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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2418/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VALENTINA PILLOSIO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. CARLO PIAZZA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 23.6.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis previe le declaratorie di Legge e del caso così giudicare:
CONDIZIONI
Nel merito ed in via provvisoria:
- pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al Sig. per CP_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
- La casa coniugale cointestata verrà assegnata alla Sig.ra con tutto il mobilio esistente Parte_1
Per_ che l'abiterà unitamente ai tre figli minori;
I figli minori , e verranno Per_2 Persona_3 affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocamento presso
l'abitazione materna nella dimora sita in Beregazzo con LI ( Co), V.le Europa N.7/d;
-Tutte le decisioni di maggiore rilevanza relative ai figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle loro aspirazioni, attitudini, desideri, collaborando perché i minori non risentano delle difficoltà emerse nei rapporti tra i genitori;
-Per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere ciascun genitore quando i figli si trovino presso lo stesso;
-Affidare i figli ai servizi Sociali relativamente agli incontri padre e figli e Ordinare che questi ultimi predispongano un calendario per gli incontri e ogni decisione in merito alle vacanze e festività da trascorrere con il padre;
-Il Sig. provvederà al versamento di un contributo al mantenimento ordinario dei figli nella CP_1 misura mensile fissa di Euro 350,00 per figlio (e quindi complessivamente Euro 1.050,00 mensili) da rivalutarsi secondo gli indici Istat al consumo e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario presso le coordinate che la Sig.ra indicherà. Pt_1
- Il Sig. provvederà al versamento di un contributo al mantenimento ordinario della moglie CP_1
Sig.ra nella misura mensile fissa di Euro 200,00 da rivalutarsi secondo gli indici Istat Parte_1 al consumo e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario presso le coordinate che la Sig.ra indicherà. Pt_1
-Disporre che entrambi i genitori percepiscano al 50% l'assegno famigliare Sig.ra Parte_1 percepisca l'assegno familiare mensile;
-Dichiarare che Il Sig. provvederà a pagare al 100% la rata di mutuo della casa coniugale;
CP_1 - I genitori provvederanno nella misura del 85% il Sig. e nella misura del 15% la Sig.ra CP_1 Pt_1 ad ogni spesa medico-sanitaria specialistica (visite specialistiche e ogni altro trattamento sanitario non corrisposto dal cure odontoiatriche e ortodontiche, tickets), scolastiche (tasse, rette, CP_2 mensa, libri di testo e corredo scolastico a inizio anno, gite scolastiche, vacanze studio, spese per abbonamenti ai trasporti pubblici) e ludico sportiva (iscrizioni a corsi, acquisto di attrezzatura per attività sportiva) così come previsto nel Protocollo Spese straordinarie del Tribunale di Como;
-Dichiarare che alla Sig.ra spetterà la quota pari al 50% dell'avere previdenziale LLP Pt_1 svizzero ( cd. Secondo pilastro) maturato dalla data del matrimonio sino al momento del divorzio;
Entrambi i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio e di ogni altro documento di identificazione per cui sia necessaria tale autorizzazione;
In via istruttoria:
La scrivente difesa si riporta infine agli atti di causa depositati nell'interesse della Sig.ra da Pt_1 intendersi qui integralmente trascritti insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie, nonché delle prove testimoniali e per interpello dalla stessa dedotte e non ancora ammesse;
Dal momento che ancora ad oggi il Sig. ha ancora difficoltà a gestire un rapporto genitoriale CP_1 sereno ed equilibrato con tutti e tre figli , la scrivente difesa chiede che i Servizi Sociali mantengano un controllo nei confronti del padre anche mediante relazioni periodiche al Tribunale dell'affido congiunto dei figli con riferimento al rispetto e all'adempimento dei periodi di permanenza e pernotto di questi ultimi presso la residenza del padre e del rispetto da parte di quest'ultimo delle aspirazioni, esigenze economiche, sportive e mediche di ciascun figlio.
Per CORTI DIEGO:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis rejectis, previi gli incombenti di rito, per tutti i motivi esposti in atti dalla scrivente difesa e/o per quelli ritenuti di Giustizia, pronunciare la separazione personale dei coniugi / ex artt. 151 c.c. e ss. autorizzando gli stessi a vivere CP_1 Parte_1 separati a mensa et a thalamo con l'obbligo del reciproco rispetto e ciò alle seguenti condizioni: Per_
-disporre ex art. 337 ter c.c. l'affidamento dei figli minori , e ad entrambi Per_2 Persona_4
i genitori, con residenza da stabilirsi ai soli fini anagrafici presso l'abitazione coniugale (intestata ad entrambi i coniugi) sita in Beregazzo con LI Viale Europa n. 7/D assegnando la stessa alla
Sig.ra ; Parte_1
-disporre che i minori saranno domiciliati presso le residenze di entrambi i genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, di altri enti pubblici e privati, e per ogni altra utilità connessa alla doppia domiciliazione;
-disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
Per_
-disporre che , e frequenteranno i genitori secondo un modello bi-genitoriale Per_2 Per_3 per pari tempi complessivi, in particolare: -disporre che terrà con sé i figli dal lunedì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina successivo con accompagnamento dei minori presso i rispettivi plessi scolastici;
nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, per quanto non di seguito (diversamente) disposto, nella settimana di spettanza paterna, il Sig. andrà a prendere i figli alle ore 10 del CP_1 mattino di lunedì presso la residenza della Sig.ra e la madre li recupererà dalla casa paterna Pt_1 in Bizzarone (CO), Via Matteotti n. 10 il lunedì successivo alle ore 10. Nella settimana di spettanza materna, la madre per l'appunto, andrà a prendere i bambini alle ore 10 del mattino di lunedì presso la residenza del Sig. e quest'ultimo li recupererà presso la residenza materna il lunedì CP_1 successivo alle ore 10;
-in subordine al predetto regime di frequentazione, disporre che i minori trascorreranno con ciascun genitore periodi paritetici secondo un calendario delle frequentazioni coerente con il principio della bigenitorialità e secondo un modello del seguente tenore:
- durante il periodo scolastico, ciascun genitore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (ovvero con prelevamento dall'abitazione dei genitori nei giorni di astensione scolastica) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (ovvero con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore);
-i giorni da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina (con pernottamento) presso il genitore con cui il figlio non avrà trascorso il fine settimana;
- i giorni da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina (con pernottamento) presso il genitore con cui il figlio non trascorrerà il fine settimana;
ossia secondo il seguente schema:
1° Settimana LUNpom.-MERmatt. (padre) .-VENmatt. (madre) .-LUNmatt. CP_3 Pt_2
(padre)
2° Settimana LUNpom.-MERmatt. (madre) .-VENmatt. (padre) .-LUNmatt. CP_3 Pt_2
(madre)
-prevedere la suddivisione delle festività natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore, un anno dall'inizio della sospensione scolastica fino al 30 dicembre, l'anno successivo dal 30 dicembre alla ripresa della scuola;
Per_
-le festività pasquali verranno trascorse da , e per l'intero periodo, ad anni Per_2 Per_3 alterni, un anno con il padre e l'altro anno con la madre;
-in deroga al calendario ordinario, durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nel corso del mese di giugno o di luglio, nonché per quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto (periodi verranno concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno); i genitori potranno, per una parte dei periodi di loro spettanza o per ulteriori periodi da concordarsi, affidare i minori ai nonni, dandone comunicazione all'altro genitore;
nel corso dei mesi di luglio e agosto, il regime infrasettimanale resterà sospeso;
-in occasione delle festività civili e religiose come da calendario i minori resteranno affidati al genitore con il quale i minori avranno trascorso il fine settimana contiguo alla festività;
-i genitori si impegneranno a comunicare, in via preventiva e reciproca, le località in cui condurranno i minori nei periodi di vacanza, ferma restando la costante reperibilità telefonica;
Per_
-a tutela degli interessi di , e sarà garantita una telefonata/video-chiamata al Per_2 Per_3 giorno tra il genitore non presente e i figli;
-in caso di malattia dei minori, i periodi non usufruiti da uno dei genitori verranno recuperati;
-ciascun genitore comunicherà all'altro genitore tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi gli stessi;
-autorizzare i genitori a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio e dei minori;
-disporre che nei trasferimenti tra i genitori i figli dovranno essere sempre muniti dei propri documenti di identità;
-disporre ex art. 337 ter c.c. che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli in forma diretta nei periodi di permanenza degli stessi presso di sé;
-In via subordinata: nel caso in cui venga disposto un contributo perequativo a carico del padre e a favore della madre, fissare tale contributo, in conformità ai criteri di cui agli artt. 337 ter comma IV
c.c., nella misura massima di Euro 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), indicizzati annualmente secondo ISTAT, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Pt_1 ex art. 337 sexies c.c.;
-disporre che le spese per i minori eccedenti l'ordinaria amministrazione siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamando per quanto di necessità il Protocollo del Tribunale di
Como. Tali spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate tra i genitori, salva
l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate
-disporre che le agevolazioni e benefici fiscali correlate ai minori dovranno essere fruiti pariteticamente da entrambi i genitori.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa a favore del resistente Sig. ; CP_1 -nulla disporre in ordine a contributi economici a favore di uno o dell'altro coniuge ex art. 156 c.c., tenuto conto che la sig.ra attualmente ha reperito un'occupazione lavorativa come dedotto in Pt_1 istanza 709 u.c. c.p.c. depositata in data 18 Novembre 2024, nonché disponendo altresì, per le motivazioni dedotte in atti, che il mutuo e le spese straordinarie gravanti sull'ex abitazione coniugale saranno a carico di entrambi i coniugi e comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le spese ordinarie resteranno interamente a carico del coniuge assegnatario.
-In via istruttoria:
-lo scrivente difensore si riporta infine agli atti di causa depositati nell'interesse del resistente da intendersi qui integralmente trascritti insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie, nonché delle prove testimoniali e per interpello dallo stesso dedotte e non ancora ammesse, compresa
l'istanza volta ad ottenere una C.T.U. psicodiagnostica finalizzata ad acclarare l'attuale status di salute psicofisica dei minori, eventuali situazioni di disagio, l'idoneità educativa e le dinamiche relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune,
l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possano inficiare la crescita e l'apprendimento, individuando la migliore soluzione abitativa mediante la comparazione delle proposte formulate da ciascun genitore, nonché il migliore palinsesto affidativo per tempi e modi di custodia, previo esame dei contesti sociali, parentali e dell'habitat complessivo.
Nell'ipotesi controparte richiedesse l'ammissione di istanze istruttorie, prove testimoniali e/o interpello del Sig. , ci si oppone per le ragioni sopraindicate e nella denegata ipotesi di CP_1 loro ammissione si insta per la prova contraria con i testi già indicati in atti dalla scrivente difesa.
Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze di causa a favore del resistente Sig. . CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio in OLGIATE COMASCO il Parte_1 CP_1
26/01/2008.
2. Dal matrimonio nascevano i figli (21.08.2009), (18.03.2013) e Per_1 Per_2 Per_3
(24.03.2016).
3. Con ricorso depositato il 10/06/2021 chiedeva la separazione giudiziale ex art. Parte_1
151 comma 2° c.c. con addebito al resistente, l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé e la conseguente assegnazione della casa coniugale, la determinazione in € 1.200 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dalla prole, oltre al 100% delle spese straordinarie, la quantificazione in 400 euro mensili del proprio contributo al mantenimento, l'impegno del ad intraprendere CP_1 un percorso di disintossicazione da sostanze anabolizzanti/stupefacenti, l'intervento dei Servizi
Sociali per la regolamentazione del diritto di visita padre – figli in modalità protetta, il riconoscimento del proprio diritto al 50% del c.d. II maturato dal marito nel corso del Pt_3 matrimonio, nonché il pagamento da parte di quest'ultimo della totalità delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare e delle relative utenze.
4. Con memoria difensiva dell'11.09.2021 si costituiva in giudizio he domandava CP_1 la separazione personale, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, a cui doveva essere assegnata la casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per i figli da porsi a suo carico di € 450, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione a favore della moglie degli assegni familiari e di un assegno di mantenimento di € 100, oltre € 325 quale pagamento della quota del 50% del mutuo cointestato, entrambi per la durata di un anno dall'udienza presidenziale.
5. All'udienza presidenziale del 21.9.2021 venivano sentite entrambe le parti anche al fine di addivenire a una soluzione conciliativa della controversia;
recependo l'accordo provvisorio raggiunto dai coniugi, il Presidente li autorizzava a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso della prole, con collocamento presso la madre, regolamentava le visite padre e figli e determinava in € 350 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento per la prole da porsi a carico del padre, oltre al 100% delle spese straordinarie, a € 180 mensili a titolo di mantenimento della moglie e al pagamento integrale della rata del mutuo;
incaricava altresì il Servizio Tutela Minori territorialmente competente di procedere ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare.
6. All'udienza del 15.3.2022 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e venivano incaricati i Servizi Sociali di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e di regolamentazione degli incontri tra padre e figli, assegnando alle parti termine per il deposito della documentazione economica aggiornata e riservando all'esito ogni decisione.
7. A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento dell'11.5.2022 il Giudice Istruttore rigettava le istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale formulate reciprocamente dalle parti.
8. Rinviato il procedimento per esperire tentativo di conciliazione come richiesto e integrato il contraddittorio sull'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali vigenti avanzata dal resistente, all'udienza del 12.1.2023 il Giudice sentiva nuovamente i coniugi, i quali meglio illustravano la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico;
all'esito, invitava le parti a depositare la documentazione economica mancante e rinviava il procedimento all'udienza dell'1.3.2023. 9. A scioglimento della riserva assunta a detta udienza, trattata in forma cartolare, con ordinanza del 16.3.2023 il Giudice Istruttore riduceva a € 300 il contributo mensile per ciascun figlio a carico del padre a titolo di mantenimento della prole fino al settembre 2023, invitava la ricorrente ad attivarsi per reperire un'attività lavorativa per contribuire al sostentamento suo e della prole e il resistente a valutare l'opportunità di rinegoziazione del mutuo a tasso variabile e ammetteva parzialmente le prove orali dedotte dalle parti.
10. Nelle more si apriva un sub procedimento su istanza ex art. 709 ter c.p.c. avanzata dal resistente, che si concludeva in data 4.8.2023 con provvedimento di rigetto delle istanze formulate dalle parti;
il Giudice affidava altresì i minori all'Ente territoriale (Comune di Beregazzo con LI) limitatamente alla regolamentazione del diritto di visita col genitore non collocatario, confermava gli incarichi già conferiti all'Ente, autorizzava i Servizi Sociali ad attivare i percorsi di sostegno individuale per i genitori in preparazione del percorso di sostegno alla genitorialità, li incaricava altresì di eseguire un'indagine psicosociale e, se del caso, psicodiagnostica sul nucleo con continuo monitoraggio della situazione e prescriveva ai genitori di attenersi alle Part statuizioni vigenti e di prestare la massima collaborazione con il .
11. Espletata l'istruttoria anche orale ritenuta necessaria con l'escussione di cinque testi alle udienze del 19.4.2023, del 25.5.2023 e del 15.11.2023, con ordinanza del 17.7.2024 il Giudice Istruttore rinviava al 4.12.12024 per la precisazione delle conclusioni, ordinando il deposito della documentazione economico reddituale aggiornata.
12. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024, trattata in forma scritta, veniva disposta la correzione dell'errore materiale per omissione contenuto nell'ordinanza presidenziale del 21.9.2021 in ordine all'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
dichiarava infine non luogo a provvedere sull'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori in punto economico avanzata dal resistente, rimettendo la causa al Collegio per decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
13. Il Tribunale di Como, con sentenza non definitiva n. 159/2025 emessa in data 28.2.2025 e pubblicata il 4.3.2025, pronunciava la separazione personale dei coniugi;
con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore per le ulteriori questioni controverse, al fine di acquisire una relazione aggiornata sul nucleo familiare che specificasse le migliori modalità di affidamento/collocamento, il calendario di incontri padre – figli e gli eventuali supporti da adottare a sostegno dei minori e dei genitori.
14. Acquisita la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 20.3.2025; il
GI invitava le parti a richiedere o a rinunciare al termine per il deposito delle conclusionali e Part delle repliche limitatamente alla relazione depositata dal successivamente all'ordinanza depositata il 2.3.3025.
15. Alla successiva udienza cartolare del 30.4.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione del termine di 20 giorni per il deposito delle conclusionali e delle repliche limitatamente alla relazione da ultimo richiesta e depositata dai servizi sociali.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate anche con le conclusioni in via definitiva assunte da entrambe le parti, risultando i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria anche orale già espletata elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dei figli minori della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto dei figli minori in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età degli stessi e degli esiti degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dai Servizi dell'Ente affidatario e delle risultanze in atti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n.
12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il
Tribunale di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice Istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I
11.1.2016 n. 225).
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione si rimanda alla sentenza parziale n. 159/2025, emessa dal Tribunale di Como in data 28.2.2025 e pubblicata il 4.3.2025.
c) SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La ricorrente, anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva, ha chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione con addebito al marito. Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
La ha sostenuto che il matrimonio sarebbe venuto meno per fatto e colpa imputabili in via Pt_1 esclusiva al resistente, il quale ha ripetutamente violato i doveri nascenti dal matrimonio, ponendo in essere condotte lesive della dignità fisica e morale sua e dei figli minori. Nel corso del matrimonio il marito ha mutato infatti completamente comportamento, iniziando a manifestare atteggiamenti maltrattanti sino a degenerare in comportamenti violenti e aggressivi.
Assume la ricorrente di essere stata vittima da parte del marito sia di violenze psicologiche che di aggressioni fisiche: numerosi sono gli episodi di denigrazione e diffamazione che il CP_1 ripetutamente ha reiterato in danno della e sfociati con parole dal seguente tenore: “Mi Pt_1 fai schifo come moglie, sei a casa a fare niente tutto il giorno e la casa è sempre in disordine.
Numerosi sono stati anche gli episodi che hanno visto il minacciare ed insultare la moglie CP_1 con le seguenti espressioni: ”Ti rovino la vita “ minacciandola di portarle via i figli” (cfr. ricorso, pag. 2).
La ricorrente ha altresì riferito che le ultime aggressioni subite dal marito si verificavano a causa della scoperta dell'instaurazione da parte del marito di una relazione extraconiugale con un'altra donna;
la Vetere così afferma infatti: “Il Sig. da oltre due anni ha una relazione CP_1 extraconiugale con la Sig.ra residente in [...] Persona_5 presso la quale si è fatto domiciliare durante il lockdown;
- La relazione extraconiugale tra il
Sig. e la Sig.ra è divenuta il motivo principale di discussione tra i coniugi poiché il CP_1 Per_5
Sig. a fronte di ripetute promesse fatte alla moglie di lasciare l'amante non ha mai posto CP_1 fine a tale relazione;
- Nella sera tra l'11.5.2021 e il 12.5.2021 il Sig. ha aggredito la Sig.ra CP_1
dopo che quest'ultima aveva scoperto il marito mentre parlava al telefono con la sua Pt_1 amante ed era intervenuta nella conversazione: a quel punto il aveva aggredito la moglie CP_1 colpendola ripetutamente con un bastone sulla schiena e sul volto con schiaffi;
- La Sig.ra Pt_1 si era vista costretta a chiamare i genitori che intervenuti erano stati aggrediti a loro volta dalla furia del e subito dopo erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco CP_1 come da denuncia che si allega ( Doc.n.4). - Nella sera tra il 14.5.2021 e il 15.5.2021 si verificava un'altra lite sempre a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal con CP_1 la Sig.ra a seguito della quale la Sig.ra veniva aggredita dal marito e colpita al Per_5 Pt_1 volto ripetutamente” (cfr. ricorso, pag. 2-3).
A seguito di tale ultimo episodio, la ricorrente si recava al Pronto Soccorso, ove le veniva diagnosticato “Policontusioni da riferita aggressione, trauma cranico minore” con prognosi di giorni 8 (cfr. doc. 5).
Inoltre, a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente il 17.5.2021 nei confronti del marito, questi veniva indagato per maltrattamenti e rinviato a giudizio a seguito del rigetto da parte del
GIP presso il Tribunale di Como in data 10.3.2022 della richiesta di archiviazione formulata dal
Pubblico Ministero
Nel corso del giudizio è stata espletata un'ampia istruttoria orale che ha confermato sia i maltrattamenti subiti dalla moglie, sia la relazione extraconiugale instaurata dal marito.
Più testi, infatti, hanno riportato la medesima ricostruzione dei fatti come offerta dalla ricorrente circa la lite avvenuta nella notte tra l'11.5.2021 e il 12.5.2021; il teste , padre Testimone_1 della ricorrente, ha riferito infatti che, chiamato in soccorso dalla figlia e giunto presso l'abitazione coniugale, aveva visto il picchiare la moglie e la figlia con la scopa in cucina CP_1 cosicché era intervenuto in loro difesa, provocandosi una ferita alla testa dopo aver urtato lo spigolo di un tavolo (cfr. verbale del 19.4.2023). Anche i testi e di casa Tes_2 Testimone_3 delle parti- hanno dichiarato di aver sentito urla e grida provenire dall'abitazione coniugale e di aver assistito all'episodio dell'11-12.5.2021, riferendo lo stato di agitazione della , il Pt_1 successivo intervento dei genitori di quest'ultima e dei Carabinieri;
i testi hanno anche raccontato riferito di aver visto la con un occhio tumefatto qualche giorno prima (cfr. verbale del Pt_1
19.4.2023).
Quanto alla relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente, deve premettersi che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840). Avuto particolare riguardo all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di separazione fra coniugi “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile”
(Cass. n. 2007/25618; Cass. n. 2006/13592; Cass n. 8512/2006). Quanto poi alla ripartizione dell'onere probatorio relativamente alla sussistenza della violazione dell'obbligo di fedeltà che avrebbe determinato il fallimento del vincolo e il nesso di causalità tra la condotta ed il fallimento stesso, che deve necessariamente sussistere ai fini della declaratoria di addebito, la Suprema
Corte ha, anche recentemente, ribadito che “sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (su queste affermazioni di principio, in genere, cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata. È poi altrettanto vero che questa corte ha costantemente chiarito (v., oltre alle sentenze già citate, Cass. 20 aprile 2011 n. 9074) che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv c.c..) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Nel caso di specie, nel corso dell'istruttoria è stata sentita la teste , identificata dalla Persona_5 ricorrente come l'amante del marito;
la teste ha dichiarato di aver conosciuto il resistente tramite un sito di incontri per single prima del CO (marzo 2020) e di aver poi trascorso alcune giornate infrasettimanali con lui per fare sport insieme, negando di aver poi instaurato con lui una relazione sentimentale. La teste ha altresì riportato di aver interrotto i rapporti con il dopo CP_1 aver capito che il medesimo aveva problemi familiari e che non era una persona libera, nonostante quanto riferitole dal resistente (cfr. verbale del 15.11.2023).
La ricorrente ha depositato in atti screenshots relativi all'iscrizione del resistente al sito di incontri ” datati 31.8.2021, accompagnata da debita descrizione fisica e foto Email_1 allegate (doc. 2, dep. 16.5.2022).
Orbene, dagli elementi sopra esposti deve ritenersi provata la violazione dell'obbligo di fedeltà posta in essere dal marito in costanza di matrimonio, essendosi questi iscritto a siti di incontro per single con la chiara intenzione di evadere dal vincolo coniugale, postando anche fotografie dall'esplicito contenuto erotico, e ha visto e frequentato un'altra donna conosciuta in tale contesto, sottacendolo alla moglie.
Alla luce delle emergenze processuali, ritiene il Collegio che debba quindi trovare accoglimento la richiesta di addebito formulata dalla rilevando come dal quadro probatorio acquisito Pt_1 emerga chiaramente un'indole del resistente maltrattante, violenta e aggressiva, e la violazione del dovere di fedeltà.
Deve quindi ritenersi provato che il fallimento del matrimonio sia ascrivibile in via esclusiva al il quale, con il suo comportamento aggressivo, violento e minaccioso, violando altresì CP_1
l'obbligo di fedeltà, ha reso la convivenza intollerabile e improseguibile, determinando la profonda crisi del rapporto coniugale sfociata nel suo fallimento.
Inoltre, come sostenuto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui l'odierno Collegio intende pienamente aderire, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione dell'addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. sez.
I, 7 aprile 2005 n. 7321).
Quindi l'accertata violenza endofamiliare costituisce certamente causa di addebito della separazione, anche se si trattasse di un singolo episodio, considerato che “Un simile comportamento costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra persona
e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia” (Cass. Sez I, 14 gennaio 2011 n. 817).
d) SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI
VISITA
In punto responsabilità genitoriale, alla luce di tutte le emergenze processuali ed in particolare delle relazioni dei Servizi Sociali, preso atto della riscontrata elevata conflittualità tra le parti, che inficia la loro capacità di comunicazione e collaborazione nell'interesse dei figli, ritiene il
Collegio che debba necessariamente essere confermato l'affidamento all'Ente territoriale, non risultando in alcun modo mutati i presupposti che avevano già determinato la limitazione della responsabilità genitoriale, disposta dal giudice con provvedimento del 4.8.2023.
E invero, come si evince dalle numerose relazioni redatte dai Servizi, sia la madre sia il padre non appaiono, allo stato, in grado di gestire né in modo condiviso né autonomamente le scelte dei figli, non avendo essi acquisito quella consapevolezza necessaria a comprendere gli stati d'animo dei minori e a dare risposte adeguate alle loro esigenze e non risultando –né la madre né il padre- in grado di garantire ai minori la figura dell'altro genitore oltre che di preservare i bambini da un conflitto aperto ormai su ogni fronte.
Ritengono infatti gli operatori sociali che il nucleo famigliare necessiti ancora di un significativo intervento di supporto e monitoraggio da parte di questo servizio;
ciò sia in considerazione della rilevante conflittualità ancora esistente tra i genitori (acuitasi ulteriormente recentemente, nonostante sia ormai trascorso molto tempo dalla conclusione della relazione coniugale), sia per le criticità evidenziatesi in merito alle competenze genitoriali, che necessitano di essere sostenute e potenziate. Entrambi i genitori mostrano significative criticità nella gestione dei minori, anche per quanto concerne aspetti di cura quotidiana. Se la sig.ra sembra Pt_1 minimizzare tali difficoltà, il sig. mostra di rilevarle, delegandone tuttavia la gestione alla CP_1 ex moglie, anche in considerazione del tempo limitato che trascorre con i figli (cfr. relazione Part
del 3.3.2025). Part Il ha concluso pertanto proponendo i seguenti interventi:
- l'affido dei minori all'Ente territorialmente competente, allo stato Comune di Beregazzo con LI o altro Comune presso cui i minori dovessero trasferire la residenza;
- la regolamentazione degli incontri tra i minori e il padre da parte di questo servizio, secondo le tempistiche e le modalità ritenute maggiormente rispondenti all'interesse dei minori;
- la prosecuzione della presa in carico di tutti e tre i minori presso la UONPIA di riferimento;
- la prosecuzione dell'intervento di assistenza educativa domiciliare presso l'abitazione materna, valutandone l'attuazione anche presso il domicilio paterno in occasione degli incontri padre-figli;
- l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori (separatamente); Part
- la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte di questo servizio. (cfr. relazione del 3.3.2025).
Alla luce di tutto quanto esposto, appare oltremodo chiara l'impraticabilità, allo stato, sia di un affidamento condiviso, sia di un affidamento esclusivo, risultando l'affidamento all'Ente territoriale l'unica soluzione in grado di preservare i minori dal conflitto e di dare risposte soddisfacenti ed idonee alle esigenze ed alle problematiche dei minori (Tra l'altro affetti da problematiche specifiche).
Stante l'elevata conflittualità sussistente tuttora tra i coniugi, ritiene il Collegio non solo di dover confermare l'affidamento esclusivo dei minori all'Ente territoriale di competenza ma che debba altresì disporsi il provvedimento che - limitando la responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.- concentra e attribuisce all'Ente affidatario, in caso di disaccordo dei genitori, il potere di assumere tutte le decisioni relative alle scelte sanitarie, scolastiche, educative, ricreative e di tempo libero nonché di regolamentare le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario.
Con riferimento al collocamento dei figli, al fine di garantire e tutelare anzitutto la stabilità emotiva dei minori e il diritto degli stessi a vivere in un contesto familiare conosciuto e a veder salvaguardate le proprie abitudini di vita ed affettive, deve essere disposto che i minori restino collocati in via prevalente presso la madre, con cui hanno sempre convissuto e condiviso la loro quotidianità.
Inoltre, sarà l'Ente affidatario a provvedere all'attuazione di tutti gli interventi ritenuti utili e necessari nell'interesse dei minori e dei genitori, come sopra descritti e in dispositivo meglio dettagliati, nonché a supervisionare il rispetto delle regole stabilite - divenendo garante della salvaguardia della relazione dei figli con entrambi i genitori - nonché di modificare la regolamentazione dei diritti di visita. In ogni caso sarà l'Ente affidatario a dover trasmettere all'Autorità Giudiziaria Minorile ogni ravvisata e concreta condizione di pregiudizio dei minori.
In considerazione del conflitto esistente e della necessità di monitorare la situazione del nucleo, appare opportuna l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c. I competenti servizi sociali relazioneranno quindi al GT ogni sei mesi
e) SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Stante il collocamento prevalente della prole presso la madre, alla medesima dovrà essere assegnata la casa coniugale, sita in Beregazzo con LI (Co), Viale Europa n.7/d, come già disposto in sede presidenziale;
tale provvedimento, oltre a non trovare contestazione tra le parti, si ritiene necessario ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., al fine di preservare in favore dei figli l'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini e abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
Quanto alle spese della casa coniugale, in mancanza di accordo tra le parti, devono trovare applicazione i principi di diritto comune, per cui le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005
n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836); La rata di mutuo dovrà essere corrisposta da entrambi pro quota, in quanto cointestatari.
In ogni caso, l'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione sul punto (Cass. Sez. VI – I 17.12.2015 n. 25420);
f) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE E DELLA MOGLIE
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto della prole, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Orbene, ha dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie e di guadagnare € Parte_1
1.030 mensili (cfr. autodichiarazione), a cui si aggiungono € 1.002 a titolo di assegno unico per i tre figli, oltre all'indennità di frequenza di per € 334,66 che viene accreditata su un conto Per_1 corrente intestato alla minore (cfr. comparsa di replica del 24.2.2025). Dalla documentazione economica in atti, la stessa risulta essere stata assunta in data 9.5.2024, con contratto a tempo determinato sino al 31.12.2024, successivamente prorogato, e percepisce una busta paga mensile di € 1.129 (media buste paga maggio-settembre 2024). La ricorrente vive con i figli nella casa coniugale, di proprietà comune tra i coniugi, gravata da un mutuo ipotecario con ultima rata mensile rinvenibile agli atti di € 960 (estratto conto Fineco, rata agosto 2024), interamente pagato dal marito. ha invece riferito di svolgere attività lavorativa come operaio in Svizzera e di CP_1 percepire un reddito mensile di CHF 4.200 (cfr. autodichiarazione), divenuto € 3688 da quando la ha iniziato a percepire integralmente l'assegno unico. Dalla documentazione economica Pt_1 prodotta, lo stesso risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di CHF 4.634 nel 2022 e di CHF 4.518 nel 2023 (Certificato di salario 2022-2023), mentre nel
2024 ha percepito fino ad ottobre una busta paga di CHF 4.274 (media buste paga gennaio- ottobre), successivamente ridotta a CHF 3.688 da novembre 2024 essendo stato sospeso il pagamento degli assegni familiari elvetici. Il resistente vive in casa di proprietà, per cui paga un mutuo di € 356 mensili, ed è gravato dal mutuo sulla casa coniugale (pari a € 960 al mese) e da due finanziamenti con rate mensili di € 326 e di € 387.
Tanto premesso - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età e socialità dei minori e agli effettivi tempi di permanenza dei medesimi presso il padre- reputa il Collegio congruo stabilire a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla moglie un contributo mensile pari a € 1.050 (€ 350 a figlio) a titolo di mantenimento indiretto della prole. Quanto alle spese straordinarie, rilevato che la ricorrente risulta svolgere un'attività lavorativa, le stesse devono essere ripartite al 65% a carico del padre e al 35% a carico della madre, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, non sostenendo allo stato il padre delle spese significative a titolo di mantenimento diretto giacché vede sporadicamente i figli.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dalla madre, quale genitore collocatario dei figli minori.
Con riferimento alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento della moglie, alla luce di quanto rappresentato in atti - tenuto conto della nuova attività lavorativa reperita dalla ricorrente e dei redditi oggi dalla stessa percepiti;
rilevato, in ogni caso, che la stessa è giovane e dotata di integra capacità lavorativa;
considerata, altresì, l'assegnazione alla medesima della casa coniugale - ritiene il Tribunale che non sussistano più i presupposti per la determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore, contributo che deve pertanto intendersi revocato nella presente sede.
g) ULTERIORI DOMANDE
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso. Sulla questione della ripartizione del II Pilastro maturato dal prevista dall'ordinamento svizzero, l'intestato CP_1
Tribunale è carente di giurisdizione
h) SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, attesa la natura necessaria del presente procedimento, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di un terzo, con condanna del resistente
- soccombente in punto addebito - a pagare alla ricorrente i residui due terzi di spese di lite dal medesimo sopportate.
Tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta, le spese di lite della ricorrente si liquidano nella somma di € 7.616,00 oltre il 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge;
due terzi di tale importo devono quindi essere posti a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, dato atto della pronuncia di separazione emessa in data 28.2.2025 con sentenza non definitiva n. 159/2025, pubblicata il 4.3.2025, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: 1. DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
2. AFFIDA i figli minori (21.08.2009), (18.03.2013) e (24.03.2016) Per_1 Per_2 Per_3 all'Ente territorialmente competente in base alla residenza dei minori (allo stato, Comune di
Beregazzo con LI), con limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. e concentrazione all'Ente affidatario, in caso di disaccordo dei genitori, il potere di assumere tutte le decisioni relative alle scelte sanitarie, scolastiche, educative, ricreative e di tempo libero dei minori nonché di regolamentare le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario;
3. i figli minori in via prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza Pt_5 anagrafica;
4. INCARICA il Servizio Tutela Minori dell'Ente affidatario di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a:
- regolamentare, secondo le modalità ritenute opportune e tutelanti per i minori, gli incontri tra il padre ed i figli;
- proseguire/attivare tutti gli interventi ritenuti utili e necessari nell'interesse dei minori e dei genitori e, in particolare: la prosecuzione della presa in carico di tutti e 3 i minori presso la di riferimento;
la prosecuzione dell'intervento di assistenza CP_4 educativa domiciliare presso l'abitazione materna, valutandone l'attuazione anche presso il domicilio paterno in occasione degli incontri padre-figli; l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori (separatamente); la prosecuzione Part del monitoraggio del nucleo da parte del;
- monitorare la situazione del nucleo e il benessere psico-fisico dei minori, segnalando all'Autorità Giudiziaria competente ogni ravvisata e concreta condizione di pregiudizio dei minori;
- relazionare al GT ogni sei mesi sulla situazione del nucleo;
5. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Beregazzo con LI (Co), Viale Europa n.7/d, a
[...]
quanto alle spese della casa coniugale, in mancanza di accordo tra le parti, devono Pt_1 trovare applicazione i principi di diritto comune, per cui le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
la rata di mutuo dovrà essere corrisposta da entrambi pro quota, in quanto cointestatari;
6. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della prole minore, l'importo mensile di € 1050 (€ 350 a figlio) - somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat- oltre all' 65% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, rimanendo a carico della madre il restante 35%;
7. DISPONE che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito interamente da Parte_1
8. RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie e dichiara inammissibili le ulteriori domande;
9. COMPENSATE le spese di lite nella misura di un terzo, ND il resistente al pagamento alla ricorrente dei residui due terzi delle spese da quest'ultima sopportate, che si liquidano, per tale quota, in € 5.077, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge;
10. MANDA ai competenti servizi sociali e al G.T.– sede – ai sensi dell'art. 337 c.c.
Così deciso in data 23.6.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2418/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VALENTINA PILLOSIO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. CARLO PIAZZA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 23.6.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis previe le declaratorie di Legge e del caso così giudicare:
CONDIZIONI
Nel merito ed in via provvisoria:
- pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al Sig. per CP_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
- La casa coniugale cointestata verrà assegnata alla Sig.ra con tutto il mobilio esistente Parte_1
Per_ che l'abiterà unitamente ai tre figli minori;
I figli minori , e verranno Per_2 Persona_3 affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocamento presso
l'abitazione materna nella dimora sita in Beregazzo con LI ( Co), V.le Europa N.7/d;
-Tutte le decisioni di maggiore rilevanza relative ai figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle loro aspirazioni, attitudini, desideri, collaborando perché i minori non risentano delle difficoltà emerse nei rapporti tra i genitori;
-Per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere ciascun genitore quando i figli si trovino presso lo stesso;
-Affidare i figli ai servizi Sociali relativamente agli incontri padre e figli e Ordinare che questi ultimi predispongano un calendario per gli incontri e ogni decisione in merito alle vacanze e festività da trascorrere con il padre;
-Il Sig. provvederà al versamento di un contributo al mantenimento ordinario dei figli nella CP_1 misura mensile fissa di Euro 350,00 per figlio (e quindi complessivamente Euro 1.050,00 mensili) da rivalutarsi secondo gli indici Istat al consumo e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario presso le coordinate che la Sig.ra indicherà. Pt_1
- Il Sig. provvederà al versamento di un contributo al mantenimento ordinario della moglie CP_1
Sig.ra nella misura mensile fissa di Euro 200,00 da rivalutarsi secondo gli indici Istat Parte_1 al consumo e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario presso le coordinate che la Sig.ra indicherà. Pt_1
-Disporre che entrambi i genitori percepiscano al 50% l'assegno famigliare Sig.ra Parte_1 percepisca l'assegno familiare mensile;
-Dichiarare che Il Sig. provvederà a pagare al 100% la rata di mutuo della casa coniugale;
CP_1 - I genitori provvederanno nella misura del 85% il Sig. e nella misura del 15% la Sig.ra CP_1 Pt_1 ad ogni spesa medico-sanitaria specialistica (visite specialistiche e ogni altro trattamento sanitario non corrisposto dal cure odontoiatriche e ortodontiche, tickets), scolastiche (tasse, rette, CP_2 mensa, libri di testo e corredo scolastico a inizio anno, gite scolastiche, vacanze studio, spese per abbonamenti ai trasporti pubblici) e ludico sportiva (iscrizioni a corsi, acquisto di attrezzatura per attività sportiva) così come previsto nel Protocollo Spese straordinarie del Tribunale di Como;
-Dichiarare che alla Sig.ra spetterà la quota pari al 50% dell'avere previdenziale LLP Pt_1 svizzero ( cd. Secondo pilastro) maturato dalla data del matrimonio sino al momento del divorzio;
Entrambi i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio e di ogni altro documento di identificazione per cui sia necessaria tale autorizzazione;
In via istruttoria:
La scrivente difesa si riporta infine agli atti di causa depositati nell'interesse della Sig.ra da Pt_1 intendersi qui integralmente trascritti insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie, nonché delle prove testimoniali e per interpello dalla stessa dedotte e non ancora ammesse;
Dal momento che ancora ad oggi il Sig. ha ancora difficoltà a gestire un rapporto genitoriale CP_1 sereno ed equilibrato con tutti e tre figli , la scrivente difesa chiede che i Servizi Sociali mantengano un controllo nei confronti del padre anche mediante relazioni periodiche al Tribunale dell'affido congiunto dei figli con riferimento al rispetto e all'adempimento dei periodi di permanenza e pernotto di questi ultimi presso la residenza del padre e del rispetto da parte di quest'ultimo delle aspirazioni, esigenze economiche, sportive e mediche di ciascun figlio.
Per CORTI DIEGO:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis rejectis, previi gli incombenti di rito, per tutti i motivi esposti in atti dalla scrivente difesa e/o per quelli ritenuti di Giustizia, pronunciare la separazione personale dei coniugi / ex artt. 151 c.c. e ss. autorizzando gli stessi a vivere CP_1 Parte_1 separati a mensa et a thalamo con l'obbligo del reciproco rispetto e ciò alle seguenti condizioni: Per_
-disporre ex art. 337 ter c.c. l'affidamento dei figli minori , e ad entrambi Per_2 Persona_4
i genitori, con residenza da stabilirsi ai soli fini anagrafici presso l'abitazione coniugale (intestata ad entrambi i coniugi) sita in Beregazzo con LI Viale Europa n. 7/D assegnando la stessa alla
Sig.ra ; Parte_1
-disporre che i minori saranno domiciliati presso le residenze di entrambi i genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, di altri enti pubblici e privati, e per ogni altra utilità connessa alla doppia domiciliazione;
-disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
Per_
-disporre che , e frequenteranno i genitori secondo un modello bi-genitoriale Per_2 Per_3 per pari tempi complessivi, in particolare: -disporre che terrà con sé i figli dal lunedì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina successivo con accompagnamento dei minori presso i rispettivi plessi scolastici;
nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, per quanto non di seguito (diversamente) disposto, nella settimana di spettanza paterna, il Sig. andrà a prendere i figli alle ore 10 del CP_1 mattino di lunedì presso la residenza della Sig.ra e la madre li recupererà dalla casa paterna Pt_1 in Bizzarone (CO), Via Matteotti n. 10 il lunedì successivo alle ore 10. Nella settimana di spettanza materna, la madre per l'appunto, andrà a prendere i bambini alle ore 10 del mattino di lunedì presso la residenza del Sig. e quest'ultimo li recupererà presso la residenza materna il lunedì CP_1 successivo alle ore 10;
-in subordine al predetto regime di frequentazione, disporre che i minori trascorreranno con ciascun genitore periodi paritetici secondo un calendario delle frequentazioni coerente con il principio della bigenitorialità e secondo un modello del seguente tenore:
- durante il periodo scolastico, ciascun genitore a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (ovvero con prelevamento dall'abitazione dei genitori nei giorni di astensione scolastica) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (ovvero con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore);
-i giorni da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina (con pernottamento) presso il genitore con cui il figlio non avrà trascorso il fine settimana;
- i giorni da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina (con pernottamento) presso il genitore con cui il figlio non trascorrerà il fine settimana;
ossia secondo il seguente schema:
1° Settimana LUNpom.-MERmatt. (padre) .-VENmatt. (madre) .-LUNmatt. CP_3 Pt_2
(padre)
2° Settimana LUNpom.-MERmatt. (madre) .-VENmatt. (padre) .-LUNmatt. CP_3 Pt_2
(madre)
-prevedere la suddivisione delle festività natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore, un anno dall'inizio della sospensione scolastica fino al 30 dicembre, l'anno successivo dal 30 dicembre alla ripresa della scuola;
Per_
-le festività pasquali verranno trascorse da , e per l'intero periodo, ad anni Per_2 Per_3 alterni, un anno con il padre e l'altro anno con la madre;
-in deroga al calendario ordinario, durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nel corso del mese di giugno o di luglio, nonché per quindici giorni consecutivi durante il mese di agosto (periodi verranno concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno); i genitori potranno, per una parte dei periodi di loro spettanza o per ulteriori periodi da concordarsi, affidare i minori ai nonni, dandone comunicazione all'altro genitore;
nel corso dei mesi di luglio e agosto, il regime infrasettimanale resterà sospeso;
-in occasione delle festività civili e religiose come da calendario i minori resteranno affidati al genitore con il quale i minori avranno trascorso il fine settimana contiguo alla festività;
-i genitori si impegneranno a comunicare, in via preventiva e reciproca, le località in cui condurranno i minori nei periodi di vacanza, ferma restando la costante reperibilità telefonica;
Per_
-a tutela degli interessi di , e sarà garantita una telefonata/video-chiamata al Per_2 Per_3 giorno tra il genitore non presente e i figli;
-in caso di malattia dei minori, i periodi non usufruiti da uno dei genitori verranno recuperati;
-ciascun genitore comunicherà all'altro genitore tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi gli stessi;
-autorizzare i genitori a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio e dei minori;
-disporre che nei trasferimenti tra i genitori i figli dovranno essere sempre muniti dei propri documenti di identità;
-disporre ex art. 337 ter c.c. che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli in forma diretta nei periodi di permanenza degli stessi presso di sé;
-In via subordinata: nel caso in cui venga disposto un contributo perequativo a carico del padre e a favore della madre, fissare tale contributo, in conformità ai criteri di cui agli artt. 337 ter comma IV
c.c., nella misura massima di Euro 300,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), indicizzati annualmente secondo ISTAT, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra Pt_1 ex art. 337 sexies c.c.;
-disporre che le spese per i minori eccedenti l'ordinaria amministrazione siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamando per quanto di necessità il Protocollo del Tribunale di
Como. Tali spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate tra i genitori, salva
l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate
-disporre che le agevolazioni e benefici fiscali correlate ai minori dovranno essere fruiti pariteticamente da entrambi i genitori.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa a favore del resistente Sig. ; CP_1 -nulla disporre in ordine a contributi economici a favore di uno o dell'altro coniuge ex art. 156 c.c., tenuto conto che la sig.ra attualmente ha reperito un'occupazione lavorativa come dedotto in Pt_1 istanza 709 u.c. c.p.c. depositata in data 18 Novembre 2024, nonché disponendo altresì, per le motivazioni dedotte in atti, che il mutuo e le spese straordinarie gravanti sull'ex abitazione coniugale saranno a carico di entrambi i coniugi e comproprietari nella misura del 50% ciascuno. Le spese ordinarie resteranno interamente a carico del coniuge assegnatario.
-In via istruttoria:
-lo scrivente difensore si riporta infine agli atti di causa depositati nell'interesse del resistente da intendersi qui integralmente trascritti insistendo altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie, nonché delle prove testimoniali e per interpello dallo stesso dedotte e non ancora ammesse, compresa
l'istanza volta ad ottenere una C.T.U. psicodiagnostica finalizzata ad acclarare l'attuale status di salute psicofisica dei minori, eventuali situazioni di disagio, l'idoneità educativa e le dinamiche relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune,
l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possano inficiare la crescita e l'apprendimento, individuando la migliore soluzione abitativa mediante la comparazione delle proposte formulate da ciascun genitore, nonché il migliore palinsesto affidativo per tempi e modi di custodia, previo esame dei contesti sociali, parentali e dell'habitat complessivo.
Nell'ipotesi controparte richiedesse l'ammissione di istanze istruttorie, prove testimoniali e/o interpello del Sig. , ci si oppone per le ragioni sopraindicate e nella denegata ipotesi di CP_1 loro ammissione si insta per la prova contraria con i testi già indicati in atti dalla scrivente difesa.
Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze di causa a favore del resistente Sig. . CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio in OLGIATE COMASCO il Parte_1 CP_1
26/01/2008.
2. Dal matrimonio nascevano i figli (21.08.2009), (18.03.2013) e Per_1 Per_2 Per_3
(24.03.2016).
3. Con ricorso depositato il 10/06/2021 chiedeva la separazione giudiziale ex art. Parte_1
151 comma 2° c.c. con addebito al resistente, l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé e la conseguente assegnazione della casa coniugale, la determinazione in € 1.200 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dalla prole, oltre al 100% delle spese straordinarie, la quantificazione in 400 euro mensili del proprio contributo al mantenimento, l'impegno del ad intraprendere CP_1 un percorso di disintossicazione da sostanze anabolizzanti/stupefacenti, l'intervento dei Servizi
Sociali per la regolamentazione del diritto di visita padre – figli in modalità protetta, il riconoscimento del proprio diritto al 50% del c.d. II maturato dal marito nel corso del Pt_3 matrimonio, nonché il pagamento da parte di quest'ultimo della totalità delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare e delle relative utenze.
4. Con memoria difensiva dell'11.09.2021 si costituiva in giudizio he domandava CP_1 la separazione personale, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, a cui doveva essere assegnata la casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento mensile per i figli da porsi a suo carico di € 450, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione a favore della moglie degli assegni familiari e di un assegno di mantenimento di € 100, oltre € 325 quale pagamento della quota del 50% del mutuo cointestato, entrambi per la durata di un anno dall'udienza presidenziale.
5. All'udienza presidenziale del 21.9.2021 venivano sentite entrambe le parti anche al fine di addivenire a una soluzione conciliativa della controversia;
recependo l'accordo provvisorio raggiunto dai coniugi, il Presidente li autorizzava a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso della prole, con collocamento presso la madre, regolamentava le visite padre e figli e determinava in € 350 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento per la prole da porsi a carico del padre, oltre al 100% delle spese straordinarie, a € 180 mensili a titolo di mantenimento della moglie e al pagamento integrale della rata del mutuo;
incaricava altresì il Servizio Tutela Minori territorialmente competente di procedere ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare.
6. All'udienza del 15.3.2022 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e venivano incaricati i Servizi Sociali di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e di regolamentazione degli incontri tra padre e figli, assegnando alle parti termine per il deposito della documentazione economica aggiornata e riservando all'esito ogni decisione.
7. A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento dell'11.5.2022 il Giudice Istruttore rigettava le istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale formulate reciprocamente dalle parti.
8. Rinviato il procedimento per esperire tentativo di conciliazione come richiesto e integrato il contraddittorio sull'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali vigenti avanzata dal resistente, all'udienza del 12.1.2023 il Giudice sentiva nuovamente i coniugi, i quali meglio illustravano la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico;
all'esito, invitava le parti a depositare la documentazione economica mancante e rinviava il procedimento all'udienza dell'1.3.2023. 9. A scioglimento della riserva assunta a detta udienza, trattata in forma cartolare, con ordinanza del 16.3.2023 il Giudice Istruttore riduceva a € 300 il contributo mensile per ciascun figlio a carico del padre a titolo di mantenimento della prole fino al settembre 2023, invitava la ricorrente ad attivarsi per reperire un'attività lavorativa per contribuire al sostentamento suo e della prole e il resistente a valutare l'opportunità di rinegoziazione del mutuo a tasso variabile e ammetteva parzialmente le prove orali dedotte dalle parti.
10. Nelle more si apriva un sub procedimento su istanza ex art. 709 ter c.p.c. avanzata dal resistente, che si concludeva in data 4.8.2023 con provvedimento di rigetto delle istanze formulate dalle parti;
il Giudice affidava altresì i minori all'Ente territoriale (Comune di Beregazzo con LI) limitatamente alla regolamentazione del diritto di visita col genitore non collocatario, confermava gli incarichi già conferiti all'Ente, autorizzava i Servizi Sociali ad attivare i percorsi di sostegno individuale per i genitori in preparazione del percorso di sostegno alla genitorialità, li incaricava altresì di eseguire un'indagine psicosociale e, se del caso, psicodiagnostica sul nucleo con continuo monitoraggio della situazione e prescriveva ai genitori di attenersi alle Part statuizioni vigenti e di prestare la massima collaborazione con il .
11. Espletata l'istruttoria anche orale ritenuta necessaria con l'escussione di cinque testi alle udienze del 19.4.2023, del 25.5.2023 e del 15.11.2023, con ordinanza del 17.7.2024 il Giudice Istruttore rinviava al 4.12.12024 per la precisazione delle conclusioni, ordinando il deposito della documentazione economico reddituale aggiornata.
12. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.12.2024, trattata in forma scritta, veniva disposta la correzione dell'errore materiale per omissione contenuto nell'ordinanza presidenziale del 21.9.2021 in ordine all'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
dichiarava infine non luogo a provvedere sull'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori in punto economico avanzata dal resistente, rimettendo la causa al Collegio per decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
13. Il Tribunale di Como, con sentenza non definitiva n. 159/2025 emessa in data 28.2.2025 e pubblicata il 4.3.2025, pronunciava la separazione personale dei coniugi;
con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore per le ulteriori questioni controverse, al fine di acquisire una relazione aggiornata sul nucleo familiare che specificasse le migliori modalità di affidamento/collocamento, il calendario di incontri padre – figli e gli eventuali supporti da adottare a sostegno dei minori e dei genitori.
14. Acquisita la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 20.3.2025; il
GI invitava le parti a richiedere o a rinunciare al termine per il deposito delle conclusionali e Part delle repliche limitatamente alla relazione depositata dal successivamente all'ordinanza depositata il 2.3.3025.
15. Alla successiva udienza cartolare del 30.4.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione del termine di 20 giorni per il deposito delle conclusionali e delle repliche limitatamente alla relazione da ultimo richiesta e depositata dai servizi sociali.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate anche con le conclusioni in via definitiva assunte da entrambe le parti, risultando i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria anche orale già espletata elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dei figli minori della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto dei figli minori in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età degli stessi e degli esiti degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dai Servizi dell'Ente affidatario e delle risultanze in atti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n.
12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il
Tribunale di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice Istruttore, tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I
11.1.2016 n. 225).
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione si rimanda alla sentenza parziale n. 159/2025, emessa dal Tribunale di Como in data 28.2.2025 e pubblicata il 4.3.2025.
c) SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La ricorrente, anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva, ha chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione con addebito al marito. Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
La ha sostenuto che il matrimonio sarebbe venuto meno per fatto e colpa imputabili in via Pt_1 esclusiva al resistente, il quale ha ripetutamente violato i doveri nascenti dal matrimonio, ponendo in essere condotte lesive della dignità fisica e morale sua e dei figli minori. Nel corso del matrimonio il marito ha mutato infatti completamente comportamento, iniziando a manifestare atteggiamenti maltrattanti sino a degenerare in comportamenti violenti e aggressivi.
Assume la ricorrente di essere stata vittima da parte del marito sia di violenze psicologiche che di aggressioni fisiche: numerosi sono gli episodi di denigrazione e diffamazione che il CP_1 ripetutamente ha reiterato in danno della e sfociati con parole dal seguente tenore: “Mi Pt_1 fai schifo come moglie, sei a casa a fare niente tutto il giorno e la casa è sempre in disordine.
Numerosi sono stati anche gli episodi che hanno visto il minacciare ed insultare la moglie CP_1 con le seguenti espressioni: ”Ti rovino la vita “ minacciandola di portarle via i figli” (cfr. ricorso, pag. 2).
La ricorrente ha altresì riferito che le ultime aggressioni subite dal marito si verificavano a causa della scoperta dell'instaurazione da parte del marito di una relazione extraconiugale con un'altra donna;
la Vetere così afferma infatti: “Il Sig. da oltre due anni ha una relazione CP_1 extraconiugale con la Sig.ra residente in [...] Persona_5 presso la quale si è fatto domiciliare durante il lockdown;
- La relazione extraconiugale tra il
Sig. e la Sig.ra è divenuta il motivo principale di discussione tra i coniugi poiché il CP_1 Per_5
Sig. a fronte di ripetute promesse fatte alla moglie di lasciare l'amante non ha mai posto CP_1 fine a tale relazione;
- Nella sera tra l'11.5.2021 e il 12.5.2021 il Sig. ha aggredito la Sig.ra CP_1
dopo che quest'ultima aveva scoperto il marito mentre parlava al telefono con la sua Pt_1 amante ed era intervenuta nella conversazione: a quel punto il aveva aggredito la moglie CP_1 colpendola ripetutamente con un bastone sulla schiena e sul volto con schiaffi;
- La Sig.ra Pt_1 si era vista costretta a chiamare i genitori che intervenuti erano stati aggrediti a loro volta dalla furia del e subito dopo erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco CP_1 come da denuncia che si allega ( Doc.n.4). - Nella sera tra il 14.5.2021 e il 15.5.2021 si verificava un'altra lite sempre a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal con CP_1 la Sig.ra a seguito della quale la Sig.ra veniva aggredita dal marito e colpita al Per_5 Pt_1 volto ripetutamente” (cfr. ricorso, pag. 2-3).
A seguito di tale ultimo episodio, la ricorrente si recava al Pronto Soccorso, ove le veniva diagnosticato “Policontusioni da riferita aggressione, trauma cranico minore” con prognosi di giorni 8 (cfr. doc. 5).
Inoltre, a seguito della denuncia sporta dalla ricorrente il 17.5.2021 nei confronti del marito, questi veniva indagato per maltrattamenti e rinviato a giudizio a seguito del rigetto da parte del
GIP presso il Tribunale di Como in data 10.3.2022 della richiesta di archiviazione formulata dal
Pubblico Ministero
Nel corso del giudizio è stata espletata un'ampia istruttoria orale che ha confermato sia i maltrattamenti subiti dalla moglie, sia la relazione extraconiugale instaurata dal marito.
Più testi, infatti, hanno riportato la medesima ricostruzione dei fatti come offerta dalla ricorrente circa la lite avvenuta nella notte tra l'11.5.2021 e il 12.5.2021; il teste , padre Testimone_1 della ricorrente, ha riferito infatti che, chiamato in soccorso dalla figlia e giunto presso l'abitazione coniugale, aveva visto il picchiare la moglie e la figlia con la scopa in cucina CP_1 cosicché era intervenuto in loro difesa, provocandosi una ferita alla testa dopo aver urtato lo spigolo di un tavolo (cfr. verbale del 19.4.2023). Anche i testi e di casa Tes_2 Testimone_3 delle parti- hanno dichiarato di aver sentito urla e grida provenire dall'abitazione coniugale e di aver assistito all'episodio dell'11-12.5.2021, riferendo lo stato di agitazione della , il Pt_1 successivo intervento dei genitori di quest'ultima e dei Carabinieri;
i testi hanno anche raccontato riferito di aver visto la con un occhio tumefatto qualche giorno prima (cfr. verbale del Pt_1
19.4.2023).
Quanto alla relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente, deve premettersi che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840). Avuto particolare riguardo all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di separazione fra coniugi “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile”
(Cass. n. 2007/25618; Cass. n. 2006/13592; Cass n. 8512/2006). Quanto poi alla ripartizione dell'onere probatorio relativamente alla sussistenza della violazione dell'obbligo di fedeltà che avrebbe determinato il fallimento del vincolo e il nesso di causalità tra la condotta ed il fallimento stesso, che deve necessariamente sussistere ai fini della declaratoria di addebito, la Suprema
Corte ha, anche recentemente, ribadito che “sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (su queste affermazioni di principio, in genere, cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata. È poi altrettanto vero che questa corte ha costantemente chiarito (v., oltre alle sentenze già citate, Cass. 20 aprile 2011 n. 9074) che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv c.c..) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Nel caso di specie, nel corso dell'istruttoria è stata sentita la teste , identificata dalla Persona_5 ricorrente come l'amante del marito;
la teste ha dichiarato di aver conosciuto il resistente tramite un sito di incontri per single prima del CO (marzo 2020) e di aver poi trascorso alcune giornate infrasettimanali con lui per fare sport insieme, negando di aver poi instaurato con lui una relazione sentimentale. La teste ha altresì riportato di aver interrotto i rapporti con il dopo CP_1 aver capito che il medesimo aveva problemi familiari e che non era una persona libera, nonostante quanto riferitole dal resistente (cfr. verbale del 15.11.2023).
La ricorrente ha depositato in atti screenshots relativi all'iscrizione del resistente al sito di incontri ” datati 31.8.2021, accompagnata da debita descrizione fisica e foto Email_1 allegate (doc. 2, dep. 16.5.2022).
Orbene, dagli elementi sopra esposti deve ritenersi provata la violazione dell'obbligo di fedeltà posta in essere dal marito in costanza di matrimonio, essendosi questi iscritto a siti di incontro per single con la chiara intenzione di evadere dal vincolo coniugale, postando anche fotografie dall'esplicito contenuto erotico, e ha visto e frequentato un'altra donna conosciuta in tale contesto, sottacendolo alla moglie.
Alla luce delle emergenze processuali, ritiene il Collegio che debba quindi trovare accoglimento la richiesta di addebito formulata dalla rilevando come dal quadro probatorio acquisito Pt_1 emerga chiaramente un'indole del resistente maltrattante, violenta e aggressiva, e la violazione del dovere di fedeltà.
Deve quindi ritenersi provato che il fallimento del matrimonio sia ascrivibile in via esclusiva al il quale, con il suo comportamento aggressivo, violento e minaccioso, violando altresì CP_1
l'obbligo di fedeltà, ha reso la convivenza intollerabile e improseguibile, determinando la profonda crisi del rapporto coniugale sfociata nel suo fallimento.
Inoltre, come sostenuto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui l'odierno Collegio intende pienamente aderire, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione dell'addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. sez.
I, 7 aprile 2005 n. 7321).
Quindi l'accertata violenza endofamiliare costituisce certamente causa di addebito della separazione, anche se si trattasse di un singolo episodio, considerato che “Un simile comportamento costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra persona
e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia” (Cass. Sez I, 14 gennaio 2011 n. 817).
d) SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI
VISITA
In punto responsabilità genitoriale, alla luce di tutte le emergenze processuali ed in particolare delle relazioni dei Servizi Sociali, preso atto della riscontrata elevata conflittualità tra le parti, che inficia la loro capacità di comunicazione e collaborazione nell'interesse dei figli, ritiene il
Collegio che debba necessariamente essere confermato l'affidamento all'Ente territoriale, non risultando in alcun modo mutati i presupposti che avevano già determinato la limitazione della responsabilità genitoriale, disposta dal giudice con provvedimento del 4.8.2023.
E invero, come si evince dalle numerose relazioni redatte dai Servizi, sia la madre sia il padre non appaiono, allo stato, in grado di gestire né in modo condiviso né autonomamente le scelte dei figli, non avendo essi acquisito quella consapevolezza necessaria a comprendere gli stati d'animo dei minori e a dare risposte adeguate alle loro esigenze e non risultando –né la madre né il padre- in grado di garantire ai minori la figura dell'altro genitore oltre che di preservare i bambini da un conflitto aperto ormai su ogni fronte.
Ritengono infatti gli operatori sociali che il nucleo famigliare necessiti ancora di un significativo intervento di supporto e monitoraggio da parte di questo servizio;
ciò sia in considerazione della rilevante conflittualità ancora esistente tra i genitori (acuitasi ulteriormente recentemente, nonostante sia ormai trascorso molto tempo dalla conclusione della relazione coniugale), sia per le criticità evidenziatesi in merito alle competenze genitoriali, che necessitano di essere sostenute e potenziate. Entrambi i genitori mostrano significative criticità nella gestione dei minori, anche per quanto concerne aspetti di cura quotidiana. Se la sig.ra sembra Pt_1 minimizzare tali difficoltà, il sig. mostra di rilevarle, delegandone tuttavia la gestione alla CP_1 ex moglie, anche in considerazione del tempo limitato che trascorre con i figli (cfr. relazione Part
del 3.3.2025). Part Il ha concluso pertanto proponendo i seguenti interventi:
- l'affido dei minori all'Ente territorialmente competente, allo stato Comune di Beregazzo con LI o altro Comune presso cui i minori dovessero trasferire la residenza;
- la regolamentazione degli incontri tra i minori e il padre da parte di questo servizio, secondo le tempistiche e le modalità ritenute maggiormente rispondenti all'interesse dei minori;
- la prosecuzione della presa in carico di tutti e tre i minori presso la UONPIA di riferimento;
- la prosecuzione dell'intervento di assistenza educativa domiciliare presso l'abitazione materna, valutandone l'attuazione anche presso il domicilio paterno in occasione degli incontri padre-figli;
- l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori (separatamente); Part
- la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte di questo servizio. (cfr. relazione del 3.3.2025).
Alla luce di tutto quanto esposto, appare oltremodo chiara l'impraticabilità, allo stato, sia di un affidamento condiviso, sia di un affidamento esclusivo, risultando l'affidamento all'Ente territoriale l'unica soluzione in grado di preservare i minori dal conflitto e di dare risposte soddisfacenti ed idonee alle esigenze ed alle problematiche dei minori (Tra l'altro affetti da problematiche specifiche).
Stante l'elevata conflittualità sussistente tuttora tra i coniugi, ritiene il Collegio non solo di dover confermare l'affidamento esclusivo dei minori all'Ente territoriale di competenza ma che debba altresì disporsi il provvedimento che - limitando la responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.- concentra e attribuisce all'Ente affidatario, in caso di disaccordo dei genitori, il potere di assumere tutte le decisioni relative alle scelte sanitarie, scolastiche, educative, ricreative e di tempo libero nonché di regolamentare le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario.
Con riferimento al collocamento dei figli, al fine di garantire e tutelare anzitutto la stabilità emotiva dei minori e il diritto degli stessi a vivere in un contesto familiare conosciuto e a veder salvaguardate le proprie abitudini di vita ed affettive, deve essere disposto che i minori restino collocati in via prevalente presso la madre, con cui hanno sempre convissuto e condiviso la loro quotidianità.
Inoltre, sarà l'Ente affidatario a provvedere all'attuazione di tutti gli interventi ritenuti utili e necessari nell'interesse dei minori e dei genitori, come sopra descritti e in dispositivo meglio dettagliati, nonché a supervisionare il rispetto delle regole stabilite - divenendo garante della salvaguardia della relazione dei figli con entrambi i genitori - nonché di modificare la regolamentazione dei diritti di visita. In ogni caso sarà l'Ente affidatario a dover trasmettere all'Autorità Giudiziaria Minorile ogni ravvisata e concreta condizione di pregiudizio dei minori.
In considerazione del conflitto esistente e della necessità di monitorare la situazione del nucleo, appare opportuna l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c. I competenti servizi sociali relazioneranno quindi al GT ogni sei mesi
e) SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Stante il collocamento prevalente della prole presso la madre, alla medesima dovrà essere assegnata la casa coniugale, sita in Beregazzo con LI (Co), Viale Europa n.7/d, come già disposto in sede presidenziale;
tale provvedimento, oltre a non trovare contestazione tra le parti, si ritiene necessario ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., al fine di preservare in favore dei figli l'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini e abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
Quanto alle spese della casa coniugale, in mancanza di accordo tra le parti, devono trovare applicazione i principi di diritto comune, per cui le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005
n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836); La rata di mutuo dovrà essere corrisposta da entrambi pro quota, in quanto cointestatari.
In ogni caso, l'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione sul punto (Cass. Sez. VI – I 17.12.2015 n. 25420);
f) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE E DELLA MOGLIE
Con riferimento al contributo per il mantenimento indiretto della prole, deve evidenziarsi che a seguito sia della separazione personale che del divorzio la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 785/2012).
Orbene, ha dichiarato di lavorare come addetta alle pulizie e di guadagnare € Parte_1
1.030 mensili (cfr. autodichiarazione), a cui si aggiungono € 1.002 a titolo di assegno unico per i tre figli, oltre all'indennità di frequenza di per € 334,66 che viene accreditata su un conto Per_1 corrente intestato alla minore (cfr. comparsa di replica del 24.2.2025). Dalla documentazione economica in atti, la stessa risulta essere stata assunta in data 9.5.2024, con contratto a tempo determinato sino al 31.12.2024, successivamente prorogato, e percepisce una busta paga mensile di € 1.129 (media buste paga maggio-settembre 2024). La ricorrente vive con i figli nella casa coniugale, di proprietà comune tra i coniugi, gravata da un mutuo ipotecario con ultima rata mensile rinvenibile agli atti di € 960 (estratto conto Fineco, rata agosto 2024), interamente pagato dal marito. ha invece riferito di svolgere attività lavorativa come operaio in Svizzera e di CP_1 percepire un reddito mensile di CHF 4.200 (cfr. autodichiarazione), divenuto € 3688 da quando la ha iniziato a percepire integralmente l'assegno unico. Dalla documentazione economica Pt_1 prodotta, lo stesso risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di CHF 4.634 nel 2022 e di CHF 4.518 nel 2023 (Certificato di salario 2022-2023), mentre nel
2024 ha percepito fino ad ottobre una busta paga di CHF 4.274 (media buste paga gennaio- ottobre), successivamente ridotta a CHF 3.688 da novembre 2024 essendo stato sospeso il pagamento degli assegni familiari elvetici. Il resistente vive in casa di proprietà, per cui paga un mutuo di € 356 mensili, ed è gravato dal mutuo sulla casa coniugale (pari a € 960 al mese) e da due finanziamenti con rate mensili di € 326 e di € 387.
Tanto premesso - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età e socialità dei minori e agli effettivi tempi di permanenza dei medesimi presso il padre- reputa il Collegio congruo stabilire a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla moglie un contributo mensile pari a € 1.050 (€ 350 a figlio) a titolo di mantenimento indiretto della prole. Quanto alle spese straordinarie, rilevato che la ricorrente risulta svolgere un'attività lavorativa, le stesse devono essere ripartite al 65% a carico del padre e al 35% a carico della madre, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, non sostenendo allo stato il padre delle spese significative a titolo di mantenimento diretto giacché vede sporadicamente i figli.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la prole sia interamente percepito dalla madre, quale genitore collocatario dei figli minori.
Con riferimento alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento della moglie, alla luce di quanto rappresentato in atti - tenuto conto della nuova attività lavorativa reperita dalla ricorrente e dei redditi oggi dalla stessa percepiti;
rilevato, in ogni caso, che la stessa è giovane e dotata di integra capacità lavorativa;
considerata, altresì, l'assegnazione alla medesima della casa coniugale - ritiene il Tribunale che non sussistano più i presupposti per la determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore, contributo che deve pertanto intendersi revocato nella presente sede.
g) ULTERIORI DOMANDE
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso. Sulla questione della ripartizione del II Pilastro maturato dal prevista dall'ordinamento svizzero, l'intestato CP_1
Tribunale è carente di giurisdizione
h) SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, attesa la natura necessaria del presente procedimento, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di un terzo, con condanna del resistente
- soccombente in punto addebito - a pagare alla ricorrente i residui due terzi di spese di lite dal medesimo sopportate.
Tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta, le spese di lite della ricorrente si liquidano nella somma di € 7.616,00 oltre il 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge;
due terzi di tale importo devono quindi essere posti a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, dato atto della pronuncia di separazione emessa in data 28.2.2025 con sentenza non definitiva n. 159/2025, pubblicata il 4.3.2025, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce: 1. DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
2. AFFIDA i figli minori (21.08.2009), (18.03.2013) e (24.03.2016) Per_1 Per_2 Per_3 all'Ente territorialmente competente in base alla residenza dei minori (allo stato, Comune di
Beregazzo con LI), con limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. e concentrazione all'Ente affidatario, in caso di disaccordo dei genitori, il potere di assumere tutte le decisioni relative alle scelte sanitarie, scolastiche, educative, ricreative e di tempo libero dei minori nonché di regolamentare le modalità di frequentazione con il genitore non collocatario;
3. i figli minori in via prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza Pt_5 anagrafica;
4. INCARICA il Servizio Tutela Minori dell'Ente affidatario di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, provvedendo a:
- regolamentare, secondo le modalità ritenute opportune e tutelanti per i minori, gli incontri tra il padre ed i figli;
- proseguire/attivare tutti gli interventi ritenuti utili e necessari nell'interesse dei minori e dei genitori e, in particolare: la prosecuzione della presa in carico di tutti e 3 i minori presso la di riferimento;
la prosecuzione dell'intervento di assistenza CP_4 educativa domiciliare presso l'abitazione materna, valutandone l'attuazione anche presso il domicilio paterno in occasione degli incontri padre-figli; l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori (separatamente); la prosecuzione Part del monitoraggio del nucleo da parte del;
- monitorare la situazione del nucleo e il benessere psico-fisico dei minori, segnalando all'Autorità Giudiziaria competente ogni ravvisata e concreta condizione di pregiudizio dei minori;
- relazionare al GT ogni sei mesi sulla situazione del nucleo;
5. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Beregazzo con LI (Co), Viale Europa n.7/d, a
[...]
quanto alle spese della casa coniugale, in mancanza di accordo tra le parti, devono Pt_1 trovare applicazione i principi di diritto comune, per cui le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
la rata di mutuo dovrà essere corrisposta da entrambi pro quota, in quanto cointestatari;
6. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento della prole minore, l'importo mensile di € 1050 (€ 350 a figlio) - somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat- oltre all' 65% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como, rimanendo a carico della madre il restante 35%;
7. DISPONE che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito interamente da Parte_1
8. RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie e dichiara inammissibili le ulteriori domande;
9. COMPENSATE le spese di lite nella misura di un terzo, ND il resistente al pagamento alla ricorrente dei residui due terzi delle spese da quest'ultima sopportate, che si liquidano, per tale quota, in € 5.077, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge;
10. MANDA ai competenti servizi sociali e al G.T.– sede – ai sensi dell'art. 337 c.c.
Così deciso in data 23.6.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao