec-
nica d'ufficio cinematica ricostruttiva – al conducente la vettura del Parte_1
ossia l'odierno appellante.
In subordine in quell'altra misura maggiore o minore conforme a giu-
stizia.
4. Provvedere riguardo alla domanda di condanna di parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 Cpc, siccome avanzata da codesta difesa in-
nanzi al giudice di prime cure con la terza memoria di replica depositata ex art. 183, 6° comma, Cpc.
5. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per Controparte_1
Rigettare il gravame e condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.
Per Controparte_3
In linea preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità sia della documentazione – ex adverso artatamente neppure indicata ed elencata in seno al proprio atto di appello, peraltro – quale irritualmente depositata
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 dall'appellante all'atto della propria costituzione in giudizio e poi, ulterior-
mente, unitamente alle proprie “Note illustrative ex art.190 cpc” – non autoriz-
zate –, altrettanto irritualmente ed inammissibilmente depositate dall'appel-
lante medesimo in data 12 maggio 2025, che delle note de quibus, disponen-
done al contempo e per l'effetto l'espunzione dal fascicolo del presente giudizio e la non utilizzabilità ai fini del decidere.
Nel merito, rigettare l'avverso gravame, condannando l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
In assoluto subordine, nella non temuta né verosimile ipotesi in cui le odierne avverse contestazioni dovessero essere ritenute in tutto o in parte su-
scettibili di accoglimento e l'impugnata sentenza conseguentemente meritevole di essere anche soltanto in parte riformata, voglia in tal caso l'adita Corte, pre-
via in tal caso rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata nel giudizio di primo grado sulla persona dell'odierno appellante ed in accoglimento delle analoghe conclusioni spiegate dall'odierna comparente in via gradata nel giudizio di primo grado, ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa concorrenti dell'appellante
[...]
e, per l'effetto, graduare e ridurre in misura corrispondente l'en- CP_5
tità del risarcimento da porsi a carico degli odierni appellati.
In siffatta, non temuta, ipotesi gradata, ulteriormente ridurre le avverse pretese risarcitorie nei limiti della corretta, minore, misura che risulterà effetti-
vamente dovuta all'esito della – in tal caso assolutamente necessaria e dunque disponenda – rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata nel giudizio di primo grado.
Vinte, o in subordine compensate, in siffatta ipotesi gradata, le spese di
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4 lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 30 luglio 2018, Parte_1
espose che l'8 giugno 2014, mentre a Marsala percorreva, a bordo della Fiat
Punto targata BX880ZV di proprietà del padre la strada Parte_2
comunale di contrada Pispisia, giunto all'altezza del civico 814, Pantaleo To-
mas, alla guida di una Fiat Stilo, effettuava una repentina invasione della car-
reggiata, collidendo, con la parte anteriore sinistra della vettura, contro la parte anteriore sinistra della vettura alla cui guida lui, il , si trovava, cau- Parte_1
sandogli gravi lesioni.
Ritenuto, dunque, che il sinistro fosse «conseguenza diretta ed imme-
diata della condotta imprudente posta in essere dal sig. , chiese CP_6
al Tribunale di Marsala la condanna di quest'ultimo, nonché della proprietaria del mezzo, e della , che assicurava la CP_2 Controparte_3
stessa per la Rca, a risarcirgli il conseguente danno. CP_2
1.1. Con la sentenza n. 406/2021 del 30 maggio-3 giugno 2021, il giu-
dice adìto respinse, per quel che qui ancora interessa, la domanda del Pt_3
.
[...]
1.2. Quest'ultimo ha quindi proposto appello per la riforma della sen-
tenza del giudice lilibetano;
dal canto loro, e Controparte_1 CP_7
hanno chiesto il rigetto del gravame.
[...]
Non si è costituita CP_2
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc dell'11 luglio 2025 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito (la causa, infatti, era stata rimessa sul
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5 ruolo in conseguenza dell'assenza dall'Ufficio di uno dei componenti del col-
legio che l'aveva già assunta in decisione).
2. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2697 e 2054 Cc
115 e 116 Cpc, prospettandosi una «irragionevole esclusione della prova orale chiesta da parte attrice».
2.1. Con il secondo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 Cc, e in particolare contraddittorietà tra le ragioni di esclusione della prova testimoniale e i motivi di dichiarata inattendibilità del teste indicato.
2.1.2. Con il terzo motivo, intitolato «Violazione e falsa interpretazione dell'art. 2700 Cc», ci si duole che il Tribunale abbia dichiarato di fondare la propria decisione sulla ricostruzione operata dai Vigili Urbani intervenuti, che lo avevano riconosciuto quale responsabile del sinistro.
2.1.3. Ancora, con il quarto motivo l'appellante sostiene che «non esiste una prova contraria né una prova di una condotta comportamentale illecita at-
tribuibile [a lui] e che abbia potuto determinare la collisione».
2.1.4. Con il quinto motivo il censura l'impugnata sentenza Parte_1
anche nella parte in cui è stata ritenuta sussistente una ficta confessio nella sua mancata partecipazione dell'udienza fissata per assumere il suo interrogatorio formale.
2.2. I vari motivi di gravame – tutti legati dal filo conduttore relativo alle concrete modalità di svolgimento dei fatti – devono trattarsi congiunta-
mente, rappresentando, più che distinte censure, il logico sviluppo di un'unica doglianza.
2.2.1. Gli stessi vanno accolti per quanto di diritto.
2.3. È pacifico che l'8 giugno 2014 avvenne uno scontro tra il mezzo
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6 alla cui guida si trovava e quello condotto da Parte_1 CP_1 CP_8
[...]
Invero, le difese delle parti in lite si sono sviluppate dando sempre per scontato tale fatto:
- lo sostenne, ovviamente, il già nell'atto di citazione di Parte_1
primo grado, che, nella parte espositiva del «Fatto», così esordiva:
«1) In data 8 giugno 2014 alle ore 13,50 circa l'attore si trovava a
Marsala a percorrere, a bordo della Fiat Punto targata BX880ZV di proprietà
del padre la strada comunale di contrada Pispisia con Parte_2
direzione Marsala quando, giunto all'altezza del civico 814, stava per incro-
ciarsi con il sig. conducente della Fiat Stilo Tg. CM944X di CP_6
proprietà della sig.ra , che proveniva dalla direzione opposta;
CP_2
2) improvvisamente accadeva che il convenuto, conducente la Fiat
Stilo, per cause e ragioni che non è dato sapere, effettuava una repentina inva-
sione di carreggiata opposta collidendo con la parte anteriore sinistra della
vettura condotta, contro ed in danno della parte anteriore sinistra della vettura
condotta dal sig. causandogli anche gravi lesioni»; Parte_1
- riconobbe quel fatto il nella propria comparsa di costituzione, CP_1
allorché così si difese: «L'evento ebbe a verificarsi per la condotta colposa ed
irresponsabile dell'attore che alla guida di una Fiat Punto targata BX880ZV,
nel percorrere la comunale che da contrada Pispisia porta alla via Pupo in
Marsala, si spostava repentinamente a sinistra collidendo violentemente con la
Fiat Stilo di proprietà della sig.ra e condotta dall'odierno rispondente, CP_2
che procedeva in senso inverso entro la corsia di pertinenza»; tanto che, pro-
prio sulla scorta di tale premessa, ebbe quindi a proporre domanda
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 riconvenzionale;
- parimenti, , che copriva i rischi per la Rca deri- Controparte_3
vante dalla circolazione del mezzo condotto dal , così dedusse all'atto CP_1
di costituirsi innanzi al Tribunale: «Si tiene a precisare innanzitutto come non
risulti in alcun modo veritiera né corretta la ricostruzione della dinamica del
sinistro quale ex adverso effettuata in citazione, dovendosi piuttosto attribuire
l'accaduto, in via esclusiva e, in subordine, in via preponderante ed in via ul-
teriormente gradata, in via parimenti concorrente, alla scorretta e imprudente
condotta di guida in quell'ambito tenuta dall'attore»;
- infine, , compagnia che assicurava il mezzo Controparte_4
condotto alla cui guida si trovava il , nella propria comparsa di co- Parte_1
stituzione così si difese: «La domanda proposta da nei con- Controparte_1
fronti della odierna comparente deve ritenersi inammissibile ed improcedibile
poiché quest'ultimo ha patito, in conseguenza del sinistro de quo, postumi in-
validanti permanenti al ginocchio destro ricompresi nell'ambito delle microin-
validità e come tale la domanda doveva essere rivolta alla Controparte_3
secondo quanto disposto dagli artt. 138 e 149 Cda».
[...]
2.4. Ai fini della apprezzamento della fondatezza dell'appello del
[...]
, questa Corte deve quindi valutare se, ed eventualmente in quale misura, CP_5
possa ritenersi sussistente una responsabilità del nella determinazione CP_1
del sinistro de quo.
2.4.1. Al riguardo, si osserva che il Tribunale ha respinto la domanda dell'allora attore attraverso questo percorso argomentativo: Parte_1
- le risultanze della prova orale articolata con dovevano CP_9
ritenersi inattendibili in ragione del fatto che gli agenti della polizia municipale
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 avevano verbalizzato che «sul posto non [era] stato individuato nessun testi-
mone oculare»;
- in ogni caso, «se il veniva immediatamente soccorso dal Parte_1
servizio del 118 ed il non si fermava per prestare i soccorsi, non si com- Tes_1
prende in che modo il possa essere stato rintracciato dal al Tes_1 Parte_1
fine di rendere dichiarazioni al Tribunale sotto il vincolo del giuramento»;
- doveva essere «particolarmente valorizzata la circostanza in base alla quale il , sebbene avesse un grave handicap alla gamba destra, si Parte_1
trovasse alla guida di un'autovettura non munita dei necessari accorgimenti tec-
nici previsti dall'art. 125, commi 4 e 5, Cds, per i soggetti con handicap simili»;
- ulteriore argomento di prova contraria all'assunto del Parte_4
veva trarsi dal rilievo che costui, senza addurre alcun giustificato motivo, non si era presentato all'udienza del 14 settembre 2020 fissata per consentirgli di rendere l'interrogatorio formale articolato dalla mirante a Controparte_3
ottenere la confessione che egli, «in occasione del sinistro per cui è causa, […]
nel procedere lungo l'indicata strada comunale alla guida dell'autovettura Fiat
Punto targata BX880ZV di proprietà di giunto in prossi- Parte_2
mità del civico n. 814, [aveva] parzialmente invaso l'opposta corsia di marcia all'interno della quale trovavasi in quel frangente a viaggiare l'autovettura Fiat
Stilo targata CM944XS condotta da in tal modo investen- Controparte_1
dolo».
2.5. Ciò posto, ritiene questo collegio di non dover condividere né il percorso motivazionale esposto dal Tribunale né, quindi, le conclusioni a cui lo stesso giudice è giunto.
2.6. Deve, innanzi tutto, osservarsi che, a giudizio di questa Corte, il
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9 materiale probatorio in atti non consente di ricostruire la dinamica del sinistro,
e cioè di affermare quale dei due conducenti ebbe a invadere la corsia percorsa dall'altro; ed è appena il caso di rimarcare che ciascuno dei conducenti ebbe ad attribuire alla repentina manovra dell'altro la causa dell'urto dei rispettivi mezzi.
2.6.1. Invero, premesso che la Polizia Municipale di Marsala intervenne sui luoghi quando il sinistro si era già verificato, non è dato comprendere (né
nel relativo verbale è in alcun modo spiegato) su quali basi gli operanti affer-
mano che l'incidente si era verificato (peraltro «presumibilmente») secondo la seguente dinamica: «Il conducente autovettura Fiat Punto, sig. Persona_1
, circolante sulla comunale con direzione di marcia S.P. n. 21 - via Pupo,
[...]
pervenuto all'altezza del n. civico 814, invadeva parzialmente la mezzeria op-
posta di marcia, vestendo in collisione con l'autovettura Fiat Punto, condotta
da che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia;
l'urto Controparte_1
violento si concretizzava nella mezzeria di percorrenza di quest'ultima, con la
parte antero-frontale sx di entrambi i veicoli».
Nessun valore probatorio può dunque attribuirsi a quel verbale ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
2.6.2. Quanto, adesso, alla deposizione resa da innanzi al Testimone_1
Giudice di pace di Marsala in altro giudizio promosso dal proprietario del mezzo condotto dall'odierno appellante per ottenere il risarcimento dei danni che erano derivati a quell'autoveicolo a seguito del sinistro, si osserva quanto segue.
Nell'impugnata sentenza il Tribunale, pur non ammettendo la chiesta prova testimoniale, ha comunque riportato il contenuto della deposizione resa
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10 dal innanzi al Giudice di pace, così scrivendo nelle pagg. 5 e 6 della Tes_1
sentenza qui impugnata: «Quanto alle risultanze della prova orale articolata
con , la cui istanza è stata reiterata in questo giudizio, le stesse CP_9
devono ritenersi inattendibili in ragione di quanto verbalizzato dagli agenti
della polizia municipale (“Sul posto non è stato individuato nessun testimone oculare”).
Tale inattendibilità è, peraltro, corroborata dalle seguenti circostanze.
Dalla ricostruzione di parte attrice si evince […] che all'esito del sini-
stro il veniva immediatamente trasportato al pronto soccorso Parte_1
dell'ospedale di Marsala, mentre il per parte sua, ha dichiarato di non Tes_1
essersi fermato a prestare i soccorsi perché vi erano altre macchine ferme. Lo
stesso ha, altresì, dichiarato di ricordare bene il giorno dell'incidente perché
quel giorno non lavorava. Ebbene, se il veniva immediatamente Parte_1
soccorso dal servizio del 118 ed il non si fermava per prestare i soc- Tes_1
corsi, non si comprende in che modo il possa essere stato rintracciato Tes_1
dal al fine di rendere dichiarazioni al Tribunale sotto il vincolo del Parte_1
giuramento».
Ciò posto, osserva questa Corte:
- che, di fatto, il contenuto della testimonianza è già entrato in questo giudizio, avendolo riportato il Tribunale nella motivazione della propria sen-
tenza;
- che quel contenuto è, altresì, trascritto nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio, in atti, disposta ed espletata dal Giudice di pace per la rico-
struzione della dinamica del sinistro e la quantificazione dei danni del mezzo condotto dal;
Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11 - che comunque è lo stesso appellante ad affermare che è Testimone_1
deceduto, sicché neanche l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace consentirebbe di superare il condivisibile dubbio avanzato dal Tribunale per negare utilità alla deposizione del medesimo
, ossia l'impossibilità di comprendere per quale via quest'ultimo sia Tes_1
stato rintracciato dal . Parte_1
Dunque, neanche alle dichiarazioni del (che pure aveva affer- Tes_1
mato che era stata la a invadere la corsia percorsa dalla Fiat Punto: si Parte_5
veda pag. 5 della richiamata relazione di consulenza) può annettersi utilità pro-
batoria ai fini della decisione di questo collegio.
2.6.3. Ancora, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice di pace (la cui relazione, prodotta dal , è carente delle pagg. 15 e 16), Parte_1
premette lapidariamente che «la documentazione in atti, comprensiva del rap-
porto di sinistro, schizzo planimetrico e documentazione fotografica, non chia-
risce direttamente quale possa essere stata l'esatta posizione all'urto dei veicoli antagonisti»; quindi, aggiunge che «non esiste alcuna manovra di frenata o di emergenza […] posta in essere dai due conducenti negli istanti antecedenti l'urto», e sul punto questa Corte non si esime dall'evidenziare che – come in-
segna l'esperienza – una frenata avrebbe potuto lasciare tracce in loco così da consentire di stabilire quale fosse la posizione dei mezzi nel momento in cui si era resa palese la necessità di bloccare gli stessi per tentare di evitarne lo scon-
tro.
Inoltre, pur affermando come plausibile la circostanza che, contraria-
mente all'assunto della Polizia Municipale, fosse stata la , e non la Punto, Pt_5
a invadere la corsia di marcia opposta, comunque l'ausiliare del Giudice di pace
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12 si esprime, appunto, in termini di «più probabile posizione dei due veicoli al momento dell'impatto», di «più plausibile» e di «meno probabile» (pag. 13).
2.6.4. Infine, è appena il caso di evidenziare, con riferimento all'inter-
rogatorio formale, che la disposizione contenuta dell'art. 232 Cpc non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustifi-
cata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, al con-
tempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. 9436/2018 e
41643/2021): e nel caso qui in esame, per quanto sin qui esposto, deve esclu-
dersi che ricorrano altri elementi di prova che consentano di ritenere come am-
messi i fatti, indicati a pag. 9 di questa sentenza, sui quali il era Parte_1
stato chiamato a rispondere.
2.7. Posto quanto precede, si osserva quindi, in punto di diritto, che,
secondo l'insegnamento della Corte Suprema in materia di scontro tra veicoli,
l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non com-
porta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, 2° comma, Cc, dovendo comunque il giudice accertare in pari tempo se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'inci-
dente. Tanto che neppure un'infrazione anche grave quale l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 8386/1987, 1663/1994, 3726/1994, 343/1996,
2979/1998 e 477/2003, 12444/2008, 23431/2014, 7479/2020 e 33483/2024).
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13 2.8. Orbene, ribadito che risulta pressoché impossibile ricostruire la di-
namica del sinistro, ne consegue che deve necessariamente concludersi nel senso della pari responsabilità, ai sensi del 2° comma dell'art. 2054 Cc, dei due conducenti dei mezzi nella determinazione dell'incidente di cui si discute in questa sede.
2.8.1. Né – si osserva per completezza di motivazione – a diversa con-
clusione può giungersi per il fatto (incontestato) che il « , sebbene Parte_1
avesse un grave handicap alla gamba destra, si trovasse alla guida di un'auto-
vettura non munita dei necessari accorgimenti tecnici previsti dall'art. 125, 4°
commi 4 e 5, Cds, per i soggetti con handicap simili» (così il Tribunale). E ciò
per la ragione che non è in alcun modo dato di sapere se, ed eventualmente in quale misura, quella menomazione abbia avuto diretta incidenza nella determi-
nazione del sinistro.
3. Può, dunque, passarsi alla quantificazione del danno patito dal
[...]
. CP_5
3.1. Al riguardo, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado ritenne che, in conseguenza del sinistro de quo, al Parte_1
derivarono:
- 90 giorni di invalidità temporanea assoluta;
- 100 giorni di invalidità temporanea relativa al 75%;
- 70 giorni di invalidità temporanea relativa al 50%;
- 50% di invalidità permanente.
Cont 3.1.1. Il consulente tecnico di parte della contestò tali conclusioni;
e anche in questo grado del giudizio la compagnia di assicurazioni ha ribadito l'«erroneità e la conseguente non utilizzabilità ai fini del decidere dell'elaborato
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14 peritale redatto» dal Ctu, sostenendo che, «facendo corretta applicazione delle
[…] “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in
ambito civilistico” edite dalla Controparte_10
– alle cui valutazioni il Ctu ha affermato di essersi attenuto,
[...]
giammai si sarebbe potuti addivenire ad una complessiva quantificazione dell'invalidità permanente in misura superiore al 38/40%».
3.1.2. E tuttavia, ritiene questo collegio di dover confermare la validità
delle conclusioni del Ctu, avendo questi, in risposta alle osservazioni del con-
sulente di parte, condivisibilmente evidenziato quanto segue:
- il Ctp non ha valutato «il reale danno funzionale» del;
Parte_1
- infatti, «la valutazione del danno permanente, riferito al più vasto con-
cetto di danno biologico o danno alla salute, non deve solo tener conto della somma aritmetica dei valori percentuali fissati dalle tabelle orientative, ma so-
prattutto deve riferirsi alle disfunzioni globali che dette infermità determinano sulla perduta validità del soggetto leso, cioè sul decremento globale e comples-
sivo delle ridotte funzioni articolari e/o altro»;
- di conseguenza, «la valutazione parcellare dei vari esiti menomativi del renderebbero ingiustizia palese nei confronti di un danno alla Parte_1
salute che ha sostanzialmente dimezzato la sua pregressa validità e quindi anche la sua capacità lavorativa generica».
3.2. Dunque, al spetta il ristoro dei danni suindicati, intesi Parte_1
quale lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accerta-
mento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quoti-
diane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipen-
dentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
15 3.3. Quanto, poi, ai criteri da adottare per la relativa liquidazione, mette conto di evidenziare che, con la sentenza 12408/2011, la Corte Suprema ha af-
fermato che, poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la li-
quidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità
psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di para-
metri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come quella contenuta nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, che ri-
guarda le lesioni di entità sino al 9% e conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
e la stessa Corte ha affermato che l'omessa adozione delle tabelle del
Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, Cpc: infatti, il giudice, poiché i parametri contenuti in quelle tabelle devono essere da lui presi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, deve indi-
care in motivazione le ragioni che lo hanno condotto a una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle (Cass. 8508/2020).
Inoltre, trattandosi di debito di valore, «ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno dal giudice utilizzati i parametri “vigenti” al momento dell'emissione della propria decisione […],
sicché, allorquando le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patri-
moniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione,
il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al mo-
mento della pronunzia» (in questi termini la motivazione della già citata Cass.
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16 8508/2020, che richiama proprie precedenti decisioni).
3.4. Orbene, in base alle più recenti tabelle di detto Tribunale, aggior-
nate nella riunione del 21 maggio 2024, si ha che gli importi dovuti per le sud-
dette voci vanno così determinati:
a) €10.350,00 per l'invalidità temporanea assoluta (€115,00 × 90, il nu-
mero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
b) €8.625,00 per l'invalidità temporanea al 75% (€86,25 × 100, il nu-
mero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
c) €4.025,00 per l'invalidità temporanea al 50% (€57,50 × 70, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
e) €430.230,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emo-
tivo patiti da un soggetto nel corso del 46° anno d'età, come il al Parte_1
momento della cessazione dell'invalidità temporanea (giacché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto a esistenza: Cass. 10303/2012 e 3121/2017), espressi anch'essi in moneta at-
tuale.
Tale importo, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cas-
sazione nelle note sentenze in materia di danno esistenziale (quelle recanti i numeri dal 26972 al 26975 del 2008), è comprensivo del pretium doloris patito dall'appellante, giacché la vicenda de qua è sussumibile nell'ipotesi di reato di lesioni personali colpose (art. 590 Cp): più precisamente, si tratta dell'importo pari alla somma di €286.820,00 (per il risarcimento del danno biologico, inteso,
secondo le più recenti precisazioni della Corte Suprema – tra cui Cass.
4878/2019 –, come danno biologico/dinamico-relazionale) ed €143.410,00
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17 (pari al 50% del danno biologico e spettante a titolo di ristoro della sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo).
3.5. Dei suindicati importi va liquidato al il 50%, in conse- Parte_1
guenza della ritenuta sua pari responsabilità nella determinazione del sinistro.
Al sono dunque dovute le seguenti somme: Parte_1
a) €5.175,00 per l'invalidità temporanea assoluta;
b) €4.312,50 per l'invalidità temporanea al 75%;
c) €2.012,50 per l'invalidità temporanea al 50%;
d) €215.115,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva.
3.6. Su tali importi spettano altresì rivalutazione e interessi.
Al riguardo, premesso che non sussiste incompatibilità tra la valuta-
zione all'attualità del danno e il riconoscimento degli interessi compensativi,
deve quindi evidenziarsi che, in applicazione dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Suprema n. 1712/1995 (e poi richiamati, fra le altre, da Cass.
2745/1997, 4677/1998, 2796/2000, 7692/2001 e 19510/2005), tali interessi de-
vono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consi-
stenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò impone, quindi, una “devalutazione” nominale dell'importo liquidato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, una successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli inte-
ressi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.
Questo criterio si impone perché – come si legge nella richiamata sen-
tenza della Corte Suprema – «quel che deve escludersi è che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento
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18 della liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere – come consente il sistema – dal momento del fatto illecito, perché con tali modalità si attribui-
rebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto;
invero, gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era
– per definizione – non rivalutata».
È, poi, appena il caso di evidenziare che la devalutazione e la successiva rivalutazione delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno da inva-
lidità permanente (essendo questa successiva a un periodo di invalidità tempo-
ranea liquidata separatamente) decorrono non dal giorno dell'evento dannoso,
bensì dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea, giacché (come si è visto) è in quel momento che viene meno tale forma di invalidità e si con-
solidano i postumi a carattere permanente con le conseguenze dannose deriva-
tene (si confrontino Cass. 2988/1987, 5480/1987, 6403/1988, 5680/1996 e
27584/2011).
3.7. In conclusione, facendo applicazione dei principi sin qui esposti, si avrà dunque che al spettano le seguenti somme: Parte_1
a) €11.500,00 per l'invalidità temporanea (€5.175,00 + €4.312,50 +
€2.012,50), da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sen-
tenza all'8 giugno 2014, giorno dell'evento, e quindi da maggiorarsi degli inte-
ressi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli in-
dici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pa-
gamento;
b) €215.115,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello
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19 relativo alla sofferenza interiore soggettiva, da devalutarsi dalla data della pub-
blicazione della presente sentenza al 261° giorno successivo all'8 giugno 2014
(momento della cessazione dell'invalidità temporanea), ovvero il 24 febbraio
2015, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo an-
nualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
4. Quanto, infine, alle spese di lite, va premesso che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricol-
lega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese con-
tenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più
recenti Cass. 1775/2017 e 14916/2020, per le quali il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali,
quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Orbene, tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del , della e di avendo CP_1 CP_2 Controparte_3
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20 riguardo allo scaglione relativo alla somma attribuita alla parte vincitrice piut-
tosto che a quella domandata (art. 5 Dm 140/2012); delle stesse va disposta la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Incardona, che ne ha fatto richiesta.
4.1. Non può, poi, accogliersi la domanda di condanna ex art. 96 Cpc
avanzata dal , non essendo stata dimostrata la concreta ed effettiva Parte_1
esistenza di un danno patito dall'appellante medesimo in conseguenza del com-
portamento processuale delle sue controparti (si confrontino Cass. 6637/1992,
13355/2004, 21393/2005 e 9080/2013).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 406/2021 del 30 CP_5
maggio-3 giugno 2021, così provvede:
1) dichiara che e concorsero in Parte_1 Controparte_1
egual misura nella determinazione dell'incidente stradale tra loro verificatosi l'8 giugno 2014;
2) condanna, di conseguenza, e Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pa- Controparte_3
gamento a , a titolo di risarcimento del danno dallo stesso Parte_1
patito a seguito di quel sinistro, dei seguenti importi: Parte_1
2a) €11.500,00 per l'invalidità temporanea, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza all'8 giugno 2014, e quindi da mag-
giorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalu-
tato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così comples-
sivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
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21 2b) €215.115,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 24 febbraio 2015, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via ri-
valutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così com-
plessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
3) condanna e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso, all'ap-
[...]
pellante, delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi
€13.694,00 (di cui €264,00 per spese vive ed €13.430,00 per compensi) quanto a quelle del primo, e in complessivi €11.129,50 (di cui € 1.138,50 per spese vive ed €9.991,00 per compensi) quanto a quelle di questo, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Incardona.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 17 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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