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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/05/2024, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 2/5/2024, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 7551 /2023, cui sono riuniti i fascicoli 7552/23 e 7553/23
TRA
e rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi dall'avv. GALLUCCIO PAOLO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
rappresentante pro - tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
COZZOLINO BIAGIO e FERRARO ANTONELLA con il quale elettivamente domicilia come in atti
Resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di causa (cfr. udienza discussione)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato le parti ricorrenti, hanno adito questo Tribunale per il riconoscimento del diritto di cui al ricorso.
Parte resistente, costituitasi, svolgeva le argomentazioni di cui alla memoria difensiva.
Indi allo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
In via preliminare questo Giudicante deve dichiarare cessata la materia del contendere conformemente a quanto dichiarato della parti, avendo parte ricorrente ricevuto quanto richiesto con il ricorso. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Quanto allora alla fattispecie per cui è causa in base ai criteri di cui sopra, tenuto Contr conto che il riconoscimento del diritto da parte dell' è avvenuto dopo la notifica del ricorso e pertanto le parti ricorrenti vanno tenute esenti da spese, Contr considerato altresì che l alla luce delle pronunce a sé sfavorevoli ha riconosciuto il diritto, consentendo così la celere definizione delle liti pendenti a vantaggio della macchina della giustizia, si ritiene equo compensare per la metà le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
e con ricorso del 04/12/2023 nei confronti di Pt_2 Parte_3 [...]
in persona del l.r. p.t. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione CP_1
disattesa, così provvede:
a) dichiara estinto i giudizi riuniti per essere cessata la materia del contendere;
Contr b) condanna l alla refusione di metà delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in misura di euro 1500,00, oltre IVA CNAP e Cassa con distrazione. Compensa le restanti spese.
Torre Annunziata 09/05/2024 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa FrancescaTritto